LA “RISERVA SELEZIONATA” DELLE FORZE ARMATE

Un lettore mi ha chiesto informazioni in merito alla cosiddetta “Riserva selezionata”. Ebbene … non possiamo però affrontare l’argomento senza fare una piccola introduzione su cosa siano le Forze di completamento, di cui la “Riserva selezionata” è una componente. Beh, iniziamo quindi col dire che con il riordino dello strumento militare secondo il modello professionale, sono state create le Forze di completamento che consistono in un bacino di personale in congedo (delle categorie Ufficiali, Sottufficiali e Militari di Truppa) da cui è possibile attingere, in tempo di pace, per “completare” (appunto!) l’organico delle Unità delle Forze Armate. Ovviamente, si entra volontariamente a far parte delle Forze di completamento e, quindi, solo dopo aver dato la propria disponibilità e formalizzato il proprio consenso, si può essere richiamati in servizio secondo quando previsto dal Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) agli articoli 987 [1] (per gli Ufficiali) e 988 [2] (per Sottufficiali e Militari di Truppa).

Tanto premesso, sappiate che nell’ambito delle Forze di completamento, è stato poi avviato il progetto della “Riserva selezionata” [3] che consiste in un ulteriore bacino di personale in possesso di particolari “professionalità” per sopperire ad eventuali carenze organiche da ripianare nell’ambito di operazioni militari all’estero ovvero per esigenze addestrative, logistiche o operative in Italia. Preciso che la “Riserva selezionata” è alimentata esclusivamente da Ufficiali di complemento in congedo e da professionisti provenienti dalla vita civile come medici, avvocati, psicologi, ingegneri, architetti, sociologi eccetera.

ITER SELETTIVO

Una volta presentato domanda, nel caso in cui la Forza Armata ritenga che la “professionalità” posseduta dall’aspirante sia di possibile interesse, si può [4] essere:

  • richiamati in servizio (per gli Ufficiali di complemento in congedo);
  • avviati all’iter valutativo [5] per l’eventuale nomina a Ufficiale, conferimento del grado e conseguente richiamo in servizio (per i professionisti provenienti dalla vita civile).

Ovviamente, per essere nominati Ufficiali della Riserva selezionata:

  • bisogna possedere i requisiti generali per il reclutamento nelle Forze Armate (per approfondire leggi qui!);
  • essere idonei dal punto di vista fisico (avere cioè l’idoneità al servizio militare incondizionato) e psico-attitudinale;
  • non aver superato i limiti di età previsti per gli Ufficiali di complemento [6].

CONFERIMENTO DEL GRADO

Agli Ufficiali della “Riserva selezionata” (siano essi Ufficiali di complemento in congedo o professionisti provenienti dalla vita civile) può essere conferito un grado che va da Sottotenente a Tenente Colonnello (da Guardiamarina a Capitano di Fregata per la Marina Militare) sulla base delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Difesa del 15 novembre 2004 “Ferme e requisiti fisici e attitudinali degli ufficiali delle Forze di Complemento e procedura per la nomina a ufficiale di complemento[7] che prendono in considerazione età, titolo di studio nonché ulteriori “requisiti”. A titolo esemplificativo, considerate che per essere nominato:

  • Tenente Colonnello dell’Esercito dell’“Area operativa” è necessario avere un’età minima di 46 anni, essere in possesso di un dottorato di ricerca ovvero di un diploma di specializzazione, nonché “godere di fama indiscussa in materie attinenti alle professionalità di interesse della F.A.[8];
  • Tenente di Vascello della Marina Militare dell’“Area stato maggiore” è necessario avere un’età minima di 36 anni, essere in possesso di una laurea magistrale ovvero dell’“abilitazione di Ufficiale di navigazione”, nonché “possedere comprovata alta competenza in discipline militari o tecniche ovvero aver compiuto 6 anni di imbarco, di cui almeno 2 in comando di navi mercantili, oppure l0 anni di imbarco, di cui almeno 2 come comandante in 2^ (primo ufficiale) sempre su navi mercantili[9].

STATUS GIURIDICO

Ai sensi dell’articolo 874 e seguenti del Codice dell’ordinamento militare (COM), il personale della “Riserva selezionata” acquisisce con il richiamo lo status giuridico di “militare in servizio temporaneo” nella posizione di “servizio temporaneo alle armi” con il medesimo trattamento economico dei parigrado in servizio permanente effettivo [10].

CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

L’articolo 990 del COM, titolato proprio “Conservazione del posto di lavoro”, prevede al riguardo che “il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell’anzianità di servizio. 2. Per i rapporti di lavoro dei prestatori d’opera i quali, all’atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del comma 2 dell’art. 2111 del codice civile, in relazione ai commi 1 e 3 dell’art. 2110 dello stesso codice. 3. Alla fine del richiamo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. 4. Il lavoratore, salvo il caso di cui al comma 1 dell’art. 2119 del codice civile, non può essere licenziato prima di tre mesi dalla ripresa della occupazione. 5. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, è considerato dimissionario. 6. Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro. 7. Le norme previste dal presente articolo sono applicate anche ai trattenuti alle armi. 8. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 1.032,91. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. 9. La vigilanza per l’applicazione delle norme del presente articolo è esercitata dagli ispettori del lavoro”.

Tanto detto a livello generale, se siete realmente interessati a entrare nella “Riserva selezionata” informatevi sui siti web istituzionali delle Forze Armate dove troverete tutte le informazioni di dettaglio per fare domanda. Non mi resta quindi che salutarvi facendovi un grosso in bocca al lupo, ad maiora!

TCGC

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[1]: art. 987 del COM – Ufficiali delle forze di completamento:“1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni all’estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l’anzianità posseduta e ammessi a una ferma non superiore a un anno, rinnovabile a domanda dell’interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo. 2. Con decreto del Ministro della difesa sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata: a) le modalità per l’individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell’ambito del limite massimo di cui al comma 1; b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell’esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne”.

[2]: art. 988 del COM – Richiami in servizio nelle forze di completamento:“1. In relazione alla necessità di disporre permanentemente, per le esigenze di cui all’articolo 1929, comma 2, di personale in congedo adeguatamente addestrato, allo scopo di garantire la funzionalità e l’operatività dei comandi, degli enti e delle unità, nonché la loro alimentazione, possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore a un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero. 2. Ai militari richiamati delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio. 3. Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno. Ai militari richiamati delle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata di quattro anni sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di quattro anni. In ogni caso, i richiamati non possono essere inquadrati con grado superiore rispetto a quello apicale previsto per la stessa categoria d’inquadramento. Lo stato giuridico attribuito durante il periodo di richiamo non ha effetti per l’avanzamento al grado superiore, né ai fini della partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e a quelli per l’accesso al servizio permanente. 4. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata massima delle ferme e l’eventuale relativo prolungamento, nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio”.

[3]: la “Riserva selezionata” apparve in Italia con il cosiddetto Decreto “Marconi” (Regio Decreto n. 819 del 1932). Inizialmente pensata per la sola Regia Marina (e consentire, tra gli altri, proprio a Guglielmo Marconi di entrare a farvi parte), venne poi estesa a tutte le Forze Armate solo verso la fine degli anni ’90 con il Decreto Legislativo 490 del 1997.

