Un giovane collega mi chiede: chi è e cosa fa un Ufficiale di Polizia Giudiziaria Militare? Beh, iniziamo subito col dire che un Ufficiale di Polizia Giudiziaria Militare (UPGM), al pari di ogni altro soggetto che esercita le funzioni di Polizia Giudiziaria:

  • deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale” (articolo 55 del codice di procedura penale);
  • svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria” (articolo 55 del codice di procedura penale),

con l’unica differenza che è competente solo per i reati soggetti alla giurisdizione militare, detto altrimenti per i soli reati militari

Chiarito a grandi linee cosa faccia un Ufficiale di Polizia Giudiziaria, vediamo ora chi sia esattamente in ambito militare… ebbene, per quanto di interesse, iniziamo col dire che l’articolo 57 del codice di procedura penale, dopo aver individuato tutta una serie di soggetti che sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria, precisa che “sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55”. In tale contesto, l’articolo 301 del codice penale militare di pace (CPMP) stabilisce che “per i reati soggetti alla giurisdizione militare, […] le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate nell’ordine seguente:

  1. dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze armate;
  2. dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell’articolo 221 (ora 57) del codice di procedura penale.

Concorrendo più militari fra quelli rispettivamente indicati nei nn. 1 e 2, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano […]”.

Da quanto avete appena letto emerge quindi chiaramente che, al verificarsi di un reato militare, le funzioni di Polizia Giudiziaria (militare) sono esercitate, oltre che dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria previsti dall’articolo 57 del codice di procedura penale (… e con precedenza rispetto a questi!), dai Comandanti di corpo, distaccamento o posto delle varie Forze Armate.

Penso di aver risposto alla domanda, non mi resta quindi che salutarvi … ad maiora!

TCGC

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