Un giovane collega mi chiede: “come ci si deve comportare in caso di incidente stradale?” Beh … non c’è molto da dire perché, come spesso abbiamo visto, è tutto scritto … basta quindi attenersi a quanto previsto al riguardo dal Decreto Legislativo n. 285 del 1992 “Nuovo codice della strada”. Se leggete l’articolo 189, titolato proprio “Comportamento in caso di incidente”, vedrete infatti che:“1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. 2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità. 3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente. 4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati. 5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 303 a € 1.210 […]. 6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni […].7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni […]. 9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno […]”.
Come avete appena visto, in caso di incidente bisogna quantomeno:
- fermarsi e prestare assistenza (chiamando i soccorsi in caso ci siano danni a persone o animali);
- fornire le proprie generalità alle persone danneggiate e mettersi a disposizione delle Forze di Polizia/Autorità Giudiziaria;
- salvaguardare la sicurezza della circolazione e, qualora possibile, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi.
State certi che seguendo queste 3 semplici indicazioni limiterete la vostra responsabilità, civile e, eventualmente, penale [1] al solo incidente (d’altronde quel che è successo è successo … non si può purtroppo tornare indietro!) e potrete anche scongiurare il rischio di commettere qualche (ulteriore) reato come, ad esempio, quello di “fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali” [2] o di “omissione di soccorso” [3].
Un paio di piccole precisazioni prima di concludere:
- quando al primo comma dell’articolo 189 del Codice della strada leggete che “l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di …” fare tutto quello che ormai ben sapete … non pensate che la cosa riguardi solo il “responsabile” dell’incidente: abbiamo infatti di fronte una definizione ben più ampia che va ad abbracciare tutte le persone che direttamente o indirettamente sono loro malgrado rimaste coinvolte nel sinistro;
- ricordate … e qui mi riferisco soprattutto ai colleghi più giovani … che l’esser rimasti coinvolti in un incidente con gravi danni alle cose e alle persone è un evento che va comunicato al proprio Comando di appartenenza (per approfondire leggi qui!).
Ad maiora!
TCGC
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[1]: mi riferisco ad esempio ai reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis del codice penale) o di omicidio stradale (art. 589 bis del codice penale).
[2]: art. 590 ter del codice penale – Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali:“Nel caso di cui all’articolo 590 bis [del codice penale, cioè l’articolo titolato “Lesioni personali stradali gravi o gravissime”], se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni”.
[3]: art. 593 – Omissione di soccorso:“Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata”.