Spesso in TV o alla radio sentiamo dire che il TAR (cioè il Tribunale Amministrativo Regionale) ha sostenuto la tal cosa, che il Consiglio di Stato ha cambiato il proprio orientamento, eccetera… Ma cosa sono esattamente il TAR e il Consiglio di Stato? Lo so, l’argomento è complicato ma proverò comunque a cercare di fare un po’ di chiarezza … non me ne vogliano i colleghi giuristi ma questo post non è proprio stato scritto per loro!

Per incominciare a capire dobbiamo però fare un passo indietro e porci un’altra domanda: cos’è il diritto amministrativo? Iniziamo col dire che il diritto amministrativo è quello specifico ramo del diritto che regola l’organizzazione e l’attività della pubblica amministrazione nel suo complesso (inclusi i rapporti tra PA e privati cittadini): si va quindi dal settore dell’energia alla struttura del Ministero della difesa, dal governo del territorio al diritto disciplinare, eccetera. Come è facile da intuire, il diritto amministrativo abbraccia innumerevoli settori ed è, quindi, il diritto che più di tutti incide sulla nostra vita di ogni giorno, molto più di quanto potete immaginare in questo preciso istante. Anche se è un diritto vastissimo che gli deriva dall’essere il diritto della PA, molti arrivano correttamente a definirlo il “diritto del potere”, pone comunque dei “paletti” ben precisi a tale “potere”: quest’ultimo, infatti, è allo stesso tempo creato e limitato dalla legge … la legge, cioè, se da un lato conferisce alla pubblica amministrazione il “potere” di agire per curare un interesse pubblico, dall’altro però traccia anche dei confini ben precisi all’esercizio di tale “potere”, confini oltre i quali la PA non può andare.

Cosa succede se la pubblica amministrazione esercita male il proprio “potere” o lo esercita fuori dai presupposti di legge? Come possiamo immaginare entra in gioco un giudice speciale, il cosiddetto giudice amministrativo, che è diverso dal giudice ordinario (cioè il normale giudice che regola gli ordinari rapporti tra i comuni cittadini) perché ha il compito di “bacchettare” la PA che esercita male il proprio “potere”. Noi di solito conosciamo tale giudice con il nome di:

  • TAR (cioè il Tribunale Amministrativo Regionale, peraltro esistente in ogni Regione), quando opera in primo grado;
  • Consiglio di Stato, quando invece opera in secondo grado, cioè in appello.

La domanda sorge spontanea… ma come si fa a portare davanti al giudice il mal esercizio di un “potere” della PA? Beh, si prende il provvedimento che di tale esercizio del potere è la diretta manifestazione (ad esempio, un provvedimento disciplinare, un documento caratteristico, un dispaccio di trasferimento, eccetera) e lo si porta all’attenzione del giudice amministrativo, cioè lo si “impugna” con un ricorso! Ma queste cose le farà eventualmente per voi il vostro avvocato … mi permetto quindi di sorvolare sul punto.

Un ultimo piccolo chiarimento prima di chiudere: non aspettatevi che il giudice amministrativo adotti il provvedimento “corretto” al posto della PA, cioè non aspettatevi in alcun modo invasioni di campo: in Italia il giudice amministrativo non si può sostituire alla pubblica amministrazione! Il giudice amministrativo potrà, al massimo, “bacchettare” la PA annullandole il provvedimento amministrativo impugnato (nel caso, naturalmente, che ritenga che abbiate ragione e che il vostro ricorso sia quindi fondato), spiegare in sentenza le motivazioni di tale annullamento … ma poi dovrà necessariamente passare di nuovo la palla alla pubblica amministrazione per l’adozione di un “nuovo” provvedimento. Badate bene, la PA dovrà adottare tale “nuovo” provvedimento nel rispetto delle motivazioni della sentenza, cioè senza alcuna (teorica) possibilità di uscire dal perimetro giuridico che il TAR (o il Consiglio di Stato in secondo grado) ha tracciato con la propria decisione.

Mi fermo qui nella speranza di esser riuscito ad offrirvi qualche spunto di riflessione e qualche strumento in più per entrare meglio nella materia … e la speranza è l’ultima a morire!

TCGC

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