[4]: si può essere chiamati, ma non si deve! Ciò significa che la Forza Armata non è in alcun modo obbligata a richiamare in servizio chi è in possesso dei requisiti. Per quanto riguarda i requisiti, inoltre, consiglio di leggere quanto previsto dal Decreto del Ministro della Difesa del 15 novembre 2004 “Ferme e requisiti fisici e attitudinali degli ufficiali delle Forze di Complemento e procedura per la nomina a ufficiale di complemento”, con particolare riguardo agli artt. 3 e 5:

Art. 3 – Requisiti per il richiamo in servizio. 1. All’atto del richiamo il personale di cui all’articolo 1 deve:

  1. aver sottoscritto il consenso al richiamo;
  2. avere un’età che gli consenta di ultimare la ferma da contrarre in data antecedente a quella prevista per il collocamento nella riserva di complemento;
  3. se ha già prestato servizio in qualità di ufficiale ausiliario o richiamato, aver riportato nell’ultimo documento caratteristico una qualifica finale non inferiore a “superiore alla media”, se valutato con scheda valutativa, ovvero un giudizio favorevole, se valutato con rapporto informativo;
  4. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi;
  5. sottoscrivere il consenso ad essere impiegato in attività operative, addestrative o logistiche anche fuori dal territorio nazionale;
  6. essere in possesso dell’idoneità psico-fisica al servizio militare in relazione all’età, al grado, al corpo, al ruolo e alla specialità di appartenenza […].

Art. 5 – Requisiti per la nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell’articolo 4 del regio decreto 16 maggio 1932, n.819. 1. Ai fini del conferimento della nomina ad ufficiale di complemento dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica ai sensi dell’articolo 4 del regio decreto 16 maggio 1932, n.819, i soggetti interessati debbono:

  1. possedere i requisiti previsti dall’articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, dall’articolo 3, lettera “d” del presente decreto e dalle tabelle allegate in relazione al corpo, al ruolo e alla Forza armata di appartenenza;
  2. non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, 230, se appartenenti a classe interessata alla chiamata di leva;
  3. possedere i requisiti di moralità e condotta stabiliti dall’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, 53, e successive modificazioni.
  4. Il Capo di stato maggiore di Forza armata propone alla Commissione ordinaria di avanzamento l’elenco nominativo dei soggetti che possano dare ampio affidamento di prestare opera proficua alla Forza armata.
  5. La Commissione ordinaria di avanzamento stabilisce, in relazione alle particolari esigenze manifestate dallo Stato maggiore di Forza armata, il grado ed il ruolo attribuibile al soggetto che aspira alla nomina ad ufficiale, in base ai requisiti previsti dalle tabelle allegate […]”.

[5]: art. 674 del COM – Conferimento diretto del grado di ufficiale di complemento:“1. La nomina a ufficiale di complemento, senza concorso e in via eccezionale, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che danno ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. 2. Può essere conferito senza concorso il grado di tenente colonnello di complemento o corrispondente ai cittadini che godono di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi delle Forze armate. 3. Per comprovata alta competenza in discipline nautiche, aeronautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al comma 1 si può prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina a ufficiale di complemento nei corpi sanitari o nel comparto sanitario del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri. 4. La nomina è conferita previo giudizio della competente commissione ordinaria d’avanzamento, che stabilisce il grado e il ruolo d’assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandante generale. 5. Con decreto del Ministro della difesa sono individuate in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata: a) le professionalità e i gradi conferibili, ai sensi del presente articolo; b) le procedure da seguirsi; c) gli eventuali ulteriori requisiti per la nomina”.

[6]: art. 1000 del COM – Cessazione dell’appartenenza al complemento:“1. L’ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età:

a. Esercito italiano: 55 anni;

b. Marina militare: 55 anni;

c. Aeronautica militare: 1) ruolo naviganti: 1.1) ufficiali inferiori: 45 anni; 1.2) ufficiali superiori: 52 anni; 2) tutti gli altri ruoli: 55 anni;

d. Arma dei carabinieri: sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni […]”.

[7]: e per la sola Marina Militare Decreto del Ministro della Difesa del 15 marzo 2019 “Modifica della tabella B: Marina, allegata al decreto del Ministro della difesa 15 novembre 2004, in materia di requisiti per il conferimento del grado agli ufficiali di complemento e di modalità per l’individuazione delle ferme e dei requisiti per gli ufficiali delle forze di complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica”.

[8]: Tabella “A”: ESERCITO – Quadro: I allegata al Decreto del Ministro della Difesa del 15 novembre 2004 “Ferme e requisiti fisici e attitudinali degli ufficiali delle Forze di Complemento e procedura per la nomina a ufficiale di complemento”.

[9]: Tabella “B”: MARINA – Quadro: I allegata al Decreto del Ministro della Difesa del 15 marzo 2019 “Modifica della tabella B: Marina, allegata al decreto del Ministro della difesa 15 novembre 2004, in materia di requisiti per il conferimento del grado agli ufficiali di complemento e di modalità per l’individuazione delle ferme e dei requisiti per gli ufficiali delle forze di complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica”.

[10]: al termine della ferma gli Ufficiali della “Riserva selezionata” vengono collocati nella categoria dei “militari in congedo” nella posizione del “complemento”.

IL TATUAGGIO PUÒ ESSERE CAUSA DI ESCLUSIONE DA UN CONCORSO MILITARE?

Questa è una domanda ricorrente a cui ritengo sia arrivato il momento di dare una risposta una volta per tutte. Sì, il tatuaggio può essere causa di esclusione dal concorso! Infatti, ai sensi dell’articolo 635, comma 1 ter, del Decreto Legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) che tratta proprio dei requisiti per l’arruolamento nelle Forze Armate (per approfondire leggi qui!), “i tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento (cioè al TUOM – per approfondire leggi qui!), costituiscono causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando”.

Penso che non permangano molti margini di manovra … non mi resta dunque che salutarvi, ad maiora!

TCGC

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È VERO CHE L’AVER PRESTATO SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE COSTITUISCE TITOLO PREFERENZIALE NEI CONCORSI PUBBLICI?

Un giovane collega mi chiede se l’aver prestato servizio militare sia un titolo preferenziale nei concorsi pubblici … beh, iniziamo subito col dire che la risposta è sì! Difatti, l’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 titolato “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” stabilisce, tra l’altro, che:“[…] qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: […]

  • 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso […].
  • 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
  • 20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato […]”.

Appurato quindi che l’aver prestato servizio nelle Forze Armate costituisca titolo di preferenza nei concorsi pubblici, proviamo a dare un significato più concreto ai concetti di “lodevole servizio” e di congedo “senza demerito” cui fa esplicito riferimento il citato D.P.R. n. 487 del 1994. Ebbene, anche se sono concetti evanescenti, proviamo ad azzardare dicendo che:

  • il servizio può considerarsi “lodevole” quando il militare ha sempre tenuto una condotta esemplare come può desumersi dalla relativa valutazione caratteristica e senza aver subito, ad esempio, sanzioni disciplinari e/o condanne penali di sorta (generalmente si considerano solo le condanne per delitti non colposi!). Se poi il militare non è più in servizio alle armi, non si può ragionevolmente considerare lodevole quel servizio che si è concluso con un congedo per “non idoneità alle funzioni del grado”, per “scarso rendimento”, “d’autorità”, per “perdita del grado”, per “decadenza” o per “perdita dello stato di militare” (articolo 923, comma 1, lettere c, d, f, i, l ed m del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare” – cosiddetto COM), in quanto tali specifiche tipologie di congedamento presuppongono quantomeno che il servizio svolto non sia stato tale da potersi qualificare come “lodevole” e, conseguentemente, costituire titolo di preferenza;
  • il congedo “senza demerito” presuppone invece che il militare abbia completato la propria ferma o rafferma. Ciò implica che, analogamente a quanto detto nel precedente alinea, la cessazione dal servizio non sia avvenuta per le cause previste all’articolo 923, comma 1, lettere c, d, f, i, l ed m del COM (con particolare riguardo al congedo per “perdita del grado”, “decadenza” o “perdita dello stato di militare”), per l’accertato abuso di alcool, l’uso (anche saltuario) di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero a seguito dell’irrogazione della sanzione disciplinare di stato della “cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare” (per approfondire leggi qui!).

