Non me ne vogliano i colleghi ma questo post non è stato scritto per loro!
Come appiamo, ogni processo si conclude normalmente con una sentenza. Per fare in modo che la sentenza sia la più “giusta” e “corretta” possibile, si concede alle parti la possibilità di impugnarla, cioè di farla riesaminare da altri giudici affinché possano essere rimossi eventuali errori, valutate in modo diverse le prove, ribaltarne le conclusioni eccetera. Tale riesame della sentenza non può comunque essere portato avanti all’infinito e si arriva necessariamente ad un punto (perché, ad esempio, sono scaduti i termini per impugnare o sono stati già utilizzate tutte le possibili impugnazioni previste dalla legge) in cui il contenuto della sentenza non può essere più riesaminato e diventa definitivo, diventa cioè “cosa giudicata” … ovvero passa in giudicato”: ecco … pensate quindi al giudicato come a un sinonimo di definitivo! Se una parte, ciò nonostante, risolleva il problema, gli si può opporre il fatto che la sentenza è passata in giudicato (da qui il termine “giudicato”, appunto!) e la storia finisce lì.
Il giudicato riguarda normalmente il processo: l’articolo 324 del codice di procedura civile ci dice infatti che “si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395”. Il giudicato presenta comunque anche importanti aspetti “sostanziali”: infatti, se in una sentenza passata in giudicato è stato ad esempio riconosciuto il mio diritto di proprietà su un pezzetto di terra, il mio vicino di casa non solo non potrà più impugnarla, ma non potrà nemmeno iniziare un nuovo processo sull’argomento. Quel terreno ormai è mio, punto e basta! Ormai è stato accertato il mio diritto di proprietà e tale accertamento è definitivo … e la cosa vale anche per gli eventuali eredi o acquirenti della casa del mio vicino che volessero in futuro rimettere in discussione la cosa. L’articolo 2909 del codice civile è molto chiaro al riguardo: “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
TCGC
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