LE PRIME 10 COSE CHE BISOGNA FARE DOPO LA MORTE DI UN GENITORE

È purtroppo successo: abbiamo perso una persona molto importante, è morto papà (sto solo ipotizzando frugando nel mio passato … ovviamente la cosa vale anche se è stata mamma ad andarsene). Siamo stati lontani e impegnati … forse crediamo di non aver fatto quanto avremmo dovuto o voluto, di aver commesso molti errori. Non importa, è arrivata l’ora di tornare a casa; il fatto che non ci sentiamo capaci, che viviamo una sensazione di impotenza mista a confusione ci sta, è normale! Dobbiamo quindi lasciare quello che stiamo facendo per dedicarci a chi è rimasto, “accollandoci” le primissime necessarie incombenze.

Ovviamente, avvenimenti del genere ci toccano inesorabilmente nell’intimo della nostra anima: l’importante è osservare senza giudizio quello che ci accade dentro … non dimentichiamo che siamo esseri umani! A volte pensiamo di voler fare tanto per lenire le sofferenze di chi, come noi, sta elaborando il lutto, quando in realtà basta davvero poco, bisogna agire con semplicità. In queste circostanze non è tanto la parola che fa il suo effetto, poiché il processo di morte è un passaggio alla vita stessa che non si può spiegare: è un sentire interno che ognuno vive a proprio modo, con dolore e rassegnazione altalenante … con non accettazione per la maggior parte delle persone. Non c’è scelta giusta o sbagliata: “l’essere con l’altro” … anche semplicemente in ascolto … è già tanto!

Rimettiamo ora i piedi per terra perché inizia la salita, c’è molto da fare … e dobbiamo farlo in prima persona! Il peso è tutto sulle nostre spalle e perciò dobbiamo tranquillizzarci il più possibile. Prendiamo quindi un bel respiro e restiamo semplicemente in ascolto, vicino a chi è rimasto a soffrire come semplice presenza; l’energia si manifesta così e arriva al cuore più di una parola. Facciamo ordine nella nostra mente … siete pronti?

Piccolo inciso, spesso sentiremo parlare di “de cuius” … beh … tale termine viene comunemente utilizzato in ambito legale e testamentario per riferirsi alla persona deceduta di cui si discute o della quale si sta trattando il testamento o l’eredità.

Tanto premesso, iniziamo a metterci all’opera e rimbocchiamoci le maniche: bisogna innanzitutto comunicare a chi deve sapere che il nostro papà (o la nostra mamma ovviamente) non c’è più. Della cosa deve esserne sicuramente informato:

  1. Il Comando militare di appartenenza [1] (per approfondire leggi qui!) al quale dobbiamo chiedere immediatamente di fruire della licenza “per gravi motivi” che ci permette di assentarci per 10 giorni calendariali (N.B.: tale licenza non è differibile per esigenze di servizio!). Non dimentichiamo però che trattandosi di una licenza straordinaria compresa nel tetto annuo dei 45 giorni, se ho già beneficiato nello stesso anno solare di tutti i 45 giorni di licenza straordinaria spettanti in astratto (ad esempio per congedo parentale), non potrò più usufruirne perché altrimenti sforerei il tetto massimo dei 45 giorni che ci è imposto dalla normativa militare (Difficile? Non tanto dai … ma se vuoi approfondire leggi qui!);
  2. L’Ente previdenziale di riferimento di papà, chi gli pagava la pensione insomma (INPS, Casse di previdenza eccetera), sempre che papà non lavorasse ancora perché in tal caso va comunicato tutto anche al suo datore di lavoro. Esser rapidi, peraltro, vi eviterà di dover restituire eventuali prestazioni liquidate ma non dovute. Dovremmo anche pensare che mamma, o qualche altro familiare, potrebbe aver diritto alla pensione di reversibilità di papà (per la quale va presentata una specifica istanza – per approfondire leggi qui!);
  3. L’Agenzia delle Entrate. Entro 12 mesi dal decesso deve difatti essere presentata la dichiarazione di successione [2]. Trattandosi di una procedura complessa, è assolutamente consigliabile rivolgersi ad un professionista (meglio se notaio, avvocato o commercialista), specialmente se papà ha lasciato testamento (per approfondire leggi qui);
  4. Banche, Poste e Istituti di Credito. Sappiate che lo sblocco dei conti di papà potrà però avvenire solo dopo aver ultimato l’iter burocratico della successione, di cui al precedente punto 3;
  5. I Fornitori di Luce, Gas e Acqua per chiudere le utenze domestiche intestate a papà o, eventualmente, procedere alla relativa voltura. Una cosa simile avviene anche per l’abbonamento alla RAI, sempre che papà avesse un televisore e quindi pagasse il canone;
  6. Il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per quanto riguarda il passaggio di proprietà per successione di auto, moto eccetera (NB: i veicoli iscritti al PRA non vanno inseriti nella dichiarazione di successione);
  7. Gli Istituti assicurativi con cui papà aveva eventualmente stipulato polizze per auto, moto, casa, infortunio, vita eccetera;
  8. I Carabinieri competenti per territorio se papà deteneva armi;
  9. Il Comune dove papà aveva la proprietà di immobili per regolarizzare, ad esempio, il pagamento delle tasse locali come l’IMU, la tassa sui rifiuti eccetera. Non è detto che se papà fosse esente e non pagasse nulla (ad esempio per esenzione IMU prima casa), la cosa valga anche per gli eredi … anzi normalmente succede proprio il contrario;
  10. Eventuali società con cui papà intratteneva eventuali rapporti commerciali che si sviluppano nel tempo come accade, ad esempio, per le carte di debito o credito (quando non collegate al conto corrente) o per abbonamenti vari come payTV, istituti di sicurezza eccetera.

Un paio di consigli prima di concludere:

  • rintracciamo e custodiamo subito i documenti di papà … ivi incluso il testamento (se esistente) … prima che si perdano o che, magari, qualcuno possa addirittura riuscire ad approfittarsi della situazione;
  • affidiamoci da subito ad un professionista (meglio se notaio, avvocato o commercialista) che abbia la nostra fiducia. Dal decesso di papà scaturiscono infatti molti ulteriori adempimenti legali o fiscali che vanno regolarizzati il prima possibile: gli eredi, ad esempio … ed è solo un esempio … devono provvedere alla dichiarazione dei redditi del defunto; nell’anno successivo al decesso è poi possibile ottenere la detrazione IRPEF per le spese sostenute, come quelle funerarie eccetera.

Questi, ovviamente, sono solo alcuni suggerimenti molto, ma molto generali … ogni situazione è diversa e non dovete quindi temere di farvi aiutare nell’affrontarla!

Una precisazione finale è d’obbligo: avvocatomilitare.com persegue finalità meramente divulgative e, conseguentemente, l’approccio dato è necessariamente molto sintetico, non tale cioè da garantire una completa disamina sull’argomento. Ecco perché mi permetto di ribadire ancora una volta quanto sia necessario farsi seguire da un notaio, un avvocato o un commercialista di fiducia: non abbiate paura di informarvi e di approfondire bene la vostra situazione, soprattutto se si parla di eredità … evitate cioè il rischio di commettere errori che potrebbero costarvi caro. Parafrasando una frase ricorrente su avvocatomilitare.com … se pensate che rivolgersi a un professionista costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro provare a fare tutto da soli … pensateci sopra! Ad maiora!

In ricordo di Roberto e Giuseppe che con i loro consigli ci hanno aiutato ad essere quello che siamo

TCGC con il supporto dell’intelligenza artificiale

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: il decesso ha peraltro molteplici conseguenze amministrative: pensiamo ad esempio al caso di fruizione dei benefici della legge n. 104 del 1992 per accudire il de cuius, al Nulla Osta di Sicurezza (cosiddetto NOS) in fase di rilascio eccetera.

[2]: la vigente normativa prevede una imposta sulle successioni ereditarie con aliquote che variano dal 4% per il coniuge e i parenti in linea retta (es. genitori e figli) al 6% per i partenti sino al 4° grado per arrivare all’8% per gli altri soggetti. Vi è comunque una franchigia che varia a seconda dell’erede ed è, ad esempio, di 1.000.000 euro per il coniuge e gli eredi in linea retta, che si eleva a 1.500.000 nel caso in cui l’erede sia portatore di handicap.

SONO STATO A CASA MALATO. È MAI POSSIBILE CHE MI ABBIANO DECURTATO LE INDENNITÀ OPERATIVE MILITARI? (LEGGE 78/1983)

Un collega mi chiede:“sono stato a casa malato. È mai possibile che mi abbiano decurtato le indennità operative militari?”. Beh, purtroppo è possibile eccome, dato che lo prevede espressamente la legge n. 78 del 1983 “Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare”. Tale legge, infatti, prevede all’articolo 17, comma 8, che:“le indennità di cui agli articoli 3 [1], 4 [2], 7 [3] e 14 [4], nonché tutte quelle supplementari [5] previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all’indennità di cui all’articolo 2 [6], non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e […] al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonché presso le università o all’estero”.

Tale articolo prevede in sostanza che talune indennità operative e talaltre indennità operative supplementari non debbano essere corrisposte al personale che si assenta, tra l’altro, per malattia per un periodo superiore ai 15 giorni. Considerato che le indennità operative sono compensazioni monetarie aggiuntive che vengono versate al militare per riconoscere l’impegno ed il sacrificio profuso per lo svolgimento di funzioni “operative”, la ratio della norma è evidente … se si è assenti per malattia (o per altre motivazioni previste dalla legge), tali indennità non spettano … non c’è molto altro da dire: dura lex, sed lex (cioè «dura legge, ma legge»).

Ad maiora!

TCGC con il supporto dell’intelligenza artificiale

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: Indennità d’impiego operativo per reparti di campagna.

[2]: Indennità di imbarco.

[3]: Indennità per il controllo dello spazio aereo.

[4]: Indennità per allievi piloti, per allievi navigatori, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti.

[5]: Indennità supplementare di marcia e prontezza operativa; indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei; indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede; indennità supplementari per servizio idrografico e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali; indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo; indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti, installazioni e infrastrutture militari, stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale.

[6]: Indennità di impiego operativo.

IL GRATUITO PATROCINIO

Il gratuito patrocinio (o patrocinio a spese dello Stato) è il diritto all’assistenza legale gratuita prevista a favore dei non abbienti [1]. Ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 “può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22 [2]”, cifra soggetta a periodici aggiornamenti e che è stata portata oggi a euro 11.746,68 [3][4]. Ovviamente, se avanzate richiesta di gratuito patrocinio poi non potrere dare l’incarico a qualunque Avvocato: sarete difatti obbligati a sceglierlo da un apposito elenco degli Avvocati iscritti al patrocinio a spese dello Stato [5].

In ambito penale, per favorire le denunce, il comma 4 ter dell’articolo 76 del citato D.P.R. n. 115 del 2002 ha previsto che la persona offesa da alcuni specifici reati particolarmente odiosi come, ad esempio, i maltrattamenti contro familiari (articolo 572 del codice penale), le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583 bis del codice penale), la violenza sessuale (articoli 609 bis, quater e octies) o gli atti persecutori (il cosiddetto stalking – articolo 612 bis del codice penale) possa essere ammessa al gratuito patrocinio in deroga ai previsti limiti redditi.

Abbiamo parlato finora di patrocinio a spese dello Stato, ma avete idea a quanto ammontano grossomodo queste spese? Beh, possiamo dire che tali spese corrispondono a grandissime linee a quelle che dovreste sostenere da soli nel caso in cui decideste di far causa e comprendono quindi quantomeno:

  • l’onorario del vostro Avvocato e, se perdete la causa, anche di quello della controparte. Ciò nonostante, tenete a mente che anche se avete vinto la causa il Giudice potrebbe comunque “compensare” le spese (in tal caso ognuno si pagherebbe quindi il proprio Avvocato);
  • costi vari quali quello per il contributo unificato (cioè la tassa prevista per poter iniziare una causa), il compenso per un eventuale consulente tecnico d’ufficio (cosiddetto CTU), eccetera. Peraltro, se i gradi di giudizio sono più di uno (come, ad esempio, Tribunale, Corte di Appello e Corte di Cassazione), tali costi lievitano e le spese potrebbero quindi anche moltiplicarsi.

Vi ho dato le nozioni fondamentali, credo sia meglio fermarmi qui … non mi resta quindi che salutarvi, ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: art. 74 del D.P.R. n. 115 del 2002 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” – Istituzione del patrocinio:“1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 2. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”.

[2]: art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” – Condizioni per l’ammissione:“1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22. 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. 4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. 4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall’anno 2017”.

[3]: art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 23 luglio 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30.01.2021).

[4]: art. 92 del D.P.R. n. 115 del 2002 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” – Elevazione dei limiti di reddito per l’ammissione:“1. Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall’articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi”.

[5]: art. 80 del D.P.R. n. 115 del 2002 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” – Nomina del difensore:“1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo. 2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2”.

QUANDO SI PUÒ FARE A MENO DELL’ASSISTENZA DI UN AVVOCATO?

Che dire … domanda intelligente che merita un adeguato approfondimento. Iniziamo col dire che quando si va in tribunale la difesa tecnica è “quasi” sempre necessaria e obbligatoria [1]. Ciò nonostante, la legge prevede effettivamente diversi casi in cui si può fare a meno dell’Avvocato anche se, a mio parere, sia molto utile farsi almeno “consigliare” sul come comportarsi da chi è in possesso di un solido bagaglio tecnico-giuridico, non altro per aggirare le molteplici insidie processuali che potrebbero farvi “inciampare” e vanificare ogni sforzo. Ebbene, tornando al tema del post, sappiate che per quanto attiene all’attività processuale vera e propria potete stare in giudizio personalmente, senza cioè alcuna assistenza legale, nelle cause davanti:

  • al Giudice di pace di valore inferiore a 1100 euro [2] ovvero in caso di contestazione di multe stradali [3];
  • alle Commissioni tributarie di valore inferiore a 3000 euro [4];
  • al Giudice amministrativo “in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [5].

Preciso che, per quanto attiene al procedimento penale, la difesa tecnica viene sempre considerata dalla legge come rigorosamente necessaria e obbligatoria alla luce delle pesanti conseguenze che tale specifica tipologia di processo può comportare per l’imputato: non troverete quindi nel codice di procedura penale (c.p.p.) alcuna eccezione a tale principio e non sarete conseguentemente mai ammessi a difendervi da soli davanti al Giudice penale!

Tanto premesso, esistono anche molte altre ipotesi di attività legale che, contrariamente a quanto comunemente si crede, possono autonomamente e direttamente essere svolte dall’autore, senza cioè l’assistenza di alcun Avvocato, come in caso di:

  • testamenti: il testamento, soprattutto quello olografo (per approfondire leggi qui!), non necessita difatti dell’intervento di alcun Avvocato. Ciò nonostante, nel caso in cui gli eredi siano molti, fossi in voi, mi farei una chiacchieratina con un legale di fiducia in  modo da evitare di ledere i diritti di alcuno e prevenire quindi eventuali contestazioni/ridurre il rischio di possibili contenziosi;
  • contratti: la redazione di un contratto non necessita per forza dell’intervento di un legale anche se, alla luce della “delicatezza” dei rapporti giuridici che può generare in capo alle parti, sarebbe a mio parere auspicabile rivolgersi ad un Avvocato quantomeno prima di firmare;
  • conciliazioni bancarie e finanziarie: in caso di controversie con istituti di credito, nonché degli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ci si può rivolgere ad un arbitro bancario e finanziario, anche senza l’assistenza di un Avvocato;
  • mediazioni in materia di utenze: in caso di controversie in materia di utenze della luce, del telefono o del gas non è necessario l’intervento dell’Avvocato (cosa che invece, badate bene, è prevista per molti altri tipi di mediazione);
  • ricorsi al prefetto in caso di contestazione di multe stradali [6];
  • diffide: per fare una lettera di diffida non serve alcun Avvocato, anche se è intuibile come una diffida redatta su carta intestata di uno studio legale determini un impatto psicologico più incisivo in chi la riceve … venite cioè presi maggiormente sul serio anche in vista di un eventuale contenzioso;
  • lettere di messa in mora (articolo 1219 del codice civile): che dire, si trovano agevolmente su internet format di lettere di messa in mora fatte molto, ma molto bene … ricordatevi però di fare in modo che rimanga traccia dell’invio: speditele cioè per raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per posta elettronica certificata (PEC – per approfondire leggi qui!);
  • accesso agli atti amministrativi (articolo 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990): nonostante sia una materia stranota ai più, ancor oggi mi viene spesso chiesto di aiutare qualche collega a fare una semplice richiesta di accesso agli atti. Vi assicuro che non serve un Avvocato per chiedere di visionare o estrarre copia di documenti amministrativi, fermo restando che la rete è satura di format di richieste di accesso (spesso disponibili anche sui siti istituzionali delle Amministrazioni interessate) che vi invito a scaricare, compilare e presentare direttamente al vostro Comando di appartenenza, senza la necessità di alcun legale … credetemi, nulla di più semplice ed economico!

Certo, esistono ulteriori ipotesi in cui è possibile far da sé (come, ad esempio, in caso di sfratto, contestazioni del datore del lavoro davanti all’Ispettorato del lavoro, amministrazione di sostegno eccetera) ma credo sia meglio fermarmi qui: vorrei difatti spendere qualche parola per chiarire un paio di dubbi ricorrenti che riguardano direttamente noi militari:

  • la difesa del militare in ambito disciplinare: in tale specifico ambito non è di norma prevista l’assistenza di alcun Avvocato ma semmai, solo per i procedimenti disciplinari di stato [7] o di corpo per l’irrogazione della consegna di rigore, di un militare difensore (per approfondire leggi qui!). Sebbene il procedimento disciplinare militare (per approfondire leggi qui!) non presenti particolari “criticità”, non è da escludere che il supporto di un legale che conosce il diritto amministrativo possa aiutarvi a rilevare eventuali irregolarità procedurali in modo da escludere o, quantomeno mitigare, la vostra responsabilità disciplinare;
  • il ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo (per approfondire leggi qui!) ovvero avverso la documentazione caratteristica: anche se per la presentazione di un ricorso gerarchico non è necessaria l’assistenza di un Avvocato, non commettete mai l’errore di affidarvi totalmente ai consigli di un collega “praticone”, ma fatevi invece una sana chiacchierata con il vostro legale di fiducia. Peraltro, considerato che nel ricorso al TAR o straordinario al Presidente della Repubblica vengono di solito dichiarati inammissibili i motivi che non siano stati previamente proposti in sede gerarchica, il ricorso gerarchico va scritto bene e da subito … è cioè one shot! Se siete quindi decisi a impugnare una punizione e volete andare fino in fondo, vi consiglio vivamente di farvi aiutare da un Avvocato, anche nella stesura del ricorso gerarchico;
  • l’assistenza in attività stragiudiziale: per attività “stragiudiziale” intendiamo tutti quei casi in cui non c’è (ancora) alcun giudizio da instaurare e non è quindi necessario rivolgersi al giudice. Insomma, il militare può incaricare un Avvocato del libero foro di tutelare i propri diritti e i propri interessi di fronte ai superiori gerarchici e all’Amministrazione della Difesa in generale? Alla luce delle recenti novità giurisprudenziali in materia ho ritenuto di dedicare all’argomento uno specifico post (per approfondire leggi qui!)

Tanto detto non mi resta che salutarvi, ricordandovi sempre che “… se pensate che rivolgersi a un Avvocato serio costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro farvi assistere da quello sbagliato!”ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: infatti, la necessarietà e dell’obbligatorietà della difesa “tecnica” (quella cioè realizzata per il tramite del proprio Avvocato di fiducia che, quindi, è ben diversa dalla c.d. “autodifesa” nella quale ci si difende da sè) è prevista, con le eccezioni che vedremo nel proseguo del post, nel processo civile (art. 82 del codice di procedura civile – c.p.c.), nel processo amministrativo (art. 22 del D. Lgs. 104 del 2010 – codice del processo amministrativo), in quello tributario (art. 12 del D. Lgs. n. 546 del 1992 – codice del processo tributario), in quello contabile (art. 28 del D. Lgs. n. 174 del 2016 – codice della giustizia contabile), nonché nel processo penale (artt. 96 e 97 del codice di procedura penale – c.p.p.)!

[2]: art. 82 del codice di procedura civile – Patrocinio:“Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100 […]”.

[3]: artt. 204 bis del D. Lgs. n. 285 del 1992 “Nuovo codice della strada” e 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011 “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.

[4]: art. 12 del D. Lgs. n. 546 del 1992 “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413” – Difesa tecnica:“Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste […]”.

[5]: art. 23 del D. Lgs.n. 104 del 2010 – codice del processo amministrativo (c.p.a.).

[6]: art. 203 del D. Lgs. n. 285 del 1992 “Nuovo codice della strada”.

[7]: a dire il vero nei procedimenti disciplinari di stato ci si può affidare anche ad un Avvocato: l’art. 1370 del Codice dell’Ordinamento Militare (cosiddetto COM) prevede infatti che:“[…] 3-bis. Nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore […] può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro”.

IL MILITARE PUÒ FARSI ASSISTERE DA UN AVVOCATO NEI RAPPORTI CON I PROPRI SUPERIORI?

Il militare può farsi assistere da un Avvocato in attività stragiudiziale, ovverosia in tutti quei casi in cui non c’è (ancora) alcun giudizio da instaurare e non è quindi necessario rivolgersi al giudice? Insomma, si può incaricare un Avvocato del libero foro di tutelare i propri diritti e i propri interessi di fronte ai superiori gerarchici o all’Amministrazione della Difesa in generale? Beh, che dire … la risposta è sì! Certo, fino al recente passato la cosa era vista molto male al punto che chi dava mandato al proprio Avvocato di interagire direttamente con il proprio Comando veniva spesso sanzionato disciplinarmente, soprattutto per violazione dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato. Oggi però le cose stanno cambiando ed il Consiglio di Stato, cioè il massimo organo della Giustizia amministrativa (per approfondire leggi qui!), ha recentemente riconosciuto la piena legittimità di tale condotta (cioè non correte più il rischio di esser puniti!) affermando, tra l’altro, che:

  • il diritto di difesa deve poter essere esercitabile anche al di fuori e in via preventiva rispetto al momento dell’azione in sede di giudizio, e quindi anche mediante l’interlocuzione con l’amministrazione, ed essere garantito anche nelle organizzazioni a forte impronta gerarchica, come quelle militari. […] La facoltà di difesa è stata, infatti, esercitata in via formale, mediante il conferimento di apposito mandato a un difensore, ovverosia con una iniziativa seria e ponderata volta a tutelare la posizione lavorativa, per il tramite di un professionista, che ha potuto quindi valutare l’iniziativa anche da un punto di vista tecnico-giuridico e scrivere la nota in questione dopo l’esame della vicenda” (Consiglio di Stato – II Sezione, Sentenza n. 01652 del 7 marzo 2022);
  • in via generale, l’assistenza di un legale in sede di interlocuzione con l’Amministrazione di appartenenza costituisca esercizio di una facoltà legittima, espressione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione e non può considerarsi tale da integrare la violazione dei doveri del militare. Il diritto di difesa, inteso in senso lato, deve poter essere esercitabile anche al di fuori e in via preventiva rispetto al momento dell’azione in sede di giudizio – e anzi può essere volto ad evitare che si arrivi a esiti conflittuali in sede giudiziale – e, quindi, può esplicarsi anche nella fase di interlocuzione con l’amministrazione, dovendo essere garantito anche nelle organizzazioni a forte impronta gerarchica, come quelle militari” (Consiglio di Stato – II Sezione, Sentenza 03361 del 27 aprile 2022).

Fin qui è come la pensano oggi i Giudici amministrativi. Mi rivolgo ora ai colleghi più giovani e lo faccio sulla base dei 30 anni di servizio che porto sulle mie spalle: credete che sia veramente necessario avvalersi di un Avvocato per interloquire con i vostri superiori? È vero, a volte capita di incontrare superiori con cui è particolarmente difficile relazionarsi, ma credete veramente che un Avvocato possa sbloccare la situazione? Sinceramente credo che, nella stragrande maggioranza dei casi, la risposta sia no! Peraltro, a prescindere dal recente riconoscimento dei sindacati militari (per approfondire leggi qui!), il diritto militare prevede diversi strumenti che possono aiutarci a colloquiare direttamente con i nostri superiori come, ad esempio, la richiesta di rapporto gerarchico con qualche superiore più in “alto” (per approfondire leggi qui!), cosa che ho personalmente fatto durante la mia carriera e che … vi assicuro … mi ha dato molta soddisfazione, non solo professionale! Tanto vi dovevo, meditateci sopra …

A questo punto non mi resta che salutarvi, ricordandovi di porre sempre la massima attenzione nei rapporti con colleghi e superiori di grado e, soprattutto, che “… se pensate che rivolgersi a un Avvocato serio costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro farvi assistere da quello sbagliato!”ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

IL MILITARE PUÒ OTTENERE IL “CONGEDO PER LA FORMAZIONE”?

Una collega mi chiede se anche il militare possa ottenere il cosiddetto “congedo per la formazione”. Beh, vi dico subito che la risposta è sì!

Iniziamo col dire che l’articolo 5 della legge n. 53 del 2000 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”, titolato proprio “congedi per la formazione”, prevede che:“1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (per approfondire leggi qui!), i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. 2. Per «congedo per la formazione» si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all’articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. 4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all’esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni. 5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria”.

Tanto premesso a livello generale, sappiate che per Esercito, Marina e Aeronautica [1] tale disposizione è stata ripresa dall’articolo 15 del D.P.R. n. 52 del 2009 “Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate […]” che ha ribadito che “[…] 5. Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso la stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui all’articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Tale congedo è autorizzato con provvedimento del Comandante di corpo. 6. Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall’Amministrazione. 7. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni. 8. Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3 per cento della forza effettiva complessiva. 9. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno sessanta giorni prima dell’inizio della fruizione del congedo. 10. Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio e non può essere concesso in caso di impiego in missioni umanitarie e di pace”.

Ricapitolando, ricordate quindi che il congedo per la formazione:

  • è riservato al personale che ha maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio;
  • può essere fruito, al massimo, per 11 mesi totali (anche frazionati) nell’intera vita lavorativa;
  • è “senza assegni” e cioè, durante la relativa fruizione, non si ha diritto ad alcuna retribuzione;
  • viene autorizzato dal Comandante di corpo. Ciò comunque non esclude che possa essere necessario il “nulla osta” di Autorità militari superiori … informatevi presso il vostro Ufficio personale perché la cosa varia da Forza Armata a Forza Armata;
  • comporta detrazioni di anzianità;
  • non può essere concesso se già ne usufruisce più del 3% del personale in forza all’Ente;
  • va richiesto con almeno 60 giorni di anticipo;
  • può essere differito per improrogabili esigenze di servizio;
  • non può essere concesso in caso di impiego in operazioni umanitarie o di pace.

Penso che a questo punto abbiate tutte le informazioni che vi servono, non mi resta quindi che salutarvi … ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: per Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza il riferimento normativo da prendere in considerazione è l’articolo 57 del D.P.R. n. 164 del 2002.

COME COMUNICARE AL PROPRIO COMANDO MILITARE CHE SI È MALATI?

Argomento che può apparire banale ma che, vi assicuro, banale non è affatto perché regna la confusione più totale in materia. Come comunicare correttamente al proprio Comando militare di appartenenza che si è malati e che non si può quindi prendere servizio? Beh … iniziamo col dire che la materia è regolata, in linea generale, dall’articolo 748 del D.P.R. n.90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (il cosiddetto TUOM) che, nel disciplinare il dovere di comunicazione del militare (per approfondire leggi qui!), prevede, tra l’altro, che:

1. Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi è destinato a sostituirlo. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto. 2. Nei casi di assenza per motivi di salute, il militare, senza ritardo, deve trasmettere, al superiore diretto, il certificato medico recante la prognosi, nonché, al competente organo della sanità militare, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinché, nell’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 181 [1] del codice, venga verificata la persistenza dell’idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all’uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all’impiego. Con decreto del Ministro della difesa [2] , ovvero del Ministro dell’economia e delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità che assicurano l’adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari militari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare, restando salva e impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di effettuare, tramite la sanità militare, ovvero del Corpo della Guardia di finanza per il proprio personale, le visite di controllo per l’idoneità psico-fisica previste dalle norme in vigore […]. 4. Il militare che, essendo legittimamente assente, prevede, per malattia o per altra grave ragione, di non poter rientrare al corpo entro il termine stabilito, deve informare il comando di presidio – o in assenza il comando carabinieri – nella cui circoscrizione egli si trova; questo adotta i provvedimenti del caso dandone immediata comunicazione al comando o ente dal quale il militare dipende […]”.

Tanto premesso sappiate che, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto del Ministro della Difesa del 24 novembre 2015, “nei casi di assenza per motivi di salute, il militare trasmette senza ritardo al Comando dell’ente, distaccamento o reparto che lo impiega:

  1. il certificato medico recante la sola prognosi [3] lavorativa dell’infermità;
  2. il certificato medico recante sia la diagnosi [4] che la prognosi dell’infermità.

[…] Entrambi i certificati […] sono inviati dal militare al Comando dell’ente, distaccamento o reparto che lo impiega in una unica busta che contiene al suo interno una ulteriore busta chiusa recante la dicitura «contiene dati personali concernenti lo stato di salute e riservati al solo personale sanitario autorizzato» ben visibile e stampigliata su entrambi i lati. Nella prima busta è inserito il certificato contenente la sola prognosi, mentre nella seconda busta chiusa, al fine di garantire che la stessa venga aperta solo dal personale sanitario incaricato del trattamento, è posto il certificato che riporta sia la diagnosi che la prognosi dell’infermità. Il Comando dell’ente, distaccamento o reparto che riceve la busta provvede, per il tramite di personale formalmente designato e incaricato del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 30 del Codice [si fa qui ovviamente riferimento al Decreto legislativo n. 196 del 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali»], a trattare i dati contenuti nel certificato contenente la sola prognosi lavorativa dell’infermità e, senza aprirla, a consegnare con tempestività al competente organo sanitario militare la busta che contiene il certificato recante diagnosi e prognosi”.