Un’ultima cosa, come possono essere fatti valere tali titoli preferenziali? Beh … sgombriamo il campo da un dubbio ricorrente: a mio parere il “lodevole servizio” e il congedo “senza demerito” non possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 (per approfondire leggi qui!) e ciò implica che devono necessariamente essere certificati dall’Autorità militare, ovverosia dal Comando dell’Unità militare dove prestate/avete prestato servizio oppure dall’Ente militare competente durante il congedo. Chiedete informazioni in merito al vostro Comando o al vostro Distretto Militare/Centro Documentale di riferimento, sono convinto che vi verranno date tutte le informazioni di dettaglio per ottenere il certificato che vi serve!

A questo punto, non mi resta che augurarvi un grosso in bocca al lupo … ad maiora!

TCGC

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POSSONO ESSERVI RIVOLTE DOMANDE “PERSONALI” DURANTE UN COLLOQUIO DI LAVORO? … E DOPO, UNA VOLTA ASSUNTI?

Una lettrice mi ha chiesto se nel corso di un colloquio di lavoro possano essere fatte domande “personali” … mi riferisco a quelle domande che hanno poco a che vedere con il lavoro per cui si concorre. Io aggiungerei … e successivamente? … una volta che magari si viene assunti, come funziona? Si possono fare? … e il lavoratore deve per forza dare una risposta?

Insomma, vi può essere chiesto in fase di assunzione (o anche successivamente), ad esempio, se siete fidanzati o sposati, se avete o volete avere dei figli, se professate una determinata religione o avete un determinato orientamento politico eccetera? Beh, la risposta è molto semplice e come potete ben immaginare è no! Non vi possono essere rivolte domande del genere, né prima né dopo l’assunzione! … e la cosa vale ovviamente anche per i militari! Sebbene sia vietato, a chi però non è mai capitato di rispondere a domande “personali” del reclutatore, del capo ufficio o del proprio comandante? Ovviamente, a prescindere da quelle non “maliziose”, fatte quindi solo per conoscervi meglio, i datori di lavoro (e mi sto riferendo anche alla Pubblica Amministrazione), cercano sempre di capire chi si metteranno (o che hanno) in casa, in modo da prevedere/prevenire futuri possibili “problemi” e mantenere quindi sempre il pieno controllo della situazione. È tutto molto logico, si è sempre fatto così e probabilmente si continuerà ancora a farlo per molto tempo, ma tutto ciò non toglie il fatto che comportamenti del genere siano vietati dalla legge! Che fare allora: rispondere oppure no? Beh, la questione è molto personale: dipende infatti da voi e dal tipo di domanda che vi viene rivolta. In quest’ambito non esiste infatti alcuna risposta giusta (o sbagliata) in assoluto, dovete pertanto fare ciò che vi sembra più adeguato alle circostanze, valutando con equilibrio caso per caso … arrivando anche a rifiutarsi di rispondere o a tacere, se lo ritenete necessario!

Passando al versante “legale” della questione, sappiate che il divieto di fare domande “personali” al lavoratore discende dalla vigente normativa sul “divieto di discriminazione” … le domande “personali” rappresentano infatti un “indizio” che dalla vostra risposta potrebbe ad esempio derivare (o meno) l’assunzione o il reclutamento, l’attribuzione di un dato incarico, la possibilità di ottenere un trasferimento eccetera … detto altrimenti, sono un indicatore del fatto che potreste essere in qualche modo oggetto di discriminazione, diretta o indiretta che sia! L’unica cosa veramente complicata è riuscire a dimostrarlo … probatio diabolica

In linea generale, quanto ci serve per inquadrare giuridicamente il problema è presente all’:

  • articolo 2 del Decreto Legislativo n. 215 del 2003 sulla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica che vieta “qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell’origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite: a) discriminazione diretta quando, per la razza o l’origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone […]”;
  • articolo 2 del Decreto Legislativo n. 216 del 2003 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro che vieta inoltre “qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell’età o dell’orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite: a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone […]”;
  • articolo 27 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna che prevede infine che:1. È vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l’ampliamento di un’impresa o l’avvio o l’ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma. 2. La discriminazione di cui al comma 1 è vietata anche se attuata: a) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive; b) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso […]”.

Tanto detto, sappiate che le tre disposizioni che avete appena letto valgono anche per i militari … e fin dalla fase del reclutamento! Il Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare(cosiddetto COM) stabilisce infatti:

  • all’articolo 637, titolato proprio “Divieto di discriminazione”, che “fatto salvo il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal presente codice, è vietata in sede di reclutamento ogni forma di discriminazione, secondo quanto disposto dall’articolo 1468”;
  • al successivo articolo 1468, “Discriminazioni e molestie”, che:“1. È vietata nei confronti dei militari ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, di molestia anche sessuale, secondo quanto disposto dai decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215, 9 luglio 2003, n. 216 e 11 aprile 2006, n. 198 [cioè proprio le disposizioni citate poco sopra!]. 2. Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di assegnazioni o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici, ideologici, religiosi, razziali, etnici, per l’orientamento sessuale o per la differenza di genere”.

Penso che se siete arrivati a leggere fin qui avete ormai acquisito le conoscenze sufficienti per decidere autonomamente come comportarvi, valutando anche l’opportunità di agire d’astuzia mettendo (o meno) in campo “contromisure”a tutela della vostra privacy … non mi resta quindi che salutarvi, ad maiora! 

TCGC

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IL COLLOQUIO CON LO PSICOLOGO MILITARE

Come avviene per ogni procedura selettiva che possa definirsi tale, anche nei concorsi per l’accesso nelle Forze Armate è previsto un colloquio con uno psicologo militare (tecnicamente “intervista di selezione”) che rappresenta un momento fondamentale per tutto l’iter concorsuale, perché è proprio in tale occasione che viene “misurata” la personalità del concorrente … detto altrimenti, è quello il momento in cui si “pesa” l’aspirante dal punto di vista psicologico, caratteriale … e perché no … anche dal punto di vista delle competenze di cui è in possesso! Non abbiate paura dei colloqui (o dei test psico-attitudinali) a cui venite sottoposti, perché servono solo a valutare la vostra “compatibilità” con il profilo professionale per cui state concorrendo, a tutela sia vostra che dell’Amministrazione militare! Provo a spiegarmi meglio … non me ne vogliano i tecnici ma questo post non è stato scritto per loro … pensate al lavoro che vorreste svolgere nelle Forze Armate … bene … ora chiudete gli occhi e cercate di immaginarlo come se fosse un vestito che – badate bene – dovrete probabilmente indossare tutti i giorni per gli anni a venire … Ci siete riusciti? Ottimo! Ebbene … se la vostra taglia è la 48 non potete indossare una 50 o una 46! Nel primo caso, infatti, il vestito vi starebbe largo e nel secondo caso, invece, vi starebbe stretto … il risultato? Vi sentireste a disagio … certo, potreste ovviamente provare a resistere, ma dopo 6 mesi, un anno … magari anche due, il disagio inizierebbe a trasformarsi in sofferenza!  Beh, in ambito professionale funziona sostanzialmente allo stesso modo … infatti, se voi siete una taglia 48 e il lavoro che volete è fatto per una taglia 50 o 46, significa che non è per voi … se poi avrete anche la (s)fortuna di andarlo effettivamente a svolgere, vi sentirete sicuramente a disagio … soffrirete … e con voi soffrirà chi vi vuole bene … nonché l’Amministrazione militare: mi riferisco qui ai vostri superiori, ai vostri colleghi eccetera … e tutto ciò perdendo (e facendo anche perdere agli altri) molto tempo, con il serio rischio di non considerare tutta una serie di altre possibilità o chances lavorative che potrebbero presentarsi proprio mentre fate di tutto per farvi star bene un vestito che non è fatto per voi! Ecco perché dovete pensare allo psicologo militare come a chi, anche nel vostro interesse, è chiamato a dare un parere professionale sulla vostra attitudine a diventare un militare … ritornando all’esempio fatto poco sopra … a valutare cioè se il vestito che volete indossare sia della vostra misura e vi stia quindi bene addosso … comodo direi! Sfatiamo ora un mito … diffidate da chi sostiene che un colloquio con l’Ufficiale psicologo possa essere pregiudicato da una singola risposta “sbagliata”, da un silenzio o da una crocetta “errata” nei test psico-attitudinali perché non funziona proprio così! Gli psicologi militari, infatti, hanno una profonda esperienza nelle risorse umane e una professionalità che gli permette di indagare a fondo il candidato nella sua interezza, senza “distorsioni” … cioè a prescindere da fattori causali o non pertinenti!

