Ai sensi dell’articolo 24 del codice penale militare di pace (CPMP) “le pene militari accessorie sono: 1) la degradazione; 2) la rimozione; 3) la sospensione dall’impiego; 4) la sospensione dal grado; 5) la pubblicazione della sentenza di condanna”. In particolare:

  • l’articolo 28 CPMP stabilisce che “la degradazione si applica a tutti i militari, è perpetua e priva il condannato: 1) della qualità di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello Stato; 2) delle decorazioni […]”. Per quanto di interesse, è evidente che la caratteristica fondamentale di tale pena militare accessoria sia quella di privare il condannato della qualità di militare … notate che tale caratteristica avvicina molto la degradazione all’interdizione perpetua dai pubblici uffici (articolo 28 del codice penale [1]);
  • l’articolo 29 CPMP prevede, invece, che “la rimozione si applica a tutti i militari rivestiti di un grado appartenenti a una classe superiore all’ultima; è perpetua, priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe”. Tale pena accessoria trova la propria ragion d’essere, oltre che nel caso di condanna alla reclusione militare superiori a 3 anni, anche per alcuni specifici reati (indipendentemente dalla durata della condanna inflitta) come, ad esempio, il peculato militare (articoli 215-219 CPMP), il furto militare (articoli 230-232 CPMP), la truffa militare (articolo 234 CPMP) eccetera;
  • gli articoli 30 e 31 CPMP disciplinano la sospensione dall’impiego [2] e la sospensione dal grado [3] (da non confondersi con le sanzioni disciplinari di stato della sospensione disciplinare dall’impiego e della sospensione disciplinare dalle funzioni del grado!), che si applicano (la prima agli Ufficiali e la seconda ai Sottufficiali e ai Militari di Truppa) in caso di mancata applicazione della rimozione durante la reclusione militare;
  • l’articolo 32 CPMP contempla infine la pubblicazione della sentenza di condanna [4], in sostanziale analogia a quanto previsto dal corrispondente articolo del codice penale ordinario [5].

N.B.: le pene militari accessorie si applicano anche a seguito della condanna per reati previsti dal codice penale ordinario. Nello specifico, l’articolo 33 CPMP, titolato proprio “Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune”, prevede infatti che “la condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa: 1) la degradazione, se trattasi di condanna alla pena di morte o alla pena dell’ergastolo, ovvero di condanna alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici; 2) la rimozione, se, fuori dei casi indicati nel numero 1, trattasi di delitto non colposo contro la personalità dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 476 a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630, 640, 643, 644 e 646 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta; ovvero se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermità psichica, o alla libertà vigilata; 3) la rimozione, ovvero la sospensione dall’impiego o dal grado, secondo le norme stabilite, rispettivamente, dagli articoli 29, 30 e 31, in ogni altro caso di condanna alla reclusione, da sostituirsi con la reclusione militare a termini degli articoli 63 e 64. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciata in qualunque tempo contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati preveduti dalla legge penale comune, importa la degradazione”.

Prima di concludere, un ultimissimo chiarimento dagli indubbi risvolti pratici … da quando decorrono le pene militari accessorie? Ebbene, ai sensi dell’articolo 34 CPMP “le pene della degradazione e della rimozione decorrono, a ogni effetto, dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Le pene della sospensione dall’impiego e della sospensione dal grado decorrono dal momento in cui ha inizio l’esecuzione della pena principale”.

TCGC

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[1]: art. 28 c.p. – Interdizione dai pubblici uffici:“L’interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. L’interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato: 1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico; 2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d’incaricato di pubblico servizio; 3) dell’ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura; 4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche; 5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico; 6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti; 7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti. L’interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l’interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze. Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque. La legge determina i casi nei quali l’interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi”.

[2]: art. 30 CPMP – Sospensione dall’impiego:“La sospensione dall’impiego si applica agli ufficiali, e consiste nella privazione temporanea dall’impiego. Fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente [e cioè in caso di rimozione], la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dall’impiego durante l’espiazione della pena”.

[3]: art. 31 CPMP – Sospensione dal grado: “La sospensione dal grado si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa, e consiste nella privazione temporanea del grado militare. Fuori dei casi preveduti dall’articolo 29 [e cioè in caso di rimozione], la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dal grado durante l’espiazione della pena”.

[4]: art. 32 CPMP – Pubblicazione della sentenza di condanna: “La sentenza di condanna alla pena di morte o alla pena dell’ergastolo è pubblicata per estratto mediante affissione nel comune dove è stata pronunciata, in quello dove il reato fu commesso e in quello dove ha sede il corpo o è ascritta la nave, a cui il condannato apparteneva. Il giudice, se ricorrono particolari motivi, può disporre altrimenti, o anche che la sentenza non sia pubblicata”.

[5]: art. 36 c.p. – Pubblicazione della sentenza penale di condanna:“La sentenza di condanna all’ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l’ultima residenza. La sentenza di condanna è inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni. La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d’ufficio e a spese del condannato. La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti”.