Se siete arrivati a leggere fino a qui sono convinto che avete tutti gli strumenti per non commettere errori, scongiurando anche il rischio di essere “sanzionati” disciplinarmente per una non corretta comunicazione dello stato di malattia … ho quasi finito di dirvi ciò che volevo, solo un paio di riflessioni prima di concludere:

  • la certificazione medica va fatta pervenire al Comando di appartenenza sia per posta ordinaria che per posta elettronica certificata (la cosiddetta PEC – per approfondire leggi qui!). In tale ultimo caso, fossi in voi, invierei 2 differenti e-mail e, cioè, una con il certificato medico contenente la sola prognosi e l’altra contenente il certificato recante sia la prognosi che la diagnosi specificando nell’oggetto di quest’ultima “contiene dati personali concernenti lo stato di salute e riservati al solo personale sanitario autorizzato” (in modo da permettere al proprio Comando di inoltrarla all’organo sanitario militare competente a trattarla che, di solito, si identifica nel Dirigente del Servizio Sanitario – DSS);
  • non dimenticate che quando si è “in malattia” si viene posti in licenza straordinaria (per approfondire leggi qui!).

Tanto detto, non mi resta che salutarvi augurandovi di rimettervi al più presto … ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: articolo 181 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare(cosiddetto COM) – Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare:“1. Il Servizio sanitario militare, di seguito denominato: “Sanità militare” provvede:

  1. all’accertamento dell’idoneità dei cittadini al servizio militare;
  2. all’accertamento dell’idoneità dei militari al servizio incondizionato;
  3. alla tutela della salute dei militari;
  4. ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;
  5. a ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge”.

[2]: Decreto del Ministro della Difesa datato 24 novembre 2015.

[3]: la “prognosi” altro non è se non una “previsione” che il medico fa sul decorso/esito della malattia, senza specificare di quale malattia si tratti – per approfondire sul vocabolario on-line Treccani leggi qui!

[4]: la “diagnosi” è il “riconoscimento” che il medico fa di una malattia, dandole insomma un nome – per approfondire sul vocabolario on-line Treccani leggi qui!

L’ASPETTATIVA PER MOTIVI PRIVATI DEL PERSONALE MILITARE

Un collega mi ha chiesto chiarimenti in merito all’aspettativa per motivi privati. Ebbene, con il moltiplicarsi di licenze straordinarie (per approfondire leggi qui!), permessi o congedi per soddisfare molteplici esigenze familiari, personali o di studio, possiamo dire che tale tipologia di aspettativa è diventata “residuale” e viene conseguentemente concessa solo quando il militare rappresenta esigenze meritevoli di tutela che non costituiscano il presupposto per la concessione di altri benefici specificamente previsti dalla vigente normativa. L’aspettativa per motivi privati, sebbene sia un istituto caduto quasi in disuso, continua comunque ad essere regolata dall’articolo 901 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) che prevede, tra l’altro, che:

1. L’aspettativa per motivi privati è disposta a domanda motivata dell’interessato. 2. L’aspettativa non può avere durata inferiore a quattro mesi e non può eccedere il periodo continuativo di un anno. 3. La sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio. 4. Trascorsi i primi quattro mesi il militare può fare domanda di rientro anticipato in servizio. Il militare rientra in servizio a domanda, se deve essere valutato per l’avanzamento o deve frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell’avanzamento o per l’accesso ai ruoli superiori. 5. Il militare che è già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non sono trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio. 6. Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennità di fine servizio e dell’avanzamento […]”.

Ritenendo sufficientemente chiaro il contenuto dell’articolo 901 del COM, non credo di dover aggiungere altro. Un paio di precisazioni prima di concludere:

  • come abbiamo già visto, la domanda di aspettativa per motivi privati deve essere motivata (l’articolo 901 del COM parla infatti di “domanda motivata”). Conseguentemente … ma questo è un consiglio per non perder tempo … dovete a mio parere avere dei solidi presupposti per poterla ottenere: mi è capitato, ad esempio, di veder richieste di aspettativa per motivi privati avanzate (e ovviamente rigettate!) per la ricerca di lavoro “stagionale” nel settore privato oppure per non meglio precisate “crisi di coscienza”, peraltro argomentate in modo risibile. Ecco perché dovete quindi rappresentare esigenze familiari, personali, di studio o altro che siano serie e, soprattutto, che non trovino tutela nelle licenze straordinarie, nei permessi o nei congedi già esistenti (mi viene in mente, ad esempio, la richiesta di aspettativa per accudire un parente “alla lontana” o addirittura un caro amico malato!);
  • dato che al militare in aspettativa per motivi privati non compete alcuno stipendio, risparmiate qualcosina per mantenervi durante il periodo di aspettativa e non pensate di poter sbarcare il lunario trovandovi un lavoretto extra: anche se in aspettativa, mantenete difatti lo status militare con tutto ciò che questo comporta, ivi incluso il divieto di svolgere un secondo lavoro (per approfondire leggi qui!).

Tanto detto, non mi resta che salutarvi … ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

LA LICENZA STRAORDINARIA DEL PERSONALE MILITARE

Cos’è la licenza straordinaria? Beh, iniziamo subito col dire che la licenza straordinaria:

  • serve per garantire al militare la possibilità di assentarsi dal servizio al verificarsi di particolari situazioni disciplinate dal “Codice dell’ordinamento militare”, dal “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare(per approfondire leggi qui!) ovvero da specifiche norme di legge (che di solito ne regolamentano anche i limiti massimi di fruizione annuale);
  • è normalmente [1] subordinata alle esigenze di servizio;
  • viene concessa a prescindere dal fatto che sia stata fruita tutta la licenza ordinaria spettante (per approfondire leggi qui!);
  • è calendariale (cioè, a differenza della licenza ordinaria vengono conteggiati anche i giorni non lavorativi [2]).

Preciso subito che il periodo di licenza straordinaria non concorre alla maturazione dei periodi minimi per la formazione della scheda valutativa (180 gg.) o del rapporto informativo (60 gg.). Per questo viene riportato nello statino dei periodi non computabili (Modello “E”).

I diversi tipi di licenza straordinaria possono essere o meno soggetti al limite massimo di 45 giorni annui [3] (da considerarsi come “anno solare” cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre).

1. LICENZA STRAORDINARIA COMPRESA NEL TETTO MASSIMO DI 45 GIORNI ANNUI

Sono comprese nel tetto annuo di 45 giorni le licenze straordinarie per gravi motivi, per infermità, per convalescenza, per matrimonio, per esami militari, per esami di stato o di abilitazione all’esercizio della professione, per aggiornamento scientifico (solo per gli Ufficiali medici), per congedo parentale (solo per i 45 giorni che sono retribuiti per intero), per cure termali eccetera. Come abbiamo detto tali licenze non possono superare i 45 giorni annui e ciò significa il Comando militare di appartenenza non può concedere licenze straordinarie oltre il 45° giorno già fruito nell’anno ovvero che, cumulate a quelle già fruite, siano tali da superare tale tetto di 45 giorni annui. Detto altrimenti, se mi sposo e ottengo i 15 giorni di licenza matrimoniale previsti, poi non posso ottenere nello stesso anno solare tutti i 45 giorni di licenza straordinaria per congedo parentale spettanti (in astratto) perché, in tal caso, sforerei il tetto massimo dei 45 giorni previsti (la somma di 15+45 è difatti 60!) … mi dovrò quindi accontentare al massimo di 30 giorni di licenza per congedo parentale, di più non è proprio possibile fare!

Un discorso a parte merita l’assenza per malattia (per approfondire leggi qui!). Dovete infatti sapere che quando siete malati venite posti in licenza straordinaria di convalescenza (se la malattia è certificata dal competente organo sanitario militare) o per infermità (se la malattia è certificata dal vostro medico curante) per i primi 45 giorni, anche frazionati nel corso dell’anno solare. Dal 46° giorno di assenza in poi sarete quindi posti d’ufficio in aspettativa per infermità. Ebbene, ricordatevi che:

2. LICENZA STRAORDINARIA NON COMPRESA NEL TETTO MASSIMO DI 45 GIORNI ANNUI

Non sono comprese nel tetto annuo di 45 giorni le licenze straordinarie per trasferimento, per protezione sanitaria da radiazioni ionizzanti, per campagna elettorale, per la frequenza di corsi per dottorato di ricerca o scuole di specializzazione (quest’ultima solo per gli Ufficiali medici), per donazione di organi, per soccorso a popolazioni colpite da calamità naturali, per assistenza a persona con handicap eccetera. Ciò significa che tali licenze possono superare, anche sommate tra loro [4], il limite massimo di 45 giorni annui!

Quanto precede a livello generale … mi raccomando, informatevi presso il vostro Comando militare di appartenenza perché sono convinto che troverete tutte le informazioni di dettaglio che vi servono! Mi rivolgo ora ai più giovani e in particolare ai volontari in ferma prefissata … non dimenticate che il vostro stato giuridico è complesso e, non di rado, varia al variare del tipo di reclutamento. Informatevi quindi molto bene sulle durate massime dei periodi di assenza dal servizio previsti il vostro status perché spesso sono differenti da quelle previste per il personale in servizio permanente e, quando superate, possono portare al proscioglimento. Siate quindi molto cauti e andate all’Ufficio personale del vostro Comando prima di commettere errori che potrebbero costarvi molto molto caro!

Tanto detto, non mi resta che salutarvi … ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: ma non sempre: la licenza straordinaria per imminente periodo di vita o morte di congiunti, ad esempio, non è differibile per esigenze di servizio.

[2]: se chiedo ad esempio 15 giorni di licenza matrimoniale a decorrere dal 1 febbraio, questa scadrà il successivo 15 febbraio perché vengono conteggiati anche i giorni non lavorativi (cioè sabato e domenica in caso di orario di lavoro settimanale organizzato su 5 giorni). Detto altrimenti si contano tutti i giorni … tutti i giorni del calendario, da qui il termine “calendariale”.

[3]: superato tale limite si viene posti d’ufficio in aspettativa per ogni giorno eccedente il 45°, ovvero sia dal 46° giorno in poi.

[4]: questo accade perché tali licenze non vengono computate nel tetto massimo dei 45 giorni annui. Ciò significa che nello stesso anno solare posso fruire di 15 giorni di licenza matrimoniale (che è compresa nel tetto massimo di 45 giorni annui) e, ad esempio, di 60 giorni di licenza straordinaria per soccorso a popolazioni colpite da calamità naturali (che invece non è compresa nel tetto massimo di 45 giorni annui).

LA NORMATIVA MILITARE FA DIFFERENZA TRA IL PERSONALE CONIUGATO E QUELLO UNITO CIVILMENTE CON UNA PERSONA DELLO STESSO SESSO?

Iniziamo con lo sfatare un dubbio che periodicamente rigurgita e che proprio l’altro giorno mi è tornato all’orecchio: la normativa militare fa differenza tra personale coniugato e personale unito civilmente con persone dello stesso sesso? La risposta è ovviamente no! Ciò significa che chi si è unito civilmente con una persona dello stesso sesso (poco importa se militare o non) ha i medesimi diritti di chi si è coniugato con una persona di sesso diverso. Quanto detto, per effetto della legge n. 76 del 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (cosiddetta legge Cirinnà). Il comma 20 dell’articolo 1 di tale legge prevede difatti che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Certo, l’unione civile con persone dello stesso sesso non comporta il sorgere di tutti i diritti che derivano dal matrimonio, ma la cosa non riguarda al momento la normativa militare … conseguentemente, per quanto di interesse sappiate che con l’unione civile con una persona dello stesso sesso maturate il diritto, ad esempio, alla licenza matrimoniale, all’indennità di trasferimento (se siete Volontari in ferma prefissata), ai benefici della legge 104 del 1992 eccetera.

Spero di esser riuscito a chiarire sufficientemente la questione, vi saluto … ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

NELLE COMUNICAZIONI CON IL PROPRIO COMANDO MILITARE BISOGNA PER FORZA USARE LA RACCOMANDATA O È ANCHE POSSIBILE UTILIZZARE LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (COSIDDETTA P.E.C.)?

Un collega mi chiede sostanzialmente se per comunicare formalmente con il proprio Comando (per approfondire il tema delle comunicazioni dei militari, leggi qui!) si deve per forza mandare una raccomandata (magari con avviso di ricevimento) o ci si può eventualmente limitare ad una semplice p.e.c. … beh, prima di andare alla risposta credo sia opportuno fare una breve introduzione su cosa sia una p.e.c. e su che valore legale abbia.

Ebbene … iniziamo col dire che la posta elettronica certificata (la cosiddetta p.e.c, per intenderci!) è un sistema di trasmissione informatica di messaggi simile alla comune e-mail ma che, a differenza di quest’ultima, ha pieno valore legale sulla base della “certificazione” del gestore. Ovviamente, può parlarsi di trasmissione elettronica certificata solo quando sia il mittente che il destinatario abbiano una casella di posta elettronica certificata (servizio che è normalmente a pagamento ma che vi consiglio comunque di sottoscrivere quanto prima: considerate infatti che il prezzo per un anno di abbonamento corrisponde grossomodo a quello che paghereste alla posta per inviare una singola raccomandata con avviso di ricevimento)

Secondo l’art. 5 del D.P.R. n. 68 del 2005, “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3” la p.e.c. funziona grossomodo così:“il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata viene da quest’ultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito al gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso; quest’ultimo gestore provvede alla consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario[1]. Un messaggio inviato tramite p.e.c. assume quindi un pieno valore legale perché il gestore del servizio ne “certifica” l’integrità e la non alterazione: il gestore, infatti, inserisce il messaggio p.e.c. in una “busta di trasporto” (una specie di busta postale virtuale) che garantisce sostanzialmente che questo sia stato trasmesso (e consegnato al destinatario) integro e non alterato [2]. Inoltre, con la:

  • ricevuta di accettazione, si ha la certezza dell’avvenuta trasmissione da parte del mittente con l’esatta indicazione di ora e data di invio;
  • ricevuta di avvenuta consegna, si ottiene una certificazione dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario con l’esatta indicazione di ora e data di consegna,

al pari quindi di una comune raccomandata con avviso di ricevimento … ecco perché si dice comunemente che la p.e.c. ha lo stesso valore di una raccomandata [3]!

Tanto premesso, torniamo alla domanda con cui abbiamo aperto questo post: posso comunicare con il mio Comando militare tramite p.e.c. o devo per forza inviare una comune raccomandata? Beh, non c’è alcun dubbio circa la possibilità inviare una p.e.c. al posto di una comune raccomandata (magari con avviso di ricevimento): il nostro Comando è difatti obbligato ad accettarla, attribuendole peraltro il medesimo valore di una comune raccomandata con avviso di ricevimento! L’articolo n. 48 del Decreto Legislativo n. 82 del 2005 “Codice dell’amministrazione digitale” è molto chiaro sul punto, stabilendo che:

  1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.
  2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta [4].
  3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida[5].

So benissimo che molti Comandi dimostrano una certa ritrosia nei confronti della posta elettronica certificata, tanto da bollare chi manda una p.e.c. quasi come un “PECcatore”, ma via assicuro che la cosa è più dovuta al disagio provato per il cambiamento che  ad altro … molti militari sono restii alle novità! Non esitate quindi ad usarla perché è uno strumento al comodo, economico ed estremamente efficace! È solo una questione di tempo … tutti si abitueranno alla p.e.c. e sono convinto che prestissimo nessuno ci farà più caso! Tanto detto, non mi resta che salutarvi … ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: art. 6 del D.P.R. n. 68 del 2005 – Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna:“1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. 2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all’indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. 3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. 4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all’articolo 17. 5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. 6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17. 7. Nel caso in cui il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati, le informazioni di cui all’articolo 11, detenute dai gestori, sono opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

[2]: art. 11 del D.P.R. n. 68 del 2005 – Sicurezza della trasmissione:“1. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto. 2. Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, i gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per trenta mesi. 3. Per la tenuta del registro i gestori adottano le opportune soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza, la sicurezza, l’integrità e l’inalterabilità nel tempo delle informazioni in esso contenute. 4. I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque, l’esistenza di servizi di emergenza che in ogni caso assicurano il completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute”.

[3]: peraltro, come vedremo dopo, ai sensi dell’art. 48 del Codice dell’Amministrazione digitale (Decreto Legislativo n. 82 del 2005):“1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida”.

[4]: peraltro, l’articolo 47 del Codice dell’Amministrazione digitale (Decreto Legislativo n. 82 del 2005) prevede che:“le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati” (art. 47, comma 3).

[5]: a dire il vero, il Codice dell’Amministrazione digitale (Decreto Legislativo n. 82 del 2005) si spinge oltre. L’art. 45 prevede infatti che:“1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”.

CHE VALORE HA IL PRECEDENTE GIUDIZIARIO?

Da molte delle e-mail che mi arrivano (ormai) quotidianamente, noto sempre più spesso l’abitudine che alcuni lettori di www.avvocatomilitare.com hanno di citare in modo disinvolto sentenze della Cassazione, del Consiglio di Stato, del tal Tribunale eccetera. Ieri mattina, ad esempio, un collega appartenente ad un Sindacato militare, nel chiedere chiarimenti su un argomento pensionistico mi ha citato una sentenza della Corte dei Conti in modo molto insistente, quasi fosse una legge approvata dal Parlamento! Mi è dunque sorto un dubbio: avete idea del valore che ha nel nostro Paese il precedente giudiziario? Per capirlo cerchiamo di dare una risposta alla seguente domanda: la sentenza emessa da un Giudice su una determinata questione è in qualche modo vincolante per un secondo Giudice che – in un momento successivo – è stato chiamato a sentenziare su un caso simile? La questione è tutt’altro che banale, in considerazione della pesante influenza che deriva dai telefilm americani (dove però la giustizia funziona molto diversamente!) e, soprattutto, del fatto che attribuire a un precedente giudiziario un valore che nella realtà (giuridica) non ha, può risultare fuorviante, portarci cioè fuori strada … e di molto!

Iniziamo ad affrontare il problema dicendo che, in Italia:

  • i giudici sono soggetti soltanto alla legge” (articolo 101 della Costituzione) ed è proprio nell’atto di interpretarla e applicarla a un caso concreto che scaturiscono molteplici conflitti interpretativi;
  • il precedente giudiziario non è una fonte del diritto [1]. In tal senso la Costituzione (che non prende minimamente in considerazione il precedente!), nonché l’articolo 1 delle “disposizioni sulla legge in generale” o “disposizioni preliminari al codice civile” (le cosiddette “preleggi” [2]);
  • le sentenze svolgono esclusivamente la funzione di dirimere le controversie fra le parti (quelle cioè che grossomodo partecipano al processo [3]) e non, come accade invece in alcuni Paesi [4], quella di introdurre nell’ordinamento giuridico (per approfondire leggi qui!) nuovi principi di diritto vincolanti per tutti.

Da quanto precede, possiamo affermare che in Italia un Giudice è libero decidere in autonomia, a prescindere da quanto altri giudici hanno sentenziato in passato su casi simili.

Perché allora sentiamo spesso dire alla radio o alla televisione che la Cassazione ha stabilito una tal cosa oppure che il Consiglio di Stato ha interpretato una legge in una determinata maniera? Beh … a prescindere dall’autorevolezza indiscussa delle sentenze della Corte di Cassazione o del Consiglio di Stato, ogni ordinamento giuridico (per approfondire leggi qui!) tende alla propria stabilità, in ossequio al principio di “certezza del diritto” [5]. Noi tutti abbiano difatti bisogno di certezza giuridica: abbiamo cioè il sacrosanto diritto di sapere in anticipo quali possano essere le possibili conseguenze legali delle nostre azioni o delle nostre scelte, senza doverci per forza piegare ai mutamenti (spesso repentini) della giurisprudenza. Da tale sentita esigenza deriva il fatto che l’“autonomia” del Giudice nel decidere, proprio quella a cui abbiamo fatto riferimento poco sopra, si è negli anni incrinata al punto da non essere oggigiorno poi così assoluta [6] come molti credono. La cosa risulta ancor più evidente se consideriamo poi che:

  • quando un caso simile è stato oggetto di una precedente sentenza dalla motivazione persuasiva, convincente e solida dal punto di vista logico-giuridico (ancor più se emessa da una Corte autorevole coma la Cassazione), è difficile che non venga esaminata, citata e presa quindi in considerazione … e la cosa vale ovviamente non solo per noi tutti, ma anche per i Giudici, gli Avvocati e gli operatori del diritto in generale;
  • la Corte Suprema di Cassazione non si limita a decidere ma svolge anche la cosiddetta funzione “nomofilattica” [7] che, per quanto di interesse, si concretizza nel perseguimento di un’uniforme interpretazione della legge su tutto il territorio nazionale [8]. Difatti, l’articolo 65 dell’Ordinamento giudiziario (Regio Decreto n. 12 del 1941) prevede che “la corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità, del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge”.

Ovviamente quanto appena detto delinea solo una tendenza di fondo del nostro sistema giuridico che, in un certo senso, si sta lentamente avvicinando alla realtà processuale che vediamo nei telefilm americani. Non me ne vogliano i colleghi giuristi ma mi sto ora rivolgendo a chi giurista non è … ricordate la teoria della “tettonica a zolle” che si studiava alle scuole medie? Certo che sì … quella teoria secondo la quale sulla crosta terrestre ci sono delle “placche” che sostanzialmente “galleggiano” sul mantello terrestre e che effettuano dei movimenti impercettibili che, con lo scorrere degli anni, determinano fenomeni geofisici quali i terremoti, l’orogenesi eccetera. Pensate che a livello giuridico le cose funzionano grossomodo così: i sistemi giuridici di civil law (come sono quello tedesco, francese o italiano dove, come abbiamo visto, il precedente giudiziario non è vincolante come una legge!) si stanno progressivamente avvicinando a quelli di common law (quello statunitense o quello britannico per intenderci, dove il precedente giudiziario è invece fonte del diritto!). Nonostante tale tendenza sia sotto gli occhi di tutti, nella sostanza però oggi in Italia il precedente giudiziario, seppur autorevole, non è autoritativo … detto altrimenti non ha ancora acquisito una cogenza apprezzabile, tale cioè da renderlo obbligatorio e vincolante!

Certo ci sarebbe molto altro da dire ma preferisco fermarmi … se siete poi arrivati a legger fino a qui significa che ho in qualche modo solleticato la vostra curiosità … e questa è una cosa più che positiva! Potete dunque continuare ad approfondire le sentenze che trovate on line, ma nella consapevolezza del reale valore legale di cui esse sono portatrici nel nostro ordinamento giuridico! So benissimo che abbiamo affrontato un argomento complesso, ma solo affrontando i problemi complessi si cresce e si evita di uscire fuori strada … ecco perché vi lascio con questo aforisma di Harlan Ellison … “Non si ha il diritto di avere una opinione. Si ha il diritto [e il dovere, aggiungerei io!] di avere un’opinione informata”.

Ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: tale concetto è magistralmente spiegato nell’enciclopedia Treccani a cui vi invito a dare quantomeno un’occhiata (per approfondire leggi qui!).

[2]: articolo 1 delle “preleggi”- Indicazione delle fonti:“sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) abrogato 4) gli usi”.

[3]: in tal senso art. 2909 del codice civile in base al quale “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.

[4]: nei sistemi di common law, come sono ad esempio quello statunitense o quello britannico, il precedente giudiziario la fa infatti da padrone: diversamente da quanto accade in Italia è infatti una fonte del diritto in tutto e per tutto, assimilabile alla legge e, conseguente, che innova il diritto ed pienamente vincolante per il futuro. Ciò significa che il Giudice che deve decidere su un caso deve preliminarmente cercare un precedente giudiziario che risolva la questione e, nel caso che tale precedente esista, ha il dovere di attenervisi obbligatoriamente!

[5]: principio magistralmente spiegato nell’enciclopedia Treccani a cui vi invito a dare quantomeno un’occhiata (per approfondire leggi qui!).

[6]: Considerate, ad esempio, che:

  • quando la Cassazione accoglie un ricorso decidendo nel merito (per approfondire leggi qui!) e rinviando la causa ad un altro giudice, quest’ultimo “deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte” (articolo 384 del codice di procedura civile);
  • il ricorso in Cassazione è inammissibile “quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa” (articolo 360 del codice di procedura civile);
  • se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso” (articolo 374 del codice di procedura civile).

[7]: funzione che, entro certi limiti, viene svolta anche dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per le materie di propria competenza.

[8]: peraltro, in una notissima sentenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono arrivate a “includere nel concetto di nuovo «elemento di diritto», […] anche il mutamento giurisprudenziale che assume, specie a seguito di un intervento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, carattere di stabilità e integra il «diritto vivente»” (SSUU sentenza n. 18288 del 13 maggio 2010).

SEI APPENA STATO NOMINATO “UFFICIALE INQUIRENTE”? HAI IDEA IN COSA CONSISTA L’INCARICO CHE SEI APPENA STATO CHIAMATO A RICOPRIRE?

Sei appena stato nominato “Ufficiale inquirente” e non hai la minima idea di cosa significhi? Beh … si tratta di un incarico complesso che può però dare molte soddisfazioni, basta non perdersi d’animo ed approcciare la questione con serietà e buon senso … vedrete che andrete alla grande!

Ebbene, iniziamo col dire che l’Ufficiale inquirente è colui che svolge un’inchiesta, cioè un’istruttoria … detto altrimenti approfondisce i fatti, li esamina e li analizza. Ecco, quindi, che vi è stato chiesto sostanzialmente di fare chiarezza su una questione in modo da preparare il lavoro a chi dovrà poi prendere una decisione che, di solito (ma non sempre), coincide con l’Autorità militare che vi ha conferito l’incarico!

Esistono differenti tipi di inchiesta che perseguono differenti finalità e che, conseguentemente, attribuiscono all’Ufficiale inquirente diversi poteri e prerogative. In ogni modo, a prescindere dal tipo di inchiesta affidataci, il succo della questione non cambia di molto: il compito dell’Ufficiale inquirente rimane quello di istruire una questione, ricostruire i fatti e lumeggiare una situazione … ovverosia approfondire, analizzare, esaminare e andare in fondo al problema!

Per facilitarvi la comprensione, ho dedicato uno specifico post ad ognuna delle principali inchieste militari e, in particolare:

Nella speranza di esser riuscito ad offrirvi qualche elemento di informazione in più, non mi resta che augurarvi buon lavoro e … ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

LE INCHIESTE MILITARI PER EVENTI DI PARTICOLARE GRAVITÀ O RISONANZA: L’INCHIESTA SOMMARIA E L’INCHIESTA FORMALE

Con le inchieste sommarie e le inchieste formali vengono accertate le cause che hanno determinato eventi di particolare gravità o risonanza in modo che l’Amministrazione possa adottare le contromisure idonee ad evitare il ripetersi di tali accadimenti e sanzionare gli eventuali responsabili. In tal senso, l’articolo 530 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) che prevede infatti che “il Ministero della difesa dispone le inchieste sommarie e formali volte ad accertare le cause soggettive e oggettive che hanno determinato eventi di particolare gravità o risonanza nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, allo scopo di valutare l’opportunità di adottare le misure correttive di carattere organizzativo o tecnico necessarie a evitare il ripetersi degli eventi dannosi e di dare l’avvio ai procedimenti rivolti a individuare eventuali responsabilità penali, disciplinari, amministrative, in merito alla causazione dell’evento”.

Tanto premesso, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare(cosiddetto TUOM) chiarisce alcuni aspetti fondamentali della questione e, in particolare:

1. la differenza tra inchiesta sommaria e inchiesta formale, rilevando che “si intendono per:

  • inchieste sommarie quelle disposte nell’immediatezza dell’evento e condotte secondo modalità semplificate, anche allo scopo di evitare la dispersione degli elementi utili per gli eventuali ulteriori accertamenti [1];
  • inchieste formali quelle disposte quando la gravità dell’evento richiede nell’immediato un approfondito esame, ovvero sia necessario, sulla base dei risultati dell’inchiesta sommaria, esperire indagini più articolate e complesse, al fine di accertare le cause dell’evento” (articolo 552 TUOM);

2. la nozione di evento di particolare gravità o risonanza, chiarendo che tali sono da considerarsi:

  • gli avvenimenti dannosi che interessano personale, mezzi o beni del Ministero della difesa, quali, a titolo esemplificativo, incidenti e infortuni rilevanti connessi all’impiego operativo, all’attività addestrativa e comunque al servizio, furti, smarrimenti o danneggiamenti di materiali e apparati particolarmente delicati e importanti, come a esempio armi e munizionamenti, ed eventi relativi alla situazione sanitaria nei reparti;
  • gli accadimenti che potrebbero avere riflessi negativi sull’opinione pubblica per la loro delicatezza o per il numero di persone coinvolte;
  • i sinistri marittimi, intesi come qualsiasi evento dannoso accaduto, in navigazione o in porto, a unità navali appartenenti all’Amministrazione della difesa o a persone o beni a bordo (articolo 553 TUOM) [2] ”.

A) L’INCHIESTA SOMMARIA

Ai sensi dell’articolo 557 del TUOM, l’Autorità competente ad ordinare l’inchiesta sommaria [3]nomina, entro quindici giorni dal ricevimento della notizia dell’evento, un ufficiale inquirente per l’esecuzione dell’inchiesta”. Il successivo articolo 559 del TUOM ci chiarisce poi a cosa consista tale inchiesta, ovverosia:“a) nell’acquisizione della relazione del comandante di corpo, ovvero del titolare del comando, ente, unità o ufficio interessati all’evento; b) nella raccolta di tutte le notizie relative all’evento quali: località, data, ora, circostanze, generalità del personale coinvolto, beni della difesa interessati dall’evento, dinamica e probabili cause, provvedimenti adottati, eventuali interventi dell’autorità giudiziaria, documenti o altri mezzi di prova, nonché ogni altro elemento di informazione utile; c) nella raccolta di dichiarazioni testimoniali di personale militare e civile della Difesa, nonché di persone estranee all’Amministrazione della difesa in grado di fornire notizie utili ai fini dell’inchiesta, le cui attestazioni sono verbalizzate a cura dell’ufficiale inquirente e sottoscritte dal dichiarante; d) nella compilazione di un rapporto riassuntivo dell’evento, recante i risultati delle indagini e le considerazioni sulle cause dell’evento”. Tale “rapporto riassuntivo dell’evento” deve essere inviato, entro 90 giorni, all’Autorità che ha ordinato l’esecuzione dell’inchiesta sommaria che a sua volta lo trasmetterà nei successivi 30 giorni, corredato di un proprio motivato parere e l’indicazione degli eventuali provvedimenti adottati, allo Stato Maggiore della Difesa, al Segretariato Generale della Difesa, allo Stato Maggiore di Forza Armata ovvero al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri a seconda dell’area di appartenenza dell’Ente coinvolto nell’evento negativo (articolo 560 [4] TUOM).

