SIAMO SICURI CHE PER UN MILITARE LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA (EX ART. 168 BIS C.P.) SIA SEMPRE UNA SCELTA VINCENTE?

La richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova è la scelta giusta da fare per un militare? Beh, dipende … ecco perché tale richiesta deve essere sempre avanzata in modo cosciente ed informato dato che, in alcuni casi, potrebbe addirittura risultare più appropriato difendersi in giudizio puntando all’assoluzione!

Facciamo però un veloce passo indietro e iniziamo a vedere in cosa consista la messa alla prova. Ebbene, in estrema sintesi, l’articolo 168 bis [1] del codice penale prevede al riguardo che “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo [2] con messa alla prova […]”. Per chi si avvale del beneficio della messa alla prova, questa:

  • comporta “la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato” (articolo 168 bis del codice penale);
  • viene subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità che “consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato” (articolo 168 bis del codice penale);
  • non può essere concessa più di una volta ed è preclusa a delinquenti abituali, professionali e per tendenza (articolo 168 bis del codice penale);
  • qualora si concluda con esito positivo, “estingue il reato per cui si procede” senza però pregiudicare l’eventuale “applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge[3] (articolo 168 ter del codice penale). Ovviamente se la prova da esito negativo, il reato non si estingue affatto ed il procedimento riprende esattamente dal punto in cui era stato sospeso.

Fatta questa doverosa premessa, immaginate di aver superato positivamente la prova, di poter vedere finalmente estinto il reato commesso e, conseguentemente, di esser tornati al lavoro. Fantastico, tutto sommato è stato semplice! Ma non avete dimenticato nulla? Mi spiego meglio: avete considerato i risvolti disciplinari della questione? Avete insomma capito che non è ancora finita? Ebbene sì, anche se il reato è estinto ciò non incide minimamente sui possibili profili disciplinari della vicenda (per approfondire leggi qui!): il vostro Comando dovrà infatti procedere d’ufficio all’esame del giudicato penale (che è un obbligo e non una facoltà – per approfondire leggi qui!). Non è infatti scritto da nessuna parte che i fatti oggetto dell’accertamento penale debbano necessariamente coincidere con quelli oggetto dell’azione disciplinare. L’ho evidenziato in neretto perché troppo spesso tale aspetto viene inspiegabilmente tralasciato … eppure l’esame del giudicato penale è una certezza anche in caso di esito positivo della messa alla prova che, dunque, va richiesta tenendo bene in considerazione il rischio (tutt’altro che trascurabile) che il tutto possa concludersi con l’irrogazione nei vostri confronti di una sanzione disciplinare di stato (per approfondire leggi qui!). Vi consiglio quindi di non avere remore nell’approfondire la questione con il vostro Avvocato di fiducia, sia dal punto di vista penale che (soprattutto) da quello disciplinare … sono convinto che ne beneficerà tutta la vostra strategia difensiva.

Tanto detto non mi resta che salutarvi, ad maiora!

TCGC

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[1]: art. 168 bis del codice penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato:“nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108”.

[2]: art. 464 quater del codice di procedura penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato: “[…] 5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:

a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;

b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria […]”.

[3]: ciò significa che se, ad esempio, un soggetto viene perseguito per il reato di guida in stato di ebbrezza, anche se la prova si conclude con esito positivo con conseguente estinzione del reato, permangono comunque le sanzioni amministrative della sospensione o revoca della patente.

QUAL È LA PROCEDURA PER INFLIGGERE LA CONSEGNA DI RIGORE? COME SI SVOLGE CIOÈ IL C.D. “PROCESSINO” DI RIGORE?

Stimolato da una chiacchierata avuta proprio stamani con una collega, ho capito che dovevo scrivere un post su come si svolge praticamente il cosiddetto “processino” di rigore … ed eccomi qui! Beh, che dire, come sappiamo la consegna di rigore è la sanzione disciplinare di corpo più “tagliente” (per approfondire leggi qui!) che può essere inflitta:

Mi concentrerò ora sulle modalità pratiche di svolgimento del “processino” di rigore per come è stato minuziosamente disegnato all’articolo 1399 del COM [2] (per i più curiosi, ho postato integralmente tale articolo in nota!). Ebbene, tale “processino” si svolge secondo le seguenti sei fasi, delle quali solo le prime quattro avvengono necessariamente alla simultanea presenza di Comandante di corpo, incolpato, difensore, eventuali testimoni e Commissione di disciplina al completo [3]:

  • Fase 1:“contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti”, durante la quale il Comandante di corpo “apre le danze”, contestando verbalmente all’incolpato la mancanza da cui è scaturito il procedimento disciplinare (il Comandante di corpo rilegge sostanzialmente a voce la “contestazione degli addebiti” – per approfondire leggi qui!);
  • Fase 2:“esposizione da parte dell’incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli”, ovvero momento clou in cui il militare incolpato si difende verbalmente dalle accuse mossegli, di solito utilizzando le medesime argomentazioni utilizzate nelle eventuali memorie difensive scritte e depositate prima del “processino” stesso (secondo la tempistica datagli in sede di contestazione degli addebiti – per approfondire leggi qui!);
  • Fase 3 (eventuale):“eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti”;
  • Fase 4:“intervento del militare difensore”, durante la quale in cui il militare difensore cerca di alleggerire la posizione dell’incolpato, difendendolo appunto (per approfondire leggi qui!);
  • Fase 5: il Comandante di corpo, quindi, “congedati gli eventuali testimoni, l’incolpato e il difensore, sentita la commissione [di disciplina], la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza” che, vi ricordo, non è assolutamente vincolante né in termini di qualità della sanzione da irrogare (consegna di rigore o, eventualmente, altra sanzione di corpo meno grave) né, tantomeno, in termini di quantità della sanzione stessa (numero di giorni, ma ovviamente questo vale solo per la consegna “semplice” o di rigore). Preciso al riguardo che non è scritto da nessuna parte che un procedimento disciplinare avviato per infliggere la consegna di rigore debba necessariamente concludersi con l’effettiva irrogazione di una consegna di rigore: il Comandante di corpo, sulla base di quanto emerge durante il “processino”, rimane difatti libero di optare per una sanzione disciplinare di corpo più mite (consegna semplice, rimprovero o richiamo) o di non infliggerne alcuna [4];
  • Fase 6: terminati tutti gli adempimenti, “il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione e al parere della commissione, sono precisate le generalità dei componenti della commissione e del militare difensore” (articolo 1399, nono comma, del COM).

Tenete infine a mente che “il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione è comunicata senza ritardo all’interessato anche quando non sono applicate sanzioni” (articolo 1399, ottavo comma, del COM) anche se, nella pratica, tale decisione viene di solito comunicata verbalmente a incolpato e difensore direttamente dal Comandante di corpo alla fine della seduta, per essere poi formalizzata per iscritto in un momento successivo.

Tutto qui … il film si svolge grossomodo come ve l’ho appena riassunto, non mi resta quindi che salutarvi … buona visione e ad maiora!

TCGC

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[1]: infatti, ai sensi dell’articolo 1362, settimo comma, del COM, “con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti: a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell’articolo 260 c.p.m.p. [codice penale militare di pace]; b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale è stato instaurato un procedimento disciplinare”.

[2]: articolo 1399 del COM – Procedure per infliggere la consegna di rigore:

1. Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nell’articolo 1400, il comandante di corpo o di ente convoca l’incolpato, il difensore e la commissione.

2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue: a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti; b) esposizione da parte dell’incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli; c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti; d) intervento del militare difensore

3. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l’incolpato e il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi è accordo tra i componenti della commissione, il parere è espresso a maggioranza.

4. I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito.

5. Il parere è reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore.

6. Il parere non è vincolante.

7. Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione è comunicata senza ritardo all’interessato anche quando non sono applicate sanzioni.

8. Quando previsto, la comunicazione è effettuata anche per iscritto.

9. Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione e al parere della commissione, sono precisate le generalità dei componenti della commissione e del militare difensore”.

[3]: che, ai sensi dell’articolo 1400 del COM “è composta da tre militari, di cui due di grado superiore e un pari grado del militare che ha commesso la mancanza”.

[4]: ai sensi dell’articolo 751, secondo comma, del TUOM, il Comandante di corpo sarà invece vincolato a tenere conto, “nell’irrogazione della consegna di rigore, della gravità del fatto, della recidività, delle circostanze in cui è stata commessa l’infrazione e del danno che ne è derivato al servizio e all’Amministrazione”.

L’INDENNITÀ DI BUONUSCITA CHE SPETTA AL PERSONALE MILITARE CHE LASCIA IL SERVIZIO È UN TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) O UN TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)?

Sono giorni che mi viene chiesto con insistenza se a noi militari spetti il Trattamento di Fine Servizio (TFS) o il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)? Beh, semplice, a noi militari spetta il l’“Indennità di buonuscita” che è sostanzialmente un TFS! Tale prestazione previdenziale spetta ancora ai dipendenti pubblici assunti prima del 1° gennaio 2000 ed al personale di “diritto pubblico” ovverosia magistrati, diplomatici, personale della carriera prefettizia, professori e ricercatori universitari, nonché militari, personale delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco eccetera [1].