Tanto premesso, quali sono le caratteristiche del candidato che lo psicologo militare cerca di scovare nel corso del colloquio? Beh, in linea generale, la motivazione, l’adattabilità alla vita militare (sia come propensione alla disciplina militare che come predisposizione ad essere inseriti in un contesto gerarchico) e poi, in relazione al tipo di profilo professionale per cui si concorre (cioè Ufficiali, Sottufficiali o Militari di Truppa), l’attitudine al Comando, alla gestione dello stress, all’autocontrollo eccetera.

Passiamo ora a vedere, a grandi linee, in che modo sarete valutati. Ebbene:

  1. preliminarmente, lo psicologo militare esaminerà il vostro fascicolo che contiene, oltre al vostro curriculum vitae/scheda biografia, il risultato di tutta una serie di test a cui siete stati precedentemente sottoposti. In questa fase, si farà ovviamente una prima e generale idea su chi siete … anche per capire in quale direzione indirizzare il successivo colloquio vis a vis con voi;
  2. durante il colloquio vero e proprio, l’Ufficiale psicologo verificherà le ipotesi che si è fatto nella fase precedente, cercando cioè di trovare “dal vivo” conferme sull’idea che si è fatto di voi approfondendo, se necessario, alcuni aspetti della vostra personalità e del vostro carattere. Si affiderà naturalmente a tecniche ben precise che gli permettono di esaminarvi a 360º, indagando cioè tutti gli aspetti (verbali e non verbali) dell’incontro che sta avendo con voi;
  3. successivamente al colloquio, lo psicologo militare esprimerà quindi una valutazione su di voi, dando dei giudizi (scarso, ottimo, sufficiente eccetera) sui vari aspetti indagati, mettendoli peraltro a sistema con i risultati dei vostri test psico-attitudinali e con tutto quanto è emerso dall’esame delle vostre pregresse esperienze lavorative, scolastiche e umane (curriculum vitae/scheda biografica).

Non dovete assolutamente demoralizzarvi poi se il giudizio risulterà non positivo perché ciò non vuole affatto dire che abbiate qualche particolare problema e che dobbiate quindi farvi curare! Significa, infatti, solo che nel momento in cui siete stati valutati non vi adattavate bene al tipo di profilo professionale per cui stavate concorrendo: non dovete quindi prenderla come una “bocciatura” di voi stessi e, soprattutto, come un qualcosa di definitivo e che valga cioè “per sempre” … nulla esclude infatti che in un successivo concorso – e quindi in un differente momento della vostra vita – superiate il colloquio psicologico alla grande … per tanto non demordete e continuate sempre a provarci!

Passiamo ora alla parte più interessante del postcome dovete prepararvi al colloquio con lo psicologo militare? Beh … innanzitutto rispettando voi stessi e la vostra intelligenza … ecco perché non dovete assolutamente stare a sentire chi vi consiglia di adottare un determinato atteggiamento, di pronunciare (o non pronunciare) una determinata parola, di dire (o non dire) una determinata frase: queste sono infatti tutte stupidaggini! L’indagine psicologica, con le tecniche che si usano oggi, è infatti ormai fin troppo sofisticata per non farvi apparire per come siete veramente, facendo cioè emergere le caratteristiche principali della vostra personalità e del vostro carattere! Evitate quindi di stressarvi inutilmente … peraltro, troppo spesso il presentarsi ansiosi al colloquio può comprometterne la buona riuscita … capite bene che una cosa è essere (giustamente) preoccupati per il concorso come è normale che sia e cosa ben differente è invece essere (e farsi vedere) ansiosi proprio mentre state sostenendo il colloquio! Quindi, invece di farvi salire l’ansia, lavorate su voi stessi e fate in modo da arrivare di fronte all’Ufficiale psicologo predisposti positivamente, senza cioè cercare di sembrare un’altra persona, convinti del fatto che avete tutti i requisiti necessari per avere successo e che, soprattutto, avete fatto tutto quello che era nelle vostre possibilità per vincere il concorso … senza alcun rimpianto!

Vi starete chiedendo a questo punto … ma insomma come sarà questo colloquio? Cosa mi verrà chiesto? Vi rispondo a tali domande con una domanda … e come potrebbe essere? Anche se sarete di fronte ad un professionista che vi deve valutare, esaminare e giustamente soppesare … in fin dei conti il colloquio è e rimane solo una “chiacchierata” su voi stessi! Facendo ricorso al comune buon senso, fate in modo di arrivare a tale appuntamento:

  • sereni e disponibili … dimostrando cioè la sicurezza di chi si sente a proprio agio perché non ha nulla da nascondere;
  • in ordine con la cura personale … dimostrando cioè di avere rispetto della vostra persona e di chi avete di fronte;
  • con un abbigliamento che sia comodo ma comunque appropriato al contesto … state infatti sostenendo un concorso pubblico, non dimenticatelo mai!
  • (anche) per far capire che siete ben consapevoli delle caratteristiche umane e professionali che servono per ben operare nel profilo professionale per cui state concorrendo;
  • portando con voi un curriculum vitae aggiornato … non è detto che serva, ma non si sa mai … fate poi in modo che sia ordinato e scritto per bene, anche dal punto di vista grafico;
  • avendo pronto in mente (il che non significa assolutamente aver imparato a memoria!) un discorso di presentazione da cui emerga chiaramente (e sinteticamente) chi siete, cosa avete fatto, quali sono le vostre caratteristiche e, soprattutto, la motivazione che vi ha spinto a fare domanda.

Passando al rovescio della medaglia e facendo sempre ricorso al comune buon senso, le domande dello psicologo militare non potranno che vertere essenzialmente:

  • sui vostri studi (e risultati conseguiti), precedenti lavorativi, interessi personali eccetera;
  • sui valori in base ai quali siete stati educati e su cui si fonda la vostra “filosofia di vita”;
  • su cosa vi aspettate dal futuro e, soprattutto, dal lavoro in caso di superamento del concorso;
  • sulla vostra motivazione … ovviamente la motivazione va adeguatamente sostenuta e argomentata … ma questo dipende solo da voi: non abbiate quindi timore di dire come la pensate e, cioè, che volete arruolarvi perché, ad esempio, condividete i valori dell’Organizzazione militare, desiderate fare nuove esperienze, ambite a migliorarvi dal punto di vista economico e/o sociale, sperate di poter ripercorrere le orme di vostro padre militare di carriera, eccetera eccetera eccetera.

Tirando le somme, durante il colloquio dovrete per parlare di voi stessi e per farlo bene dovete prima indagare a fondo chi siete … se dedicherete a questa indagine il tempo necessario, se cioè mediterete bene su di voi lo psicologo militare capirà da ciò che dite (e, soprattutto, da come lo dite) che avete la giusta motivazione … cioè che non avete superficialmente deciso di partecipare al concorso (solo per provarci insomma!) ma che, al contrario, lo avete fatto perchè volete investire su voi stessi e che la decisione di volersi arruolare è stata quindi il frutto di una scelta matura e pienamente consapevole.