B) L’INCHIESTA FORMALE

Ai sensi dell’articolo 561 del TUOM, successivamente all’inchiesta sommaria (ovvero a volte anche a prescindere da questa), può essere disposta una inchiesta formale qualora [5]:

  • dall’inchiesta sommaria non siano emerse le cause dell’evento;
  • si sia verificato un evento grave o gravissimo che abbia determinato la morte, lesioni gravi o gravissime a persone ovvero la perdita o il grave danneggiamento di beni di rilevante valore o particolare importanza [6] ;
  • venga ritenuto opportuno procedere ad una inchiesta formale in ragione della rilevanza degli eventi (e questo, quindi, anche in assenza di una preventiva inchiesta sommaria!).

A differenza di quanto avviene per le inchieste sommarie, l’inchiesta formale non viene eseguita da un singolo Ufficiale inquirente, bensì da una Commissione d’inchiesta formale che, ai sensi dell’articolo 563 del TUOM:

  • è costituita da “a) un presidente di grado superiore o, se pari grado, più anziano del comandante di corpo o titolare del comando, ente, unità o ufficio presso cui si è verificato l’evento; b) due o quattro membri di grado superiore o, se pari grado, più anziani del comandante di corpo o del titolare del comando, ente, unità o ufficio presso cui si è verificato l’evento, di cui uno con funzioni di segretario”;
  • ha facoltà di avvalersi, qualora ritenuto utile ai fini dell’inchiesta, di personale appartenente all’Amministrazione della difesa, ovvero di consulenti tecnici esterni […]”;
  • procede: a) all’esame degli atti dell’inchiesta sommaria, ove precedentemente effettuata; b) all’esecuzione di accertamenti, rilievi e sopralluoghi, qualora necessari anche esterni rispetto all’ente o al reparto presso cui si è verificato l’evento; c) all’acquisizione di eventuali ulteriori documenti e dichiarazioni testimoniali di personale militare e civile della Difesa, nonché di persone estranee all’Amministrazione della difesa; d) all’esame delle relazioni dei consulenti, qualora nominati; e) all’effettuazione di ogni altra attività ritenuta utile ai fini dell’inchiesta”;
  • conclude i propri lavori con “con un rapporto finale, corredato di tutta la documentazione acquisita agli atti, contenente: a) una circostanziata ricostruzione dell’evento; b) deduzioni, considerazioni di ordine giuridico e tecnico; motivazioni; c) il parere chiaro ed esplicito sulle cause che hanno provocato l’evento; d) data e sottoscrizione di tutti i componenti della commissione”.

Infine, ai sensi del successivo articolo 564 [7] del TUOM, entro 120 giorni la Commissione “rimette all’autorità che ha ordinato l’inchiesta gli atti conclusivi dell’inchiesta formale, la quale adotta, entro 180 giorni (badate bene … decorrenti dal momento in cui l’inchiesta formale è stata disposta), “con decisione motivata, i provvedimenti ritenuti necessari”.

Se siete arrivati a leggere fino a questo punto, credo che abbiate inquadrato l’argomento in modo sufficientemente chiaro … non mi resta quindi che salutarvi, ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: per quanto attiene specificamente alle inchieste sommarie, l’articolo 555 TUOM stabilisce inoltre che, nell’immediatezza dell’evento, “i comandanti di corpo, i titolari di comandi, enti, unità o uffici nel cui ambito si è verificato l’evento di particolare gravità o risonanza, provvedono a:

a) impedire la dispersione o alterazione di cose, documenti e in genere di tutti gli elementi utili per i successivi adempimenti;

b) dare tempestiva comunicazione dell’evento, attraverso la linea gerarchica, all’autorità competente a disporre l’inchiesta sommaria, ai sensi dell’articolo 556, comma 1, nonché allo Stato maggiore della difesa, per gli eventi occorsi nell’area tecnico-operativa, o al Segretariato generale della difesa, per gli eventi verificatisi nell’area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;

c) redigere una relazione tecnica, recante l’indicazione delle circostanze in cui si è verificato l’evento, della dinamica di svolgimento dei fatti, dei provvedimenti adottati, nonché le eventuali valutazioni, trasmettendola, entro cinque giorni, all’autorità competente a disporre l’inchiesta sommaria, di cui alla lettera b), per la medesima via gerarchica, ovvero entro dieci giorni per gli eventi verificatisi nel corso di operazioni all’estero;

d) inoltrare, se l’evento si è verificato nell’ambito di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO a carattere interforze, la comunicazione di cui alla lettera b) anche allo Stato maggiore della Forza armata o al Comando generale dell’Arma di carabinieri a cui appartengono il personale, i beni o i mezzi coinvolti”.

[2]: non sono considerati eventi di particolare gravità e risonanzagli incidenti automobilistici, nei quali sono rimasti coinvolti automezzi isolati e che non hanno comportato gravi lesioni fisiche o perdite di vite umane” (art. 530, comma 3, del COM).

[3]: ai sensi dell’articolo 556 del TUOM, sono competenti ad ordinare l’inchiesta sommaria:

a) il Capo di stato maggiore della difesa quando: 1) gli eventi sono avvenuti nell’ambito di enti e organismi, in Italia o all’estero, dipendenti direttamente dalla predetta autorità o dal Sottocapo di stato maggiore della difesa o dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze; 2) gli eventi sono avvenuti nell’ambito di operazioni, missioni o esercitazioni per le quali tale autorità esercita o ha delegato le funzioni di comando e controllo;

b) il Segretario generale della difesa, quando gli eventi sono avvenuti nell’ambito del Segretariato generale;

c) i superiori gerarchici del comando, ente, unità e ufficio coinvolti nell’evento, il cui livello ordinativo è individuato, in via generale, con decreto del Ministro della difesa, in base all’assetto organizzativo delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del Ministero della difesa, nonché alla capacità ad acquisire, con la necessaria tempestività, gli elementi necessari per valutare l’opportunità di disporre l’inchiesta sommaria e ad adottare o proporre le misure correttive, sulla base dei risultati dell’indagine, fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione in materia di sinistri marittimi […]” (art. 556 del TUOM).

[4]: art. 560 del TUOM – Invio degli atti dell’inchiesta sommaria:

1. Gli atti dell’inchiesta sommaria sono inviati, al più presto e comunque entro novanta giorni dalla data in cui è stata disposta, all’autorità che ne ha ordinato l’esecuzione e da questa trasmessi, nei successivi trenta giorni, con motivato parere e con l’indicazione degli eventuali provvedimenti adottati, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza armata, ovvero al Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in relazione all’area di appartenenza del Comando, ente, unità o ufficio presso i quali si è verificato l’evento.

2. Lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale, gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, ricevuti gli atti dell’inchiesta sommaria, procedono al loro esame da concludersi, con decisione motivata dell’autorità di vertice dei predetti organismi, entro centocinquanta giorni dalla data in cui essa è stata disposta. Tale autorità di vertice può ordinare, se ritenuto necessario, l’esecuzione di ulteriori indagini, i cui risultati sono valutati entro i successivi trenta giorni.

3. Una sintetica scheda informativa sugli esiti dell’inchiesta sommaria è inviata, senza ritardo, a cura dei citati Stati maggiori o del Segretariato generale o del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri informano, altresì, degli esiti dell’inchiesta lo Stato maggiore della difesa”.

[5]: art. 561 del TUOM – Autorità competenti a ordinare l’inchiesta formale:

1. Sulla base delle risultanze dell’inchiesta sommaria, il Capo di stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e, per l’Arma dei carabinieri, il Comandante generale, se lo ritengono necessario ai fini dell’accertamento delle cause dell’evento, dispongono con provvedimento motivato la nomina della commissione d’inchiesta formale.

2. L’inchiesta formale è sempre disposta nel caso di evento grave che abbia comportato la perdita di vite umane o lesioni gravi o gravissime a una o più persone, ovvero perdite o grave danneggiamento di beni di rilevante valore o di particolare importanza, salvo il caso in cui appaia evidente, dall’esito dell’inchiesta sommaria, che l’evento si è verificato in conseguenza di caso fortuito o di forza maggiore, ovvero che l’autorità competente a ordinare l’inchiesta formale abbia verificato che l’inchiesta sommaria svolta ha compiutamente esaurito ogni possibile accertamento.

3. L’inchiesta formale può essere disposta anche in mancanza di una precedente inchiesta sommaria, se le autorità di cui al comma 1, valutano opportuno, in relazione alla natura e alla gravità dei fatti da accertare, avvalersi della commissione di inchiesta formale. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente dal Capo di stato maggiore della difesa quando gli eventi sono avvenuti nell’ambito di operazioni, missioni o esercitazioni per le quali esercita o ha delegato le funzioni di comando e controllo.

4. L’autorità che dispone l’inchiesta fissa il termine, non superiore a centoventi giorni, per la conclusione dei lavori della commissione. Il termine di conclusione dell’inchiesta formale è di centottanta giorni, a decorrere dalla data in cui è disposta”.

[6]: tranne ovviamente nel caso in cui, a seguito dell’inchiesta sommaria, non risulti possibile esperire alcun ulteriore accertamento/verifica ovvero sia stato dimostrato che l’evento si è verificato per caso fortuito o forza maggiore.

[7]: art. 564 del TUOM – Invio degli atti dell’inchiesta formale:

1. Nei termini di cui all’articolo 561, comma 4, la commissione rimette all’autorità che ha ordinato l’inchiesta gli atti conclusivi dell’inchiesta formale, la quale adotta, con decisione motivata, i provvedimenti ritenuti necessari.

2. Una dettagliata scheda informativa sugli esiti dell’inchiesta formale è inviata, senza ritardo, a cura degli Stati maggiori o del Segretariato generale o del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri informano, altresì, degli esiti dell’inchiesta lo Stato maggiore della difesa”.

LE INCHIESTE MILITARI PER DANNO ERARIALE: L’INCHIESTA AMMINISTRATIVA

Iniziamo subito col dire che l’inchiesta amministrativa è quel particolare tipo di inchiesta militare che, al verificarsi di un danno erariale (per approfondire leggi qui!), viene disposta [1] per l’accertamento del danno, l’individuazione dei possibili responsabili appurando se tale danno è loro imputabile a titolo di dolo o colpa grave (per approfondire leggi qui!).  L’articolo 452 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM) è molto chiaro sull’argomento … ecco perché vi lascio alla sua lettura integrale:

1. allorché si verifichino mancanze, deterioramenti e diminuzioni di denaro e di materiali o comunque danni all’amministrazione o a terzi, chi è tenuto a rispondere predispone immediatamente apposito rapporto e lo trasmette per via gerarchica al comandante dell’organismo, il quale, con immediatezza, procede alla denuncia del fatto alla Procura regionale presso la Corte dei conti.

2. Il comandante, effettuata la denuncia di cui al comma 1, dispone un’inchiesta amministrativa volta ad accertare le cause dell’evento dannoso, l’entità del danno e le eventuali responsabilità.

3. L’inchiesta amministrativa è svolta:

a) da un inquirente, ufficiale o dipendente civile non inferiore alla terza area funzionale, di grado o qualifica pari o superiore all’inquisito, allorché l’entità del danno non superi l’importo di euro 50.000,00;

b) da una commissione d’inchiesta il cui presidente, ufficiale o dipendente civile non inferiore alla terza area funzionale, sia di grado o qualifica pari o superiore all’inquisito, allorché l’entità del danno superi l’importo di euro 50.000,00.

4. L’inquirente o la commissione di inchiesta, acquisito, ove necessario, il parere degli organi tecnici competenti, esaminano le cause e le circostanze inerenti all’evento dannoso, determinano l’entità dei danni, muovono le opportune contestazioni scritte ai presunti responsabili, acquisiscono agli atti di inchiesta le relative risposte e redigono, in duplice esemplare, apposita relazione, contenente le proprie conclusioni per il successivo inoltro al comandante dell’organismo.

5. Il comandante dell’organismo, al termine dell’inchiesta amministrativa, costituisce in mora i responsabili e, se il danno accertato supera euro 50.000,00, trasmette un esemplare della relazione di cui al comma 4, munita del proprio parere, all’autorità superiore competente a determinare in via amministrativa la responsabilità e gli addebiti relativi al danno accertato, ai sensi dell’articolo 453.

6. Se la responsabilità può estendersi al comandante, oppure non è possibile costituire la commissione, gli atti relativi sono trasmessi all’autorità gerarchicamente sovraordinata, ovvero ad altra autorità individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, informando la Procura regionale presso la Corte dei conti. Se emerge la possibilità di un coinvolgimento anche di tali autorità, gli atti relativi all’inchiesta sono trasmessi all’autorità gerarchicamente sovraordinata. L’autorità alla quale sono stati trasmessi gli atti procede alla denuncia di cui al comma 1, se non vi ha provveduto il comandante.

7. Se nel corso degli accertamenti emergono ipotesi di reato, le autorità di cui all’articolo 453 provvedono a informare, senza ritardo, l’autorità giudiziaria.

8. Il procedimento di cui ai precedenti commi non si applica nei seguenti casi:

a) inefficienze, usure, guasti, rotture e ad altre cause affini;

b) pagamenti indebitamente effettuati di cui agli articoli 2033 e 2036 del codice civile;

c) sciupio o smarrimento di equipaggiamenti o materiali;

d) diminuzioni dei materiali derivanti da cali di giacenza dei beni consumabili che rientrino nei limiti predeterminati da specifiche norme tecniche fissate dagli organi tecnici e logistici competenti.

9. L’autorità competente ai sensi dell’articolo 453, nei casi di cui alle lettere a), b) e c), dispone, se ne ricorrono i presupposti, gli addebiti a carico dei responsabili, dandone comunicazione alla Procura regionale presso la Corte dei conti se i responsabili resistono all’addebito. Nel caso di cui alla lettera d), il comandante emette decreto di scarico” (articolo 452 TUOM).

Una cosa prima di concludere … come abbiamo visto, al verificarsi di un danno erariale viene interessata la Corte dei conti, alla quale comunque compete l’ultima parola sulla questione, a prescindere quindi dagli esiti dell’inchiesta amministrativa svolta. La cosa non deve destare particolare preoccupazione perché, a prescindere dalla profonda preparazione tecnica che contraddistingue i Magistrati contabili, nella stragrande maggioranza dei casi la Corte dei conti prende in seria considerazione la ricostruzione dei fatti e le risultanze dell’inchiesta amministrativa militare, a testimonianza della serietà e della professionalità dimostrata dai colleghi che hanno svolto in passato le funzioni di Ufficiale inquirente o che hanno fatto parte della Commissione d’inchiesta amministrativa!

Se siete arrivati a leggere fino a questo punto, credo che abbiate inquadrato l’argomento in modo sufficientemente chiaro … non mi resta quindi che salutarvi, ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: art. 453 del TUOM – Autorità competenti per la determinazione della responsabilità:

1. Sono competenti a determinare in via amministrativa la responsabilità e gli addebiti relativi al danno accertato:

a) il comandante dell’organismo, provvisto di autonomia amministrativa, se il danno presunto, riferito all’evento che lo ha determinato, non supera l’importo di euro 50.000,00;

b) il comandante gerarchicamente superiore, ovvero un’altra autorità individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, se il danno presunto non superi l’importo di euro 500.000,00;

c) l’autorità centrale competente, nel caso di importo superiore a euro 500.000,00.

2. Le autorità di cui al comma 1:

a) dispongono, salvo quanto previsto dall’articolo 452, comma 7, sulla base delle risultanze dell’inchiesta amministrativa, l’addebito ai responsabili e la diminuzione del carico;

b) emettono decreto di scarico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l’amministrazione e la contabilità generale dello Stato, nel caso di eventi dannosi dovuti a caso fortuito o forza maggiore;

c) comunicano i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per le eventuali azioni di competenza”.

L’INCHIESTA DI SICUREZZA MILITARE

L’inchiesta di sicurezza è quel tipo di inchiesta che viene condotta a seguito della “compromissione” [1] di una informazione classificata [2] (non quindi al verificarsi di una mera “violazione” delle norme poste a poste a tutela delle informazioni classificate [3]) e, cioè, allorquando tale informazione perviene a un soggetto non autorizzato, non in possesso di adeguato “nulla osta di sicurezza” (cosiddetto NOS [4] – per approfondire leggi qui!) oppure che non abbia la necessità di conoscerla. In tale eventualità, in analogia a quanto sostanzialmente avviene per le altre inchieste militari, vengono approfonditi i fatti in modo accertare il danno [5] verificatosi (tentando eventualmente di limitarlo!), adottare nell’immediatezza i provvedimenti che ne scongiurino il ripetersi ed individuare i possibili responsabili prevedendo anche, in considerazione dei possibili reati che possano essere stati commessi, l’intervento dell’Arma dei Carabinieri. Se mai entrerete a far parte dell’Organizzazione nazionale di sicurezza [6] verrete adeguatamente indottrinati sulle specifiche procedure da adottare per condurre un’inchiesta di sicurezza ma, fino ad allora, non potete far altro che accontentarvi dei contenuti di questo postad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: la “compromissione di informazioni classificate” è, ai sensi del D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015), «la conseguenza negativa di violazione della sicurezza che deriva dalla conoscenza di informazioni classificate o coperte da segreto di Stato da parte di persona non autorizzata ovvero non adeguatamente abilitata ai fini della sicurezza o che non abbia la necessità di conoscerle».

[2]: l’“informazione classificata” è, ai sensi del D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015), «ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa, cui sia stata attribuita una delle classifiche di segretezza previste dall’art. 42, comma 3, della legge» n. 124 del 2007, ovverosia «segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato» (per approfondire leggi qui!).

[3]: si parla invece di “violazione” allorquando si verifica una mera violazione delle norme poste a tutela delle informazioni classificate. In tal senso, il D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015) che definisce «“Violazione della sicurezza” [le] azioni od omissioni contrarie ad una disposizione in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato, che potrebbero mettere a repentaglio o compromettere le informazioni stesse».

[4]: il “nulla osta di sicurezza” (NOS) è, ai sensi del D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015), «il provvedimento che legittima alla trattazione di informazioni classificate SEGRETISSIMO, SEGRETO o RISERVATISSIMO coloro che hanno la necessità di conoscerle».

[5]: il danno ovviamente è quello alla sicurezza dello Stato che deriva dalla rivelazione non autorizzata dell’informazione classificata.

[6]: l’“Organizzazione nazionale di sicurezza” è, ai sensi del D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015), «il complesso di Organi, Uffici, unità amministrative, organizzative, produttive o di servizio della Pubblica amministrazione e di ogni altra persona giuridica, ente, associazione od operatore economico legittimati alla trattazione di informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato, le cui finalità consistono nell’assicurare modalità di gestione e trattazione uniformi e sicure, nonché protezione ininterrotta alle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato».

FATE MOLTA ATTENZIONE A MODIFICARE LA VOSTRA AUTO O MOTO (C.D. TUNING), RISCHIATE INFATTI DI ANDARE INCONTRO A SVARIATI PROBLEMI!

Un collega appassionato di motori mi chiede chiarimenti sul cosiddetto “tuning”, ovverosia sulla pratica di “modificare” la propria auto o motocicletta rispetto agli standard produttivi. Vi confesso che anche io, da ragazzino, mi sono divertito ad “armeggiare” sul motore della mia vespa, cambiando qualche pezzo per farle guadagnare un poco in potenza e velocità … beh, lasciando da parte i ricordi, iniziamo col dire che è sostanzialmente libera l’effettuazione di una mera modifica estetica o di qualche particolare meccanico che risulti compatibile con le caratteristiche tecniche del veicolo. È altresì lecita la modifica che, anche se non compatibile con le caratteristiche tecniche del veicolo, viene però omologata dal Ministero dei Trasporti [1].

Le cose cambiano sensibilmente però allorquando le modifiche, in assenza di omologazione da parte del Ministero dei Trasporti, vanno a cambiare sensibilmente le caratteristiche tecniche del veicolo e mi riferisco alle modifiche effettuate allo scarico (che deve mantenere gli standard ecologici e di rumorosità indicati nella carta di circolazione), al motore (ad eccezione dell’installazione di alimentazione a metano o GPL), alla centralina (con particolare riguardo alla cosiddetta “rimappatura”) eccetera. In questi casi, si rischia difatti una sanzione amministrativa abbastanza “salata” [2], il ritiro della carta di circolazione e possibili problemi con la compagnia di assicurazione che potrebbe non coprirvi in caso di incidente.

Ovviamente, la cosa vale esclusivamente per i veicoli destinati alla circolazione su strada! Mi spiego meglio … se siete, ad esempio, appassionati di motocross e il fine settimana vi dilettate a gareggiare in pista non correte alcun rischio, sempre che trasportiate (e non guidiate quindi mai su pubblica strada!) la vostra moto da cross fino alla pista, usando magari un apposito carrellino di trasporto!

Visto che avvocatomilitare.com è un sito di diritto militare, ritengo di avervi detto abbastanza … se poi sono riuscito a sollecitare la vostra curiosità, sappiate che in rete potete trovare una miriade di articoli tecnici molto approfonditi sull’argomento … ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: Art. 78 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” – Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione:“1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio […]”.

[2]: Art. 78 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” – Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione:“[…] 3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. 4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.

COS’È IL NULLA OSTA DI SICUREZZA (C.D. NOS) E COME VIENE RILASCIATO?

Il nulla osta di sicurezza (cosiddetto NOS) è, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015), quel provvedimento che “legittima alla trattazione di informazioni classificate SEGRETISSIMO, SEGRETO o RISERVATISSIMO coloro che hanno la necessità di conoscerle [1] [2], a prescindere dal fatto che si tratti o meno di militari. Difatti, viene comunemente concesso ai civili e ciò indipendentemente dal fatto che questi siano, ad esempio, cittadini italiani o prestino servizio nella Pubblica amministrazione … basta solo che il soggetto da abilitare abbia raggiunto la maggiore età!

Compreso quindi che per la trattazione di informazioni classificate SEGRETISSIMO, SEGRETO e RISERVATISSIMO (per approfondire leggi qui!) è necessario che il soggetto abbia, al contempo:

  • un incarico da cui deriva la “necessità di conoscere” [3];
  • un adeguato nulla osta di sicurezza (NOS),

dedichiamo qualche parola in più al procedimento abilitativo. Ebbene, iniziamo col dire che il rilascio del NOS è il risultato di un articolato procedimento amministrativo che, al pari di ogni altro procedimento, viene regolato in linea generale dalla legge n. 241 del 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, nel dettaglio:

  • dalla legge n. 124 del 2007 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”;
  • dal citato D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015).

Tale procedimento è finalizzato ad escludere che il NOS venga rilasciato ad un soggetto che “non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione ed ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto” (articolo 9 della legge n. 124 del 2007). Conseguentemente, ai sensi del citato D.P.C.M. n. 5/2015, per l’acquisizione degli elementi di informazione necessari al rilascio viene condotta una istruttoria finalizzata all’“acquisizione ed il vaglio di elementi, pertinenti e non eccedenti lo scopo, necessari ai fini della valutazione dell’affidabilità della persona[4] per la quale ci avvale:

  • degli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano servizi di pubblica utilità, nonché della collaborazione dell’Arma dei Carabinieri che, in virtù della capillare presenza sul territorio, costituisce nella specifica attività il principale referente, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di Finanza, nonché delle Forze Armate, delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità”;
  • del “Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale oppure, qualora si tratti di Paesi NATO o UE o con i quali sussistano in materia accordi bilaterali, l’autorità nazionale di sicurezza del Paese [, per quanto attiene specificamente all’] acquisizione di informazioni in sede estera sul conto di cittadini stranieri, cittadini con doppia cittadinanza o cittadini italiani che hanno soggiornato all’estero”.

Due cose prima di concludere:

  1. il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica di segretezza SEGRETISSIMO e di dieci anni per le classifiche di segretezza SEGRETO e RISERVATISSIMO” (articolo 31 del citato D.P.C.M. n. 5/2015);
  2. gli atti del procedimento di rilascio del NOS sono normalmente sottratti all’accesso [5].

Ritengo di avervi dato elementi sufficienti per inquadrare in linea generale l’argomento … non mi resta che salutarvi, ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: il nulla osta di sicurezza (NOS) è l’abilitazione prevista per le persone fisiche. Quando l’abilitazione però non si riferisce ad una persona fisica ma, ad esempio, ad una società, si parla invece di “nulla osta di sicurezza industriale” (c.d. NOSI) che, il D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015) definisce come quel “provvedimento che abilita l’operatore economico alla trattazione e gestione di informazioni classificate e consente di partecipare a gare d’appalto o a procedure classificate finalizzate all’affidamento di contratti con classifica superiore a SEGRETO, anche qualificati, nonché, in caso di aggiudicazione, di eseguire lavori, fornire beni e servizi, realizzare opere, studi e progettazioni ai quali sia stata attribuita una classifica di segretezza RISERVATISSIMO o superiore ovvero qualificati”.

[2]: l’art. 42 della legge n. 124 del 2007 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”, nello stabilire che “per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza” ci evidenzia che per quelle classificate RISERVATO non è richiesto il possesso di alcun NOS. In tal senso l’articolo 23 del D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015) che prevede espressamente che “il NOS è richiesto, per una determinata persona fisica, dal soggetto pubblico o privato abilitato che intende impiegarla in attività che comportano la trattazione di informazioni protette con classifica superiore a RISERVATO”.

[3]: nella letteratura specialistica si fa spesso riferimento al c.d. “need to know”, letteralmente la “necessità di conoscere” appunto!

[4]: art. 28 del D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015) – Modalità di acquisizione delle informazioni:

1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 27 le informazioni sono acquisite, in funzione del luogo di residenza della persona per la quale è richiesto il rilascio del NOS:

a) dalla questura competente per territorio;

b) dal comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri ovvero dal Gruppo eventualmente istituito nel suo ambito, competente per territorio;

c) dal comando provinciale della Guardia di finanza competente per territorio.

2. La questura, il comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri ovvero il Gruppo eventualmente istituito nel suo ambito o il comando provinciale della Guardia di finanza cui è rivolta la richiesta di informazioni, provvede a:

a) svolgere gli accertamenti sulla base delle notizie esistenti agli atti, o comunque disponibili;

b) effettuare le interrogazioni delle banche dati disponibili, acquisendo aggiornati elementi conoscitivi in relazione alle segnalazioni rilevate;

c) acquisire, in relazione alle persone oggetto dell’indagine conoscitiva che abbiano risieduto o domiciliato anche in altre località italiane per periodi superiori a 1 anno, le informazioni d’interesse presso le articolazioni competenti per territorio;

d) acquisire presso gli uffici giudiziari le informazioni d’interesse riferite a procedimenti definiti o in corso nonché presso le prefetture le notizie concernenti condotte depenalizzate, che abbiano comunque attinenza con la valutazione di affidabilità del soggetto da abilitare;

e) verificare l’eventuale sussistenza di fallimenti, pignoramenti ed altre situazioni patrimoniali pertinenti;

f) verificare l’esistenza di ulteriori notizie utili presso la questura o i corrispondenti comandi delle altre due Forze di polizia;

g) compilare un “Modello informativo”, riepilogativo degli elementi informativi acquisiti, conforme al modello approvato dall’UCSe.

3. Per l’acquisizione delle informazioni riferite ad un cittadino italiano:

a) residente all’estero, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), è interessata, in relazione all’ultima residenza avuta in Italia, la questura o il comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri ovvero il Gruppo territoriale eventualmente istituito nel suo ambito, o il comando provinciale della Guardia di finanza, competente per territorio;

b) che non abbia mai risieduto in Italia, è competente la questura o il comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Roma.

4. All’acquisizione delle informazioni presso i competenti organi di Paesi esteri, di organizzazioni internazionali e dell’Unione europea provvede l’UCSe anche per i procedimenti di rilascio dei NOS da parte dell’autorità delegata ai sensi dell’art. 24. L’UCSe assolve, inoltre, agli obblighi di collaborazione assunti, a condizione di reciprocità, in ambito internazionale e dell’Unione europea”.

[5]: in tal senso:

  • l’articolo 1048 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare(cosiddetto TUOM) secondo il quale “i documenti sottratti all’accesso, […] per un periodo massimo a fianco di ciascuno indicato, sono i seguenti: […] d) concessione di “nulla osta” di segretezza: 50 anni in relazione alla segretezza dell’informazione come definita dalla Autorità nazionale per la sicurezza”;
  • l’articolo 79 del citato D.P.C.M. n. 5/2015 che prevede espressamente che “il diritto di accesso agli atti relativi ai procedimenti di rilascio, proroga, diniego, sospensione limitazione o revoca delle abilitazioni di sicurezza è escluso nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, nei casi di sottrazione all’accesso previsti dai regolamenti vigenti in materia e comunque ove sussistano motivi di tutela della riservatezza del modus operandi o degli interna corporis degli organismi di informazione per la sicurezza o di protezione delle fonti o di difesa della sicurezza nazionale o qualora si tratti di notizie acquisite dall’Autorità Giudiziaria o dalle Forze di polizia nell’ambito di attività di indagine”.

COS’È LA CONSEGNA MILITARE?