Tanto premesso, in cosa il TFS differisce dal TFR e, soprattutto, qual è il trattamento economicamente più vantaggioso? Iniziamo col dire che:

  1. l’articolo 3 del D.P.R. 1032 del 1973 titolato “Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato”, disciplina il Trattamento di Fine Servizio (TFS) nella parte in cui prevede che il militare “che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennità di buonuscita […]. L’indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all’art. 38 [2] quanti sono gli anni di servizio […]. Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell’applicazione del comma precedente, si considera l’ultimo stipendio o l’ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva […]”;
  2. l’articolo 2120 del codice civile (la cui applicazione è stata estesa, a partire dal 1995, a quasi tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ma non ai militari!), titolato “disciplina del trattamento di fine rapporto”, regola il Trattamento di Fine Rapporto (TFR):“in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni […]” (articolo 2120 del codice civile).

È evidente come il TFS sia molto più vantaggioso del TFR perché:

  • l’importo del TFS si ottiene sostanzialmente moltiplicando 1/12 dell’80% dell’ultima retribuzione annua lorda percepita (si prende quindi in considerazione la retribuzione massima percepita durante l’intera carriera, l’ultima appunto!) per il numero degli anni di servizio;
  • l’importo del TFR, invece, si ottiene grossomodo sommando la quota di retribuzione accantonata per ogni singolo anno lavorato. Se non avete idea di quale sia la quota esatta di retribuzione accantonata e solo per darvi un’idea estremamente approssimativa dell’ammontare, fate così: sommate per ogni singolo anno lavorato la cifra che si ottiene dividendo l’ammontare della retribuzione annua percepita per 13,5 (che è il coefficiente massimo di quota TFR previsto all’articolo 2120 del codice civile).

Permangono ulteriori differenze tra TFS e TFR che non ritengo opportuno approfondire in questa sede come ad esempio, senza alcuna pretesa di completezza, la differente tassazione applicata, il soggetto (o i soggetti) che procede al versamento/accantonamento, la possibilità di poter avere un anticipo prima del collocamento in pensione eccetera … Inoltre, per i militari c’è altro: i militari hanno difatti diritto ad un ulteriore sostegno previdenziale che viene erogato dalla Cassa di Previdenza delle Forze Armate (per approfondire leggi qui!), peraltro da poco aperta anche alla categoria dei Graduati della Forze Armate.

Tutta la questione è ovviamente molto più complicata di come l’ho appena disegnata: ho difatti estremamente semplificato tutto, procedendo “a spanne” con calcoli grossolani, solo per rendermi il più comprensibile possibile ai non addetti ai lavori. Come sempre, vi consiglio di quindi approfondire la materia con il vostro avvocato o commercialista di fiducia, tenendo sempre ben presente in mente che “se pensate poi che rivolgersi a un professionista serio costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro farvi assistere da quello sbagliato!”

Meglio che mi fermi qui … ad maiora!

TCGC

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[1]: art. 3 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” – Personale in regime di diritto pubblico: “1. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia […]”.

[2]: “La base contributiva è costituita dall’80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui [più tutta una serie di indennità] varie, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale” (articolo 38 del D.P.R. 1032 del 1973).

LA CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE E L’INDENNITÀ SUPPLEMENTARE DEI MILITARI CHE CESSANO DAL SERVIZIO

La Cassa di Previdenza delle Forze Armate è un Ente, istituito con il D.P.R. n. 211 del 2009 (oggi confluito nel Decreto Legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’Ordinamento Militare” (cosiddetto COM – per approfondire leggi qui!) e vigilato dal Ministero della Difesa, che eroga ai militari le seguenti prestazioni previdenziali:

  • prestiti agli iscritti (sempre che sia finanziariamente in grado di farlo);
  • l’assegno speciale, che spetta solo agli Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri all’atto del collocamento in “riserva” o in “congedo assoluto” ed al raggiungimento del 65° anno di età, secondo misure annuali stabilite con Decreto Ministeriale (che è comunque un beneficio di imminente soppressione [1]);
  • l’indennità supplementare, che spetta invece agli Ufficiali, Sottufficiali e Graduati delle Forze Armate con almeno 6 anni di iscrizione all’atto della cessazione a qualunque titolo dal servizio (quindi anche in caso di cessazione senza diritto a pensione).

