Il fattore “tempo” è diventato fondamentale in ambito giuridico. Pensateci, per presentare un ricorso, depositare “in tempo” delle memorie, difenderci adeguatamente nell’ambito di un procedimento disciplinare o anche solo calcolare la scadenza di un pagamento abbiamo a che fare con termini ben precisi che vanno assolutamente rispettati … altrimenti il ricorso diventa irricevibile (come, d’altronde, le memorie), le nostre difese possono anche essere ignorate, effettuiamo il pagamento ritardo eccetera.

Venendo quindi al tema del post … come si calcolano i termini? Sappiate che nella stragrande maggioranza dei casi ci viene in aiuto il codice civile … per iniziare a calcolare il termine che vi interessa prendete quindi alla mano un calendario e seguite le regole che ci offre l’articolo 2963 [1] c.c.. Beh, iniziamo col dire che:

  • il giorno iniziale non viene contato mentre, al contrario, si conta il giorno finale;
  • i giorni si contano per intero, cioè dalle ore 00.00 alle ore 24.00. Non ci interessa quindi se il termine abbia iniziato a decorrere a una precisa ora della giornata. Facciamo un esempio facile da capire: se ti ho prestato 100 euro alle 14.00 di oggi e tu mi hai promesso di restituirmeli entro domani, dal punto di vista legale avrai tempo sino alle 24.00 di domani (e non alle 14.00, come invece erroneamente si crede) per restituirmi i 100 euro che ti ho dato. Ciò significa inoltre che se di solito l’accredito dello stipendio è il 23 del mese, è inutile lamentarsi se alle ore 12.00 non è ancora stato fatto il bonifico: l’amministrazione ha tempo sino alle 24.00 per farlo e solo dopo, casomai, si potrà dire che l’accredito è avvenuto in ritardo;
  • se il giorno finale è un giorno festivo, il termine viene prolungato automaticamente al giorno feriale successivo;
  • nel caso in cui il termine è stato posto a mesi, la scadenza avviene nel giorno che corrisponde a quello del mese iniziale. Facciamo un esempio, supponiamo che il termine è di un mese; se inizia a decorrere il 2 giugno, la scadenza sarà il 2 luglio (e non il primo luglio come erroneamente si crede). E se invece il termine di un mese inizia a decorrere il 30 gennaio? In questo caso, dato che febbraio non ha il giorno 30, il termine scadrà l’ultimo giorno del mese, ovvero il 28 (oppure 29 se siamo in un anno bisestile).

In linea generale non c’è molto altro da dire … per il resto, qualora sorgano eventuali dubbi, fate una telefonata al vostro avvocato di fiducia, saprà sicuramente chiarirvi la questione!

Ad maiora!

TCGC

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[1]: anche se l’articolo 2963 del codice civile tratta il computo dei termini della prescrizione, sappiate che le regole che pone si utilizzano ormai in generale per conteggiare la stragrande maggioranza dei termini: “[…] Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese”.