Un collega mi chiede di chiarire un concetto semplice quanto complesso allo stesso tempo: la consegna. Beh … ai sensi dell’articolo 730 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM), “la consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio […]”.Tutto chiaro? … Sicuri? Allora vi faccio una domanda che sicuramente incrinerà alcune delle vostre certezze: in cosa la consegna si distingue da un ordine o dal semplice conferimento di un incarico? La domanda non è banale e merita un approfondimento, soprattutto perché la consegna viene tutelata dal codice penale militare di pace (CPMP), tra l’altro, agli articoli 118 “Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta [1] ”, 120 “Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio [2] ”, 140 “Forzata consegna [3] ” e 141 “Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta [4] ”. Per farmi capire cercherò di volare basso … procederò “terra terra” come si dice a Roma … non me ne vogliano i colleghi giuristi ma questo post non è stato scritto per loro; per lo stesso motivo mi asterrò dal fare esempi perché, se è vero che l’esempio aiuta a chiarire la norma, è altrettanto vero che quando si trattano argomenti “evanescenti” come questo, l’esempio può trasformarsi in norma agli occhi di “mastica” poco il diritto, ingenerando non pochi dubbi!

Ebbene, iniziamo col dire che la consegna indica le modalità di esecuzione di un determinato servizio; inoltre, si distingue dagli ordini o dagli incarichi in quanto tassativa … mi spiego meglio … caratteristica peculiare della consegna è la tassatività della condotta voluta (cioè disposta) dal superiore che l’ha emanata … tassatività che toglie (quasi) totalmente ogni discrezionalità al militare che svolge il servizio regolato da consegna!

Tanto premesso, è ora forse più agevole distinguere la consegna dall’ordine o dal semplice conferimento al militare di uno specifico incarico. Infatti:

  • nello svolgimento di un incarico, il militare mantiene quella necessaria discrezionalità per poter utilmente adempiere all’incarico ricevuto. Questa è la ragione per cui difficilmente possono essere regolati da consegna, ad esempio, gli incarichi d’ufficio prettamente burocratici … sarebbe difatti assai arduo riuscire a coniugare l’elasticità necessaria per lo svolgimento di lavori d’ufficio con la tassatività propria della consegna;
  • l’esecuzione di un ordine è meno “rigorosa” rispetto all’esecuzione di una consegna: la consegna può esser difatti modificata solo dal superiore che l’ha emanata mentre, al contrario, l’ordine può esser modificato anche da un altro superiore. In tale ultimo caso, l’unica incombenza per il militare è quella di “far presente, se sussiste, l’esistenza di contrasto con l’ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo ordine e informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine” (articolo 729 del TUOM).

Mi fermo qui, augurandomi di esser riuscito a farvi inquadrare a grandi linee il problema … ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: art. 118 del CPMP – Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta:“Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. La reclusione militare è da uno a cinque anni, se il fatto è commesso: 1) nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive; 2) a bordo di una nave o di un aeromobile; 3) in qualsiasi circostanza di grave pericolo”.

[2]: art. 120 del CPMP – Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio:“Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno. Se il colpevole è il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di servizio armato, la pena è aumentata”.

[3]: art. 140 del CPMP – Forzata consegna:“Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni. Se il fatto è commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell’articolo 118, la pena è della reclusione militare da due a sette anni. Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata”.

[4]: art. 141 del CPMP – Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta:“Il militare, che non ottempera all’ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno. Il militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni”.

LE CLASSIFICHE DI SEGRETEZZA

L’articolo 42 della legge n. 124 del 2007 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, sancisce che:

  • le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali”;
  • le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato”.

Tanto premesso, l’articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) n. 7 del 12 giugno 2009 “Determinazione dell’ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d’individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica”, dopo aver precisato che “classifiche assicurano la tutela amministrativa di informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea a recare un pregiudizio agli interessi fondamentali della Repubblica”, chiarisce che:

  • la classifica SEGRETISSIMO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno eccezionalmente grave agli interessi essenziali della Repubblica”;
  • la classifica SEGRETO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno grave agli interessi essenziali della Repubblica”;
  • la classifica RISERVATISSIMO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno agli interessi essenziali della Repubblica”;
  • la classifica RISERVATO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno lieve agli interessi della Repubblica”.

Compreso quindi che le classifiche di segretezza vengono attribuite in relazione al livello di “sensibilità” delle informazioni, documenti, atti, attività o cose cui sono apposte, da valutarsi in relazione al “danno” agli interessi dello Stato che la relativa diffusione non autorizzata potrebbe comportare, sappiate che esse vengono automaticamente “declassificate” con il trascorrere del tempo. Infatti, l’articolo 42 della citata legge n. 124 del 2007 prevede proprio che “la classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica”. Ovviamente – prosegue l’articolo 42 – “la declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri”.

Due chiarimenti prima di concludere:

  1. le “Informazioni non classificate controllate” (INCC) non sono informazioni classificate. Queste vengono difatti definite dal D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015) come mere “informazioni non classificate che, in ragione della loro sensibilità, richiedono misure di protezione minime”;
  2. le classifiche di segretezza sono cosa differente dalle “qualifiche di sicurezza” che, sempre ai sensi del citato D.P.C.M. n. 5/2015, identificano solo “la sigla o altro termine convenzionale (es. NATO, UE, altre) che, attribuita ad un’informazione, classificata e non, indica l’organizzazione internazionale o dell’Unione europea o il programma intergovernativo di appartenenza della stessa e il relativo ambito di circolazione”.

Ritengo di avervi dato elementi sufficienti per inquadrare in linea generale l’argomento … non mi resta che salutarvi, ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

LA SCIABOLA E LO SPADINO MILITARE DEVONO ESSERE DENUNCIATI?

Diversi colleghi mi hanno chiesto se la sciabola o lo spadino militare (quelli delle Accademie/Scuole militari per intenderci) debbano essere denunciati al pari di ogni altra arma … ovviamente non stiamo parlando di semplici “simulacri” (di per sé inidonei a recare offesa alla persona e per i quali non sussiste in linea di principio alcun problema) ma di qualcos’altro che per materiali di costruzione e, soprattutto, per caratteristiche intrinseche sia astrattamente classificabile come un’“arma” o, quantomeno, come “strumento atto a offendere”. Beh … a prescindere da ogni mia personale considerazione sull’argomento … iniziamo col dire il Ministero dell’Interno (cioè il Ministero competente in materia) mi risulta approcciare il problema grossomodo come segue: se è vero che sciabole e spadini militari sono comuni accessori dell’uniforme, è comunque altresì vero che sono normalmente provvisti di “punta” e/o “taglio” e quindi ragionevolmente assimilabili a vere e proprie “armi” o, quantomeno, a “strumenti atti a offendere”. Conseguenza pratica di tale approccio è che, almeno nel caso in cui presentino le caratteristiche di “arma”, dovrebbero quantomeno [1] essere denunciati all’Ufficio locale di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’articolo 38 [2] del Regio Decreto n. 773 del 1931 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” (il cosiddetto T.U.L.P.S.). Ebbene … ragionandoci sopra, se da un lato è effettivamente inusuale che il “taglio” di una sciabola o di uno spadino militare sia stato affilato (vengono infatti solitamente venduti senza alcun “filo”), dall’altro è comunque innegabile che una sciabola (meno spesso uno spadino militare) venga normalmente prodotta in acciaio e commercializzata munita almeno di “punta”, condizione quest’ultima ritenuta sufficiente per potersi tecnicamente parlare di “arma” o, quantomeno, di “strumento atto a offendere” con tutte le conseguenze legali e amministrative che ciò comporta. In tal senso, tra gli altri:

  • l’articolo 30 del T.U.L.P.S. che considera armi “quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona”;
  • l’articolo 585 del codice penale che prevede che “agli effetti della legge penale per armi s’intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo”;
  • l’articolo 45 del Regio Decreto n. 635 del 1940 “Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773” che chiarisce infine che “per gli effetti dell’art. 30 della legge [cioè il T.U.L.P.S. per intenderci], sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili” … fermo restando che tale elencazione è solo indicativa, facendo quindi ragionevolmente ricadere nella fattispecie anche le sciabole e, qualora ne ricorrano i presupposti, gli spadini militari.

Certo … il discorso da fare sarebbe molto più articolato ma, visto il taglio “pratico” del post, ritengo di aver detto abbastanza per permettervi di inquadrare il problema … almeno a grandi linee! Non posso però concludere senza un breve cenno su cosa si rischia a non effettuare la prevista denuncia di un’arma all’Ufficio di P.S.: l’articolo 697 del codice penale, titolato proprio “detenzione abusiva di armi”, prevede al riguardo che “chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a euro 371. Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a euro 258[3].

Come avete intuito, la legge considera quindi la vostra sciabola (o il vostro spadino militare) un’“arma”, un mero “strumento atto a offendere” oppure no, solo in base alle caratteristiche materiali che presenta … ecco perché vi consiglio quantomeno di prendere informazioni presso l’Ufficio di Pubblica Sicurezza territorialmente competente, non altro per evitare il rischio di rimanere coinvolti in spiacevoli, costosi e soprattutto evitabili inconvenienti legali.

Ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: ho usato il termine “quantomeno” proprio perché quando presentano le caratteristiche di un’“arma”, dovrebbero essere vendute/cedute solo a soggetto munito di nulla osta all’acquisto o di porto d’armi (articolo 35 T.U.L.P.S.) e trasportate solo previo avviso all’Autorità di Pubblica Sicurezza (articolo 34 T.U.L.P.S.). Qualora, invece, presentino le caratteristiche di mero “strumento atto a offendere”, non potrebbero esser portati fuori dalla propria abitazione: infatti, ai sensi dell’ articolo 4 della legge n. 110 del 1975, non possono portarsi “senza giustificato motivo […] fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona“, fermo restando che la partecipazione in alta uniforme (e quindi con la propria sciabola o con il proprio spadino) ad una cerimonia militare rappresenti, a mio modesto parere, un motivo più che valido!

[2]: articolo 38 del T.U.L.P.S.:“Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’articolo 1 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata […]”.

[3]: a dire il vero, conseguenze pesanti ci sono anche in caso di “porto abusivo di armi”. L’articolo 699 del codice penale stabilisce infatti che:“chiunque, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all’arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti, è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate”.

MILITARI E DIRITTO ALLO STUDIO

Il diritto allo studio è riconosciuto anche ai militari? Beh, direi proprio di sì! Iniziamo infatti col dire che il diritto allo studio viene riconosciuto dalla Costituzione dagli articoli 33, 34 e, per quanto di interesse, dall’articolo 35 nella parte in cui sancisce proprio che le Repubblica “cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori” … e quindi anche dei militari! È però solo nel 1970, con l’approvazione del cosiddetto “Statuto dei lavoratori” (legge n. 300 del 1970) che tale diritto inizia a riempirsi di sostanza: l’articolo 10, titolato proprio “lavoratori studenti”, stabilisce infatti che “i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma” (articolo 10 della legge n. 300 del 1970).

Successivamente, tale principio viene ribadito dall’articolo 10 della legge n. 382 del 1978 “Norme di principio sulla disciplina militare” (il cui testo è poi confluito – “paro paro” come si dice a Roma – nell’articolo 1474 [1] del vigente Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” – il cosiddetto COM per intenderci!).

Tanto premesso, entriamo nel merito della questione e vediamo in cosa si concretizza il diritto allo studio per i militari. Ebbene, la vigente normativa riconosce al militare-studente (a partire dal 1995, anno in cui è stato esteso a tutti i militari il contenuto dell’articolo 78 [2] del D.P.R. n. 782 del 1985, previsto per il personale per la Polizia di Stato) 150 ore annue per la frequenza di corsi scolastici, universitari e post universitari, fruibili anche per raggiungere la sede dove si svolgono gli esami e per i giorni necessari allo svolgimento delle relative prove (articolo 18 del D.P.R. n. 394 del 1995 per EI, MM e AM e articolo 54 del D.P.R. n. 395 del 1995 per CC e GdF). Peraltro, “per la preparazione ad esami universitari o post universitari nell’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio […], possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno […]” (articolo 16 del D.P.R. n. 163 del 2002 per EI, MM e AM e articoli 59 del D.P.R. n. 164 del 2002 e 42 del D.P.R. n. 51 del 2009 per CC e GdF).

Quanto precede è solo il “minimo sindacale” riconosciuto a tutti i militari … vi consiglio quindi di chiedere ulteriori informazioni all’ufficio personale del vostro Ente per:

  • sapere se esistano nella vostra Forza Armata/Arma/Corpo ulteriori istituti (anche a livello di ristoro economico) che tutelino il diritto allo studio;
  • evitare di incorrere in problemi “applicativi”. Infatti mi risulta, ad esempio, che alcuni comandi abbiano introdotto specifici format per certificare le assenze dal lavoro per studio, oppure facciano differenza tra Università site nella località sede di servizio e non, tra le Università “tradizionali” e quelle telematiche eccetera.

Non posso concludere senza fare un brevissimo accenno al fatto che qualora vogliate partecipare “ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro” potete sempre pensare di richiedere il “congedo per la formazione”, una specie di aspettativa non retribuita riconosciuta a livello generale dall’articolo 5 [3] della legge n. 53 del 2000 e, nello specifico, al personale EI, MM e AM dall’articolo 15 del D.P.R. n. 52 del 2009, nonché al personale CC e GdF dall’articolo 57 del D.P.R. n. 164 del 2002 (per approfondire leggi qui!).

Tanto detto, non mi resta che augurarvi un buono studio … ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: art. 1474 del COM – Diritto di informazione e di istruzione:“1. Lo Stato promuove l’elevamento culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispone le condizioni per l’effettivo perseguimento […]”.

[2]: art. 78 del D.P.R. n. 782 del 1985 – Diritto allo studio:“l’amministrazione della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio. A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, è concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dall’orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall’interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. L’interessato dovrà dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che è suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo già fruito dal congedo ordinario dell’anno in corso o dell’anno successivo”.

[3]: Art. 5 della legge n. 53 del 2000 – Congedi per la formazione:“1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. 2. Per “congedo per la formazione” si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all’articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. 4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all’esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni. 5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria”.

L’ASPETTATIVA PER SERVIZIO ALL’ESTERO DEL CONIUGE

L’articolo 910 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) stabilisce che “1. Il militare, il cui coniuge – dipendente civile o militare della pubblica amministrazione – presti servizio all’estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa se l’amministrazione non ritiene di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o se non sussistono i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione. 2. L’aspettativa, concessa sulla base del comma 1, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa. Il militare in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno. 3. Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi del comma 1 non è computato ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. 4. Il militare che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. 5. Se l’aspettativa si protrae oltre un anno, l’amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, il militare che cessa dall’aspettativa occupa – se non vi sono vacanze disponibili – un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza [1] [2]”.

Beh … anche se l’articolo 910 del COM mi sembra sufficientemente chiaro e comprensibile, ritengo comunque necessario fare alcune brevi precisazioni prima di concludere:

  • viene fatto esplicito riferimento al coniuge e non al convivente. Ciò nonostante, se proprio non è possibile sposarsi/unirsi civilmente con una persona dello stesso (cosa che, credetemi, faciliterebbe di molto le cose!), non disperate e provate ugualmente a fare domanda (magari informandovi prima con il vostro ufficio personale). In ambito civile, infatti, la giurisprudenza sta riconoscendo alle coppie di fatto (i cosiddetti conviventi more uxorio, per intenderci) un trattamento giuridico molto “vicino” a quello assicurato dalla legge alle coppie coniugate e a quelle dello stesso sesso unite civilmente con persona dello stesso sesso (per approfondire leggi qui!) … nulla esclude quindi che in un prossimo futuro al convivente more uxorio possa essere (giustamente!) riconosciuto anche il diritto all’aspettativa per servizio all’estero del coniuge;
  • la tutela non è riservata ai soli dipendenti pubblici. Infatti, molti contratti di lavoro privato prevedono forme di aspettativa, congedo o astensione dal lavoro che, sempre più spesso, arrivano a risultati molto simili a quelli garantiti dall’aspettativa per servizio all’estero del coniuge. Quanto precede, anche in ossequio a quanto previsto dall’articolo 5 della legge n. 227 del 2010 che prevede espressamente che “il datore di lavoro del dipendente di un’impresa privata, il cui coniuge presta servizio all’estero in qualità di funzionario internazionale […], è tenuto, su richiesta del dipendente stesso, a concedergli il collocamento in aspettativa, con mantenimento del posto di lavoro, senza diritto al trattamento economico. La disposizione di cui al presente comma si applica esclusivamente alle imprese private con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta, nei limiti di un collocamento in aspettativa per ogni cinquanta dipendenti […]”;
  • l’aspettativa spetta solo in caso di servizio all’estero del coniuge. Nel caso in cui foste invece interessati ad approfondire le tutele che la legge accorda al militare trasferito d’autorità in ambito nazionale, vi consiglio di dare un’occhiata al post che tratta tale argomento (per approfondire leggi qui!).

A proposito, l’articolo 913 del COM prevede alcune “norme comuni in materia di aspettativa (che trovano quindi piena applicazione anche nel caso in esame!) a cui, se fossi in voi, darei quantomeno una rapida occhiata solo per avere un quadro di situazione ancora più completo (per comodità, ve l’ho postato integralmente sotto [3]).

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: il testo dell’art. 910 del COM riproduce sostanzialmente i contenuti della legge n. 26 del 1980 “Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all’estero” (cosiddetta “Legge Signorello”).

[2]: peraltro, la legge n. 227 del 2010 titolata “Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali” allarga il novero dei possibili beneficiari. Difatti, l’art. 5 tale legge prevede espressamente che:1. Il dipendente delle amministrazioni pubbliche, il cui coniuge presta servizio all’estero in qualità di funzionario internazionale ai sensi della presente legge, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per il suo trasferimento nella medesima località. Al personale del comparto scuola non si applica l’articolo 4 della legge 11 febbraio 1980, n. 26. 2. L’aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni, nel corso dei quali i medesimi soggetti non hanno diritto al trattamento economico. Il periodo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. 3. Il datore di lavoro del dipendente di un’impresa privata, il cui coniuge presta servizio all’estero in qualità di funzionario internazionale ai sensi della presente legge, è tenuto, su richiesta del dipendente stesso, a concedergli il collocamento in aspettativa, con mantenimento del posto di lavoro, senza diritto al trattamento economico. La disposizione di cui al presente comma si applica esclusivamente alle imprese private con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta, nei limiti di un collocamento in aspettativa per ogni cinquanta dipendenti. 4. L’aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 3 ha una durata minima di un anno e massima di tre anni”.

[3]: art. 913 del COM – Norme comuni in materia di aspettativa:“1. L’aspettativa è disposta con decreto ministeriale. 2. Per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, l’aspettativa è disposta con determinazione del Comandante generale dell’Arma, con facoltà di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa. 3. L’aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale è disposta, salvo l’aspettativa per prigionia di guerra o ipotesi corrispondenti che decorre dalla data della cattura. 4. L’aspettativa per motivi privati e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi. 5. Allo scadere dell’aspettativa il militare è richiamato in servizio permanente effettivo o a disposizione”.

SEI STATO CONVOCATO AL TRIBUNALE MILITARE? SAI SE DEVI PRESENTARTI IN UNIFORME O IN ABITI CIVILI?

Come ci si deve presentare al Tribunale Militare? La domanda non è banale … soprattutto per evitare figuracce! Beh, anche se le norme sull’uso dell’uniforme possono variare da Forza Armata a Forza Armata, Arma dei Carabinieri o Guardia di Finanza, indossare l’uniforme in udienza è la regola se si esercitano le funzioni di giudice militare (per approfondire leggi qui!) e “dovrebbe” esserlo se si è chiamati in udienza in qualità di perito, interprete, custode di cose sequestrate eccetera.

Le cose cambiano invece se si partecipa all’udienza in qualità di testimone o imputato: in tal caso, infatti, è opportuno (se non addirittura necessario … ma la cosa dipende dalla vostra Forza Armata/Corpo di appartenenza) chiedere preventiva autorizzazione, quantomeno al proprio Comandante di corpo (non escludo infatti che qualche regolamento individui come competenti addirittura Autorità militari superiori) affinché venga valutata la posizione processuale del soggetto e, soprattutto, che la stessa non sia in contrasto con i valori ed il prestigio della Forza Armata/Corpo di appartenenza.

N.B. Quanto detto non vale ovviamente se bisogna presentarsi in udienza al Tribunale ordinario (civile o penale che sia), nonchè dinnanzi al Giudice amministrativo (T.A.R. o Consiglio di Stato), contabile (Corte dei Conti) eccetera, dove invece la regola è quella di presentarsi in abiti borghesi.

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

LE NORME SULLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (IL C.D. “WHISTLEBLOWING”) SI APPLICANO ANCHE AI MILITARI?

Iniziamo subito col dire che la risposta è si! La normativa sul cosiddetto whistleblowing si applica anche al personale militare, quantomeno dal 2017, ovverosia dall’entrata in vigore della legge n. 179 del 2017 che ha modificato l’articolo 54 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, rendendone i contenuti direttamente applicabili anche al personale in regime di diritto pubblico [1] e cioè – per quanto ci interessa direttamente – anche ai militari. Tanto detto, avete idea di quali tutele la legge offra oggi al dipendente che segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni? No? Credo allora che sia il caso che diate quantomeno una sbirciatina all’articolo 54 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Ebbene sappiate che tale articolo prevede, tra l’altro, che:

  • il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza […] ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza”;
  • ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3 [cioè, come abbiamo già evidenziato all’inizio del post, il dipendente pubblico in regime di diritto pubblico, ivi inclusi quindi i militari!], il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico […]. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica”;
  • l’identità del segnalante non può essere rivelata. Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale [per approfondire leggi qui!]. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità”;
  • la segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”;
  • è a carico dell’amministrazione pubblica o dell’ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa”;
  • gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’amministrazione o dall’ente sono nulli. 8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro […]”.

Ovviamente, prosegue l’articolo 54 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, “le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave”.

Una precisazione prima di concludere … per poter accedere alle tutele previste per il whistleblower è necessario che la segnalazione venga effettuata nel modo corretto! La segnalazione, infatti, deve quantomeno:

  • aver ad oggetto eventi o fatti di cui il dipendente sia venuto a conoscenza (anche casualmente) in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative;
  • basarsi su elementi oggettivi e non su mere dicerie, voci o semplici sospetti come purtroppo spesso accade;
  • essere indirizzata a chi è competente a trattarla, normalmente il “Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza”, figura presente in ogni Ministero e quindi anche presso il Ministero della Difesa. Per sapere chi svolge tale incarico consultate on line il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” (RPCT) del Ministero della Difesa (ci troverete peraltro anche degli utili moduli di segnalazione!).

In passato è infatti accaduto più volte che alcuni giudici, preso atto del fatto che la segnalazione non fosse stata redatta nel modo giusto oppure inviata a chi non era competente a trattarla, non abbiano accordato al whistleblower le tutele previste dall’articolo 54 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, soprattutto per quanto attiene la sottrazione all’accesso documentale, obbligando la Pubblica Amministrazione a esibire la segnalazione ricevuta e, quindi, a rendere conseguentemente noto il nominativo del whistleblower.

Ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: articolo 3 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Personale in regime di diritto pubblico:“1. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché’ i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287. 1-bis. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali. 1-ter. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento. 2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all’articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421”.

COME SI CALCOLANO I TERMINI?

Il fattore “tempo” è diventato fondamentale in ambito giuridico. Pensateci, per presentare un ricorso, depositare “in tempo” delle memorie, difenderci adeguatamente nell’ambito di un procedimento disciplinare o anche solo calcolare la scadenza di un pagamento abbiamo a che fare con termini ben precisi che vanno assolutamente rispettati … altrimenti il ricorso diventa irricevibile (come, d’altronde, le memorie), le nostre difese possono anche essere ignorate, effettuiamo il pagamento ritardo eccetera.

Venendo quindi al tema del post … come si calcolano i termini? Sappiate che nella stragrande maggioranza dei casi ci viene in aiuto il codice civile … per iniziare a calcolare il termine che vi interessa prendete quindi alla mano un calendario e seguite le regole che ci offre l’articolo 2963 [1] c.c.. Beh, iniziamo col dire che:

  • il giorno iniziale non viene contato mentre, al contrario, si conta il giorno finale;
  • i giorni si contano per intero, cioè dalle ore 00.00 alle ore 24.00. Non ci interessa quindi se il termine abbia iniziato a decorrere a una precisa ora della giornata. Facciamo un esempio facile da capire: se ti ho prestato 100 euro alle 14.00 di oggi e tu mi hai promesso di restituirmeli entro domani, dal punto di vista legale avrai tempo sino alle 24.00 di domani (e non alle 14.00, come invece erroneamente si crede) per restituirmi i 100 euro che ti ho dato. Ciò significa inoltre che se di solito l’accredito dello stipendio è il 23 del mese, è inutile lamentarsi se alle ore 12.00 non è ancora stato fatto il bonifico: l’amministrazione ha tempo sino alle 24.00 per farlo e solo dopo, casomai, si potrà dire che l’accredito è avvenuto in ritardo;
  • se il giorno finale è un giorno festivo, il termine viene prolungato automaticamente al giorno feriale successivo;
  • nel caso in cui il termine è stato posto a mesi, la scadenza avviene nel giorno che corrisponde a quello del mese iniziale. Facciamo un esempio, supponiamo che il termine è di un mese; se inizia a decorrere il 2 giugno, la scadenza sarà il 2 luglio (e non il primo luglio come erroneamente si crede). E se invece il termine di un mese inizia a decorrere il 30 gennaio? In questo caso, dato che febbraio non ha il giorno 30, il termine scadrà l’ultimo giorno del mese, ovvero il 28 (oppure 29 se siamo in un anno bisestile).

In linea generale non c’è molto altro da dire … per il resto, qualora sorgano eventuali dubbi, fate una telefonata al vostro avvocato di fiducia, saprà sicuramente chiarirvi la questione!

Ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: anche se l’articolo 2963 del codice civile tratta il computo dei termini della prescrizione, sappiate che le regole che pone si utilizzano ormai in generale per conteggiare la stragrande maggioranza dei termini: “[…] Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese”.

È VERO CHE I MEDICI MILITARI POSSONO AVERE UN SECONDO LAVORO?

Un collega mi ha domandato:“ … è vero che i medici militari possono svolgere un secondo lavoro? Se sì, dov’è scritto?” Iniziamo subito col dire che la risposta è sì! Per il resto, come al solito, bisogna dare una sbirciatina al Decreto Legislativo n.66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM). Tralasciando tutte le motivazioni poste alla base di tale importante eccezione (prima tra tutte quella dell’aggiornamento [1] professionale del medico militare in virtù della delicata funzione che è chiamato a svolgere), la normativa prevede sostanzialmente che al medico militare non applichino le incompatibilità previste per gli altri militari (per approfondire leggi qui!). Ciò significa che i medici militari, contrariamente a quanto accade per gli altri militari, possono legittimamente avere un secondo lavoro (sempre in ambito medico ovviamente [2]!) … svolgere cioè la propria professione medica privatamente al di fuori dell’orario di servizio. In tal senso l’articolo 210 del “Codice dell’ordinamento militare” che, “in deroga all’articolo 894, comma 1” del COM, prevede espressamente che “ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto [3] di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma”. L’ordinamento giuridico militare riconosce quindi al medico militare una “doppia anima” che gli deriva dal fatto di essere allo stesso tempo:

  • un “militare-medico”, cioè un militare che svolge la propria professione (medica) nell’ambito del rapporto di lavoro con l’Amministrazione della Difesa [4], al pari quindi di ogni altro militare;
  • un medico “in senso stretto” che, al di fuori dell’orario di servizio, può legittimamente prestare attività medico-specialistica in regime libero professionale. Naturalmente, permanendo il rapporto di lavoro con l’Amministrazione della Difesa, tale attività non deve essere incompatibile ovvero incidere sulla qualità delle prestazioni mediche svolte come militare.

Tanto premesso, sappiate infine che la legge attribuisce esplicitamente al medico militare una competenza certificativa esclusiva proprio in virtù del possesso contemporaneo di tali caratteristiche (di essere cioè, al contempo, sia un medico che un militare). Infatti, contrariamente a quanto accade per un “comune” medico, il medico militare ha specifiche competenze in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio/rinnovo della patente di guida [5] [6], della patente nautica [7] e del porto d’armi [8] … e questo anche in regime libero professionale (cioè privatamente!). Spero di aver risposto alla domanda … ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: in tal senso, tra gli altri, l’art. 209 del Codice dell’Ordinamento Militare (COM) che nello stabilire che “gli ufficiali medici uniscono alle peculiari doti professionali tutte le più spiccate virtù” prevede che questi “si aggiornano sui progressi delle discipline medico-chirurgiche. Al fine di perfezionare la loro cultura o indirizzarla a branche speciali, possono, in seguito a concorso, essere nominati con le qualifiche di sanitari militari, corrispondenti a quelle previste per i sanitari civili, presso cliniche o istituti universitari. Possono pure essere chiamati a frequentare corsi speciali di perfezionamento o di preparazione agli esami d’avanzamento presso la scuola di sanità militare o presso ospedali militari”.

[2]: altrimenti sarebbe soggetto alle consuete incompatibilità extraprofessionali, al pari di ogni altro militare (per approfondire leggi qui!).

[3]: questo non è l’unico divieto previsto per i medici militari. L’articolo 209, quarto comma, del COM vieta infatti “agli ufficiali medici di eseguire visite e redigere certificati nella loro qualità di medici militari, quando le visite: a) non sono previste da disposizioni di legge; b) non sono autorizzate dal Ministero della difesa, ai sensi dell’articolo 200; c) non sono ordinate o autorizzate dai superiori diretti”.