Dato che l’assegno speciale è riservato ai soli Ufficiali dell’Esercito o dell’Arma dei Carabinieri ed è destinato a scomparire nel medio periodo [2], mi concentrerò brevemente sull’indennità supplementare il cui importo è dato, per i periodi:

Un paio di precisazioni:

  • l’indennità supplementare è reversibile in favore dei superstiti (articolo 1914, comma 5, del COM);
  • l’iscrizione alla Cassa di Previdenza delle Forze Armate avviene d’ufficio (articolo 1913, comma 1, del COM), all’atto dell’immissione in servizio permanente (per i soli graduati delle Forze Armate a far data dal 01.02.2023) e comporta un contributo obbligatorio a carico degli iscritti (articolo 1916, comma 1, del COM);
  • se all’atto del congedo non si sono maturati i 6 anni di iscrizione minimi previsti per l’erogazione dell’indennità, vengono restituiti all’iscritto i contributi obbligatori versati (articolo 1917 del COM);
  • il diritto all’indennità supplementare è garantito anche in caso di transito [5] tra ruoli diversi (articolo 1917 bis del COM).

Penso di avervi sufficientemente stimolato per continuare ad approfondire l’argomento con il vostro avvocato o commercialista di fiducia. Mi fermo qui … ad maiora!

TCGC

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[1]: art. 2262 quinques del COM – Disposizioni transitorie in materia di soppressione dell’assegno speciale per gli ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri:“1. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è percettore dell’assegno speciale di cui all’articolo 1915 è riconosciuto il diritto di optare, in sostituzione dello stesso, per una maggiorazione dell’indennità supplementare di cui all’articolo 1914, calcolata moltiplicando il 60 per cento dell’importo annuo dell’assegno speciale in godimento per i coefficienti corrispondenti al sesso e all’età dell’avente diritto di cui alla tavola di mortalità elaborata dall’Istituto nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente per l’anno 2019, e calcolata al 1° dicembre dell’anno nel quale è esercitata l’opzione. 2. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è cessato dal servizio con diritto a pensione, ma non è ancora percettore dell’assegno speciale di cui all’articolo 1915, è riconosciuto il diritto di optare tra lo stesso assegno speciale e una maggiorazione dell’indennità supplementare di cui all’articolo 1914, calcolata moltiplicando il 50 per cento dell’importo annuo dell’assegno speciale previsto per il grado rivestito all’atto della cessazione dal servizio alla data del 31 dicembre 2022, per i seguenti fattori: a) il coefficiente di cui alla tavola di mortalità dell’Istituto nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente per l’anno 2019, corrispondente al sesso e all’età dell’avente diritto, indicato al 1° dicembre dell’anno in cui l’interessato compirà un’età pari a quella posseduta al congedo aumentata di otto anni e comunque non inferiore a sessantacinque; b) l’anzianità contributiva al fondo previdenziale di cui all’articolo 1913, comma 1, lettera a), posseduta al 31 dicembre 2022, con un massimo di quaranta anni, rapportata a 40. L’eventuale anzianità maturata in altri fondi non è considerata utile al calcolo della maggiorazione. 3. Al personale in servizio al 31 dicembre 2022, in luogo dell’assegno speciale di cui all’articolo 1915, è riconosciuta una maggiorazione dell’indennità supplementare di cui all’articolo 1914, calcolata ai sensi del comma 2. 4. Il diritto alle opzioni di cui ai commi 1 e 2 è esercitato entro il mese di settembre di ogni anno ed è irrevocabile. La maggiorazione dell’indennità supplementare di cui all’articolo 1914 è liquidata e corrisposta agli interessati entro il 31 dicembre dell’anno nel quale il diritto di opzione è esercitato. Le maggiorazioni dell’indennità supplementare, di cui ai commi 1, 2 e 3, sono reversibili”.

[2] ai sensi dell’art. 1915, comma 2 bis, del COM, l’assegno speciale “non spetta [difatti più] agli ufficiali iscritti al relativo fondo previdenziale in data successiva al 1° gennaio 2023”.

[3]: o frazioni di anno. L’art. 1914, comma 2 ter, del COM – Indennità supplementare, prevede infatti che:“le frazioni di anno sono calcolate in mesi e le frazioni di mesi con numero di giorni non inferiore a quindici sono arrotondate per eccesso. Conseguentemente, le aliquote percentuali di cui ai commi 2 e 2-bis sono ridotte in Dodicesimi”.

[4]: art. 1914, comma 2 bis, del COM – Indennità supplementare: “[…] Per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 2022, l’indennità di cui al comma 1 è liquidata in base alle aliquote percentuali di seguito riportate dell’ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell’80 per cento, moltiplicate per gli anni di iscrizione al fondo maturati a decorrere dal 1° gennaio 2023:

a) 2 per cento per gli iscritti ai fondi previdenziali di cui all’articolo 1913, comma 1, lettere a), c), g) e g-bis);

b) 2,5 per cento per gli iscritti ai fondi previdenziali di cui all’articolo 1913, comma 1, lettere b), d) e f);

c) 3 per cento per gli iscritti al fondo previdenziale di cui all’articolo 1913, comma 1, lettera e) […]”.