A questo punto non mi resta altro che farvi un grosso in bocca al lupo per il concorso … ad maiora!

TCGC

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LO “SCORRIMENTO” DELLA GRADUATORIA NEI CONCORSI PER L’ACCESSO NELLE FFAA

Lo scorrimento della graduatoria è quell’istituto giuridico che consente alla Pubblica amministrazione che vuole assumere del personale di poter chiamare direttamente chi è risultato idoneo non vincitore in precedenti concorsi, senza indirne quindi uno nuovo … e questo semplicemente facendo “scorrere” la vecchia graduatoria. La cosa, però, è di difficile applicazione nei concorsi per l’accesso nelle Forze Armate, dato che nei concorsi “militari” si ricorre allo “scorrimento” della graduatoria in casi veramente eccezionali! Mi spiego meglio, l’articolo n. 643 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare(cosiddetto COM) prevede, infatti, che:“1. L’amministrazione militare ha facoltà di conferire, nel limite delle risorse finanziarie previste, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria. 2. Detti posti, da conferire secondo l’ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e il quinto per il reclutamento delle altre categorie di militari. 3. Se alcuni posti messi a concorso restano scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l’amministrazione militare ha facoltà di procedere, nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria e salvo diverse disposizioni del presente codice, ad altrettante nomine secondo l’ordine della graduatoria stessa, fermo restando l’accertamento dell’ulteriore possesso dei requisiti. 4. Nei concorsi per la nomina a ufficiale e sottufficiale in servizio permanente, se alcuni dei posti messi a concorso risultano scoperti per rinuncia o decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l’ordine della graduatoria. Se la durata del corso è inferiore a un anno, detta facoltà può essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso. 4-bis. Nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal presente codice”.

Tanto premesso, mi preme solo che teniate ben presente come la discrezionalità di cui dispone l’Amministrazione militare nel decidere se indire un nuovo concorso o far “scorrere” una pregressa graduatoria sia molto molto ampia, molto più di quanto non sia nel resto della Pubblica amministrazione dove lo “scorrimento”, invece, è praticamente diventato la norma. Se a questo uniamo poi il fatto che in passato, per tutta una serie di motivi (primo tra tutti l’esigenza che il personale venga giudicato idoneo dal punto di vista psico-fisico in un periodo “vicino” a quello dell’arruolamento e non, magari, a distanza di anni) raramente si è fatto ricorso all’istituto dello “scorrimento”, le cose si complicano e di molto! Credo che sia proprio il caso che vi facciate una bella chiacchierata con il vostro Avvocato di fiducia: ritengo infatti che imbarcarsi in un ricorso al TAR, con quello che costa oggi, solo per chiedere lo “scorrimento” di una graduatoria in un concorso “militare” non sia proprio una scelta vincente. Potete fare di meglio, molto di meglio … ad esempio iniziando col partecipare al concorso successivo, credetemi!

TCGC

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L’ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI IMPUTATO

Quando si assume esattamente la qualità di imputato in un procedimento penale? E fino a quando di conserva? La domanda non è banale perché potrebbe avere dei risvolti pratici non trascurabili, ad esempio ai fini del mantenimento del nulla osta di sicurezza, della partecipazione ad un concorso eccetera …

Per quanto di interesse sappiate che, ai sensi dell’articolo 60 del codice di procedura penale, “1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell’articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo. 2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna. 3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo”.

Certo, so benissimo che si parla di “richiesta” di rinvio a giudizio e non di rinvio a giudizio vero e proprio … ciò nonostante, la qualifica di “imputato”, anche se solo formale, comporta comunque molteplici conseguenze che è meglio non sottovalutare.

TCGC

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COS’È IL CASELLARIO GIUDIZIALE? CHE DIFFERENZA C’È TRA CERTIFICATO E VISURA DEL CASELLARIO? IN COSA CONSISTE IL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI?

Il casellario giudiziale è un archivio nazionale dove viene registrata la storia giudiziaria di ognuno di noi, con particolare riguardo alle condanne penali definitive (… includendo peraltro anche alcune tipologie di provvedimenti amministrativi e civili).

L’elenco dei provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale è riportato all’articolo 3 del D.P.R. 313 del 2002 [1] e comprende:

a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l’oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all’articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l’amnistia, l’indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;

c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;

d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;

e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;

f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l’imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza, nonché’ quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale;

g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all’articolo 66, terzo comma, e all’articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;

i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;

i-bis) l’ordinanza che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale;

i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale;

l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;

n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;

o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all’articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;

p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione di sostegno;

q) lettera abrogata dal D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169;

r) i provvedimenti giudiziari relativi all’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189; t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;

u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia”.

Il certificato del casellario giudiziale è quel documento che si chiede all’Ufficio del casellario presente in ogni Procura della Repubblica [2] e che riassume le iscrizioni presenti a nostro nome nel casellario giudiziale, ma non tutte! … infatti ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del citato D.P.R. 313/2002 non vi troveremo traccia delle iscrizioni “relative:

a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;

b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale;

c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 556 del codice penale;

d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;

e) ai provvedimenti previsti dall’articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali;

f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;

h) ai provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;

l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;

m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;

m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;

m-ter) alle sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova […]”.

Quindi, nel certificato del casellario giudiziale non saranno visibili tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale nell’ottica di agevolare ad esempio chi ha avuto “problemi” penali di lieve entità (ad esempio nel caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) oppure ha optato per particolari procedure (com’è, ad esempio, il patteggiamento di una pena inferiore ai due anni, la messa alla prova eccetera). Quanto appena detto assume molta importanza quando ci viene richiesto di autocertificare i nostri precedenti penali: infatti, ai sensi dell’articolo 28, comma 8, del citato D.P.R. 313/2002, l’“interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare”, tra le altre [3], quelle non riportate nel certificato del casellario giudiziale ai sensi del comma 1 dell’articolo 24 del D.P.R. 313/2002, cui abbiamo fatto cenno poco sopra. Quindi se nella nostra dichiarazione sostitutiva non indicheremo le iscrizioni che non appaiono nel certificato del casellario non commetteremo alcun reato (falso o dichiarazione mendace sono le ipotesi più comuni) ma ricordate che la Pubblica Amministrazione potrà sempre “vedere” tutte le iscrizioni presenti nel casellario! Dire o non dire, dichiarare o non dichiarare, la questione non è banale e per questo mi sento in dovere di consigliarvi vivamente una chiacchierata preliminare con un Avvocato di fiducia … “se pensate che rivolgersi a un Avvocato serio costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro farvi assistere da quello sbagliato!” … rifletteteci sopra!

Chiariamo infine che vanno distinti dal certificato del casellario giudiziale:

  • la visura del casellario giudiziale che, al contrario del certificato, contiene tutte le iscrizioni presenti nel casellario. Diversamente dal certificato del casellario giudiziale, inoltre, non ha alcun valore certificativo (per intenderci, non serve quindi a certificare la nostra “fedina penale”) e non riporta i dati anagrafici della persona cui si riferisce (viene infatti rilasciato in forma anonima ad uso e consumo dell’interessato). Ma insomna … questa visura allora a cosa serve? Beh, a null’altro se non a farci conoscere integralmente la nostra storia giudiziaria;
  • il certificato dei carichi pendenti che, semplificando al massimo, riporta invece i procedimenti penali “pendenti” di un determinato soggetto presso una determinata Procura della Repubblica e quella soltanto (cioè i procedimenti penali in corso e nei quali il soggetto ha assunto la qualità di imputato. Non vi troverete quindi informazioni su procedimenti ancora in fase di indagini preliminari che possono però essere comunque ottenute con una semplice richiesta ex art. 335 c.p.p. – clicca qui). Se aveste mai bisogno di sapere se esistono carichi pendenti presso più Procure della Repubblica, dovrete quindi necessariamente presentare altrettante richieste presso ognuna delle stesse … ma questo solo fino all’entrata in servizio del casellario nazionale dei carichi pendenti.