[4]: come avviene ad esempio, ai sensi dell’art. 200 del Codice dell’Ordinamento Militare (COM), in materia di visite medico-legali:“1. Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono richiedere l’opera degli ufficiali medici per visite medico-legali ai propri dipendenti, nei seguenti casi:

a) per accertare l’esistenza, la natura e il grado di infermità sulle quali si devono motivare provvedimenti di licenza, di aspettativa, di riforma e di riposo, di impiegati non appartenenti a quelle amministrazioni statali contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461; tali accertamenti sono praticati sempre con visite collegiali se si tratta di collocamento in riforma o a riposo, mentre per il collocamento in aspettativa la visita è fatta da un solo ufficiale medico;

b) per stabilire la reale esistenza dell’allegata inabilità fisica dei rivenditori di generi di privativa, che chiedono di essere rappresentati da un commesso; l’accertamento si esegue mediante visita collegiale;

c) per verificare l’inabilità allegata dagli alunni delle scuole primarie e secondarie che domandano la esenzione dalle esercitazioni di educazione fisica; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;

d) per constatare l’idoneità fisica degli aspiranti a impieghi in pubbliche amministrazioni; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico, se non è esplicitamente richiesto l’intervento di un collegio medico;

e) per accertare malattie dei docenti delle scuole primarie e secondarie, che chiedono il conferimento di indennità per motivi di salute; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico, salvo i casi nei quali venga tassativamente richiesta la visita collegiale dall’autorità interessata;

f) per accertare se esista indicazione alle cure balneo-termali negli stabilimenti militari, secondo le relative norme in vigore;

g) per accertare l’inabilità assoluta e permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

h) per stabilire le condizioni fisiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali chiedono di fare la cessione del quinto dello stipendio; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;

i) per accertare l’idoneità fisico-psichica di coloro che aspirano alla patente di conduttori di autoveicoli: la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;

l) per reclutamento e riforma degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile;

m) ai fini del collocamento in congedo straordinario per infermità dei dipendenti della pubblica amministrazione;

n) altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa, ovvero attribuite dalla legge alla competenza di ufficiali medici, in base alle disposizioni che ne regolano l’esercizio.

2. Le autorità o i privati che richiedono le visite rivolgono ufficialmente la domanda alla Direzione dell’ospedale militare o dell’infermeria autonoma o presidiaria oppure al Comando dal quale dipende l’infermeria di corpo se la visita deve essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell’istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare competente per territorio”.

[5]: art. 119, comma 2, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 “Nuovo codice della strada” – Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida:“l’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici”.

[6]: ai sensi dell’articolo 330, comma 2, del D.P.R. n. 495 del 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” i medici militari possono far parte delle le commissioni medico locali, previste all’art. 119, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 “Nuovo codice della strada” per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici, tra gli altri, di mutilati e minorati fisici, di chi abbia superato i sessantacinque anni di età ed abbia la patente C o superiore e dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie.

[7]: art. 36, comma 3, del Decreto 29 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto” – Giudizio di idoneità:“[…] 3. Il giudizio di idoneità psichica e fisica è espresso, sulla base dei requisiti previsti dall’allegato I, dall’ufficio dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio può essere espresso, altresì, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all’estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un anno”.

[8]: art. 35, n.7, del Regio Decreto n. 773 del 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – cosiddetto T.U.L.P.S.): “Il questore subordina il rilascio del nulla osta [all’acquisto di armi] alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti”.

LA “CONDOTTA” NELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Come si è già avuto modo di evidenziare, la responsabilità amministrativo-contabile (per approfondire leggi qui!) trae la propria origine dalla condotta del dipendente pubblico che causi un danno e non, come troppo spesso erroneamente si crede, da atti/provvedimenti (illegittimi) che questi abbia semmai adottato [1] … è il danno che interessa in questa sede e non la legittimità o meno dell’atto! Salvo alcune eccezioni, tale condotta (dannosa) non è stata tipizzata dal legislatore, non è stata cioè standardizzata. La responsabilità amministrativo-contabile (per approfondire leggi qui!) ha quindi come primo presupposto la condotta di un pubblico dipendente (o assimilato) che provochi un danno allo Stato, a una Pubblica Amministrazione o a un Ente Pubblico. In tale contesto, la competenza della Corte dei conti non è limitata a sindacare le condotte tenute contro legge, ma anche a quelle cosiddette “discrezionali” che potrebbero essere anche solo formalmente rispettose della legge, in quanto basate (nella sostanza) su scelte economicamente non convenienti se non, addirittura, illogiche o irrazionali.

La condotta dannosa può essere:

  • attiva, nel caso in cui il dipendente abbia materialmente tenuto un comportamento che causato il danno, ovvero omissiva [2] nel caso in cui lo stesso non abbia invece fatto ciò che era tenuto a fare (ad esempio nel caso di omessa custodia di beni o valori),
  • istantanea, se si concretizza in un’unica azione o omissione (ad esempio un incidente automobilistico), oppure continuativa se si realizza in un lasso di tempo apprezzabilmente più lungo.

Tale distinzione non è banale poiché i due tipi di condotta prevedono un diverso termine di prescrizione [3] (che, per le prime, decorre dal momento dell’azione o dell’omissione e, per le seconde, dalla data di cessazione delle stesse – per approfondire leggi qui!).

Può accadere che il pubblico dipendente abbia tenuto la condotta dannosa non per propria libera scelta. Tralasciando i casi di legittima difesa, stato di necessità o incapacità di intendere e di volere (che non tratteremo per esigenze di chiarezza e sinteticità), possiamo dire che in tal caso il dipendente può scagionarsi quando ha tenuto la condotta dannosa:

  • osservando una circolare o una direttiva interna che imponeva o, quanto meno, “suggeriva” di tenere quel determinato comportamento. Si faccia bene attenzione che nessuna rilevanza pratica viene comunemente data alla cosiddetta “prassi d’ufficio”: il “si è sempre fatto così” non rappresenta in questo caso una scusante;
  • per ordine del proprio superiore gerarchico. Rileva però in questo caso il cosiddetto “dovere di rimostranza”, cioè il dovere di far comunque presente al superiore l’illegittimità/non correttezza dell’ordine ricevuto. Se questo poi viene ribadito (preferibilmente per iscritto), non potrà che essere eseguito, ma a questo punto sarà il superiore che lo ha impartito che, ovviamente, risponderà del danno erariale.

Abbiamo prima utilizzato il termine “discrezionale”. Ritengo utile approfondirlo un minimo: l’articolo 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994 esplicita infatti il concetto dell’“insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”, ma ciò che cosa significa esattamente? Beh, tale concetto è una conseguenza del principio secondo cui il giudice contabile (al pari di ogni altro giudice) non può sostituirsi alla Pubblica Amministrazione valutando quali siano le scelte organizzative o gestionali migliori da dover adottare: detto in altre parole il giudice deve giudicare e l’amministratore amministrare. Non c’è spazio per altro, ognuno deve fare il proprio mestiere senza eccezioni o “sconfinamenti” di sorta. Ciononostante, in alcuni casi la competenza a giudicare della Corte dei conti può superare tale limite, potendosi infatti estendere a tutte quelle scelte discrezionali che risultino palesemente arbitrarie, irrazionali, illogiche, antieconomiche e quindi inidonee a soddisfare il pubblico interesse e/o i fini istituzionali dell’Ente Pubblico ovvero adottate contro legge.

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: la semplice adozione di un atto illegittimo non implica, di per sé, un danno erariale ma costituisce sicuramente un valido “indizio” che questo possa essere stato causato: l’atto illegittimo è quindi solo un fatto, un accadimento, da cui il giudice contabile deve partire per verificare se è provocato o meno un danno erariale.

[2]: l’omissione, come nel diritto penale, consiste nel fatto di non attivarsi per fare quello che si ha il dovere (giuridico) di fare (con parole diverse, il secondo comma dell’articolo 40 del codice penale stabilisce proprio questo).

[3]: i due tipi di condotta prevedono un diverso termine di prescrizione che, per le prime, decorre dal momento dell’azione o dell’omissione e, per la seconde, dalla data di cessazione delle stesse o da quella della loro scoperta.

LA PRESCRIZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Un discorso introduttivo è qui necessario: che cos’è la prescrizione? Il codice civile ci dice sostanzialmente che la prescrizione è quella causa di estinzione del diritto che deriva dall’inattività del titolare per un periodo di tempo determinato dalla legge (articolo 2934 del codice civile). Detto altrimenti, quando il titolare di un diritto (com’è il diritto della Pubblica Amministrazione a vedersi risarcito il danno subito, per intenderci!) rimane inattivo, inerte e cioè non esercita il proprio diritto per il periodo di tempo indicato dalla legge, lo perde … non lo può cioè più esercitare o far valere! Accade insomna che, quando un diritto viene trascurato dal proprio titolare, tale situazione viene sostanzialmente equiparata (allo scoccare del periodo stabilito) ad una manifestazione di disinteresse e la cosa vale anche quando è la stessa Pubblica Amministrazione a non esercitare un proprio diritto, com’è appunto quello di farsi risarcire il danno erariale subito.

La legge n. 20 del 1994 (come modificata dalla legge n. 369 del 1996) ha messo un poco di ordine in materia stabilendo un unico termine prescrizionale di 5 anni valido per ogni illecito amministrativo-contabile (per approfondire leggi qui!); in passato, infatti, i termini di prescrizione per l’illecito amministrativo-contabile cambiavano in relazione a diverse ipotesi nonché in base a diverse tipologie di dipendente pubblico, rendendo la materia molto più complicata di quanto non sia oggi. L’articolo 66 del codice della giustizia contabile (Decreto Legislativo n. 174 del 2016), inoltre, completa la disciplina della prescrizione stabilendo sostanzialmente che questa possa essere interrotta [1] una sola volta per il massimo di due anni. Quanto detto significa in soldoni che in materia di prescrizione della responsabilità amministrativo-contabile c’è un limite invalicabile pari a 7 anni (5 anni per la prescrizione + 2 anni per l’eventuale interruzione del termine prescrizionale): oltre i 7 anni non si può andare, oltre tale termine non ci può quindi essere alcuna condanna perché l’obbligo del dipendente danneggiante al risarcimento del danno erariale si è estinto e nulla è più dovuto! Naturalmente, sarà il vostro Avvocato a fare in modo che il giudice si accorga dell’intervenuta prescrizione e chiuda di conseguenza il processo.

Ma da quando partono questi 7 anni? Sebbene i giudici della Corte dei conti non siano concordi al 100%, possiamo però affermare che il termine di prescrizione inizia a decorrere da quando si verifica il danno (e non, come sostenuto da alcuni, da quando il dipendente pubblico ha tenuto il comportamento dannoso – per approfondire leggi qui!) o dalla scoperta del danno stesso quando questo è stato nascosto cioè, usando le parole dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, “in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”.

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: si ha interruzione della prescrizione quando il titolare del diritto (in questo caso il titolare del diritto al risarcimento del danno erariale) smette di essere inerte o inattivo. Tale evenienza si verifica in caso di messa in mora del dipendente presunto responsabile del danno, costituzione di parte civile nel processo penale, invito a dedurre, fermo amministrativo eccetera.

IL “RAPPORTO DI SERVIZIO” NELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

L’articolo 52 del Regio decreto n. 1214 del 1934 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti” tutt’ora vigente stabilisce che “i funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell’ordine giudiziario e quelli retribuiti da Amministrazioni, Aziende e Gestioni statali ad ordinamento autonomo, che nell’esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza, cagionino danno allo Stato o od altra Amministrazione dalla quale dipendono, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali. La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto” (per approfondire leggi qui!). Ma chi sono esattamente i “funzionari, impiegati ed agenti” sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti? Certo, direte voi, per i militari il problema non sussiste … ma siete proprio sicuri? Per i soldati di leva, ad esempio, come ci comportiamo? Ricordiamoci soprattutto che la leva è stata solo sospesa e non abolita come comunemente si crede (per approfondire leggi qui!). Stessa cosa per gli Ufficiali di complemento … e cosa possiamo poi dire per le molte forme di servizio “temporaneo” come, ad esempio, quello svolto dai riservisti o dagli appartenenti alla cosiddetta “riserva selezionata”? Come vedete, il problema non è affatto banale!

In passato, durante la prima parte del secolo scorso, si riteneva fuori ogni dubbio che i “funzionari, impiegati ed agenti” sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti fossero solo i pubblici dipendenti, ovvero quei soggetti legati alla Pubblica Amministrazione da un legame che nasceva volontariamente, dopo il superamento di un pubblico concorso, a seguito di formale investitura [1]. Poi, con il passare degli anni, la Corte dei conti iniziò però ad abbandonare il concetto di rapporto di pubblico impiego ritenendo sufficiente anche il semplice rapporto di servizio. Ma cos’è il rapporto di servizio e in cosa si differenzia dal rapporto di pubblico impiego? Beh, il rapporto di servizio è sicuramente un concetto molto più “elastico” di quello di pubblico impiego: infatti, a differenza di quest’ultimo, abbraccia situazioni in cui il soggetto si trovi suo malgrado investito di funzioni pubbliche, anche senza volerlo (ed ecco risolto, ad esempio, il problema dei militari di leva). Il passaggio epocale ai fini della responsabilità amministrativo-contabile è stato però quello di abbandonare definitivamente una concezione formale di pubblico dipendente (basata sul rapporto di pubblico impiego ovvero sulla qualifica pubblica del danneggiante) per arrivare ad una concezione più aperta che privilegia l’esercizio di funzioni pubbliche ovvero la gestione di risorse pubbliche, anche di fatto, a prescindere quindi dalla circostanza che il danneggiante sia formalmente legato alla Pubblica Amministrazione da un formale rapporto di pubblico impiego. Diciamocelo chiaramente, oggi non è più necessario essere un pubblico dipendente nel senso tradizionale del termine per essere chiamati a rispondere di danno erariale [2] ed ecco, infatti, che la Corte dei conti ha riconosciuto l’esistenza di un rapporto di servizio, ad esempio, tra un privato che ha ricevuto dei finanziamenti e la Pubblica Amministrazione, tra un Comune ed i lavoratori socialmente utili, tra la Regione ed i privati che hanno organizzato corsi di formazione professionale con fondi dell’Unione europea, eccetera. Come è evidente, la questione ancora “ribolle” di molteplici interpretazioni/applicazioni giurisprudenziali … staremo a vedere!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: la Costituzione di occupa in diversi articoli del pubblico impiego come, ad esempio, quando sancisce che:

  • tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici o alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro” (articolo 51);
  • i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore” (articolo 54);
  • agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso” (articolo 97);
  • i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” (articolo 98).

[2]:  nell’accertamento  del rapporto di servizio, si prescinde oggi dalla natura pubblica o privata del soggetto. Se poi non ci fosse alcun rapporto di servizio, la Pubblica Amministrazione danneggiata può comunque sempre rivolgersi al giudice ordinario per farsi risarcire il danno.

IL “COMITATO DEI CAPI”

Un collega mi ha chiesto cosa sia il “Comitato dei Capi”. Beh … iniziamo col dire che il nome esatto da utilizzare è Comitato dei Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate. Ebbene, esso non è altro che un organo consultivo a disposizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa (per fargli meglio esercitare le proprie funzioni, insomma!) di cui fanno parte, oltre che il Capo di Stato Maggiore della Difesa (che lo presiede), i tre Capi di Stato Maggiore di Forza Armata (Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare), il Segretario Generale della Difesa ed il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il “Comitato dei Capi” viene essenzialmente disciplinato dall’:

  • articolo 28 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 Codice dell’ordinamento militare (cosiddetto COM) che prevede che:“Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. È presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa, e ne fanno parte, altresì, il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri. 2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell’Arma, e per il Segretario generale della difesa. 3. Le disposizioni regolanti il funzionamento dell’organo sono contenute nel regolamento” (e cioè dal TUOM);
  • articolo 102 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM) che statuisce, inoltre, che:“Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, di cui all’articolo 28 del codice [cioè del COM, proprio all’articolo che ho postato poco sopra!] è presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa che lo convoca e ne fissa l’ordine del giorno. 2. Il Capo di stato maggiore della difesa si avvale del Comitato per l’esame di ogni questione, di sua competenza, di carattere tecnico, militare o amministrativo. 3. Il Ministro può chiedere l’iscrizione all’ordine del giorno dei lavori del Comitato di ogni altra questione di interesse politico-militare e della difesa. 4. Il Presidente del Comitato può invitare alle adunanze, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell’amministrazione pubblica, nonché personalità di particolare competenza nel campo scientifico, industriale, economico, giuridico e militare. 5. Il funzionamento del Comitato è assicurato dal personale addetto allo Stato maggiore della difesa”.

 TCGC

 RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

LA CORRISPONDENZA DEI GRADI TRA LE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE E QUELLE A ORDINAMENTO CIVILE

Dopo aver pubblicato il post sulla corrispondenza dei gradi militari tra le diverse Forze Armate/Arma dei Carabinieri/Corpo della Guardia di Finanza (per approfondire leggi qui!) un collega mi ha chiesto di approfondire anche il problema della corrispondenza dei gradi delle Forze di Polizia ad ordinamento militare con le qualifiche di quelle a ordinamento civile. Beh, nulla di più semplice! Come al solito è tutto scritto nel Codice dell’ordinamento militare(Decreto legislativo n. 66 del 2010 – il cosiddetto COM) che ha dedicato alla questione l’articolo 632. Infatti, tale articolo stabilisce che “l’equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile è così determinata: a) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti; b) generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore e corrispondenti; c) colonnello e corrispondenti: primo dirigente e corrispondenti; d) tenente colonnello e corrispondenti: vice questore e corrispondenti; e) maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto e corrispondenti; f) capitano e corrispondenti: commissario capo e corrispondenti; g) tenente e corrispondenti: commissario e corrispondenti; h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario e corrispondenti; i) luogotenente e corrispondenti: sostituto commissario e corrispondenti; l) primo maresciallo e corrispondenti: ispettore superiore e corrispondenti; m) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo e corrispondenti; n) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore e corrispondenti; o) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore e corrispondenti; p) sergente maggiore capo e corrispondenti: sovrintendente capo e corrispondenti; q) sergente maggiore e corrispondenti: sovrintendente e corrispondenti; r) sergente e corrispondenti: vice sovrintendente e corrispondenti; s) caporal maggiore capo scelto e corrispondenti: assistente capo e corrispondenti; t) caporal maggiore capo e corrispondenti: assistente e corrispondenti; u) caporal maggiore scelto e corrispondenti: agente scelto e corrispondenti; v) primo caporal maggiore e corrispondenti: agente e corrispondenti”.

Tutto qui … Ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

QUAL È IL GRADO A PARTIRE DAL QUALE SI ACCEDE ALLA DIRIGENZA MILITARE?

Qual è il grado a partire dal quale si accede alla dirigenza militare? La domanda non è banale e merita un approfondimento in quanto la normativa non è molto chiara sull’argomento. Infatti, se è fuori da ogni dubbio che un Colonnello, un Capitano di Vascello, un Ammiraglio o un Generale sono dei dirigenti militari, non è altrettanto chiaro se lo siano anche un Maggiore, un Tenente Colonnello, un Capitano di Corvetta o di Fregata. Ebbene … la dirigenza militare, ad oggi riservata al ruolo Ufficiali, inizia dal grado di Maggiore/Capitano di Corvetta. Infatti, l’articolo 627, terzo comma, del Decreto legislativo n. 66 del 2010 Codice dell’ordinamento militare(cosiddetto COM) stabilisce che “la carriera degli ufficiali, preposti all’espletamento delle funzioni di direzione, comando, indirizzo, coordinamento e controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, ha sviluppo dirigenziale” … detto altrimenti solo gli Ufficiali possono accedere alla dirigenza … ma ci resta da chiarire a partire da quale grado? Per rispondere a tale domanda ci viene in aiuto il successivo articolo 1820 COM: quest’ultimo, infatti, indicandoci i gradi a cui viene corrisposta l’indennità dirigenziale, vi include anche Maggiori e Tenenti Colonnelli (e gradi corrispondenti), rendendo evidente il fatto che anche il personale che rivesta tali gradi faccia parte della dirigenza militare.

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

LA “CULPA IN VIGILANDO”

La culpa in vigilando è quella responsabilità tipica dei dirigenti [1] per omessa [2], tardiva, insufficiente, inadeguata o carente vigilanza/controllo [3] sul lavoro o sulla condotta tenuta dei propri dipendenti. Stiamo sempre parlando di danno erariale (per approfondire leggi qui!) e, quindi, anche in questo caso il dirigente risponderà solo titolo di dolo o colpa grave (per approfondire leggi qui!): ciò significa, nella pratica, che il dirigente deve comunque sempre essere materialmente in grado di poter riconoscere il comportamento illecito del proprio dipendente … non stiamo cioè parlando di responsabilità oggettiva! Nel caso in cui si sommino poi il danno erariale del dipendente e la culpa in vigilando del dirigente, quest’ultimo beneficerà del cosiddetto “beneficio di escussione” e ciò significa che la Pubblica amministrazione danneggiata dovrà preventivamente rifarsi sul dipendente che ha causato il danno (il danneggiante principale insomma) e, solo se questi non riesca poi a risarcire integralmente il danno causato, sul dirigente per la parte rimanente.

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: in passato, quanto meno fino alla legge anticorruzione n. 190 del 2012, anche ai vertici politici, ivi inclusi i Ministri, rispondevano per culpa in vigilando al pari di ogni dirigente.

[2]: l’omissione, come nel diritto penale, consiste nel fatto di non attivarsi per fare quello che si ha il dovere (giuridico) di fare (con parole diverse, il secondo comma dell’articolo 40 del codice penale stabilisce infatti proprio questo).

[3]: sebbene sia evidente come ogni dirigente debba vigilare sui propri sottoposti, soprattutto in strutture con una rigida gerarchia come sono le organizzazioni militari, la normativa alla base di tale obbligo del dirigente è il D.Lgs. n. 165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che:

  • all’articolo 16, comma 1 lettera e., stabilisce che i dirigenti di uffici dirigenziali generali “dirigono, coordinano e controllano l’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia”;
  • all’articolo 17, comma 1 lettera d., stabilisce che i dirigenti “dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia”.

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL MILITARE: LA COLPA GRAVE

Abbiamo di fronte un argomento decisamente complesso … quindi … se siete interessati … prendetevi una bella tazza di caffè, rilassatevi e provate a seguirmi … cercherò di essere il più semplice e conciso possibile! Preciso da subito una cosa molto importante e tutt’altro che scontata: non esiste alcuna definizione legislativa di colpa grave [1] che ci possa essere d’aiuto!

Tanto premesso, iniziamo col dire che l’articolo 1 della legge n. 20 del 1994, individua nel dolo e nella colpa grave i criteri ordinari di imputazione della responsabilità amministrativo-contabile (per approfondire leggi qui!). Tale intervento normativo è stato molto importante perché in passato (cioè prima del 1994) la responsabilità del pubblico dipendente/militare si incentrava invece, oltre che sul dolo e sulla colpa grave, anche sulla colpa lieve, cioè su di un criterio di imputazione ben più severo di quello che vige oggi … in passato era cioè molto più semplice di oggi poter essere chiamati dalla Corte dei conti a rispondere di danni, anche non gravi … quindi, non lamentiamoci troppo!

Tralasceremo il concetto di dolo che è molto intuitivo poiché ruota intorno all’intenzionalità della condotta (nel dolo l’azione o l’omissione è difatti consapevolmente voluta dal dipendente che ne paga quindi le conseguenze) … ci concentreremo pertanto su cosa sia la colpa grave e sulle ragioni per cui, negli anni, si sia voluta limitare la responsabilità amministrativa del dipendente pubblico (dalla colpa lieve alla colpa grave appunto!). Ebbene, sappiate che tradizionalmente si giustifica tale limitazione di responsabilità del dipendente pubblico/militare alla colpa grave (che, ricordiamoci, è oggi il criterio generale di imputazione del danno!) a causa:

  • della sempre maggiore complicatezza del lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione;
  • del sempre più considerevole sforzo di diligenza e professionalità che viene dunque richiesto;
  • delle note ed evidenti disfunzioni dell’apparato pubblico che, di fatto, complicano la vita ai pubblici dipendenti/militari.

Ecco perché si è ritenuto opportuno che i pubblici dipendenti/militari rispondessero solo delle mancanze più gravi, accollando il restante “rischio lavorativo” sull’apparato pubblico. Si è tentato cioè di trovare un (difficilissimo) punto di equilibrio in modo da non spaventare “troppo” il pubblico dipendente/militare sui rischi connessi al proprio lavoro cercando, al contrario, di fargli considerare la responsabilità amministrativo-contabile (per approfondire leggi qui!) più come uno “stimolo” a far bene che non come un “disincentivo” al lavoro … non altro per evitare di correre il rischio di poter sbagliare e di dover quindi pagare per gli errori commessi, anche se lievi.

Come abbiamo detto all’inizio del post, il concetto di colpa grave non è esplicitato o spiegato in nessuna legge. Si tratta infatti di un concetto molto “elastico” che può quindi essere difficilmente “tipizzato” … detto altrimenti, standardizzato. Come accade normalmente quando una legge presenta delle lacune, è la giurisprudenza poi che deve colmare i vuoti che si presentano quando bisogna applicarla … cioè caso per caso … “sul campo” … nel corso dei vari giudizi che si presentano nelle aule giudiziarie. In tale contesto, dall’analisi della giurisprudenza della Corte dei conti possiamo però ricavare degli “indici sintomatici”, cioè degli “indizi” in presenza dei quali è possibile parlare appunto di colpa grave … non dimentichiamo però che solo caso per caso (cioè al termine di un giudizio, con una sentenza insomma!) si potrà poi avere la certezza se, nel caso specifico, la colpa sia stata o meno grave, ovvero se il pubblico dipendente/militare possa essere o meno chiamato a risarcire il danno che ha causato! Tali indici sintomatici, sebbene siano molti e variegati, presentano però degli aspetti comuni perché presuppongono, quantomeno:

  • la piena previsione dell’evento dannoso (la cosiddetta colpa cosciente);
  • l’abnorme e macroscopica violazione della legge, dei regolamenti o delle norme di servizio;
  • il totale disprezzo e inosservanza delle più basilari regole di buon senso, prudenza e cautela;
  • un errore professionale inescusabile, da valutarsi naturalmente in base alle qualifiche, alle conoscenze e alle competenze del dipendente pubblico/militare autore del danno.

Ebbene … dall’esame di tali criteri interpretativi possiamo affermare che, in linea generale, la colpa grave non implica quindi solo una semplice violazione della legge ovvero una semplice negligenza, imprudenza o imperizia nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, essendo al contrario necessario che il comportamento “antidoveroso” tenuto dal pubblico dipendente/militare si concretizzi invece in una macroscopica violazione delle più basilari regole di prudenza ovvero un errore professionale inescusabile, tale cioè da rendere l’evento dannoso facilmente prevedibile e quindi evitabile, da valutarsi sempre caso per caso, volta per volta, da parte del giudice [2].

Penso che ora abbiate abbastanza elementi per afferrare a grandi linee l’argomento … potete quindi consapevolmente andare dal vostro Avvocato di fiducia ed esporre il vostro caso.

Ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: cioè a dire il vero esiste anche se non fa molto al caso nostro … sto facendo riferimento all’articolo 5, comma 3 della legge n. 472 del 1997 che, in materia tributaria, definisce la colpa “grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari”.

[2]: in tal senso, anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 371 del 1998 in cui evidenza la nascita di “un nuovo modello di responsabilità del pubblico dipendente (diverso dal generale paradigma aquiliano [cioè la comune responsabilità civile cosiddetta extracontruattale di cui all’articolo 2043 del codice civile]), da rapportare non più ad una formale valutazione di colpevolezza, ma ad una misurazione del concreto pregiudizio”.

GLI IMPEDIMENTI ALL’AVANZAMENTO DEL MILITARE

Un collega mi chiede: in quale legge sono elencati gli impedimenti all’avanzamento del personale militare? Beh … come sempre la risposta è semplice … nel Codice dell’Ordinamento Militare (Decreto legislativo n. 66 del 2010 – cosiddetto COM)! Infatti, se prendete l’articolo 1051, al comma 2 trovate scritto che “[…] non può essere inserito nell’aliquota di avanzamento o valutato per l’avanzamento il personale militare:

a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;

b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;

c) sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado;

d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni […]”.

Ovviamente, c’è altro … molto altro da dire, ma per esigenze di chiarezza e sinteticità è meglio che mi fermi qui! Se comunque ho stuzzicato in voi cusiorità sull’argomento, iniziate con l’andare a leggervi l’articolo 1051 COM nella sua interezza …

Ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

LA CORRISPONDENZA DEI GRADI NELLE DIVERSE FORZE ARMATE

Diversi colleghi mi hanno chiesto dove possa trovarsi una tabella di corrispondenza dei gradi militari nelle diverse Forze Armate/Arma dei Carabinieri/Corpo della Guardia di Finanza … Beh, di tabelle ce ne sono molte in rete ma io credo sia meglio andare all’origine delle cose e … come sempre … vi consiglio quindi di dare una sbirciatina al Codice dell’ordinamento militare (Decreto legislativo n. 66 del 2010 – il cosiddetto COM per intenderci!): infatti, vi troverete scritto all’articolo:

  • 628 che “la successione e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali è in ordine crescente: a) sottotenente: guardiamarina per la Marina militare; b) tenente: sottotenente di vascello per la Marina militare; c) capitano: tenente di vascello per la Marina militare; d) maggiore: capitano di corvetta per la Marina militare; e) tenente colonnello: capitano di fregata per la Marina militare; f) colonnello: capitano di vascello per la Marina militare; g) generale di brigata: brigadiere generale per l’Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell’Esercito italiano; contrammiraglio per la Marina militare; generale di brigata aerea e brigadiere generale per l’Aeronautica militare; h) generale di divisione: maggiore generale per l’Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell’Esercito italiano; ammiraglio di divisione e ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di divisione aerea e generale ispettore per l’Aeronautica militare; i) generale di corpo d’armata: tenente generale per l’Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell’Esercito italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore capo per la Marina militare; generale di squadra aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per l’Aeronautica militare; l) generale: ammiraglio per la Marina militare”;
  • 629 che “la successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali è in ordine crescente: a) sergente: vice brigadiere per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; b) sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; brigadiere capo per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; d) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare; maresciallo di 3^ classe per l’Aeronautica militare; e) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare; maresciallo di 2^ classe per l’Aeronautica militare; f) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare; maresciallo di 1^ classe per l’Aeronautica militare; g) primo maresciallo: maresciallo maggiore per l’Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di finanza. g-bis) luogotenente: luogotenente per l’Arma dei carabinieri; luogotenente per il Corpo della guardia di finanza. 2. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiali sono così determinate: a) ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti: qualifica speciale; b) ai luogotenenti e gradi corrispondenti: primo luogotenente per l’Esercito italiano, la Marina militare e l’Aeronautica militare; carica speciale per l’Arma dei carabinieri; cariche speciali per il Corpo della guardia di finanza. 2-bis. I sottufficiali a cui sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 hanno rango preminente sui pari grado. Fra essi si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità”;
  • 630 che “la successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati è in ordine crescente: a) primo caporal maggiore: sottocapo di 3^ classe per la Marina militare; aviere capo per l’Aeronautica militare; carabiniere; finanziere; b) caporal maggiore scelto: sottocapo di 2^ classe per la Marina militare; primo aviere scelto per l’Aeronautica militare; carabiniere scelto; finanziere scelto; c) caporal maggiore capo: sottocapo di 1^ classe per la Marina militare; primo aviere capo per l’Aeronautica militare; appuntato per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; d) caporal maggiore capo scelto: sottocapo di 1^ classe scelto per la Marina militare; primo aviere capo scelto per l’Aeronautica militare; appuntato scelto per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza”. Inoltre, tale articolo statuisce che “al caporal maggiore capo scelto, o gradi corrispondenti può essere attribuita la seguente qualifica: qualifica speciale. I caporal maggiori capi scelti qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità”;
  • 631 che “la successione e la corrispondenza dei gradi dei militari di truppa è in ordine crescente: a) caporale: comune di 1^ classe per la Marina militare; aviere scelto per l’Aeronautica militare; b) caporal maggiore: sottocapo per la Marina militare; primo aviere per l’Aeronautica militare. 2. Il militare di truppa senza alcun grado è: a) il soldato per l’Esercito italiano; b) il comune di 2^ classe per la Marina militare; c) l’aviere per l’Aeronautica militare; d) l’allievo carabiniere e l’allievo finanziere; e) l’allievo delle scuole militari, navale e aeronautica; f) l’allievo maresciallo in ferma; g) l’allievo ufficiale in ferma prefissata; h) l’allievo ufficiale delle accademie”.

