A chi non è stato mai chiesto di allegare un’autocertificazione o una dichiarazione sostitutiva di notorietà a una domanda o istanza, sia esso il nostro Ufficio personale o il Comune di residenza … ma vi siete mai chiesti cosa siano esattamente, a cosa servano e in cosa si differenzino? Iniziamo a fare un poco di chiarezza … ebbene:
• le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (o autocertificazione) consistono in una dichiarazione scritta che l’interessato rilascia alla Pubblica amministrazione o a un gestore di Pubblico servizio [1] al posto di esibire un certificato e che, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, può essere utilizzata: “in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato”;
• le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, hanno natura residuale. Infatti, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, “nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà [relativamente a … ] stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato”. Ma cos’è un atto di notorietà? Beh … l’atto di notorietà (o attestazione giurata) è quella dichiarazione che due [2] testimoni fanno sotto giuramento dinnanzi a un pubblico ufficiale (Notaio o Cancelliere di Tribunale per esempio) nella quale attestano stati, qualità o fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente noti (notorietà significa appunto esser pubblicamente noto!). Quanto detto per farvi capire quanto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ci abbiano semplificato la vita … immaginate solo quanto fosse dura trovare due testimoni e andare con loro da un Notaio o da un Cancelliere in Tribunale … non ci voglio neanche pensare!
Tanto premesso, tenete ben presente che:
- non è possibile fare dichiarazioni sostitutive di “certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti” (articolo 49 del P.R. n. 445 del 2000);
- “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni” (articolo 71 del P.R. n. 445 del 2000);
- “le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi” (articolo 73 del P.R. n. 445 del 2000).
- “fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 [in materia di sanzioni penali], qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché’ il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio” (articolo 75 del P.R. n. 445 del 2000).
- “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. […] L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso” (articolo 76 del P.R. n. 445 del 2000);
- consolidata giurisprudenza ritiene che le dichiarazioni sostitutive non siano utilizzabili in ambito processuale sulla base del fatto che esse sono uno strumento utilizzabile in ambito amministrativo e non giudiziario, dove vige la regola dell’onere della prova e, quindi, l’autocertificazione è sprovvista di ogni efficacia probatoria.
A questo punto vi starete domandando … ma che fine fanno quindi i certificati? Non esistono più? Non proprio direi … infatti “le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. […] Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»” (articolo 50 del D.P.R. n. 445 del 2000).
Un’ultima cosa prima di concludere … cosa accade se il pubblico ufficiale si rifiuta di accettare una dichiarazione sostitutiva che avete fatto ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000? Beh, quando la cosa non presenti le caratteristiche dell’omissione di atti d’ufficio (per approfondire leggi qui!), l’articolo 74 del D.P.R. n. 445 del 2000 stabilisce che “la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico” costituisca violazione dei doveri d’ufficio.
TCGC
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[1]: eventualmente anche a un privato … sempre che l’accetti naturalmente!
[2]: art. 30 della legge n. 241 del 1990:“in tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due”.