TCGC

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[1]: titolato “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”.

[2]: dato che il casellario giudiziale è un archivio nazionale, è quindi indifferente che il certificato del casellario giudiziale venga chiesto a Caserta, Bolzano o Palermo … il risultato sarà identico!

[3]:art. 28, comma 7, del D.P.R. 313/2002: “Nei certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative: a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale; b) ai provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché’ alle sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale”.

QUALI SONO I REQUISITI GENERALI PER ARRUOLARSI NELLE FORZE ARMATE?

L’articolo 635 del Decreto Legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) ci fornisce una risposta sufficientemente esaustiva a tale domanda. Non serve proprio alcuna spiegazione e quindi ve lo posto integralmente … buona lettura …

1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali: a) essere cittadino italiano; b) essere in possesso di adeguato titolo di studio; c) essere in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato; d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento; e) godere dei diritti civili e politici; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; i) avere tenuto condotta incensurabile; l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; m) avere compiuto il 18° anno di età, fermo restando: 1) quanto previsto dall’articolo 711; 2) la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso di chi esercita la potestà; n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché’ per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i), l) e n), sono accertati d’ufficio dall’amministrazione. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non è nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare che partecipa a concorsi delle Forze armate. 3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del presente codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui quelli previsti per il personale dell’Arma dei carabinieri dall’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 […]”.

Ai sensi del successivo articolo 638 COM, tali requisiti “devono essere posseduti dalla data indicata nel bando e sino a quella dell’effettiva incorporazione o, limitatamente ai militari in servizio, a quella dell’inizio del relativo corso di formazione, o fino alla nomina a ufficiale in servizio permanente nei concorsi a nomina diretta, a eccezione del limite massimo di età che può essere superato al momento dell’effettiva incorporazione o dell’inizio del corso di formazione. [Infatti] l’accertamento, successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti, sia per condotta dolosa sia per condotta incolpevole dell’interessato, comporta la decadenza di diritto dall’arruolamento volontario”.

Ora credo che ne sappiate abbastanza … non mi resta quindi che augurarvi in bocca al lupo per il concorso!

TCGC

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COME PREPARARSI AL CONCORSO?

Cosa serve per arrivare correttamente preparati ad un concorso e, soprattutto, ad un concorso nelle FFAA? Nelle considerazioni che seguono ci allontaneremo un pochino dal topic giuridico che caratterizza questo portale web, in modo da offrire ai più giovani, senza alcuna pretesa di completezza, qualche consiglio pratico su come impostare la propria preparazione di base, alla luce dell’esperienza maturata da chi di concorsi e di esami ne ha sostenuti tanti e continua a farlo … d’altronde “gli esami non finiscono mai”!

Iniziamo il discorso individuando con chiarezza cosa sicuramente non abbiamo alcun bisogno di:

DISTRAZIONI – Il punto di partenza non può che essere quello di lavorare sul nostro approccio mentale: dobbiamo abbandonare/evitare ogni possibile forma di autocommiserazione del tipo “non ce la farò mai“, “tanto i posti sono già tutti assegnati” eccetera; le FFAA sono stracolme di persone che sono arrivate dove sono da sole, senza “aiutini” o “spintarelle”. Vincere un concorso nelle FFAA è una cosa possibile e, soprattutto, a portata di mano! Dobbiamo quindi respingere ogni impostazione negativa poiché ci fa allontanare dall’obiettivo finale, distraendoci proprio quando abbiamo bisogno della massima concentrazione possibile. Bisogna fare in modo di liberare la testa da ogni dubbio e perplessità, anche da quelli – per carità, più che legittimi – del tipo “e se poi non mi piace?”, “se poi non mi sento pronto per lasciare la mia famiglia?”, eccetera … Concentriamoci al 100% sul concorso, vediamo di vincerlo e, solo dopo averlo vinto, affrontiamo tutte le altre questioni decidendo, ad esempio, se accettare o meno, presentarsi o non presentarsi affatto! Rimandiamo a dopo il problema e, con esso, ogni distrazione, tanto siamo ancora in tempo per dire eventualmente di no, lasciando il posto a chi magari ha una motivazione più profonda della nostra;

ESSERE PERMALOSI – Mai essere permalosi! Mi spiego meglio, mai offendersi se le cose non vanno esattamente come vorremmo, smettendo di provarci. Bisogna invece provarci sempre, provarci e riprovarci: queste due parole devono addivenire ad essere il “mantra” che ci guida durante tutta la nostra preparazione, anche per evitare ogni possibile futuro rimpianto o rimorso! Non dimentichiamo infatti che solo provando e riprovando i concorsi che si diventa degli esperti, dei veterani, delle “cinture nere” … alla fine dei conti sono proprio le cinture nere, i veterani e gli esperti che rimangono in piedi sul campo di battaglia, superando con successo ogni prova concorsuale;

STRESS – Bisogna assolutamente evitare di arrivare a ridosso delle prove concorsuali per decidere di iniziare a studiare e/o allenarsi fisicamente: tale condizione, infatti, si sposa troppo spesso con lo “stress” e, quest’ultimo, è il nostro più temibile nemico, perché riduce sensibilmente le possibilità di far bene e, soprattutto, di riuscirlo a dimostrare in sede concorsuale.

Insomma, cosa bisogna fare per prepararsi nel migliore dei modi? Credo proprio che bastino pochi ingredienti; la ricetta è semplicissima, quanto complessa nella realizzazione pratica dato che ci richiede tanta dedizione e costanza: avremo infatti bisogno di procedere ad una razionale (auto)organizzazione del nostro lavoro (ho dedicato a questo aspetto anche uno specifico postclicca qui!). Andando per ordine, senza dubbio ci servirà, oltre ad una buona dose di buon senso:

MOTIVAZIONE, SPRIRITO DI SACRIFICIO E COSTANZA – La motivazione al lavoro, al sacrificio e la costanza con cui ci si prepara ad affrontare il concorso, sono elementi fondamentali per poter avere successo; gli atleti sanno bene come ogni vittoria si costruisca giorno dopo giorno, non dimentichiamolo mai!

STILE DI VITA ADEGUATO – Ebbene si, il nostro stile di vita influisce molto sui nostri risultati! Regoliamoci senza però lasciare completamente da parte i nostri affetti e le cose che ci piacciono. Gli antichi romani dicevano: “in medio stat virtus”, cioè la virtù è nel mezzo, senza esagerazioni di sorta, nell’equilibrio generale che va cercato e mantenuto; non dimentichiamo infatti che è proprio l’equilibrio una delle caratteristiche che deve possedere un militare! Per quanto riguarda specificamente lo stile di vita necessario per allenarsi correttamente ed essere fisicamente competitivi per affrontare le prove concorsuali, ognuno di noi ha la sua ricetta vincente e, quindi, su questo punto sorvolo. Quello su cui invece mi concentrerò in un post dedicato è lo stile di vita necessario per aumentare la nostra salute “mentale” e, in particolare, la resistenza allo stress “mentale” (clicca qui!).

APPROCCIO “SCIENTIFICO” – Il taglio che dobbiamo dare alla nostra preparazione è e deve essere “scientifico”: non dobbiamo cioè lasciare mai nulla di intentato, perchè lo studio e la preparazione sono come il maiale: non si butta via niente! Se poi le cose non vanno proprio per il verso giusto serviranno sicuramente per il successivo concorso o per quello dopo ancora. Ritengo sia essenziale applicare alla nostra preparazione concetti militari quali quello della “concentrazione dello sforzo”: usando cioè tutte le nostre energie per raggiungere lo scopo, che è e rimane quello di vincere il concorso … ce lo ricordiamo, vero?

