La domanda è ricorrente … proviamo pertanto a darle una risposta. Non c’è molto da inventare perché è tutto stato scritto nel Codice dell’ordinamento militare! Bisogna solo sapere dove … vi indico quindi la strada da seguire per capirci di più:
- l’articolo 1781 del D. Lgs. n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) prevede che:“ L’anzianità di grado è quella risultante dal decreto di nomina o di promozione, secondo quanto disposto dall’articolo 856. 2. Per i militari transitati di ruolo, l’anzianità di grado è computata, agli effetti della determinazione dello stipendio, dalla data di nomina o di promozione al grado stesso nel ruolo di provenienza, con le deduzioni di cui all’articolo 858. 3. Per i sottufficiali e i graduati in servizio permanente, l’anzianità di grado è computata secondo le disposizioni che regolano l’anzianità stessa ai fini dell’avanzamento”;
- l’articolo 854 del COM stabilisce che:“L’anzianità di grado, salvo diverse disposizioni, determina la precedenza di un militare rispetto ai pari grado. La precedenza si intende riferita agli atti del servizio o della disciplina militare, secondo quanto stabilito dal presente codice e dal regolamento. 2. L’anzianità di grado è assoluta e relativa ed è determinata secondo le disposizioni del presente codice”;
- l’articolo 856 del COM dispone che:“Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal militare nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati in base alle disposizioni del presente codice. 2. L’anzianità assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, se non è altrimenti disposto”;
- l’articolo 857 del COM statuisce che:“L’anzianità relativa è l’ordine di precedenza del militare fra i pari grado dello stesso ruolo. 2. L’anzianità relativa è determinata dalle graduatorie di merito, compilate al termine del concorso di ammissione in ruolo, o al termine del corso di formazione iniziale, o negli avanzamenti a scelta, quando espressamente stabilito”.
Per completezza di informazione, sappiate però che esistono situazioni al verificarsi delle quali si procede a detrazione di anzianità. L’articolo 858 del COM prevede al riguardo che:“1. Il militare in servizio permanente subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause: a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese; b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese; c) sospensione disciplinare dall’impiego; d) aspettativa per motivi privati. 2. Il militare delle categorie in congedo subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause: a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese; b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese; c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado. 3. La detrazione d’anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni. 3-bis. La detrazione di anzianità, operata a qualsiasi titolo sul grado, ha effetto anche sulla decorrenza della qualifica posseduta. 3-ter. I periodi di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 [cioè il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità], sono computati nell’anzianità richiesta ai fini della progressione di carriera”.
Tutto qui, penso di avervi detto abbastanza … ora avete sicuramente qualche nozione in più sull’argomento!
TCGC
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