[5]: art. 1913, comma 3 ter, del COM – Fondi previdenziali integrativi: “[…] Il personale militare impiegato a tempo indeterminato, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124 [cioè in uno degli organismi facenti parte del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica], che rientra nel ruolo di provenienza è iscritto al relativo fondo di previdenza se, in ragione degli anni di servizio residui, può maturare il diritto all’indennità supplementare ai sensi dell’articolo 1914 del presente codice. Il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di reiscrizione nei ruoli di provenienza”.

LE PRIME 10 COSE CHE BISOGNA FARE DOPO LA MORTE DI UN GENITORE

È purtroppo successo: abbiamo perso una persona molto importante, è morto papà (sto solo ipotizzando frugando nel mio passato … ovviamente la cosa vale anche se è stata mamma ad andarsene). Siamo stati lontani e impegnati … forse crediamo di non aver fatto quanto avremmo dovuto o voluto, di aver commesso molti errori. Non importa, è arrivata l’ora di tornare a casa; il fatto che non ci sentiamo capaci, che viviamo una sensazione di impotenza mista a confusione ci sta, è normale! Dobbiamo quindi lasciare quello che stiamo facendo per dedicarci a chi è rimasto, “accollandoci” le primissime necessarie incombenze.

Ovviamente, avvenimenti del genere ci toccano inesorabilmente nell’intimo della nostra anima: l’importante è osservare senza giudizio quello che ci accade dentro … non dimentichiamo che siamo esseri umani! A volte pensiamo di voler fare tanto per lenire le sofferenze di chi, come noi, sta elaborando il lutto, quando in realtà basta davvero poco, bisogna agire con semplicità. In queste circostanze non è tanto la parola che fa il suo effetto, poiché il processo di morte è un passaggio alla vita stessa che non si può spiegare: è un sentire interno che ognuno vive a proprio modo, con dolore e rassegnazione altalenante … con non accettazione per la maggior parte delle persone. Non c’è scelta giusta o sbagliata: “l’essere con l’altro” … anche semplicemente in ascolto … è già tanto!

Rimettiamo ora i piedi per terra perché inizia la salita, c’è molto da fare … e dobbiamo farlo in prima persona! Il peso è tutto sulle nostre spalle e perciò dobbiamo tranquillizzarci il più possibile. Prendiamo quindi un bel respiro e restiamo semplicemente in ascolto, vicino a chi è rimasto a soffrire come semplice presenza; l’energia si manifesta così e arriva al cuore più di una parola. Facciamo ordine nella nostra mente … siete pronti?

Piccolo inciso, spesso sentiremo parlare di “de cuius” … beh … tale termine viene comunemente utilizzato in ambito legale e testamentario per riferirsi alla persona deceduta di cui si discute o della quale si sta trattando il testamento o l’eredità.

Tanto premesso, iniziamo a metterci all’opera e rimbocchiamoci le maniche: bisogna innanzitutto comunicare a chi deve sapere che il nostro papà (o la nostra mamma ovviamente) non c’è più. Della cosa deve esserne sicuramente informato:

  1. Il Comando militare di appartenenza [1] (per approfondire leggi qui!) al quale dobbiamo chiedere immediatamente di fruire della licenza “per gravi motivi” che ci permette di assentarci per 10 giorni calendariali (N.B.: tale licenza non è differibile per esigenze di servizio!). Non dimentichiamo però che trattandosi di una licenza straordinaria compresa nel tetto annuo dei 45 giorni, se ho già beneficiato nello stesso anno solare di tutti i 45 giorni di licenza straordinaria spettanti in astratto (ad esempio per congedo parentale), non potrò più usufruirne perché altrimenti sforerei il tetto massimo dei 45 giorni che ci è imposto dalla normativa militare (Difficile? Non tanto dai … ma se vuoi approfondire leggi qui!);
  2. L’Ente previdenziale di riferimento di papà, chi gli pagava la pensione insomma (INPS, Casse di previdenza eccetera), sempre che papà non lavorasse ancora perché in tal caso va comunicato tutto anche al suo datore di lavoro. Esser rapidi, peraltro, vi eviterà di dover restituire eventuali prestazioni liquidate ma non dovute. Dovremmo anche pensare che mamma, o qualche altro familiare, potrebbe aver diritto alla pensione di reversibilità di papà (per la quale va presentata una specifica istanza – per approfondire leggi qui!);
  3. L’Agenzia delle Entrate. Entro 12 mesi dal decesso deve difatti essere presentata la dichiarazione di successione [2]. Trattandosi di una procedura complessa, è assolutamente consigliabile rivolgersi ad un professionista (meglio se notaio, avvocato o commercialista), specialmente se papà ha lasciato testamento (per approfondire leggi qui);
  4. Banche, Poste e Istituti di Credito. Sappiate che lo sblocco dei conti di papà potrà però avvenire solo dopo aver ultimato l’iter burocratico della successione, di cui al precedente punto 3;
  5. I Fornitori di Luce, Gas e Acqua per chiudere le utenze domestiche intestate a papà o, eventualmente, procedere alla relativa voltura. Una cosa simile avviene anche per l’abbonamento alla RAI, sempre che papà avesse un televisore e quindi pagasse il canone;
  6. Il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per quanto riguarda il passaggio di proprietà per successione di auto, moto eccetera (NB: i veicoli iscritti al PRA non vanno inseriti nella dichiarazione di successione);
  7. Gli Istituti assicurativi con cui papà aveva eventualmente stipulato polizze per auto, moto, casa, infortunio, vita eccetera;
  8. I Carabinieri competenti per territorio se papà deteneva armi;
  9. Il Comune dove papà aveva la proprietà di immobili per regolarizzare, ad esempio, il pagamento delle tasse locali come l’IMU, la tassa sui rifiuti eccetera. Non è detto che se papà fosse esente e non pagasse nulla (ad esempio per esenzione IMU prima casa), la cosa valga anche per gli eredi … anzi normalmente succede proprio il contrario;
  10. Eventuali società con cui papà intratteneva eventuali rapporti commerciali che si sviluppano nel tempo come accade, ad esempio, per le carte di debito o credito (quando non collegate al conto corrente) o per abbonamenti vari come payTV, istituti di sicurezza eccetera.

