Quali sono i criteri utilizzati dal giudice contabile per quantificare un danno erariale? Beh, senza approfondire troppo il discorso possiamo dire che, una volta che è stato appurato il danno erariale (per approfondire clicca qui!), questo viene graduato … possiamo dire “attagliato” al caso concreto … sulla base del:
- vantaggio eventualmente conseguito dalla pubblica amministrazione a seguito del comportamento “dannoso” tenuto dal proprio dipendente (cosiddetta compensatio lucri cum damno);
- potere riduttivo dell’addebito.
La cosiddetta compensatio lucri cum damno (lo dico in latino perché così la trovate citata nel 90% dei casi e vi tornerà quindi utile nel caso vogliate magari approfondire l’argomento!) che significa sostanzialmente “compensazione del guadagno con il danno”, non è altro che la situazione che si verifica quando dall’evento che causa il danno derivino anche aspetti “vantaggiosi” per la Pubblica Amministrazione … avete capito bene: vantaggi che scaturiscono da un danno! (per capire meglio vi ho messo un breve esempio in nota [1]). Quello che è importante è sapere che in caso compensatio lucri cum damno il giudice valuterà tutte le evidenze a propria disposizione e, qualora vantaggio e danno arrivino addirittura ad equivalersi, non potrà far altro che assolvere il dipendente proprio sulla base dell’assenza di danno ovvero, dicendola un poco più correttamente, per mancanza dell’elemento fondamentale dell’illecito amministrativo-contabile (leggi qui per approfondire!): la presenza di un danno erariale!
Il potere riduttivo, invece, non è altro che il potere della Corte dei conti di ridurre l’importo del danno da risarcire sulla base delle circostanze che emergono caso per caso. Tale potere è la diretta applicazione del principio di proporzionalità e della valorizzazione della gravità dell’elemento psicologico (cioè essenzialmente la gravità della colpa): si vuole cioè evitare il rischio che il dipendente venga chiamato a risarcire danni sproporzionati rispetto alla gravità della condotta effettivamente tenuta. Il potere riduttivo è un’esclusiva del giudizio contabile; esso infatti non esiste in altri campi del diritto! Questo significa che se il dipendente pubblico fosse chiamato a rispondere del proprio danno davanti al giudice ordinario, cioè al comune giudice civile, potrebbe essere esposto a una condanna molto più severa di quella che potrebbe magari ricevere se a giudicarlo fosse la Corte dei conti [2].
Tale differente trattamento risiede nella diversità con cui sono strutturate la responsabilità civile e quella amministrativo-contabile. Infatti, nella responsabilità:
- civile, l’obbligo di risarcire nasce solo a seguito di inadempimento di una (preesistente) obbligazione (articolo 1218 del codice civile) o di un fatto illecito (articolo 2043 del codice civile). Il giudice civile accerterà il danno e condannerà di conseguenza il danneggiante a ripagarlo interamente … diversamente non potrà fare. Anche la comune responsabilità civile del dipendente pubblico è strutturata in tal modo: l’articolo 22 del D.P.R. n.3 del 1957 titolato “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” (che per quanto attiene alla responsabilità civile è pienamente vigente e applicabile agli appartenenti alle Forze Armate, cioè anche a noi militari) prevede infatti che: “l’impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell’articolo 23 [3] [ovvero con dolo o colpa grave appunto] è personalmente obbligato a risarcirlo” … come vedete, l’uso del termine “ingiusto” (mai utilizzato per definire la responsabilità amministrativo-contabile che parla solo di danno) non è casuale, ma riporta all’articolo 2043 del codice civile che prevede chiaramente che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”;
- amministrativo-contabile, quello che rileva è solo il danno erariale, il puro e semplice danno per lo Stato, una Pubblica Amministrazione o un Ente Pubblico: basta solo che sia economicamente valutabile. Lo stesso Regio decreto n. 2440 del 1923 titolato “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato [4]” (tutt’ora vigente) che ha sostanzialmente “architettato” la responsabilità amministrativo-contabile per come è oggi fa riferimento solo al danno, senza alcun aggettivo, parla di danno punto e basta! Il giudice contabile, a differenza di quello civile, potrà però “graduarlo”, cioè ridurlo in base alla gravità della colpa del pubblico dipendente; ho detto “ridurlo” e non “modificarlo” perché il danno erariale risarcibile nasce già con un tetto massimo che è dato dall’esatto ammontare economico dell’intero danno subito dallo Stato, Pubblica Amministrazione o Ente Pubblico che sia … oltre non si può andare, ma tale danno può sempre essere ridotto sulla base di quanto verrà accertato (in termini di gravità della colpa appunto) dalla Corte dei conti, da qui nasce il potere di riduttivo di cui abbiamo appena parlato!
TCGC
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[1]: proviamo dunque a fare un esempio per entrare meglio nel problema … supponiamo che il militare Mario ROSSI venga arruolato sulla base di una falsa dichiarazione attestante il possesso di un particolare diploma. Tale diploma, infatti, lo ha fatto avanzare in graduatoria facendolo addirittura entrare in posizione utile per superare il concorso che, altrimenti, non avrebbe vinto. Dopo 10 anni, salta però fuori che il militare Mario ROSSI aveva dichiarato il falso e (a prescindere dalla condanna per falso che riceve in sede penale) viene dunque segnalato alla Corte dei conti per danno erariale che gli chiede indietro tutti gli stipendi indebitamente percepiti dall’arruolamento: ben 10 anni di stipendio! Se è vero che Mario ROSSI ha effettivamente dichiarato il falso, è pur vero che ha sempre lavorato … e pure molto bene secondo i suoi superiori … mai un giorno di malattia, sempre eccellente! Che fare? Basta che si difenda avendo cura di evidenziare quanto appena detto perché la Corte dei conti, poiché questa ha il potere di riconoscere la compensatio lucri cum damno! La Corte dei conti può infatti “ridurre” le pretese del Ministero della Difesa sulla base dei vantaggi che ha comunque avuto: Mario ROSSI in fin dei conti ha sempre lavorato molto e bene … pur presumendo che la sua prestazione lavorativa fosse di qualità “inferiore” a quella di chi avesse ralmente conseguito tale diploma, non è giusto chiedergli indietro tutti e dieci gli anni di stipendio che ha percepito sotto le armi! Ecco che, magari, la Corte dei conti arriva a quantificare in 1/3 del totale degli stipendi percepiti da Mario ROSSI il vantaggio del Ministero della Difesa e conseguentemente, compensando il guadagno con il danno, condanna Mario ROSSI a restituire non tutti ma solo i 2/3 degli stipendi!
[2]: ovviamente, non è previsto alcun potere riduttivo nel caso in cui il danno abbia origine dolosa e, cioè, sia stato volontariamente causato.
[3]: l’articolo 23 del D.P.R. n. 3 del 1957 prevede infatti che “è danno ingiusto, agli effetti previsti dall’articolo 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave”.
[4]: degni di menzione sono:
- l’articolo 81 “I funzionari amministrativi, incaricati di assumere impegni e di disporre pagamenti, i capi delle ragionerie delle amministrazioni centrali e i funzionari a favore dei quali vengono disposte aperture di credito debbono rispondere dei danni che derivino alla amministrazione per loro colpa o negligenza o per l’inosservanza degli obblighi loro demandati nello esercizio delle funzioni ad essi attribuite”;
- l’articolo 82 “l’impiegato che, per azione od omissione, anche solo colposa, nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo”.