Facciamo un poco di chiarezza perché la denuncia, l’informativa di Polizia Giudiziaria (PG), il referto e la querela non sono assolutamente dei sinonimi ma, al contrario, rappresentano quattro differenti modalità di comunicazione delle notizie di reato (per approfondire leggi qui!) al Pubblico Ministero e/o alla Polizia Giudiziaria che devono esser tenute ben distinte. Infatti:
- la denuncia è quella segnalazione con la quale un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio (per approfondire leggi qui!) o un soggetto privato mettono a conoscenza Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria che è stato commesso un reato perseguibile d’ufficio [1] [2]. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio sono obbligati a fare “senza ritardo” denuncia [3], altrimenti possono incorrere nel reato di omessa denuncia (per approfondire leggi qui!). Per quanto riguarda i contenuti della denuncia, come emerge dalla lettura dell’articolo 332 del codice di procedura penale, questa “contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti”;
- l’informativa di PG o comunicazione della notizia di reato (ex art. 347 c.p.p. – per approfondire leggi qui!) è quella segnalazione che viene fatta al Pubblico Ministero direttamente dalla Polizia Giudiziaria nel caso in cui quest’ultima acquisisca una notizia di reato (per sapere quale sia la competenza territoriale delle Procure Militari leggi qui!). Tale informativa è grossomodo una denuncia “qualificata” in considerazione delle competenze e prerogative proprie degli ufficiali e degli agenti di PG [4]. Infatti, a differenza di quanto accade per la “semplice” denuncia effettuata da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, l’articolo 347 del codice di procedura penale prevede che la Polizia Giudiziaria (anche militare!) “acquisita la notizia di reato […], senza ritardo, riferisce al pubblico Ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. 2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, salvo le disposizioni di legge che prevedono termini particolari. 3. […] Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2. 4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia”;
- il referto è, invece, quella segnalazione che un esercente una professione sanitaria (medico, veterinario, infermiere eccetera … anche militare ovviamente!) deve effettuare nel caso in cui abbia prestato la propria “assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio” (articolo 365 del codice penale – per approfondire il reato di omesso referto leggi qui!). Il referto deve essere fatto “pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino”. Per quanto riguarda i contenuti, credo sia sufficiente ricordare che il referto, ai sensi dell’articolo 334 del codice di procedura penale, deve contenere l’indicazione della “persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare […]. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto”;
- la querela (che, badate bene, non esiste nel diritto penale militare perché tutti i reati sono procedibili d’ufficio!) è, ai sensi dell’articolo 336 [5] del codice di procedura penale, quell’atto mediante il quale un soggetto manifesta la volontà che venga perseguito un reato (procedibile a querela di parte appunto!) di cui è rimasto vittima. Secondo l’articolo 120 del codice penale, il diritto di querela sorge in capo a “ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza […]”. Quando dovete presentare una querela ricordatevi che essa deve necessariamente contenere almeno questi due elementi: (1.) la notizia di reato (per approfondire leggi qui!) e (2.) la chiara ed inequivocabile volontà che si preceda penalmente in ordine a tale reato. Detto altrimenti, chi legge la vostra querela (Pubblico Ministero o Polizia giudiziaria che sia) deve capire che è stato commesso un reato ai vostri danni e che volete che venga perseguito il suo autore. Riguardo ai termini per presentare querela, l’articolo 126 del codice penale stabilisce che “il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato”, salvo nel caso del reato di violenza sessuale (articoli 609 bis e ter del codice penale) che prevede un termine maggiore per proporre querela pari a 12 mesi (articolo 609 septies del codice penale).
Spero di aver fatto un poco di chiarezza … ora penso che per voi sia sufficientemente semplice comprendere la differenza fondamentale che sussiste tra i:
- reati procedibili d’ufficio, per i quali la mera segnalazione del reato fatta da chiunque al Pubblico Ministero o alla Polizia Giudiziaria (quindi, sotto forma di denuncia, informativa di PG o referto) è condizione sufficiente affinché il procedimento penale prenda automaticamente il via;
- reati procedibili a querela di parte per i quali, invece, è necessario che la persona offesa del reato (cioè la vittima e questa soltanto!) manifesti la propria inequivocabile volontà che si proceda penalmente nei confronti dell’autore del reato stesso.
TCGC
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com
[1]: art. 331 c.p.p. – Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio:“1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero”.
[2]: art. 333 c.p.p. – Denuncia da parte di privati:“1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. 2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale […]”.
[3]: e, per alcuni reati, lo è anche il privato cittadino. Infatti, ai sensi dell’articolo 364 c.p., “il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce l’ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all’Autorità indicata nell’articolo 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032”.
[4]: art. 55 c.p.p. – Funzioni della Polizia giudiziaria:“1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria”.
[5]: art. 336 c.p.p. – Querela:“La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato”.