CONOSCI IL TUO NEMICO – Dobbiamo infine sapere esattamente come si svolgerà il concorso che ci interessa (fondamentale sarà leggere con attenzione il relativo bando che trovi nella pagina dedicata sul sito di PERSOMIL – clicca qui!) e cosa la commissione esaminatrice si aspetti da noi, in modo da “attagliare” la nostra preparazione. “Conosci il tuo nemico” (“nemico” che, in questo caso, sarebbe amichevolmente la commissione esaminatrice) è il secondo concetto militare che dobbiamo tenere ben presente. Per farlo con profitto dobbiamo cercare di acquisire ogni elemento di informazione utile al nostro scopo, sia esso il lontano ricordo di un nostro precedente concorso, l’esperienza fatta da un conoscente, il contenuto di un testo di preparazione (in commercio ce ne sono diversi fatti veramente benissimo) o di un blog specializzato. A proposito, alcuni di voi mi hanno segnalato che su un blog che si chiama MININTERNO (clicca qui!) è possibile acquisire gratuitamente informazioni e consigli utili su ogni tipologia di concorso, basta cercare!

A questo punto non posso che augurarvi un grosso in bocca al lupo!

TCGC

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P.S. Molti di voi mi hanno chiesto se servono veramente i vari corsi di preparazione che si trovano in commercio. Non sono sicuro che tali corsi siano fondamentali per raggiungere un livello di addestramento (iniziamo a chiamare le cose con il proprio nome!) sufficiente a vincere il concorso, ognuno di voi sa in cuor suo se ha vuoti di preparazione da dover colmare; la scelta se seguire o meno un corso rimane quindi strettamente personale. La cosa di cui sono però sicurissimo è che tali corsi costino soldi (spesso parecchi soldi) e non di rado si trasformano nella testa di molti di voi in una scusa per autocommiserarsi, un alibi che ingigantisce il vostro ego quando vi lamentate di un risultato che non vi soddisfa: “non mi hanno preso nonostante avessi fatto il corso di preparazione! Basta, non ci provo più!”. Credo che la preparazione e la motivazione giusta per affrontare e vincere un concorso – e in particolare un concorso per le FFAA – debbano provenire in primo luogo da dentro di noi, senza condizionamenti da parte di fattori esterni, peraltro a pagamento! Mi pare proprio che ci siamo ormai disabituati ad apprezzare e a prendere in considerazione le cose gratuite e, con queste, noi stessi, il nostro impegno e la nostra forza interiore! Questo sito internet, che non è costato (quasi) nulla se non la passione e l’impegno di chi scrive (che, peraltro, prima di iniziare non aveva alcuna conoscenza di informatica), ne è la dimostrazione pratica!

LA SALUTE MENTALE AUMENTA LE PROBABILITÀ DI SUCCESSO

La salute della nostra mente è l’elemento fondamentale per il successo: nella vita, nello studio, nel lavoro e, soprattutto, nella preparazione per un concorso. Il tuo cervello, che è l’organo più importante del sistema nervoso centrale, pesa soltanto circa il 2% del peso corporeo ma consuma in media molto più del 2% della tua energia: arriva addirittura a dieci volte tanto (si parla del 20-25% del totale) … come mai? La risposta è più che intuitiva: il cervello è il nostro processore, il nostro motore che è sempre in movimento, sempre attivo! Se non funziona bene, se non è in salute, tutto quello che facciamo ne risentirà, sia a livello fisico che a livello mentale. Senza pretesa di alcuna completezza e, soprattutto, senza alcuna volontà di sostituirmi al tuo medico (che, infatti, ti consiglio sempre di consultare), di seguito troverai alcuni consigli da seguire per fare in modo che la tua “materia grigia” rimanga in forma e, perché no, aumenti le proprie prestazioni.

BIORITMO

Prepararsi per un concorso alla fine dei conti non differisce molto dal pianificare un addestramento militare e, quindi, proprio a questo mi sono ispirato nelle considerazioni che seguono. La prima cosa che devi tenere in debita considerazione è quella di non alterare mai troppo il ritmo naturale del tuo corpo. Generalmente, la mattina il vigore fisico e mentale è quasi per tutti significativamente superiore a quello della sera (beh, per capire se la cosa vale anche per te devi osservarti sperimentando su te stesso, perché nessuno può conoscerti meglio di te stesso!). La cosa funziona sostanzialmente così: vigore massimo dalle ore 7/8 del mattino a mezzogiorno; vigore medio-basso subito dopo pranzo con graduale tendenza al rialzo fino alla cena, crollo definitivo e inesorabile dopo cena. Considera che ogni interferenza in tale naturale essere delle cose può alterare anche la qualità delle tue prestazioni. Se possibile, cerca di mantenere il ritmo anche durante i fine settimana: il tuo corpo non riconosce infatti i sabati o le domeniche. Le ore più produttive della giornata sono e rimangono sempre le prime, quindi sfruttale al meglio! Sforzati di alzarti sempre a un’ora accettabile, anche quando non lavori o non devi andare a scuola.

Il sonno è una componente essenziale del ritmo naturale del corpo in considerazione degli effetti devastanti che la relativa mancanza ha sulla salute fisica e mentale della persona. Dormire poco, infatti, influisce negativamente sul comportamento generale, sull’umore, sulla concentrazione e sul rendimento complessivo: quando sei stanco, inoltre, commetti più errori! C’è un’altra funzione legata al sonno che non devi sottovalutare mai, soprattutto poi se stai studiando per un esame: è infatti ampiamente dimostrato che durante la notte la mente rielabora le informazioni acquisite durante il giorno, le collega e le sistema nella memoria c.d. a lungo periodo. Un sonno di buona durata e qualità rappresenta quindi il presupposto fondamentale per prepararsi proficuamente a sostenere le prove di un concorso. Per dormire bene, per rilassarti nel modo giusto, non ti sovraccaricare mai troppo prima di andare a letto (usando ad esempio il computer o guardando la tv), ma sfoglia un libro o ascolta della musica rilassante. Per combattere eventuali attacchi di sonnolenza che possono insorgere durante il giorno, prova poi a metterti comodo concedendoti un pisolino di circa 20/25 minuti, non di più; in tale fase del sonno è infatti semplice svegliarsi, eliminando l’eccesso di fatica e ritrovando la forza per completare il tuo programma (almeno per le cose più urgenti). Superati i 25/30 minuti, infatti, si entra generalmente in una fase di sonno più profonda; se ti svegli durante tale fase ti sentirai affaticato e irritabile, cioè non nelle condizioni ottimali per poter proficuamente riprendere il tuo lavoro.

ALIMENTAZIONE

Una dieta equilibrata e che faccia al caso nostro deve includere:

  • proteine (uova, pesce, carne, eccetera), che sono l’elemento essenziale per ogni organismo vivente. Una carenza di proteine, infatti, rallenta la continua ricostruzione del nostro corpo, la guarigione e provoca affaticamento;
  • carboidrati, che sono fondamentali perché ci danno energia e, conseguentemente, nutrono il cervello. Rappresentano infatti la benzina che fa muovere tutto, ma non bisogna esagerare: alzano infatti il livello di glucosio nel sangue in pochissimo tempo, l’insulina lo riduce e siamo al punto di partenza, perché il cervello non viene nutrito nel modo giusto per poter reggere adeguatamente lo stress mentale cui la preparazione concorsuale o lo svolgimento di esami ci sottopone. Ecco perché consiglio di prediligere carboidrati “lenti” (pane, pasta, riso e cereali, meglio se integrali): questi, infatti, rilasciano gradualmente il glucosio nel sangue che può quindi essere meglio assorbito dal nostro corpo e alimentare più a lungo il nostro cervello;
  • grassi “sani” (pesce azzurro, salmone, frutti di mare, olio extravergine di oliva, eccetera), tenendo ben presente che il nostro cervello è composto al 60% da grassi, motivo per cui è sconsigliabile escluderli del tutto dalla nostra dieta (evitiamo invece i grassi c.d. idrogenati, ad esempio la margarina, che risultano nocivi per il sistema nervoso perché ostacolano la rimozione delle scorie);
  • liquidi in quantità, perché la disidratazione pregiudica molto le nostre prestazioni sia fisiche che mentali.