Tutto qui, come accade spesso non bisogna inventarsi nulla!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

AUTOCERTIFICAZIONE O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ?

A chi non è stato mai chiesto di allegare un’autocertificazione o una dichiarazione sostitutiva di notorietà a una domanda o istanza, sia esso il nostro Ufficio personale o il Comune di residenza … ma vi siete mai chiesti cosa siano esattamente, a cosa servano e in cosa si differenzino? Iniziamo a fare un poco di chiarezza … ebbene:

le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (o autocertificazione) consistono in una dichiarazione scritta che l’interessato rilascia alla Pubblica amministrazione o a un gestore di Pubblico servizio [1] al posto di esibire un certificato e che, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, può essere utilizzata: “in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato”;

le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, hanno natura residuale. Infatti, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, “nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà [relativamente a … ] stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato”. Ma cos’è un atto di notorietà? Beh … l’atto di notorietà (o attestazione giurata) è quella dichiarazione che due [2] testimoni fanno sotto giuramento dinnanzi a un pubblico ufficiale (Notaio o Cancelliere di Tribunale per esempio) nella quale attestano stati, qualità o fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente noti (notorietà significa appunto esser pubblicamente noto!). Quanto detto per farvi capire quanto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ci abbiano semplificato la vita … immaginate solo quanto fosse dura trovare due testimoni e andare con loro da un Notaio o da un Cancelliere in Tribunale … non ci voglio neanche pensare!

Tanto premesso, tenete ben presente che:

  • non è possibile fare dichiarazioni sostitutive di “certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti” (articolo 49 del P.R. n. 445 del 2000);
  • le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni” (articolo 71 del P.R. n. 445 del 2000);
  • le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi” (articolo 73 del P.R. n. 445 del 2000).
  • fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 [in materia di sanzioni penali], qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché’ il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio” (articolo 75 del P.R. n. 445 del 2000).
  • chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. […] L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso” (articolo 76 del P.R. n. 445 del 2000);
  • consolidata giurisprudenza ritiene che le dichiarazioni sostitutive non siano utilizzabili in ambito processuale sulla base del fatto che esse sono uno strumento utilizzabile in ambito amministrativo e non giudiziario, dove vige la regola dell’onere della prova e, quindi, l’autocertificazione è sprovvista di ogni efficacia probatoria.

A questo punto vi starete domandando … ma che fine fanno quindi i certificati? Non esistono più? Non proprio direi … infatti “le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. […] Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»” (articolo 50 del D.P.R. n. 445 del 2000).

Un’ultima cosa prima di concludere … cosa accade se il pubblico ufficiale si rifiuta di accettare una dichiarazione sostitutiva che avete fatto ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000? Beh, quando la cosa non presenti le caratteristiche dell’omissione di atti d’ufficio (per approfondire leggi qui!), l’articolo 74 del D.P.R. n. 445 del 2000 stabilisce che “la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico” costituisca violazione dei doveri d’ufficio.

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: eventualmente anche a un privato … sempre che l’accetti naturalmente!

[2]: art. 30 della legge n. 241 del 1990:“in tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due”.

SI PUÒ FARE RINUNCIA ALLE FERIE?

Iniziamo con lo sfatare un mito che periodicamente rigurgita e che proprio l’altro giorno mi è tornato all’orecchio: non è possibile rinunciare alla licenza ordinaria! È vero, la licenza ordinaria non fruita può essere monetizzata in alcuni casi specifici … eccezionali direi … ma se il vostro Comando vi ha fatto firmare un foglio in cui c’era scritto che rinunciavate spontaneamente ai giorni di licenza ordinaria non goduti, sappiate che tale foglio non vale niente … anzi … meno di niente! Non lo dico io, lo dice la Costituzione della Repubblica che, al comma 3 dell’articolo 36, dispone in modo estremamente chiaro che “il lavoratore ha diritto […] a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi” … ecco perché spesso nelle varie normative sulle licenze trovate formule altisonanti tipo che la licenza ordinaria è un diritto “irrinunciabile” … diritto irrinunciabile significa proprio che neanche voi potete disporne, rinunciandovi appunto … dovete pertanto esercitarlo perchè diversamente non potete fare … detto altrimenti dovete andare in licenza, punto e basta! Penso proprio che non ci sia altro da dire sull’argomento, non mi resta quindi che augurarvi una buona licenza …

Ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

SI POSSONO SCATTARE FOTO O GIRARE VIDEO AL PERSONALE DELLE FFAA O DELLE FFPP?

In tutti i Paesi moderni esiste un principio, non scritto, in base al quale tutto ciò che non è vietato è permesso. Ebbene, iniziamo subito col dire che non esiste alcuna norma che vieti esplicitamente di fotografare o riprendere un pubblico funzionario nell’esercizio delle proprie funzioni (che sia cioè in servizio), a meno che la cosa non sia stata espressamente vietata dall’Autorità come può accadere, ad esempio, per motivate ragioni di sicurezza o di riservatezza [1]. Conseguentemente, possiamo quindi dire che – in linea generale – il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia può quindi essere lecitamente fotografato e/o ripreso nell’esercizio delle proprie funzioni, mentre è cioè intento a controllare il territorio, condurre un pattugliamento, effettuare un posto di blocco eccetera. D’altronde, tali operazioni sono in fin dei conti attività amministrative che, anche se svolte fisicamente fuori da un ufficio pubblico, devono comunque essere effettuate in piena trasparenza [2]. Tale ricostruzione:

Appurato quindi che è in linea di principio lecito fotografare o riprendere un militare o un agente di Polizia in servizio, concentriamoci ora sull’aspetto realmente problematico della cosa: la diffusione e l’uso che viene fatto della foto o del video! Immagini e video sono, infatti, dati personali che, come tali, devono essere quindi gestiti … cioè “trattati” … soprattutto una volta che vengono pubblicati o caricati on-line. Ogni violazione del codice della privacy (cioè il D. Lgs. n. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) rappresenta poi un illecito trattamento di dati personali, eventualità che comporta conseguenze sia tipo penale che civile. Infatti:

  • l’autore delle foto o del video può essere chiamato a rispondere, tra l’altro, del reato di trattamento illecito di dati [6];
  • l’agente o il militare ripreso può ottenere il risarcimento del danno subito per esser stato leso nella propria riservatezza ovvero per l’abuso che è stato fatto della propria immagine [7]  [8] … peraltro, anche con la possibilità di chiedere all’Autorità giudiziaria di far cessare tale abuso (ovviamente solo se ancora in corso!).

Ma quando la diffusione di una foto o di un video che ritrae militari o agenti di polizia può dirsi lecita? Per rispondere a tale domanda bisogna indagare a fondo il motivo che spinge un soggetto a riprendere in foto o in video personale delle Forze Armate o delle Forze di Polizia in servizio, nonché il contesto in cui tale diffusione avviene. Motivo e contesto sono infatti i presupposti sulla base dei quali una diffusione può dirsi lecita o meno … infatti, se la foto o il video viene condiviso tra poche persone (ad esempio su un gruppo ristretto whatsapp) oppure allegato per ragioni di giustizia a un ricorso per una multa, non mi pare di intravvedere particolari problemi o criticità. Cosa diversa si verifica invece allorquando la fotografia o il video vengano invece pubblicati on-line (ad esempio su instagram o youtube) e visionati da migliaia (se non milioni) di persone … non avete idea di quanto le cose si complichino con la diffusione on-line! In tale contesto è facile intuire come un giornalista sia agevolato rispetto ad un comune cittadino nel dimostrare di aver legittimamente diffuso/pubblicato la foto o il video per il “diritto di cronaca [9]”.

Una precisazione prima di chiudere … non sussiste ovviamente alcun diritto di cronaca/interesse pubblico alla diffusione/pubblicazione di una foto o di un video che presenti commenti oltraggiosi (per approfondire leggi qui quello che ho scritto sull’oltraggio a pubblico ufficiale) oppure che travalichino i confini del diritto di cronaca, critica o satira [10].

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

 [1]: a memoria mi viene in mente, ad esempio, il divieto generalizzato di fare riprese in udienza senza l’autorizzazione delle parti del processo e dei soggetti che vengono ripresi (es. testimoni, interpreti, periti, consulenti tecnici eccetera). Per quanto riguarda il dibattimento penale, inoltre, l’articolo 147 delle “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (D. Lgs. n. 271 del 1989) titolato “Riprese audiovisive dei dibattimenti”, prevede che:“1. Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purché’ non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell’udienza o alla decisione. 2. L’autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento. 3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi 1 e 2, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto. 4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse a norma dell’articolo 472 commi 1, 2 e 4 del codice”.

[2]: non dimentichiamo che il principio di trasparenza dell’azione amministrativa è un principio cardine su cui si fonda non solo il diritto amministrativo italiano ma anche – e soprattutto – quello europeo!

[3]: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1900376.

[4]: articolo 6 del regolamento (Ue) 679/2016 – Liceità del trattamento:“1.Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica; e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; f)il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore […]”.

[5]: in tal senso ha sentenziato il 14 febbraio 2019 la Corte di giustizia dell’Unione Europea nella causa C‑345/17 evidenziando che “la registrazione video [effettuata non da un giornalista ma da un comune cittadino] di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, possono costituire un trattamento di dati personali esclusivamente a scopi giornalistici […] sempre che da tale video risulti che detta registrazione e detta pubblicazione abbiano quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee […]”.

[6]: articolo 167 del D. Lgs. n. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Trattamento illecito di dati:“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all’articolo 129 arreca nocumento all’interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 sexies e 2 octies, o delle misure di garanzia di cui all’articolo 2 septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell’articolo 2 quinquiesdecies arreca nocumento all’interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all’interessato. 4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante […]”.

[7]: articolo 10 del codice civile: “qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

[8]: legge 633 del 1941 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, articoli 96il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente […]e 97non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.

[9]: anche se in questo caso sarebbe meglio parlare di diritto di informazione!

[10]: che non rispettino cioè i requisiti della verità (da intendersi come verità oggettiva e, cioè, rigorosa corrispondenza tra fatti riferiti e accaduti), pertinenza (cioè dell’interesse pubblico alla conoscenza e alla divulgazione del fatto) e continenza (ovverosia della correttezza formale di come la notizia viene presentata e, cioè, con un linguaggio appropriato, corretto, sereno e obiettivo) che, quando rispettati, non ledono l’altrui reputazione/onore legittimando l’esercizio del diritto di cronaca, critica o satira. Detto in altre parole quando vengono soddisfatti (soprattutto nell’esercizio del diritto di critica o satira), viene garantito il necessario bilanciamento tra la reputazione/onore del soggetto e la libera manifestazione del pensiero.

COS’È UNA TASSA E IN COSA SI DIFFERENZIA DA UN’IMPOSTA?

Mi capita sempre più spesso di sentire persone che confondono le imposte con le tasse … certo, sono entrambe dei tributi (termine che quindi, nel dubbio, vi invito a usare di più!) ma le due parole non sono sinonimi e, per tanto, non sono assolutamente intercambiabili: le imposte e le tasse non sono cioè la stessa cosa!

Al riguardo è sufficiente ricordiate che:

  • con le imposte ciascun contribuente partecipa, in relazione alle proprie possibilità economiche, alle spese pubbliche … e questo a prescindere dalla fruizione di alcun servizio pubblico. La misura di tale contributo avviene per una frazione (o “quota”) che viene determinata dallo Stato. Imposte sono, ad esempio, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l’imposta sul valore aggiunto (IVA) eccetera;
  • la tassa, invece, è quella somma di denaro che un soggetto è tenuto per legge a pagare per poter fruire (individualmente) di un determinato servizio o attività pubblica. La tassa, quindi, è sostanzialmente il corrispettivo per una data prestazione pubblica … esempi ne sono, ad esempio, la tassa sulla raccolta dei rifiuti (TARI), la tassa di occupazione del suolo pubblico eccetera.

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

L’INVALIDO CIVILE HA DIRITTO AI BENEFICI EX LEGGE 104 DEL 1992?

Chiariamo subito che la risposta è no! L’invalidità civile è infatti cosa ben diversa dalla titolarità dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992. È vero che, nella normalità dei casi, un invalido civile usufruisce anche dei benefici della legge n. 104 del 1992 … ma non è detto che sia sempre così, soprattutto perché per legge:

  • sono mutilati ed invalidi civilii cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi” (articolo 2 della legge n. 118 del 1971);
  • è persona handicappatacolui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (articolo 3 della legge n. 104 del 1992).

Già da una semplice lettura di quanto sopra, potete intuire la diversa ratio (cioè le differenti motivazioni) alla base delle due norme appena citate:

  • l’invalidità civile, con tutti i connessi benefici, spetta a chi ha problemi di salute che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore a 1/3;
  • il diritto ad usufruire dei benefici della legge n. 104 del 1992 scatta, invece, per chi è affetto da una minorazione tale da determinare uno svantaggio sociale se non addirittura l’emarginazione … detto altrimenti, dei problemi di integrazione nella società, di disagio sociale.

Questa differenza di approccio comporta ovviamente che a un invalido civile possono non essere riconosciuti i benefici della legge 104 del 1992 e viceversa … Mi spiego meglio, pensate all’invalidità civile e all’handicap come a due binari del treno … è vero, vanno verso la stessa direzione ma non si incontrano mai. Tale differenza, porta ovviamente anche a differenti criteri di valutazione … tant’è che i relativi verbali di riconoscimento sono molto differenti. Infatti:

  • l’invalidità civile, una volta riconosciuta, viene “quantificata” attraverso una specifica percentuale (%) che si attribuisce al soggetto sulla base di tabelle che, per ogni patologia o menomazione, prevedono un determinato punteggio. Quando le patologie o menomazioni sono più di una, la percentuale totale si ottiene applicando “formule matematiche” ben precise;
  • l’handicap si “misura” invece senza ricorrere a tabelle o formule matematiche: esso viene infatti riconosciuto, anche temporaneamente, con o senza connotazione di “gravità”, prendendo come variabili di riferimento sia la patologia sofferta che il contesto sociale dove il soggetto vive. Nei casi più complessi, poi, l’handicap viene riconosciuto come “grave” quando “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione […]” (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992).

Capita la differenza enorme che c’è tra invalidità civile ed handicap, non vi resta quindi che andare dal vostro medico curante … è lui la persona giusta per avere informazioni pratiche e soprattutto aggiornate su come fare per vedersi riconosciuta l’invalidità civile, l’handicap … o entrambe le cose!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

DANNO ERARIALE: COME SI PROCEDE ALLA RISCOSSIONE?

Nel momento in cui la Corte dei conti pronuncia una sentenza di condanna per danno erariale (per approfondire clicca qui!), si apre la fase di esecuzione della sentenza, fase in cui la Pubblica Amministrazione (PA) danneggiata [1] diventa protagonista (al posto della Corte dei conti, la cui giurisdizione termina appunto con la sentenza di condanna!).

Tanto premesso, come fa la PA a recuperare le somme indicate nella sentenza di condanna? Ebbene, se il condannato non paga spontaneamente versando direttamente il dovuto, lo strumento principale è costituito dal recupero in via amministrativa [2], cioè dal recupero operato direttamente sulla busta paga dalla PA/Datore di lavoro, eventualmente anche a rate. Qualora però non si possa procedere con il recupero diretto, la PA procede, sotto la supervisione della Corte dei conti, con l’esecuzione forzata [3] o con l’iscrizione a ruolo.

Tutto qui, lo spirito con cui ho scritto il post era solo per chiarirvi come funziona a grandi linee … non c’è molto altro da dire!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: art. 214 del Codice della giustizia contabile (D. Lgs. n. 174 del 2016) Attività esecutiva dell’amministrazione o dell’ente danneggiato:“1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l’amministrazione o l’ente titolare del credito, attraverso l’ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4- bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con provvedimento dell’organo di governo dell’amministrazione o dell’ente. 2. Il titolare dell’ufficio designato comunica tempestivamente al procuratore regionale territorialmente competente l’inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento. 3. L’amministrazione o l’ente titolare del credito erariale, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l’obbligo di avviare immediatamente l’azione di recupero del credito, secondo le modalità di cui al comma 5 ed effettuando la scelta attuativa ritenuta più proficua in ragione dell’entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante. 4. Resta ferma ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero. 5. La riscossione del credito erariale è effettuata: a) mediante recupero in via amministrativa; b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile; c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali. 6. Il pubblico ministero, titolare del potere di esercitare la vigilanza sulle attività volte al recupero del credito erariale, può indirizzare all’amministrazione o ente esecutante, anche a richiesta, apposite istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell’azione di recupero in sede amministrativa o giurisdizionale. 7. Le amministrazioni statali o ad esse equiparate, per l’esecuzione delle sentenze di condanna, si avvalgono, in luogo dell’attività di indirizzo prevista dal comma 6, della consulenza e, per le esecuzioni dinanzi al giudice ordinario, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e delle altre leggi speciali in materia. 8. Decorsi tre mesi dalla chiusura dell’esercizio di ciascun anno finanziario, il responsabile del procedimento trasmette al pubblico ministero territorialmente competente un prospetto informativo che, in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, indica analiticamente le partite riscosse e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere, distintamente tra quelle per le quali è in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione. Al prospetto informativo sono allegati i documenti giustificativi dell’attività svolta”.

[2]: art. 215 del Codice della giustizia contabile (D. Lgs. n. 174 del 2016) Recupero del credito erariale in via amministrativa:“1. Il recupero in via amministrativa del credito erariale derivante da condanna è effettuato mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all’agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati. 2. Il recupero è effettuato su tempestiva richiesta dell’ufficio che ha in carico il credito, alla quale l’ufficio o l’ente erogatore dà esecuzione immediata. 3. Nell’ambito della procedura amministrativa di recupero, l’ufficio che ha in carico il credito erariale può chiedere l’iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei conti, nonché’ alle spese di iscrizione di ipoteca e con l’espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell’articolo 2855, secondo comma, del codice civile. 4. Il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto in Tesoreria delle somme da lui dovute, con imputazione all’apposita voce di entrata del bilancio indicata dall’ufficio di cui all’articolo 214, comma 1. 5. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall’ufficio designato di cui all’articolo 214, comma 1, tenuto conto dell’ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente. 6. Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione”.

[3]: art. 216 del Codice della giustizia contabile (D. Lgs. n. 174 del 2016) Esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario:“1. Nel caso in cui l’amministrazione o l’ente titolare del credito erariale proceda al recupero mediante l’esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario ai sensi del Libro III del codice di procedura civile, il pubblico ministero contabile, svolti, se necessario, accertamenti patrimoniali finalizzati a verificare le condizioni di solvibilità del debitore e la proficuità dell’esecuzione, nell’ambito dell’esercizio dei poteri di vigilanza di cui all’articolo 214, comma 6, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 214, comma 7, a richiesta dell’amministrazione o ente esecutante può fornire istruzioni finalizzate al tempestivo e regolare svolgimento delle attività esperibili innanzi al giudice dell’esecuzione. 2. L’amministrazione o ente che esercita l’azione tiene informato il pubblico ministero dell’andamento della procedura esecutiva, sottoponendo alla sua valutazione le problematiche eventualmente insorgenti al riguardo. 3. Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell’articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell’ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile”.

OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO … E ACCESSO AGLI ATTI?

L’articolo 328 del codice penale punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio (clicca qui per approfondire) che:

  • indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo” (primo comma dell’art. 328 c.p.);
  • fuori dei casi previsti dal primo comma […] entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo”, precisando che “tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa” (secondo comma dell’art. 328 c.p.).

Come appare evidente, l’articolo 328 del codice penale disciplina due reati distinti: quella del rifiuto di atti d’ufficio (primo comma) e quella dell’omissione di atti d’ufficio (secondo comma). Dato che quest’ultimo è statisticamente molto più frequente (anche in ambito militare), ci concentreremo solo su di esso tralasciando per tanto il rifiuto di atti d’ufficio che, peraltro, è relativamente semplice ed intuitivo da comprendere. Ebbene, l’omissione di atti d’ufficio è un reato che:

  • prevede due condotte alternative, ovvero quella di non compiere l’atto entro 30 giorni dalla richiesta, oppure non esporre le ragioni del ritardo, sempre entro 30 giorni (il ritardo, ovviamente, si riferisce ad un termine già scaduto … mi spiego meglio: l’atto avrebbe già dovuto essere stato compiuto con i tempi del diritto amministrativo e, quindi, l’art. 328 del codice penale fa riferimento ad ulteriori 30 giorni che decorrono dal momento della richiesta);
  • si realizza solo se la richiesta viene avanzata in forma scritta da chi vi abbia interesse.

Vediamo ora un caso interessante che presenta elementi che stanno “a cavallo” tra il diritto penale e quello amministrativo, caso in cui il reato di omissione di atti d’ufficio entra in contatto con l’accesso agli atti. Come sapete, “decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta [di accesso agli atti], questa si intende respinta” (articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990), ma che parte può giocare l’omissione di atti d’ufficio in un caso del genere? Niente direte voi … d’altronde è la legge stessa che “autorizza” la Pubblica Amministrazione (PA) a non rispondere e, soprattutto, che la “non risposta” equivalga sostanzialmente ad un diniego (in questi casi si parla infatti di “silenzio-rigetto”)! Beh, non è proprio così … infatti al verificarsi della situazione appena descritta, in passato i giudici che si sono pronunciati sull’argomento hanno stabilito:

  • sia che la PA, al ricevimento di una domanda di accesso agli atti, abbia 30 giorni per provvedere e che, solo una volta che sono scaduti infruttuosamente tali 30 giorni (cioè la PA è rimasta in silenzio!), il richiedente possa eventualmente avanzare richiesta ai sensi dell’articolo 328 del codice penale … e a questo punto alla PA non resterebbe altro che l’alternativa secca di concedere l’accesso oppure esporre le ragioni del ritardo;
  • sia che il “silenzio-rigetto” della PA valga solo per il diritto amministrativo (anche ai fini di un eventuale ricorso al TAR o alla Commissione per l’accesso) e che, quindi, dal punto di vista penale si integri il reato di omissione di atti d’ufficio già allo scadere dei 30 giorni dalla domanda di accesso.

Anche se la Corte di Cassazione sembra propendere per la prima ricostruzione che vi ho appena dato, è giusto che sappiate comunque che le cose sono molto più complicate di quanto sembrino … ponete perciò sempre la massima attenzione alle pratiche che trattate: i rischi sono dietro l’angolo, al punto che un semplice accesso agli atti, qualora trattato nel modo sbagliato, è teoricamente in grado di avere addirittura sviluppi penali … chi lo avrebbe mai detto? Vero? Per quanto ci siamo appena detti mi raccomando … serietà, correttezza e testa sulle spalle! A questo punto non mi resta che augurarvi un buon lavoro e, come sempre, ad maiora!  

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

LEGGE 104 DEL 1992 E IMPIEGO IN OPERAZIONI ALL’ESTERO

Il militare che fruisce dei permessi ex legge 104 può essere impiegato in operazioni internazionali? Può cioè andare in missione all’estero? La risposta è no: non si può fruire dei permessi 104 ed essere impiegati all’estero … perché così prevede il Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare(cosiddetto COM). L’articolo 1506 COM, infatti, nel riconoscere al militare “i permessi mensili retribuiti previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, chiarisce che “in costanza di riconoscimento del diritto a fruire di tali permessi, il militare interessato non è impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse”.

Ciò significa quindi il militare che fruisce dei permessi ex legge 104/1992 non solo non può essere impiegato in operazioni internazionali all’estero, ma anche in attività addestrative propedeutiche alle stesse … tutto qui!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

IL DANNO ALL’IMMAGINE DELLA PA

Il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione è quel particolare tipo di danno erariale (per approfondire leggi qui!) che si concretizza sostanzialmente nella perdita di prestigio e di credibilità della pubblica amministrazione a seguito delle condotte illecite tenute dai propri dipendenti “infedeli” [1]. Tale situazione, che prende vita nella sfiducia dei cittadini nel corretto funzionamento dell’apparato pubblico, nonché nelle spese eventualmente necessarie per ricostruire la propria buona reputazione:

  • fino al 2016 (ovvero fino all’entrata in vigore del codice di giustizia contabile – D. Lgs. n.174 del 2016), riguardava esclusivamente i delitti contro la Pubblica Amministrazione (cioè quelli previsti al Capo I, Titolo II, del libro secondo del codice penale);
  • dal 2016 e, in particolare, dall’entrata in vigore del codice di giustizia contabile (in ossequio soprattutto di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, let. g dell’allegato 3 al citato D. Lgs. n.174 del 2016), riguarda invece qualsiasi forma di reato commesso dal pubblico dipendente.

Ho sostanzialmente scritto quello che volevo … una piccola precisazione prima di concludere è d’obbligo … tenete presente che per questo tipo di danno, l’azione della procura della Corte dei conti può infatti prendere il via solo a seguito della condanna del dipendente da parte del giudice penale con sentenza passata in giudicato!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: pensiamoci bene, la Pubblica Amministrazione non è una persona fisica e può quindi soffrire solo per quei diritti di cui può disporre pur senza la fisicità della persona come il nome, il prestigio, la reputazione cioè, altrimenti detto, la propria immagine!

COS’È IL GIUDICATO?

Non me ne vogliano i colleghi ma questo post non è stato scritto per loro!

Come appiamo, ogni processo si conclude normalmente con una sentenza. Per fare in modo che la sentenza sia la più “giusta” e “corretta” possibile, si concede alle parti la possibilità di impugnarla, cioè di farla riesaminare da altri giudici affinché possano essere rimossi eventuali errori, valutate in modo diverse le prove, ribaltarne le conclusioni eccetera. Tale riesame della sentenza non può comunque essere portato avanti all’infinito e si arriva necessariamente ad un punto (perché, ad esempio, sono scaduti i termini per impugnare o sono stati già utilizzate tutte le possibili impugnazioni previste dalla legge) in cui il contenuto della sentenza non può essere più riesaminato e diventa definitivo, diventa cioè “cosa giudicata” … ovvero passa in giudicato”: ecco … pensate quindi al giudicato come a un sinonimo di definitivo! Se una parte, ciò nonostante, risolleva il problema, gli si può opporre il fatto che la sentenza è passata in giudicato (da qui il termine “giudicato”, appunto!) e la storia finisce lì.

Il giudicato riguarda normalmente il processo: l’articolo 324 del codice di procedura civile ci dice infatti che “si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395”. Il giudicato presenta comunque anche importanti aspetti “sostanziali”: infatti, se in una sentenza passata in giudicato è stato ad esempio riconosciuto il mio diritto di proprietà su un pezzetto di terra, il mio vicino di casa non solo non potrà più impugnarla, ma non potrà nemmeno iniziare un nuovo processo sull’argomento. Quel terreno ormai è mio, punto e basta! Ormai è stato accertato il mio diritto di proprietà e tale accertamento è definitivo … e la cosa vale anche per gli eventuali eredi o acquirenti della casa del mio vicino che volessero in futuro rimettere in discussione la cosa. L’articolo 2909 del codice civile è molto chiaro al riguardo: “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

COME SI QUANTIFICA UN DANNO ERARIALE?

Quali sono i criteri utilizzati dal giudice contabile per quantificare un danno erariale? Beh, senza approfondire troppo il discorso possiamo dire che, una volta che è stato appurato il danno erariale (per approfondire clicca qui!), questo viene graduato … possiamo dire “attagliato” al caso concreto … sulla base del:

  • vantaggio eventualmente conseguito dalla pubblica amministrazione a seguito del comportamento “dannoso” tenuto dal proprio dipendente (cosiddetta compensatio lucri cum damno);
  • potere riduttivo dell’addebito.

La cosiddetta compensatio lucri cum damno (lo dico in latino perché così la trovate citata nel 90% dei casi e vi tornerà quindi utile nel caso vogliate magari approfondire l’argomento!) che significa sostanzialmente “compensazione del guadagno con il danno”, non è altro che la situazione che si verifica quando dall’evento che causa il danno derivino anche aspetti “vantaggiosi” per la Pubblica Amministrazione … avete capito bene: vantaggi che scaturiscono da un danno! (per capire meglio vi ho messo un breve esempio in nota [1]). Quello che è importante è sapere che in caso compensatio lucri cum damno il giudice valuterà tutte le evidenze a propria disposizione e, qualora vantaggio e danno arrivino addirittura ad equivalersi, non potrà far altro che assolvere il dipendente proprio sulla base dell’assenza di danno ovvero, dicendola un poco più correttamente, per mancanza dell’elemento fondamentale dell’illecito amministrativo-contabile (leggi qui per approfondire!): la presenza di un danno erariale!

