Ho ricevuto diverse richieste di chiarimento su cosa sia il “Comitato di verifica per le cause di servizio” … cercherò allora di darvi qualche nozione elementare in merito. Ebbene … iniziamo col dire che il Comitato di verifica per le cause di servizio [1] è un organo consultivo che opera presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e che svolge essenzialmente [2] la funzione di riconoscere (o meno) la dipendenza da causa di servizio delle infermità dei dipendenti pubblici [3] (oggi rimasta una prerogativa di militari e pochi altri – per approfondire leggi qui!). Come appena detto, trattasi di un organo consultivo, un organo che emette cioè dei “pareri” che sono però vincolanti per le Amministrazioni richiedenti [4] … a cui cioè queste devono obbligatoriamente attenersi: se ad esempio stabilisce che una patologia o un infortunio (già valutato come esistente dalla CMO, eventualmente anche con “ascrivibilità” a tabella) NON dipende da causa di servizio, c’è proprio ben poco da fare (oltre a fare eventualmente ricorso al TAR o alla Corte dei Conti) … quella patologia o quell’infortunio … anche se esiste (perchè così ha detto la CMO) … NON dipende da causa di servizio, punto e basta! Certo, nel caso in cui un’Amministrazione non fosse d’accordo con il parere del “Comitato” potrà eventualmente chiedere un secondo parere a cui però, una volta emesso, dovrà alla fine attenersi senza alcuna ulteriore possibilità di appello [5].

Tanto premesso, vediamo ora di chiarire i dubbi più ricorrenti:

  • entro quali termini deve esprimersi? Beh, questo è il vero “punctum dolens” … il punto dolente … mi risulta infatti che si registrino apprezzabili ritardi nei lavori del “Comitato” … diciamo che in condizioni “normali” dovrebbe emettere il proprio parere, cioè pronunciarsi sul riconoscimento (o meno) della dipendenza da causa di servizio, “entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti”, decisione che comunica poi all’Amministrazione richiedente nei successivi 15 giorni (articolo 11, secondo comma, del D.P.R. n. 461 del 2001);
  • da chi è composto? Ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 461 del 2001 “il Comitato è formato da un numero di componenti [6] non superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall’Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonché’ tra gli ufficiali superiori medici delle Forze Armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni. Per l’esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell’arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due”;
  • con quali modalità opera? Nell’esame delle pratiche di competenza, il “Comitato” opera di solito per sezioni e molto raramente in riunione plenaria. Difatti, “quando il Presidente non ravvisa l’utilità di riunione plenaria, [il “Comitato”] funziona suddiviso in più sezioni composte dal Presidente, o dal Vice Presidente, che le presiedono, e da quattro membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici” (articolo 10, sesto comma, del D.P.R. n. 461 del 2001);
  • il “Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie” e il “Comitato di verifica per le cause di servizio” sono la stessa cosa? Sostanzialmente si! Infatti, il “Comitato di verifica per le cause di servizio” fino al 2001 si chiamava “Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie” … poi, per effetto dell’articolo 10 del D.P.R. n. 461 del 2001 [7], ha assunto l’attuale denominazione mantenendo sostanzialmente le medesime attribuzioni.

Penso di avervi detto abbastanza, non mi resta che salutarvi … Ad maiora!

TCGC

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[1]: disciplinato per funzioni, competenze e componenti dagli artt. 10 e seguenti del D.P.R. n. 461 del 2001 “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”.

[2]: il “Comitato”, infatti, emette anche pareri di casualità “specifica” come avviene, ad esempio, per il riconoscimento di benefici per le vittime dell’uranio impoverito o per i soggetti “equiparati” alle vittime del dovere.

[3]: articolo 11 del D.P.R. n. 461 del 2001:“il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione”.

[4]: cioè il Ministero della Difesa per le pratiche delle FFAA e dell’Arma dei Carabinieri, il Ministero dell’Interno per quelle della Polizia di Stato eccetera.

[5]: articolo 14 del D.P.R. n. 461 del 2001:“l’Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell’articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l’amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l’obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l’Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato”.

[6]: i componenti del “Comitato”, nominati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, durano in carica per un periodo di quattro anni, prorogabile per una sola volta.

[7]: articolo 10 del D.P.R. n. 461 del 2001:“il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio”.