Un paio di consigli prima di concludere:

  • rintracciamo e custodiamo subito i documenti di papà … ivi incluso il testamento (se esistente) … prima che si perdano o che, magari, qualcuno possa addirittura riuscire ad approfittarsi della situazione;
  • affidiamoci da subito ad un professionista (meglio se notaio, avvocato o commercialista) che abbia la nostra fiducia. Dal decesso di papà scaturiscono infatti molti ulteriori adempimenti legali o fiscali che vanno regolarizzati il prima possibile: gli eredi, ad esempio … ed è solo un esempio … devono provvedere alla dichiarazione dei redditi del defunto; nell’anno successivo al decesso è poi possibile ottenere la detrazione IRPEF per le spese sostenute, come quelle funerarie eccetera.

Questi, ovviamente, sono solo alcuni suggerimenti molto, ma molto generali … ogni situazione è diversa e non dovete quindi temere di farvi aiutare nell’affrontarla!

Una precisazione finale è d’obbligo: avvocatomilitare.com persegue finalità meramente divulgative e, conseguentemente, l’approccio dato è necessariamente molto sintetico, non tale cioè da garantire una completa disamina sull’argomento. Ecco perché mi permetto di ribadire ancora una volta quanto sia necessario farsi seguire da un notaio, un avvocato o un commercialista di fiducia: non abbiate paura di informarvi e di approfondire bene la vostra situazione, soprattutto se si parla di eredità … evitate cioè il rischio di commettere errori che potrebbero costarvi caro. Parafrasando una frase ricorrente su avvocatomilitare.com … se pensate che rivolgersi a un professionista costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro provare a fare tutto da soli … pensateci sopra! Ad maiora!

In ricordo di Roberto e Giuseppe che con i loro consigli ci hanno aiutato ad essere quello che siamo

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[1]: il decesso ha peraltro molteplici conseguenze amministrative: pensiamo ad esempio al caso di fruizione dei benefici della legge n. 104 del 1992 per accudire il de cuius, al Nulla Osta di Sicurezza (cosiddetto NOS) in fase di rilascio eccetera.

[2]: la vigente normativa prevede una imposta sulle successioni ereditarie con aliquote che variano dal 4% per il coniuge e i parenti in linea retta (es. genitori e figli) al 6% per i partenti sino al 4° grado per arrivare all’8% per gli altri soggetti. Vi è comunque una franchigia che varia a seconda dell’erede ed è, ad esempio, di 1.000.000 euro per il coniuge e gli eredi in linea retta, che si eleva a 1.500.000 nel caso in cui l’erede sia portatore di handicap.