Il potere riduttivo, invece, non è altro che il potere della Corte dei conti di ridurre l’importo del danno da risarcire sulla base delle circostanze che emergono caso per caso. Tale potere è la diretta applicazione del principio di proporzionalità e della valorizzazione della gravità dell’elemento psicologico (cioè essenzialmente la gravità della colpa): si vuole cioè evitare il rischio che il dipendente venga chiamato a risarcire danni sproporzionati rispetto alla gravità della condotta effettivamente tenuta. Il potere riduttivo è un’esclusiva del giudizio contabile; esso infatti non esiste in altri campi del diritto! Questo significa che se il dipendente pubblico fosse chiamato a rispondere del proprio danno davanti al giudice ordinario, cioè al comune giudice civile, potrebbe essere esposto a una condanna molto più severa di quella che potrebbe magari ricevere se a giudicarlo fosse la Corte dei conti [2].

Tale differente trattamento risiede nella diversità con cui sono strutturate la responsabilità civile e quella amministrativo-contabile. Infatti, nella responsabilità:

  • civile, l’obbligo di risarcire nasce solo a seguito di inadempimento di una (preesistente) obbligazione (articolo 1218 del codice civile) o di un fatto illecito (articolo 2043 del codice civile). Il giudice civile accerterà il danno e condannerà di conseguenza il danneggiante a ripagarlo interamente … diversamente non potrà fare. Anche la comune responsabilità civile del dipendente pubblico è strutturata in tal modo: l’articolo 22 del D.P.R. n.3 del 1957 titolato “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” (che per quanto attiene alla responsabilità civile è pienamente vigente e applicabile agli appartenenti alle Forze Armate, cioè anche a noi militari) prevede infatti che: “l’impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell’articolo 23 [3] [ovvero con dolo o colpa grave appunto] è personalmente obbligato a risarcirlo” … come vedete, l’uso del termine “ingiusto” (mai utilizzato per definire la responsabilità amministrativo-contabile che parla solo di danno) non è casuale, ma riporta all’articolo 2043 del codice civile che prevede chiaramente che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”;
  • amministrativo-contabile, quello che rileva è solo il danno erariale, il puro e semplice danno per lo Stato, una Pubblica Amministrazione o un Ente Pubblico: basta solo che sia economicamente valutabile. Lo stesso Regio decreto n. 2440 del 1923 titolato “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato [4]” (tutt’ora vigente) che ha sostanzialmente “architettato” la responsabilità amministrativo-contabile per come è oggi fa riferimento solo al danno, senza alcun aggettivo, parla di danno punto e basta! Il giudice contabile, a differenza di quello civile, potrà però “graduarlo”, cioè ridurlo in base alla gravità della colpa del pubblico dipendente; ho detto “ridurlo” e non “modificarlo” perché il danno erariale risarcibile nasce già con un tetto massimo che è dato dall’esatto ammontare economico dell’intero danno subito dallo Stato, Pubblica Amministrazione o Ente Pubblico che sia … oltre non si può andare, ma tale danno può sempre essere ridotto sulla base di quanto verrà accertato (in termini di gravità della colpa appunto) dalla Corte dei conti, da qui nasce il potere di riduttivo di cui abbiamo appena parlato!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: proviamo dunque a fare un esempio per entrare meglio nel problema … supponiamo che il militare Mario ROSSI venga arruolato sulla base di una falsa dichiarazione attestante il possesso di un particolare diploma. Tale diploma, infatti, lo ha fatto avanzare in graduatoria facendolo addirittura entrare in posizione utile per superare il concorso che, altrimenti, non avrebbe vinto. Dopo 10 anni, salta però fuori che il militare Mario ROSSI aveva dichiarato il falso e (a prescindere dalla condanna per falso che riceve in sede penale) viene dunque segnalato alla Corte dei conti per danno erariale che gli chiede indietro tutti gli stipendi indebitamente percepiti dall’arruolamento: ben 10 anni di stipendio! Se è vero che Mario ROSSI ha effettivamente dichiarato il falso, è pur vero che ha sempre lavorato … e pure molto bene secondo i suoi superiori … mai un giorno di malattia, sempre eccellente! Che fare? Basta che si difenda avendo cura di evidenziare quanto appena detto perché la Corte dei conti, poiché questa ha il potere di riconoscere la compensatio lucri cum damno! La Corte dei conti può infatti “ridurre” le pretese del Ministero della Difesa sulla base dei vantaggi che ha comunque avuto: Mario ROSSI in fin dei conti ha sempre lavorato molto e bene … pur presumendo che la sua prestazione lavorativa fosse di qualità “inferiore” a quella di chi avesse ralmente conseguito tale diploma, non è giusto chiedergli indietro tutti e dieci gli anni di stipendio che ha percepito sotto le armi! Ecco che, magari, la Corte dei conti arriva a quantificare in 1/3 del totale degli stipendi percepiti da Mario ROSSI il vantaggio del Ministero della Difesa e conseguentemente, compensando il guadagno con il danno, condanna Mario ROSSI a restituire non tutti ma solo i 2/3 degli stipendi!

[2]: ovviamente, non è previsto alcun potere riduttivo nel caso in cui il danno abbia origine dolosa e, cioè, sia stato volontariamente causato.

[3]: l’articolo 23 del D.P.R. n. 3 del 1957 prevede infatti che “è danno ingiusto, agli effetti previsti dall’articolo 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave”.

[4]: degni di menzione sono:

  • l’articolo 81 “I funzionari amministrativi, incaricati di assumere impegni e di disporre pagamenti, i capi delle ragionerie delle amministrazioni centrali e i funzionari a favore dei quali vengono disposte aperture di credito debbono rispondere dei danni che derivino alla amministrazione per loro colpa o negligenza o per l’inosservanza degli obblighi loro demandati nello esercizio delle funzioni ad essi attribuite”;
  • l’articolo 82 “l’impiegato che, per azione od omissione, anche solo colposa, nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo”.

IL DANNO ERARIALE (IN GENERALE)

Il danno erariale consiste tanto nel danneggiamento quanto nel deterioramento, nella distruzione, lesione o perdita dei beni, materiali, valori o denaro pubblico (cioè, in poche parole, del patrimonio pubblico), nonché nel mancato conseguimento di un guadagno o di un qualsiasi incremento patrimoniale della Pubblica Amministrazione. Come si è avuto già modo di evidenziare, la legge generalmente non tipizza le ipotesi di danno erariale e queste possono quindi essere le più varie. Tale danno, che deve essere economicamente valutabile (cioè deve poter essere quantificabile dal punto di vista patrimoniale – per approfondire il tema clicca qui!), può essere conseguenza sia diretta che indiretta della condotta del pubblico dipendente. In tale contesto, non dimentichiamoci che la costante evoluzione giurisprudenziale (cioè del modo di intendere le cose fatte dai giudici) tende poi ad allargare i confini tradizionali del concetto di danno erariale e di patrimonio pubblico, sottoponendo al vaglio della Corte dei conti anche ipotesi che in passato non rientravano nella relativa competenza: non pensate cioè più che il danno erariale sia solo fisico o materiale come può essere, ad esempio, la rottura di un sistema d’arma o la perdita di materiali dell’amministrazione. Negli anni, infatti, il danno sta passando ad una concezione più “giuridica” che abbraccia anche la lesione di interessi [1] (molto meno materiali) che appartengono a tutta la collettività, come nel caso del danno all’immagine (leggi qui per approfondire) quanto del cosiddetto danno all’economia nazionale, o del danno all’equilibrio finanziario, all’ambiente, al buon andamento della Pubblica Amministrazione, eccetera.

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: sono oggi poi teoricamente risarcibili anche danni conseguenza della semplice lesione di un “interesse”, come ad esempio gli interessi della persona che via via vengono riconosciuti e tutelati dalla legge e dai giudici. Anche tali “interessi” personali, devono ovviamente avere un contenuto patrimoniale, essere cioè economicamente rilevabile e valutabile.

 

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

La responsabilità amministrativo-contabile è, in estrema sintesi, quel particolare tipo di responsabilità patrimoniale [1] che sorge quando amministratori o dipendenti pubblici [2] provochino, nell’esercizio delle proprie funzioni, un danno allo Stato, a una Pubblica Amministrazione/Ente Pubblico [3] (il cosiddetto danno erarialeleggi qui!). Tali soggetti sono sottoposti alla giurisdizione del giudice contabile, cioè della Corte dei conti [4] che, appurate le singole responsabilità [5], porrà a carico dei responsabili tutto (o una sola parte) del valore perduto ovvero del danno accertato. Appare quindi chiaro che l’autore del danno, cioè il danneggiante, debba necessariamente essere un pubblico dipendente (o un soggetto ad esso assimilato), mentre il soggetto danneggiato sarà sempre lo Stato, una Pubblica Amministrazione o un Ente Pubblico.

Quella della responsabilità amministrativo-contabile è una macro-categoria che assomma due differenti tipologie di responsabilità, quella:

  • amministrativa, che riguarda tutti i dipendenti pubblici che causano un danno erariale (i cosiddetti agenti amministrativi);
  • contabile, che è configurabile, invece, solo in capo a determinati dipendenti pubblici, i cosiddetti agenti contabili, ovvero quei soggetti che svolgono mansioni che presuppongano la consegna e il materiale maneggio di denaro, beni o valori dello Stato [6] e che, nell’esercizio di tali funzioni, causino appunto un danno (non adempiendo cioè al proprio obbligo di restituzione di quanto ricevuto).

La differenza fondamentale tra i due tipi di responsabilità risiede essenzialmente nel fatto che l’agente contabile, a differenza di quello amministrativo, ha la materiale disponibilità di denaro, beni o valori. Per questo motivo, la relativa responsabilità è stata regolamentata con maggiore severità [7], in quanto si configura quando questi non adempia ai propri doveri di corretta gestione o conservazione di quanto materialmente affidatogli, delineandosi grossomodo come una colpa presunta. La responsabilità amministrativa, invece, è disciplinata con meno rigore soprattutto perché la colpa qui non è presunta, con la conseguenza pratica che in un ipotetico giudizio davanti alla Corte dei conti:

  • la colpevolezza dell’agente contabile è presunta in quanto fondata su elementi oggettivi: ad esempio nel caso in cui i materiali presi in carico non ci siano più. Sarà quest’ultimo, quindi, che dovrà casomai tentare di scagionarsi, dimostrando il caso fortuito, la forza maggiore, o che l’eventuale furto di materiali, valori o denaro non sia avvenuto per dolo o colpa grave, eccetera;
  • la colpevolezza dell’agente amministrativo deve essere invece dimostrata (in termini di dolo o colpa grave) dal procuratore contabile.

A prescindere da quanto precede e senza considerare ulteriori differenze su cui sorvoleremo per esigenze di chiarezza e sinteticità, le due forme di responsabilità convergono sensibilmente poiché il loro elemento centrale è e rimane l’esistenza di un danno che va risarcito. La legge n. 20 del 1994 ha svolto una importante opera di unificazione dei relativi regimi; in tal senso, ad esempio, l’articolo 1 evidenzia alcuni dei caratteri fondamentali della responsabilità amministrativo-contabile che, essendo:

  • personale (e, quindi, nessuno può essere normalmente chiamato a rispondere per un danno non personalmente causato [8] ovvero per un fatto altrui);
  • normalmente [9] parziaria (e, pertanto, quando il danno è stato causato da più persone in concorso, sarà il giudice che condannerà ciascuno a risarcire lo Stato per quella parte/frazione di danno che ha contribuito a causare [10]);
  • intrasmissibile agli eredi (sempre che non vi sia stato un illecito arricchimento di cui degli eredi stessi si sono avvantaggiati),

fa sostanzialmente in modo che ognuno abbia il suo!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: per la quale si risponde cioè con il proprio patrimonio ovvero, usando le parole dell’articolo 2740 c.c., “con tutti i propri beni presenti e futuri”.

[2]: ma, in determinate circostanze, persino soggetti terzi, associazioni, fondazioni o persone giuridiche che svolgono attività a favore della pubblica amministrazione.

[3]: anche diverso da quello per cui si lavora, ivi inclusa l’Unione Europea (il cosiddetto danno obliquo).

[4]: la giurisdizione della Corte dei conti (cioè la competenza a giudicare sulla responsabilità amministrativo-contabile) è invece sancita dall’articolo 103 della Costituzione e dal codice della giustizia contabile (d.lgs. n. 174 del 2016). Da tale disegno resta esclusa solo la c.d. fase esecutiva del processo che rimane invece di competenza della pubblica amministrazione danneggiata (allorquando cioè sia destinataria di una sentenza favorevole, cioè sia stato condannato un suo dipendente a risarcirla); detto altrimenti, dopo che la Corte dei conti ha emesso una sentenza di condanna a carico di un pubblico dipendente, sarà la Pubblica Amministrazione danneggiata a dover recuperare dallo stesso la somma di denaro per cui è stato condannato.

[5]: tale responsabilità viene essenzialmente disciplinata dalla legge n. 19 e, soprattutto, dalla legge n. 20 del 1994 (come modificate dalla legge n. 639 del 1996).

[6]: sebbene le norme che individuano l’agente contabile sono molteplici e spesso settoriali (come accade, ad esempio, per gli enti locali, regioni etc.), può essere utile al caso nostro la lettura dell’articolo 178 del regio decreto n. 827 del 1924 titolato “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, poiché in esso viene stabilito chiaramente che “sotto la denominazione di agenti contabili dell’amministrazione si comprendono: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro; b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguiscono i pagamenti delle spese per conto dello stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze o dal direttore generale del tesoro; c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facenti parte di consigli di amministrazione per i servizi della guerra e della marina e simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato; d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza; e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato”.

[7]: per farsi un’idea del rigore con cui si presume l’esistenza della responsabilità in capo agli agenti contabili, date un’occhiata all’articolo 194 del citato regio decreto n. 827 del 1924:“l e mancanze, deteriorazioni, o diminuzioni di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, ne’ per negligenza ne’ per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna. Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti, e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili”.

[8]: principio rispettato anche in caso di deliberazioni di organi collegiali. In tal caso, infatti, la “responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole” (articolo 1, comma 1 ter, della legge n. 20 del 1994).

[9]: una disciplina leggermente diversa è comunque prevista per “i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente” (articolo 1, comma 1- quinques della legge n. 20 del 1994). In tali circostanze, infatti, alla solidarietà parziaria si sostituisce quella solidale che autorizza il creditore, in questo caso la Pubblica Amministrazione danneggiata, a poter richiedere a ciascuno di pagare l’intero debito (e non, come avviene normalmente, una mera quota di questo in quanto parte/frazione di danno per la quale il giudice contabile ha condannato il soggetto, sulla base del contributo dallo stesso fornito alla relativa causazione), salvo poi il diritto di chi ha pagato per tutti di poter regolare i rapporti con gli altri soggetti coinvolti, facendosi cioè ridare i soldi.

[10]: in caso di concorso nella causazione del danno di soggetti che hanno agito, da un lato, con colpa grave e, dall’altro, con dolo o conseguendo un illecito arricchimento, è ormai pacificamente ammesso è c.d. beneficio di escussione per i primi. Mi spiego meglio, nel caso ad esempio in cui il danno sia stato provocato da due soggetti che hanno agito, il primo con colpa grave e, il secondo, con dolo (o conseguendo un illecito arricchimento), la pubblica amministrazione danneggiata dovrà preventivamente rifarsi su quest’ultimo e, solo se questi non riesca a risarcire integralmente il danno causato, sul primo per la parte rimanente.

LE RESPONSABILITÀ DEL PUBBLICO DIPENDENTE

Le diverse responsabilità in cui può incorrere il dipendente pubblico nell’esercizio delle proprie funzioni sono la:

  1. responsabilità civile verso terzi: tipica responsabilità che sorge quando il dipendente pubblico danneggi un altro soggetto (artrticolo 2043 c.c.), sia questo un collega di lavoro o un soggetto estraneo all’amministrazione;
  2. responsabilità penale: nella quale incorre il pubblico dipendente che commetta un reato;
  3. responsabilità disciplinare: che si manifesta allorquando il pubblico dipendente violi i propri doveri di servizio, contravvenendo alla legge, ai regolamenti, a ordini/direttive, ai cosiddetti codici di condotta eccetera;
  4. responsabilità amministrativo-contabile: che si presenta quando un dipendente pubblico provochi un danno allo Stato (il cosiddetto danno erariale), a una pubblica amministrazione o a un ente pubblico (per approfondire leggi qui!).

Inoltre se il pubblico dipendente è:

  • un dirigente, può incorrere nella cosiddetta responsabilità dirigenziale, ipotesi che si configura solo in capo ai dipendenti pubblici con qualifica dirigenziale in caso, ad esempio, di mancato raggiungimento degli obiettivi o mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi etc. (articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001);
  • un agente o ufficiale di polizia giudiziaria, può incorrere in una peculiare tipologia di responsabilità disciplinare prevista agli articoli 16 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (D. Lgsl. n. 271 del 1989) nonché all’articolo 305 del codice penale militare di pace.

Ricordiamo, naturalmente, che nella realtà le cose sono ben più complicate perché le varie responsabilità spesso concorrono e interferiscono tra loro: la responsabilità penale, infatti, ben può convivere con quella amministrativo-contabile, se non anche con quella disciplinare o civile eccetera. Ipotizziamo il caso del dipendente pubblico che prenda una tangente. Inutile dire che il prendere una tangente è un reato, inoltre costituisce anche un danno erariale (perché la tangente crea un danno all’immagine dell’amministrazione pubblica che va risarcito), nonché una violazione dei doveri di servizio (potreste mettere in discussione  la possibile sussistenza di una responsabilità disciplinare in capo al dipendente pubblico corrotto?) … e se la quella tangente era stata presa per “truccare” una gara d’appalto? Possiamo escludere che la ditta illecitamente esclusa dalla gara non abbia subito un danno e che anche tale danno vada risarcito, questa volta però in sede civile? Perdipiù è ben possibile che la Corte dei conti proceda contro un dipendente pubblico e, contemporaneamente, l’amministrazione danneggiata promuova un autonomo giudizio civile per risarcimento del danno nei confronti del medesimo dipendente o, se esiste un processo penale a suo carico, vi si costituisca parte civile! Come vedete, la materia è alquanto articolata … ma dato che per capire bisogna iniziare dai concetti fondamentali, sul portale troverete altri post sull’argomento.

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

TRASFERIMENTO D’AUTORITÀ E RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Solo uno spunto nel caso in cui siate appena stati trasferiti d’autorità … l’articolo 17 della legge n. 266 del 1999 stabilisce che “il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d’autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 [1], ha diritto, all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina”. Ovviamente, la cosa vale esclusivamente nel caso in cui vi sia stato un trasferimento d’autorità in ambito nazionale e non, come accade sempre più spesso, nel caso in cui ad esempio il coniuge sia stato chiamato a prestare servizio all’estero (ipotesi che prevede peraltro una specifica forma di aspettativa – per approfondire leggi qui!)

Tutto qui … è sicuramente una carta in più da potersi giocare in caso di bisogno, fermo restando che “qui iure suo utitur, neminem laedit” (chi esercita un proprio diritto, non lede alcuno)!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: l’articolo 1, comma 2, del D.Lgsl. n. 29 del 1993, poi abrogato, prevedeva che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”. Oggi la materia è comunque regolata dall’articolo 1 del D.Lgsl. n. 165 del 2001. 

COS’È IL FASCICOLO MATRICOLARE MILITARE?

Nel fascicolo matricolare (conosciuto anche come “foglio matricolare” per Sottufficiali “vecchio iter”, Graduati e Militari di Truppa e “stato di servizio” per gli Ufficiali e i Sottufficiali “nuovo iter”) viene annotata la storia di ogni militare ovverosia tutte “le notizie curriculari del […] personale rilevanti per lo stato giuridico, l’avanzamento, l’impiego e il trattamento economico” (articolo 682 del D.P.R. n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare cosiddetto TUOM).

In particolare, ai sensi dell’articolo 1023 del D.Lgsl. n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare(cosiddetto COM), la documentazione matricolare “registra per ogni militare: a) gli eventi di servizio relativi allo stato giuridico, all’avanzamento e all’impiego; b) gli imbarchi per il personale della Marina militare; c) le campagne di guerra e le missioni militari; d) gli eventi di natura penale e disciplinare; e) la progressione economica; f) le variazioni di stato civile; g) i provvedimenti e gli accertamenti medico-legali; h) le benemerenze, le onorificenze e le ricompense acquisite; i) le specializzazione e i brevetti; l) i titoli di studio e culturali; m) ogni altro elemento utile ai fini dell’avanzamento e della determinazione degli obblighi e dei diritti degli interessati […]”.

I documenti di interesse matricolari sono quei documenti (o notizie/eventi) che devono essere “trascritti a matricola” ovvero, ai sensi dell’articolo 685 del TUOM:“a) dati anagrafici, codice fiscale, matricola meccanografica, fotografia; b) situazione di famiglia, comprendente: 1) l’indicazione dello stato civile e le relative variazioni; 2) i dati afferenti al coniuge, comprensivi della data del matrimonio; 3) i dati afferenti ai figli; c) stato e avanzamento, comprendente: 1) l’indicazione del contingente e del ruolo di appartenenza, degli eventuali transiti di contingente e passaggi di ruolo; 2) l’indicazione della posizione di stato e della relativa decorrenza; 3) la decorrenza e gli estremi dei provvedimenti di promozione e sospensione della promozione; 4) l’esito delle valutazioni delle varie tipologie di avanzamento; 5) le sospensioni e le esclusioni dalle procedure di avanzamento e i successivi rinnovi di giudizio, comprensivi degli estremi dei relativi provvedimenti; 6) le attribuzioni di vantaggi di carriera; 7) i giuramenti; 8) le cessazioni dal servizio; d) sedi di servizio, comprendente: 1) il reparto di appartenenza e l’incarico assegnato, con indicazione delle relative decorrenze; 2) l’indicazione della specie del provvedimento di trasferimento; 3) per il personale del contingente di mare e per gli ufficiali impiegati presso il servizio navale, i periodi di navigazione e di servizio a terra; e) vicende sanitarie e altri dati, comprendente: 1) gli estremi dei provvedimenti di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità, emanati dalla competente autorità sanitaria; 2) l’indicazione della categoria, della tabella e della misura di ascrivibilità dell’infermità riconosciuta; f) titoli di studio, corsi, qualificazioni, abilitazioni e specializzazioni, conoscenza lingue estere, iscrizioni ad albi o registri e abilitazioni professionali, pubblicazioni, comprendente: 1) i titoli di studio, con indicazione del punteggio o del giudizio di conseguimento; 2) i corsi frequentati a seguito di designazione o ratifica da parte dell’Amministrazione, con indicazione del punteggio o della qualifica finali e della posizione raggiunta nella graduatoria di fine corso; 3) le qualificazioni, le abilitazioni e le specializzazioni conseguite, con indicazione della data di conseguimento e di cessazione dalle medesime; 4) la conoscenza di lingue estere, con indicazione del livello e della data di riconoscimento del medesimo; 5) le iscrizioni ad albi e registri professionali, ovvero le abilitazioni professionali, con indicazione degli estremi del provvedimento di iscrizione, abilitazione o di revoca; 6) le pubblicazioni effettuate come autore o coautore, con indicazione del titolo e degli estremi di pubblicazione; g) servizio prestato in altre Forze armate o di polizia; h) ricompense morali, onorificenze, altre distinzioni onorifiche e distintivi, comprendente: 1) le ricompense morali previste ((dall’articolo 1462 del codice)), con indicazione degli estremi del provvedimento di concessione e della motivazione; 2) le onorificenze e altre distinzioni onorifiche, con specificazione della denominazione, della motivazione, degli estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione a fregiarsene nel territorio dello Stato, dell’autorità concedente, della data dell’eventuale perdita; 3) i distintivi, con indicazione degli estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione a fregiarsene o della data dell’eventuale revoca; i) valutazioni caratteristiche, comprendenti: 1) il periodo oggetto di valutazione; 2) la tipologia di modello redatto; 3) la qualifica finale e il rendimento in servizio; l) procedimenti penali, comprendente: 1) il numero del procedimento e gli estremi del reato; 2) l’autorità giudiziaria procedente e la sede della medesima; 3) la specie e gli estremi dei provvedimenti giudiziari adottati; m) procedimenti disciplinari di stato, comprendente: 1) l’indicazione dell’evento originatore e dell’autorità che dispone il procedimento; 2) le date di avvio e di termine del procedimento; 3) il provvedimento finale e l’indicazione dell’autorità che lo adotta; n) provvedimenti disciplinari di corpo, comprendente: 1) la data o il periodo di commissione della violazione disciplinare; 2) la specie e l’eventuale durata della sanzione disciplinare; 3) l’autorità che punisce e la motivazione del provvedimento; o) incarichi di insegnamento, partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro; nomine, cariche e incarichi presso enti, comprendente: 1) gli incarichi di insegnamento con indicazione della materia, tipologia, durata, sede e destinatari del corso, nonché della specie di incarico; 2) la partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro, specificando la tipologia di incarico, la durata e gli estremi del provvedimento di nomina; 3) le nomine, le cariche e gli incarichi presso enti, specificando la tipologia e la durata. p) situazione amministrativa, comprendente: 1) l’indicazione della tipologia dell’emolumento; 2) gli estremi del relativo provvedimento di attribuzione; 3) l’indicazione del grado e dei correlati profili retributivi; q) situazione contributiva e previdenziale, comprendente: 1) l’indicazione della tipologia di provvedimento; 2) i periodi di tempo interessati espressi in anni, mesi e giorni; 3) l’indicazione delle somme relative”.

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

LA LICENZA ORDINARIA DEL PERSONALE MILITARE

L’articolo 36, terzo comma, della Costituzione, stabilisce che il “lavoratore ha diritto […] a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. In tale contesto, i provvedimenti di concertazione hanno quindi stabilito che il personale militare “ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria retribuito. Durante tale periodo al personale spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità [1]”. Per non appesantire troppo il discorso, mi limiterò a offrirvi spunti di approfondimento esclusivamente sulla licenza ordinaria maturata in Patria … in questo post non troverete quindi alcun riferimento ad altre tipologie di licenza (per approfondire la licenza straordinaria leggi qui!), anche quando maturate all’estero (sia in Teatro Operativo che presso Rappresentanze Diplomatiche, Comandi internazionali eccetera) e, soprattutto, all’annoso problema della “monetizzazione” della licenza ordinaria non fruita.

Tanto premesso, sappiate che i giorni di licenza spettanti al personale militare sono [2]:

a) in caso di orario di lavoro articolato su 5 giorni:

  • 26 giorni lavorativi annui (per il personale fino a 3 anni di servizio);
  • 28 giorni lavorativi annui (per il personale da 3 a 15 anni di servizio);
  • 32 giorni lavorativi annui (per il personale da 15 a 25 anni di servizio);
  • 39 giorni lavorativi annui (per il personale con oltre 25 anni di servizio).

b) in caso di orario di lavoro articolato su 6 giorni:

  • 30 giorni lavorativi annui (per il personale fino a 3 anni di servizio);
  • 32 giorni lavorativi annui (per il personale da 3 a 15 anni di servizio);
  • 37 giorni lavorativi annui (per il personale da 15 a 25 anni di servizio);
  • 45 giorni lavorativi annui (per il personale con oltre 25 anni di servizio).

Preso nota? Bene! Non c’è molto altro da aggiungere … prima di finire provo comunque a chiarirvi alcuni dubbi ricorrenti sulla licenza ordinaria … supponiamo che:

  • avete comprato un pacchetto turistico ma vi è stata revocata la licenza ordinaria per motivi di servizio… cosa accade? “Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno [3]”;
  • non avete lavorato un anno completo … cioè tutti e 12 i mesi, perché magari siete stati immessi in servizio dopo il 1 gennaio o siete cessati dal servizio prima del 31 dicembre … a quanti giorni di licenza avete diritto? Come funziona in questo caso? Beh, funziona grossomodo così: i giorni di licenza spettano in proporzione al servizio prestato … quindi un dodicesimo di licenza annuale ogni mese di servizio e le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano come un mese completo;
  • non siete riusciti a fruire di tutta la licenza nell’anno di spettanza … quanto tempo vi rimane per usufruirne?Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza [4]”.

Tutto qui … non mi resta quindi che augurarvi una buona licenza!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: articolo 12 del D.P.R. n. 394 del 1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e articolo 47 del D.P.R. n. 395 del 1995 (per Carabinieri e Guardia di Finanza).

[2]: articolo 12 del D.P.R. n. 394 del 1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e articolo 47 del D.P.R. n. 395 del 1995 (per Carabinieri e Guardia di Finanza).

[3]: articolo 12 del D.P.R. n. 40 del 2018 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e articolo 26 del D.P.R. n. 39 del 2018 (per Carabinieri e Guardia di Finanza).

[4]: articolo 12 del D.P.R. n. 40 del 2018 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e articolo 26 del D.P.R. n. 39 del 2018 (per Carabinieri e Guardia di Finanza).