Alcuni di voi mi hanno chiesto se il tè o il caffè ci aiutino effettivamente. È ovvio che una tazza di tè o di caffè doni vigore alle nostre capacità mentali, ma attenti a non abusarne! Anche in questo caso la moderazione deve guidarci nella direzione giusta: il tè o il caffè sono infatti stimolanti che presentano molti effetti collaterali negativi; l’abuso, specie se prolungato nel tempo, può infatti creare dipendenza! Discorso diverso deve essere fatto per gli alimenti e, soprattutto, le bevande c.d. “energetiche” che posso risultare addirittura molto pericolose: informatevi bene prima di prenderle (il vostro medico curante può aiutarvi in questo); pensate infatti che alcune di esse, peraltro facilmente reperibili al supermercato, sono addirittura vietate in molti Paesi! Se non potete proprio farne a meno, vi consiglio di assumerle solo il giorno dell’esame e poco prima di sostenere la prova concorsuale.

C’è infine un ultimo aspetto da non sottovalutare mai: una delle più importanti funzioni del cervello è rappresentata dal fatto che nei millenni è stato il nostro più fedele alleato nella ricerca del cibo e nella sopravvivenza. Cervello e stomaco sono quindi strettamente collegati: l’attività cerebrale varia infatti molto in base a cosa e quanto abbiamo mangiato, ovvero dalla fame che sentiamo: se lo stomaco è pieno, questo provoca sonnolenza e il cervello rallenta le proprie funzioni, ragion per cui prima di impegnarci in un’attività stressante, prima di eseguire un lavoro importante o di sostenere un esame, mai mangiare troppo perché una leggera fame (mi raccomando moderata, mai eccessiva!) stimola la nostra attività mentale e chi aiuta a fare di più e meglio.

ATTIVITÀ FISICA

Non vi è alcun dubbio che l’attività contribuisca a migliorare la salute del nostro cervello e la relativa attività mentale. Il benessere fisico deriva da una corretta attività fisica perché favorisce la circolazione del sangue e irrobustisce, oltre ai muscoli, i vasi sanguigni donandogli elasticità. Fare attività fisica regolarmente aiuta inoltre ad attenuare lo stress, a dormire meglio, a ridurre gli sbalzi di umore etc. Tutti questi effetti positivi presentano ovviamente delle ricadute, anch’esse positive, sulle nostre capacità mentali e sulla nostra memoria.

Quando vi sentite stanchi, provati dallo studio, la vostra concentrazione si abbassa o non riuscite a risolvere un problema, uscite a fare una passeggiata, fate una leggera corsa e vedrete che la mente si alleggerirà, ma non il vostro inconscio che continuerà invece ad associare, elaborare, sviluppare nuove ricostruzioni del problema, scovare possibili soluzioni o trovare idee per risolvere. Se poi vi sentite intorpiditi e non potete però permettervi una passeggiata o una corsetta, fate qualche esercizio: muovete le braccia o fate dei piegamenti, ruotate la testa eccetera. Quando praticavo il karate, mi avevano suggerito un buon metodo per dare velocemente vigore al corpo e alla mente: dovevo mettermi velocemente in piedi in tono muscolare, fare un lungo respiro alzando lentamente le braccia verso l’alto per poi espirare abbassandole velocemente. Se necessario ripetevo l’esercizio per 2 o 3 volte. Funzionava bene perché tali movimenti favorivano lo spostamento del sangue dagli organi, agli arti ed alla testa, favorendo l’irrorazione del cervello con sostanze nutritive, ossigenandolo. Provalo, tentar non nuoce!

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(AUTO)ORGANIZZA CON RAZIONALITÀ LA TUA PREPARAZIONE

Gli antichi romani sono riusciti a conquistare la quasi totalità del mondo conosciuto già prima della nascita di Cristo. Erano fisicamente minuti, non arrivavano spesso al metro e sessanta di altezza ma sono riusciti ad imporsi su popoli fisicamente più forti e vigorosi di loro. Come avranno mai fatto? La risposta è semplice: con la disciplina, una disciplina ferrea che aveva come corollario un’organizzazione militare perfetta per quei tempi, di gran lunga più sofisticata ed efficiente di quella dei loro – seppur valorosi – avversari.

Da questa premessa storica derivano i seguenti consigli su come autorganizzarsi nel migliore dei modi in vista di un concorso, anche se si lavora o si studia, non dimenticando che ti stai preparando per un concorso nelle FFAA e un giorno sarai proprio tu a dover organizzare il lavoro degli altri! Per impostare una corretta organizzazione del lavoro, ricorda quindi di:

  • mantenere la visione dell’obiettivo finale, raggiungendolo però per tappe. Immagina il punto di arrivo del tuo cammino (cioè il superamento del concorso), dandoti però dei compiti parziali che devi superare giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Proprio come avviene per un addestramento militare, devi suddividere il tuo percorso in tappe, mai più di 2 o 3 al giorno o alla settimana, per evitare di fare confusione, andare in superallenamento, in modo da percepire chiaramente i progressi che stai facendo;
  • premiarti per ogni risultato ottenuto, concedendoti una pausa o una serata extra con gli amici se ritieni di aver raggiunto un buon risultato. In ogni caso, anche se ritieni di non essere stato particolarmente brillante, non dimenticare mai di ritagliarti quotidianamente un poco di tempo per te stesso, per i tuoi amici, la tua famiglia o la tua fidanzata. Sapere che esiste una pausa alla fine della giornata ben ti predispone per rendere il tuo addestramento più proficuo e poi, non dimentichiamo mai che le emozioni positive vissute oggi ti aiutano a fare meglio domani, consolidando i risultati ottenuti;
  • eliminare ogni stimolo esterno: spegni il cellulare o il computer, non guardare la televisione, evita cioè ogni influenza esterna che possa deconcentrarti. Se vivi in caserma e i tuoi commilitoni ti disturbano, vai in un parco, in una biblioteca o dove riesci a sentire solo te stesso e i tuoi pensieri. Ricorda che il difficile è trovare la concentrazione iniziale, dopo mantenere l’attenzione diventa molto più semplice;
  • avere una postazione di lavoro ordinata e pulita. Riordina cioè sempre la tua scrivania prima di iniziare a lavorare, perché facendolo predisponi positivamente la tua mente all’efficienza e, cosa che ci interessa particolarmente, all’apprendimento. A proposito, l’ambiente condiziona la memoria e il tuo corpo si abitua alle posizioni che tieni quando lavori quindi, dato che dovrai probabilmente sostenere una prova scritta seduto su un banchino con soli 45 minuti a disposizione, cerca di non studiare mai sdraiato sul letto, in pigiama e senza misurare il tempo. Starai ovviamente più comodo da sdraiato, ma se ti sforzi a studiare seduto su una sedia impostando la tua sveglia affinchè suoni ogni 45 minuti, il giorno dell’esame ti troverai più a tuo agio, arriverai prima alla concentrazione necessaria per fare bene, procederai con la velocità corretta (poiché il tuo inconscio misurerà lo scorrere dei secondi facendoti usare bene i 45 minuti a tua disposizione), evitando di dover invece perdere del tempo prezioso per metabolizzare lo stress che ti da una posizione del corpo che non sei abituato a tenere e che la tua mente ritiene innaturale.

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