L’INDEBITAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E IL D. LGS. N. 14 DEL 2019 “CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA”

L’indebitamento è una condizione che purtroppo affligge moltissimi colleghi militari … e questo a prescindere dal grado e dall’anzianità di servizio posseduta. Anche se sono svariate le cause che possono portare a difficoltà finanziarie, a partire dagli stipendi relativamente bassi, dalle spese impreviste, dai problemi familiari, dai divorzi eccetera … sono convinto che ciò che ha portato molti colleghi sulla strada sbagliata sia stato troppo spesso la totale mancanza di educazione finanziaria: alla base del sovraindebitamento c’è, a mio parere, il mancato accesso del militare a risorse e informazioni finanziarie che possano aiutare a prevenire l’indebitamento e gestire in modo “sano” i propri soldi. Pensate ad esempio a tutti i colleghi che, dopo aver mantenuto per molto tempo un tenore di vita alto (non di rado eccessivamente alto!) grazie a quanto meritatamente guadagnato in missione fuori area, siano stati poi facilmente attratti da offerte di credito “facile” o siano addirittura rimasti coinvolti in vere e proprie truffe finanziarie, accumulando debiti diventati nel tempo impossibili da gestire. Trovarsi in situazioni del genere può avere, ovviamente, risvolti estremamente negativi sulla propria vita:

  • privata, con forti tensioni familiari che possono arrivare a determinare, nei casi più gravi, problemi in termini di salute fisica e/o mentale, oltre a far ovviamente allontanare chi ci sta vicino come il coniuge, i figli, i parenti o gli amici;
  • professionale, causando sensibili diminuzioni nel rendimento e/o nell’affidabilità lavorativa, cosa che può mettere in dubbio il mantenimento del proprio incarico, il rilascio/rinnovo del nulla osta di sicurezza (cosiddetto NOS – per approfondire leggi qui!), la partecipazione a missioni internazionali … quando non si arriva addirittura al trasferimento per incompatibilità ambientale.

Ma se si è già in difficoltà finanziaria, se si stanno affrontando seri problemi di debito o se le società di recupero crediti ci stanno letteralmente perseguitando … senza perdere occasione di farci sentire dei “ladri” … cosa possiamo concretamente fare? Beh … qui non c’è una soluzione che valga sempre, perché ogni caso va analizzato a sé e, soprattutto, da parte di chi sa cosa fare! La prima cosa da fare, dato che ci siamo cacciati in questo vicolo cieco da soli, è secondo me quella di iniziare a pensare che dovremmo farci aiutare da qualche professionista del settore, quantomeno per provare ad uscirne, riducendo al massimo il rischio di farci ulteriormente del male: che sia un avvocato, un commercialista o un consulente finanziario non importa, basta solo che si occupi stabilmente della materia, si muova bene nell’ambiente e abbia guadagnato la vostra fiducia. Un professionista del genere potrebbe infatti aiutare, tra l’altro, a:

  • gestire i rapporti con la società di recupero crediti, nel caso ovviamente non siate in grado di pagare;
  • ottenere un “saldo e stralcio, fare cioè in modo che la banca, finanziaria o agenzia di recupero crediti accetti di eliminare – “stralciare” appunto – una parte o l’intero debito in cambio di un pagamento parziale o di un accordo di pagamento concordato [1];
  • contestare gli interessi applicati in presenza di “anomalie”, come in caso di possibile usura bancaria, anatocismo, indeterminatezza eccetera;
  • controllare se il debito si sia prescritto: abbiamo veramente la certezza che quanto richiesto sia legalmente dovuto? Magari potremmo ottenere e far esaminare ad un professionista la documentazione in mano alla banca, alla finanziaria o all’agenzia di recupero crediti;
  • attivare utilmente le procedure pensate per la gestione delle crisi da sovraindebitamento.

Tanto detto, spenderò ora qualche parola in più su quest’ultimo punto, limitandomi ad accennare le procedure specificamente previste per il consumatore, cioè anche per tutti noi militari. Ebbene, sappiate che il D. Lgs. n. 14 del 2019 “Codice della crisi e dell’insolvenza” prevede in caso di crisi da sovraindebitamento, tra l’altro, la sostanziale “liberazione” dai debiti attraverso la procedura di:

  • ristrutturazione dei debiti del consumatore:“[…] il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC [Organismo di Composizione della Crisi], può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti [2] che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma” (art. 67 e ss. del D.Lgs. n. 14/2019);
  • liquidazione controllata del sovraindebitato:“[…] il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente […] l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni” (art. 268 e ss. del D.Lgs. n. 14/2019), ottenendo sostanzialmente la cancellazione totale dei debiti non pagati, attraverso la liquidazione dei propri beni e la distribuzione del ricavato ai creditori;
  • esdebitazione del debitore [3] :“[…] l’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura” (art. 278 e ss. del D.Lgs. n. 14/2019).

Certo, ci sono tantissimi aspetti negativi da prendere in considerazione: il problema è cioè molto, ma molto più complesso di come l’ho appena dipinto. Potremmo ad esempio avere enormi difficoltà ad ottenere futuri prestiti o finanziamenti … ma questo è il meno: se si affronta una crisi da sovraindebitamento, secondo me l’importante è uscirne il prima possibile e senza fare stupidaggini. Ho molto semplificato l’argomento solo per far capire ai colleghi meno eruditi (non me ne vogliano i lettori giuristi o economisti, ma questo post non è stato scritto per loro!) che in caso di crisi da sovraindebitamento non è tutto finito, si può anzi ancora provare fare qualcosa per uscirne … basta solo che ci si affidi a dei seri professionisti del settore, credetemi! “Se pensate poi che rivolgersi a un professionista serio costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro farvi assistere da quello sbagliato!” … pensateci sopra, ad maiora!