L’USO DELL’UNIFORME

L’articolo 720 del D.P.R. n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM) stabilisce che:“1. L’uniforme indica la Forza armata, il corpo, il grado dei militari, e, talvolta, le loro funzioni e incarichi. 2. Le stellette a cinque punte, distintivo peculiare dell’uniforme militare, sono il simbolo comune dell’appartenenza alle Forze armate. 3. Apposite norme prescrivono la composizione, la foggia e l’uso dell’uniforme, che il militare non deve in alcun caso modificare o alterare, e i casi in cui è obbligatorio indossarla. 4. Il militare deve avere cura particolare dell’uniforme e indossarla con decoro. 5. L’uso dell’uniforme è vietato al militare: a) quando è sospeso dall’impiego, dal servizio o dalle funzioni del grado; b) nello svolgimento delle attività private e pubbliche consentite”. Il contenuto di tale articolo non merita particolari approfondimenti, come peraltro le normative di Forza Armata o Interforze esistenti sull’argomento … è stato infatti scritto tutto e in modo abbastanza chiaro. Su un punto però si continua periodicamente a discutere, ovvero sull’interpretazione da dare all’ultimo comma dell’articolo 720 TUOM, quello che per intenderci esplicita alcuni divieti nell’uso dell’uniforme, soprattutto nella parte in cui viene fatto riferimento allo “svolgimento delle attività private e pubbliche consentite”. Il punto è capire quali siano queste attività private e pubbliche per lo svolgimento delle quali è vietato usare l’uniforme … proviamo solo ad azzardare una risposta perché né il Codice dell’ordinamento militare (D. Lgsl. n. 66 del 2010 – cosiddetto COM) né, tantomeno, i regolamenti e le normative militari ci vengono purtroppo in aiuto … Ebbene, senza alcuna pretesa di completezza, tra le attività:

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

IL MILITARE PUÒ AVERE UN SECONDO LAVORO?

L’articolo 894 del D. Lgsl. n.66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) stabilisce in linea generale [1] (per i medici militari, infatti, le cose funzionano diversamente – per approfondire leggi qui!) che “la professione di militare è incompatibile con l’esercizio di ogni altra professione, [nonché con] l‘esercizio di un mestiere, di un’industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro”. Questo in linea di pricipio … sappiate però che il Codice dell’ordinamento militare individua comunque alcune attività extraprofessionali:

  • sempre consentite (a prescindere dal fatto che siano retribuite o meno) quali:“a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; c) la partecipazione a convegni e seminari; d) le prestazioni nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche […] e) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; f) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione”, precisando che tali attività debbano “comunque essere svolte al di fuori dell’orario di servizio e non condizionare l’adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare” (articolo 895 COM);
  • da svolgere previa autorizzazione [2] o conferimento. L’articolo 896 del COM stabilisce al riguardo che:“ I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. 2. Gli incarichi autorizzati possono essere svolti solamente al di fuori degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con l’adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare [3]. 3. Disposizioni interne indicano quali sono gli incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalità, secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione […]”.

Prima di andare avanti ritengo necessarie un paio di precisazioni:

  • “[…] ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi” e “deve pronunciarsi […] entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta” (articolo 53 del D.Lgsl. n.165 del 2001);
  • anche se l’attività di cui vorreste occuparvi sia consentita (ai sensi del citato articolo 895 COM), ritengo che sia  comunque necessario notiziare in merito il Comando di appartenenza in ossequio al generale dovere di comunicazione del militare (per approfondire clicca qui).

Credo che a questo punto abbiate elementi sufficienti per potervi quantomeno fare un’idea se l’attività extraprofessionale che volete svolgere sia consentita, solo autorizzabile oppure incompatibile con la professione di militare … resta ora da chiederci … cosa può accadere se svolgo un secondo lavoro incompatibile oppure in assenza di autorizzazione? Beh, a prescindere da possibili risvolti penali (come, ad esempio, per truffa militare), fiscali o disciplinari che potete ben immaginare, sappiate che potreste mettere seriamente a rischio il vostro posto di lavoro per incompatibilità professionale. L’articolo 898 del COM stabilisce infatti che “il militare che non osserva le norme sulle incompatibilità professionali è diffidato su determinazione ministeriale a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilità [e, soprattutto, che] decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l’incompatibilità cessi, il militare decade dall’impiego”, cioè si viene sostanzialmente licenziati! Ma non è finita qui, infatti ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgsl. n.165 del 2001, “il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti [4]”, cioè vi vengono quindi pure presi i soldi che vi siete (irregolarmente) guadagnati! Un’ultima cosa prima di concludere … sappiate che “all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza […]” (articolo 53 del D.Lgsl. n.165 del 2001).

Ora sapete abbastanza sull’argomento … non resta quindi che farvi un in bocca al lupo!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: alcune professioni godono di specifiche deroghe come accade, tra gli altri, per i medici militari (art. 210 COM) o per i docenti universitari di ruolo (art. 897 COM).

[2]: competente al rilascio delle autorizzazioni per il Ministero della Difesa è la Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL).

[3]: per meglio delinearvi l’ambito entro cui è possibile muoversi, vi riporto fedelmente quanto previsto al riguardo da una circolare della Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa (CIRC./III/9^/5^ Prot. n. M-D GMIL_04_0396572 del 31 luglio 2008 “Disposizioni in materia di esercizio di attività extraprofessionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni. Disciplina delle incompatibilità”) che, anche se vecchiotta, è scritta molto bene ed è facilmente reperibile on line:“gli Ufficiali, i Sottufficiali e i volontari di truppa possono svolgere, dietro specifica autorizzazione della A.D. (fatta esclusione per le attività espressamente consentite ed elencate dal citato art. 53 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001), attività extraprofessionali retribuite al di fuori dell’adempimento degli obblighi di servizio inerenti al rapporto d’impiego, esclusivamente a condizione che le attività in oggetto siano: a. compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio, nel rispetto dei contenuti della legge 11 luglio 1978, n° 382 (Norme di principio sulla disciplina militare) e del D.P.R. 18 Luglio 1986, n° 545 (Regolamento di Disciplina Militare) [disposizioni oggi presenti nel Codice dell’Ordinamento Militare (COM) e nel Testo Unico regolamentare sull’ordinamento militare (TUOM)]; b. svolte al di fuori dell’orario di servizio; c. effettuate senza carattere di continuità ed assiduità nonché senza eccessivo impegno temporale, in modo tale da non pregiudicare la capacità lavorativa ed il rendimento in servizio del militare; d. meramente isolate e saltuarie ovvero purché consistano in prestazioni singole, ben individuate e circoscritte nel tempo” (paragrafo 5, pag. 3).

[4]: inoltre, sempre ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgsl. n.165 del 2001, “l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”.

IL MILITARE PUÒ LIBERAMENTE PUBBLICARE I PROPRI SCRITTI?

Iniziamo subito col dire che la risposta è si, il militare può pubblicare i propri scritti … ma è opportuno capire entro quali termini e a quali condizioni. Come spesso accade, ci viene in aiuto il D. Lgsl. n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) che, agli articoli 1472 e 1473, ci indica sostanzialmente le condizioni per poter pubblicare un nostro scritto e le modalità da seguire per ottenere la relativa autorizzazione. Infatti l’articolo:

  • 1472 del COM (titolato “Libertà di manifestazione del pensiero”) che apre chiarendoci che “i militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero”, specificando però che non possano comunque essere trattati “argomenti a carattere riservato di interesse militare, o di servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione […]”;
  • 1473 del COM (titolato “Autorità competente al rilascio della autorizzazione”), stabilisce che “l’autorizzazione di cui all’articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata: a) per l’Esercito italiano, per la Marina militare, per l’Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori; b) per l’Arma dei carabinieri, dal Comando generale; c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale; d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa; e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa”, precisando che la relativa richiesta di autorizzazione debba “contenere l’indicazione dell’argomento da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sarà contenuta. La risposta dell’autorità competente deve pervenire al richiedente in tempo utile”.

Tanto premesso, il punto cruciale rimane capire cosa si intenda esattamente per “argomenti a carattere riservato di interesse militare, o di servizio” di cui al citato articolo 1472 COM. Ebbene, a prescindere dagli argomenti “riservati” o “segreti” la cui divulgazione viene sanzionata penalmente (sia dal comune codice penale che dai codici penali militari) e che sono relativamente semplici da identificare, ci può tornare utile l’articolo 722 del D.P.R. 90 del 2010 “Testo Unico regolamentare sull’ordinamento militare” (cosiddetto TUOM), titolato proprio doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari[1] (per approfondire leggi qui). Tale articolo, infatti, equiparando nella sostanza gli argomenti riservati “di interesse militare o di servizio” a quelli di cosiddetta “vietata divulgazione” (non me ne vogliano i colleghi giuristi per il parallelismo azzardato, ma questo post non è stato scritto per loro!), ci offre una ricostruzione “atecnica” della materia che:

  • prescinde quindi dalla formale attribuzione di una classifica di segretezza (Riservato, Riservatissimo, Segreto o Segretissimo);
  • riesce comunque a delineare, in modo sufficientemente chiaro e preciso, il perimetro (giuridico) entro cui ci possiamo muovere.

Da quanto precede dovrebbe ormai risultarvi chiaro che … si! Potete liberamente pubblicare un vostro scritto! … ma se avete intenzione di trattare argomenti militari o di servizio ricordatevi però che è necessario chiedere (io ve lo consiglio vivamente!) e ottenere la prevista preventiva autorizzazione, non altro per evitare il rischio di violare il generale obbligo di riserbo del militare (per approfondire leggi qui) con tutte le conseguenze disciplinari che la cosa ovviamente comporta.

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: art. 722 del TUOM – Doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari: “1. Il militare, oltre a osservare scrupolosamente le norme in materia di tutela del segreto, deve:

a) acquisire e mantenere l’abitudine al riserbo su argomenti o notizie la cui divulgazione può recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, escludendo dalle conversazioni private, anche se hanno luogo con familiari, qualsiasi riferimento ai suddetti argomenti o notizie;

b) evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio che, anche se insignificanti, possono costituire materiale informativo;

c) riferire sollecitamente ai superiori ogni informazione di cui è venuto a conoscenza e che può interessare la sicurezza dello Stato e delle istituzioni repubblicane, o la salvaguardia delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari”.

IL DIRITTO AL VOTO DEI MILITARI IN SERVIZIO

L’esercizio del diritto al voto per i militari in servizio è una questione che non merita particolari approfondimenti … è stato scritto tutto ciò che serve! Ai sensi dell’articolo 1490 del D. Lgsl. n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare”, infatti: “1. il personale militare è ammesso a votare nel comune in cui si trova per causa di servizio. 2. I militari possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale. Sono iscritti in una lista aggiunta. 3. La loro iscrizione nelle relative liste e’ fatta a cura del presidente del seggio elettorale. 4. È fatto loro divieto di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali”.

Tanto detto, credo proprio che abbiate sufficientemente chiari i punti essenziali della questione … a questo punto vi consiglio solo di chiedere alla vostra linea di Comando le modalità di dettaglio per poter esercitare correttamente ed ordinatamente il vostro diritto al voto, senza creare possibili disservizi …

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

IL MILITARE PUÒ ISCRIVERSI A UN PARTITO POLITICO?

La domanda non è banale e merita un approfondimento, sopratutto alla luce dei numerosi dubbi interpretativi che ha sempre alimentato … Ebbene, l’articolo 98, comma 3, della Costituzione stabilisce che “si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per magistrati, militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero”. Il Parlamento non ha però mai legiferato in materia e, conseguentemente, allo stato attuale nessuna legge vieta l’iscrizione del militare ad un partito politico … e la legge è l’unico strumento individuato dalla Costituzione per regolare tale delicatissima materia (c.d. riserva di legge [1]). Il diritto di iscriversi ad un partito politico è quindi un diritto liberamente esercitabile da parte del singolo [2] militare e, in linea di principio, pienamente compatibile con i valori e i principi dell’ordinamento giuridico militare. Ciò che invece, nella pratica, di solito “stride” con il possesso dello status militare sono, come sempre, tutte quelle modalità di esercizio di libertà politiche che contrastano con i valori e i principi dell’ordinamento giuridico militare. Queste vengono ben riepilogate dal combinato disposto degli articoli 1483, comma 2, e 1350, comma 2, del codice dell’ordinamento militare ovvero “[…] partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative” (articolo 1483 del Codice dell’ordinamento militare – cosiddetto COM) da parte di “ […] militari che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) svolgono attività di servizio; b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio; c) indossano l’uniforme; d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali […]” (articolo 1350 COM).

In definitiva, come peraltro recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, “il singolo militare può sì iscriversi ad un partito e, anche in tale qualità, esercitare il proprio diritto di elettorato passivo, ma non può mai assumere, nell’ambito di una formazione partitica, alcuna carica statutaria neppure di carattere onorario, a tutela indiretta ma necessaria del principio di neutralità “politica” delle Forze Armate: tale principio, infatti, sarebbe inevitabilmente leso ove un militare, lungi dal limitarsi ad aderire, mediante la propria iscrizione, alle coordinate valoriali di una formazione politica o dal rappresentare in prima persona i cittadini in assemblee elettive, contribuisse personalmente, direttamente e, per così dire, istituzionalmente, in forza di una formale qualifica statutaria, a plasmare ab interno la linea politica di formazioni di massa ed intrinsecamente di parte quali sono gli odierni partiti politici” (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza 5845/2017).

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: le parole dell’articolo 98 della Costituzione “… si possono stabilire con legge …” stanno a significare proprio questo:  le eventuali limitazioni al diritto di iscriversi ad un partito politico devono essere adottate con legge, che rimane una prerogativa del Parlamento.

[2]: il riferimento al singolo militare non è casuale: si sono infatti verificati casi in cui sono stati adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di militari che si sono iscritti a partiti politici sulla base del fatto che “le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche” (articolo 1483 del codice dell’ordinamento militare). La ricostruzione fornita dall’Amministrazione militare a supporto dell’asserita esistenza di un divieto per il militare di iscrizione ai partiti politici si incentrava su un’interpretazione che ravvisava del citato articolo 1483 COM “un generalizzato divieto anche per i singoli appartenenti alle Forze Armate di partecipare alle “competizioni politiche” e, dunque, di iscriversi a partiti”(Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza 5845/2017). Tale approccio è stato però sconfessato dal Consiglio di Stato “proprio in quanto la disposizione [l’art. 1483 COM] non menziona in alcun modo il singolo militare né, tanto meno, ne perimetra in senso riduttivo la libertà, costituzionalmente presidiata, di associazione a fini politici”. Quindi “la mera iscrizione di un appartenente alle Forze Armate ad un partito politico costituisce, allo stato attuale della legislazione, un comportamento ab imis lecito che in nessun caso può essere stigmatizzato dall’Amministrazione militare” (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza 5845/2017).

LE RACCOLTE FONDI IN AMBITO MILITARE

L’articolo 738 del D.P.R. n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM), titolato “Sottoscrizioni e spese collettive”, prevede che:“1. Le sottoscrizioni di carattere collettivo devono essere autorizzate dal Ministro della difesa. 2. In caso di manifestazioni a carattere affettivo – rallegramenti, commiati, auguri, condoglianze, solidarietà sociale – è data facoltà al comandante di corpo, di ente e di distaccamento di autorizzare spese collettive, purché’ contenute in limiti modesti e ripartite, in proporzione agli emolumenti, fra tutti i militari che aderiscono alla manifestazione. 3. L’adesione deve essere, comunque, strettamente volontaria e personale”.

La comprensione di tale articolo non presenta particolari problemi, ma ho ritenuto comunque utile postarvelo in modo che  possiate prevenire eventuali problemi … e prevenire è sempre meglio che curare!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

IL MILITARE PUÒ FARE IL GIUDICE POPOLARE? … E LO SCRUTATORE ALLE ELEZIONI?

Iniziamo subito col dire che la risposta è no! Al militare è infatti precluso l’accesso ad alcuni uffici pubblici quali quelli di giudice popolare o di scrutarore, segretario o presidente di seggio elettorale: l’articolo 1492 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) stabilisce al riguardo che: “1. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio non possono assumere l’ufficio di giudice popolare. 2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell’ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario […]”.

Tutto qui… Ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

L’ISTANZA DI CONFERIMENTO (OVVERO LA C.D. RICHIESTA DI RAPPORTO GERARCHICO)

L’articolo 735 del D.P.R. n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM) prevede che:“1. Ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina. 2. Il Ministro della difesa può delegare altra autorità civile o militare a ricevere il richiedente. 3. La richiesta di conferire con dette autorità deve essere trasmessa con la massima sollecitudine. 4. Il superiore che la inoltra, nel caso si tratti di questioni di servizio, deve esprimere il proprio motivato parere in merito all’oggetto della richiesta. 5. Qualunque militare può far pervenire al Ministro della difesa, tramite il comandante di corpo o altra autorità superiore, un plico chiuso nel quale sono trattate solo questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto di impiego o di servizio. 6. Qualunque militare può presentarsi direttamente: a) ai propri superiori fino al comandante di compagnia o reparto corrispondente per giustificati motivi; b) a qualsiasi superiore fino al comandante di corpo per gravi e urgenti motivi; c) all’autorità competente o a qualsiasi superiore in casi di urgenza che interessano la sicurezza del reparto o se si tratta di questioni attinenti alla sicurezza dello Stato o alla salvaguardia di vite umane. 7. In ogni caso l’inferiore deve informare, appena possibile, il superiore per il cui tramite avrebbe dovuto corrispondere in via normale. 8. Ogni militare può conferire direttamente con l’autorità incaricata di una ispezione, sempre se consentito mediante apposita comunicazione nell’ordine del giorno del corpo ispezionato”.

La comprensione di tale articolo non presenta particolari problemi, ma ritengo comunque necessarie un paio di precisazioni sull’istanza di conferimento. Ebbene:

  • se, come dice il TUOM, “ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore”, ciò non significa assolutamente che il Ministro della Difesa o il superiore debba per forza accettare! Il fatto di poter chiedere di conferire non determina in capo al richiedente il sorgere di alcun diritto [1]! Quello che semmai avviene che con la richiesta di conferimento è l’instaurazione di un procedimento amministrativo che, come sappiamo, deve concludersi “mediante l’adozione di un provvedimento espresso” (articolo 2 della legge n. 241 del 1990);
  • l’articolo 735 TUOM prevede una precisa “ritualità” che va rispettata. Saltare la linea gerarchica, non precisare il motivo della richiesta (per le questioni di servizio), utilizzare strumenti differenti dalla “richiesta di conferimento” (come può essere un post, un messaggino whatsapp o, addirittura, un video), oltre a rendere la richiesta di fatto irricevibile, potrebbe anche esporre il richiedente a responsabilità disciplinare, ad esempio per violazione dei “doveri attinenti al grado” (articolo 713 TUOM), dei “doveri attinenti alla dipendenza gerarchica” (articolo 715 TUOM) o per mancanza di “senso di responsabilità” (articolo 717 TUOM) … ovviamente la casistica è più ampia, ma fate sempre attenzione a quello che fate e, soprattutto, a come lo fate!;
  • il superiore è quindi gravato dall’obbligo di adottare un provvedimento espresso sulla nostra richiesta di conferimento … questi deve cioè “accordare” il colloquio o negarlo in modo esplicito! Ma entro quanto tempo dalla richiesta il superiore deve render noto se concede o meno il colloquio? L’articolo 1046, comma 1, lettera h, punto 4) del TUOM stabilisce al riguardo che per quanto attiene alle “istanze di colloquio con il superiore”, il tempo massimo di conclusione del relativo procedimento sia di 90 giorni [2].

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: non sussistendo in capo al richiedente alcun diritto soggettivo ad ottenere il colloquio ed essendo un provvedimento ampiamente discrezionale, l’eventuale diniego non richiede né un’approfondita motivazione (articolo 3 della legge n. 241 del 1990) né tantomeno alcun preavviso di rigetto (articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990).

[2]: le cose cambiano se la richiesta sia preordinata a colloquiare con i Vertici militari e politici della Difesa. Infatti, sono 150 i giorni massimi necessari per ottenere l’autorizzazione a conferire con il “Ministro della Difesa” ovvero 120 per le “altre Autorità di vertice” (vedi, tra gli altri, l’articolo 1039, comma 1, lettere s e t del TUOM per EI, MM e AM). Per il personale in servizio nell’Arma dei Carabinieri, invece, i giorni massimi necessari per ottenere l’autorizzazione a conferire salgono a 180, a prescindere dal fatto che la richiesta sia preordinata ad ottenere un colloquio con il “Ministro della Difesa” o con le “altre Autorità di vertice” (articolo 1040, comma 1, lettere v e z del TUOM).

COSA SONO IL TAR E IL CONSIGLIO DI STATO?

Spesso in TV o alla radio sentiamo dire che il TAR (cioè il Tribunale Amministrativo Regionale) ha sostenuto la tal cosa, che il Consiglio di Stato ha cambiato il proprio orientamento, eccetera… Ma cosa sono esattamente il TAR e il Consiglio di Stato? Lo so, l’argomento è complicato ma proverò comunque a cercare di fare un po’ di chiarezza … non me ne vogliano i colleghi giuristi ma questo post non è proprio stato scritto per loro!

Per incominciare a capire dobbiamo però fare un passo indietro e porci un’altra domanda: cos’è il diritto amministrativo? Iniziamo col dire che il diritto amministrativo è quello specifico ramo del diritto che regola l’organizzazione e l’attività della pubblica amministrazione nel suo complesso (inclusi i rapporti tra PA e privati cittadini): si va quindi dal settore dell’energia alla struttura del Ministero della difesa, dal governo del territorio al diritto disciplinare, eccetera. Come è facile da intuire, il diritto amministrativo abbraccia innumerevoli settori ed è, quindi, il diritto che più di tutti incide sulla nostra vita di ogni giorno, molto più di quanto potete immaginare in questo preciso istante. Anche se è un diritto vastissimo che gli deriva dall’essere il diritto della PA, molti arrivano correttamente a definirlo il “diritto del potere”, pone comunque dei “paletti” ben precisi a tale “potere”: quest’ultimo, infatti, è allo stesso tempo creato e limitato dalla legge … la legge, cioè, se da un lato conferisce alla pubblica amministrazione il “potere” di agire per curare un interesse pubblico, dall’altro però traccia anche dei confini ben precisi all’esercizio di tale “potere”, confini oltre i quali la PA non può andare.

Cosa succede se la pubblica amministrazione esercita male il proprio “potere” o lo esercita fuori dai presupposti di legge? Come possiamo immaginare entra in gioco un giudice speciale, il cosiddetto giudice amministrativo, che è diverso dal giudice ordinario (cioè il normale giudice che regola gli ordinari rapporti tra i comuni cittadini) perché ha il compito di “bacchettare” la PA che esercita male il proprio “potere”. Noi di solito conosciamo tale giudice con il nome di:

  • TAR (cioè il Tribunale Amministrativo Regionale, peraltro esistente in ogni Regione), quando opera in primo grado;
  • Consiglio di Stato, quando invece opera in secondo grado, cioè in appello.

La domanda sorge spontanea… ma come si fa a portare davanti al giudice il mal esercizio di un “potere” della PA? Beh, si prende il provvedimento che di tale esercizio del potere è la diretta manifestazione (ad esempio, un provvedimento disciplinare, un documento caratteristico, un dispaccio di trasferimento, eccetera) e lo si porta all’attenzione del giudice amministrativo, cioè lo si “impugna” con un ricorso! Ma queste cose le farà eventualmente per voi il vostro avvocato … mi permetto quindi di sorvolare sul punto.

Un ultimo piccolo chiarimento prima di chiudere: non aspettatevi che il giudice amministrativo adotti il provvedimento “corretto” al posto della PA, cioè non aspettatevi in alcun modo invasioni di campo: in Italia il giudice amministrativo non si può sostituire alla pubblica amministrazione! Il giudice amministrativo potrà, al massimo, “bacchettare” la PA annullandole il provvedimento amministrativo impugnato (nel caso, naturalmente, che ritenga che abbiate ragione e che il vostro ricorso sia quindi fondato), spiegare in sentenza le motivazioni di tale annullamento … ma poi dovrà necessariamente passare di nuovo la palla alla pubblica amministrazione per l’adozione di un “nuovo” provvedimento. Badate bene, la PA dovrà adottare tale “nuovo” provvedimento nel rispetto delle motivazioni della sentenza, cioè senza alcuna (teorica) possibilità di uscire dal perimetro giuridico che il TAR (o il Consiglio di Stato in secondo grado) ha tracciato con la propria decisione.

Mi fermo qui nella speranza di esser riuscito ad offrirvi qualche spunto di riflessione e qualche strumento in più per entrare meglio nella materia … e la speranza è l’ultima a morire!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

IL CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE (COM) E IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE (TUOM)

Con la legge 28 novembre 2005, n. 246 titolata “semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005” è stata conferita al Governo una delega ad adottare decreti legislativi che:

  • individuino le disposizioni legislative, anteriori al 1970, di cui è indispensabile la permanenza in vigore;
  • provvedano alla semplificazione, all’armonizzazione e al riassetto della materia che ne è oggetto,

senza cambiarne i contenuti. Mi spiego meglio, sono state abrogate norme obsolete, riorganizzate e armonizzate quelle vigenti, ma non è stata cambiata l’anima del diritto militare esistente: ciò che era è rimasto, cambiando solo forma e senza cioè perdere l’antica fisionomia. Anche le parole usate nelle vecchie leggi o regolamenti sono state sostanzialmente riprodotte nel COM o nel TUOM esattamente per come erano.

Tornando al nostro discorso, sulla base di tale delega, il 15 marzo 2010 sono stati emanati il:

  • Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare(cosiddetto COM), testo legislativo con forza di legge (che ha cioè la stessa “forza” delle comuni leggi del Parlamento) che è stato emanato dal Governo su specifica delega del Parlamento (la citata legge n. 246 del 2005 appunto). Tale codice di compone di 9 libri [1] e regola sostanzialmente l’organizzazione e il funzionamento delle Forze Armate e della Difesa;
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare(cosiddetto TUOM), ovverosia il relativo regolamento attuativo, anch’esso organizzato in 9 libri [2].

Come è facile intuire, il COM e il TUOM rappresentano una svolta epocale per il diritto militare perché per la prima volta sono state organizzate, semplificate e armonizzate in due testi normativi coordinati (quasi) tutte le disposizioni in materia che prima erano sparse in una miriade di leggi, leggine, regolamenti o decreti. Ovviamente non ci troverete le disposizioni penali militari (che continuano ad essere contenute nel codice penale militare di pace CPMP o di guerra CPMG) ed alcune norme collegate, ma potete esser sicuri che (quasi) tutto quello che vi serve per inquadrare un qualsiasi problema di diritto militare lo troverete nel COM, nel TUOM o in entrambi. La grandezza dell’opera che è stata fatta, con tutti i problemi che possono permanere e che rendono infatti periodicamente necessari dei “correttivi”, la dimostrano i numeri: pensate che lo snellimento normativo ha portato le circa 1600 leggi e regolamenti esistenti sino al 2010 a confluire in un solo testo normativo con forza di legge (il COM) e in un unico testo regolamentare (il TUOM appunto): il rapporto è quindi di 1600 a 2, è stato proprio fatto un bel lavoro! Spesso navigando in internet ci si imbatte in citazioni di leggi o regolamenti; ebbene, come facciamo a capire se tali leggi o regolamenti sono ancora vigenti oppure se sono stati abrogati dal COM o dal TUOM? Detto in parole più semplici, come faccio a capire se il post che sto leggendo nel mio blog preferito è aggiornato oppure no? Posso andare al lavoro a reclamare un diritto senza esserne sicuro al 100%? Credo proprio di no … al momento però non esiste un metodo infallibile: solo lo studio ci può venire incontro. Per prima cosa si deve quindi studiare il problema e cercare di capire come una determinata materia è oggi regolata dal COM o dal TUOM … in secondo luogo potrebbero esserci d’aiuto due articoli del COM che elencano le norme abrogate in modo espresso perché le relative disposizioni sono state assorbite dal COM (o dal TUOM) oppure solo perché non è stato ritenuto indispensabile o necessario mantenerle più in vigore. Mi sto riferendo all’articolo:

  • 2268 del COM “abrogazione espressa di norme primarie” (cioè di norme aventi forza di legge) che elenca in ordine cronologico di emanazione oltre un migliaio di leggi che sono state abrogate;
  • 2269 del COM “abrogazione espressa di norme secondarie” (cioè di norme regolamentari) che invece elenca in ordine cronologico di emanazione diverse centinaia di regolamenti che sono stati abrogati.

Facciamo un esempio su qualcosa che tutti più o meno conoscono: il diritto disciplinare. In passato la norma di riferimento era la legge n. 382 del 1978 “Norme di principio sulla disciplina militare” che è stato abrogato in modo espresso dall’articolo 2268 del COM (al n. 744) citato poco sopra. Prendiamo ad esempio l’articolo 5 di tale legge che regolava, tra l’altro, l’applicazione del regolamento di disciplina militare e così recitava: “[…] il regolamento di disciplina deve prevedere la sua applicazione nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  1. svolgono attività di servizio;
  2. sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
  3. indossano l’uniforme;
  4. si qualificano, in relazione a compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari devono essere comunque tenuti all’osservanza delle disposizioni del regolamento di disciplina militare che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni di legge”.

Ebbene la legge è stata abrogata ma i sui contenuti sono confluiti nell’attuale articolo 1350 COM che, ai commi 2 e 3, riproduce la materia in modo pressappoco identico: “[…] 2. le disposizioni in materia di disciplina militare, si applicano nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  1. a) svolgono attività di servizio;
  2. b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
  3. c) indossano l’uniforme;
  4. d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.
  5. Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari sono comunque tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice e del regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni”.

Come appare evidente, la norma ha solo cambiato forma ma è sostanzialmente la stessa. Ciò significa che basta sfogliare un poco il Codice, approfondire quello che ci serve e vedrete che tutto apparrà molto più semplice. Buona lettura!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: I libro – organizzazione e funzioni; II libro – beni; III libro – amministrazione e contabilità; IV libro – personale militare; V libro – personale civile e ausiliario delle F.A.; VI libro – trattamento economico, assistenza e benessere; VII libro – trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio; VIII libro – servizio militare e servizio degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale e IX libro – disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

[2]: sostanzialmente corrispondenti a quelli del COM ad eccezione del VI libro. Infatti il I libro tratta dell’organizzazione e funzioni; il II libro dei beni; il III libro dell’amministrazione e contabilità; il IV libro del personale militare; il V libro del personale civile e ausiliario delle F.A.; il VI libro invece, diversamente dal COM, dei procedimenti amministrativi e trattamento dei dati personali; il VII libro disciplina infine il trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio; l’VIII libro il servizio militare e servizio degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale e il IX libro le disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.