State tranquilli… nulla di illegale, anzi! Per sapere se siete sotto indagine basta infatti fare una semplicissima richiesta alla Procura della Repubblica dove pensate che possa essere incardinato il procedimento penale in cui temete di esser rimasti coinvolti. Preciso da subito che la Procura della Repubblica competente a indagare (e quindi a darvi notizie in merito all’eventuale esistenza o meno di indagini a vostro carico) sarà quella del luogo in cui è stato compiuto il presunto reato … mi spiego meglio, se sono stato denunciato dal vicino di casa dei miei genitori a Firenze, dovrò fare richiesta alla Procura di Firenze … è inutile quindi fare richiesta alla Procura di Roma, perché a Roma non sapranno nulla della denuncia che mi è stata fatta a Firenze e la risposta sarà ovviamente negativa!
Il diritto a sapere se si è sottoposti alle indagini è previsto dall’articolo 335 c.p.p. … ma cosa dice esattamente questo articolo del codice di procedura penale? Beh, ci dice sostanzialmente che le iscrizioni nel registro degli indagati, ad eccezione di quelle previste per tutta una serie di reati gravi [1], “sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta [2]”.
Supponiamo quindi che vi venga effettivamente confermato che siete stati denunciati o querelati … di essere insomma sottoposti alle indagini … ebbene, toglietevi subito dalla testa di poter esaminare il vostro fascicolo (questo, infatti, vi verrà eventualmente fatto consultare solo ad indagini concluse), perché a seguito della richiesta ex art. 335 c.p.p. che avete fatto vi verranno comunicate solo informazioni generali tipo il numero del vostro procedimento penale, il reato contestato, il magistrato che se ne occupa eccetera … non molto quindi ma sicuramente quanto basta per andare immediatamente dal vostro Avvocato di fiducia … e “se pensate che rivolgersi a un Avvocato serio costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro farvi assistere da quello sbagliato!” … rifletteteci sopra!
TCGC
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[1]: che non vengono rese note come, ad esempio, in caso di rapina, associazione mafiosa, strage eccetera …
[2]: fermo restando che se “sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile” (articolo 335 c.p.p.).