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[1]: in pratica, quando un debitore ha difficoltà a rimborsare l’intero importo del debito, può negoziare con il creditore per ottenere un accordo di saldo e stralcio. Ciò implica che il creditore accetta di cancellare una parte del debito (spesso una percentuale) e considerare il debito come pagato in cambio del pagamento della somma concordata. Questo consente al debitore di liquidare il debito a un importo inferiore rispetto all’importo originale. Ovviamente, beneficiare di un “saldo e stralcio” comporta anche molteplici conseguenze negative per il debitore: può infatti avere un impatto negativo sul relativo profilo creditizio (incontrerà quindi maggiori difficoltà nell’ottenere futuri prestiti o finanziamenti), avere conseguenze fiscali (la parte di debito stralciata potrebbe contribuire a determinare, ad esempio, il reddito per le agevolazioni fiscali) o, eventualmente, anche legali.

[2]: il piano di ristrutturazione può prevedere la riduzione del debito, la dilazione dei pagamenti, l’estinzione del debito in cambio di una cessione di beni o altre forme di pagamento. Ovviamente tale piano deve essere ragionevole e adeguato alla situazione economica del debitore, tenendo conto delle sue esigenze e delle possibilità reali di ripianare i debiti. Una volta approvato il piano di ristrutturazione, il consumatore deve rispettare le condizioni stabilite e versare le rate previste, al fine di rientrare gradualmente nei debiti e riottenere la propria solvibilità finanziaria. La ristrutturazione dei debiti del consumatore rimane comunque una soluzione efficace per superare situazioni di difficoltà economica ed evitare l’insolvenza.

[3]: Per poter ottenere l’esdebitazione, il debitore deve aver tentato di concordare un piano di ristrutturazione dei debiti con i propri creditori, senza successo.

SONO STATO A CASA MALATO. È MAI POSSIBILE CHE MI ABBIANO DECURTATO LE INDENNITÀ OPERATIVE MILITARI? (LEGGE 78/1983)

Un collega mi chiede:“sono stato a casa malato. È mai possibile che mi abbiano decurtato le indennità operative militari?”. Beh, purtroppo è possibile eccome, dato che lo prevede espressamente la legge n. 78 del 1983 “Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare”. Tale legge, infatti, prevede all’articolo 17, comma 8, che:“le indennità di cui agli articoli 3 [1], 4 [2], 7 [3] e 14 [4], nonché tutte quelle supplementari [5] previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all’indennità di cui all’articolo 2 [6], non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e […] al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonché presso le università o all’estero”.

Tale articolo prevede in sostanza che talune indennità operative e talaltre indennità operative supplementari non debbano essere corrisposte al personale che si assenta, tra l’altro, per malattia per un periodo superiore ai 15 giorni. Considerato che le indennità operative sono compensazioni monetarie aggiuntive che vengono versate al militare per riconoscere l’impegno ed il sacrificio profuso per lo svolgimento di funzioni “operative”, la ratio della norma è evidente … se si è assenti per malattia (o per altre motivazioni previste dalla legge), tali indennità non spettano … non c’è molto altro da dire: dura lex, sed lex (cioè «dura legge, ma legge»).

Ad maiora!

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[1]: Indennità d’impiego operativo per reparti di campagna.

[2]: Indennità di imbarco.

[3]: Indennità per il controllo dello spazio aereo.

[4]: Indennità per allievi piloti, per allievi navigatori, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti.

[5]: Indennità supplementare di marcia e prontezza operativa; indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei; indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede; indennità supplementari per servizio idrografico e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali; indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo; indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti, installazioni e infrastrutture militari, stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale.

[6]: Indennità di impiego operativo.

IL REATO MILITARE DI DISOBBEDIENZA (ART. 173 CPMP)

Un mio Comandante, nel sottolineare “crisi” della disciplina militare, una volta mi disse:“caro, ormai ordina chi capita ed esegue chi vuole!”. Credo che però non sia proprio ancora così, quantomeno a livello giuridico: la disciplina è infatti connaturata all’esistenza stessa di ogni organizzazione gerarchica, poiché mira a preservarne l’ordine interno, il rispetto dell’autorità e l’obbedienza, ovverosia concetti che, in ambito militare, sono veri e propri valori da tutelare e proteggere. La disciplina militare va ben oltre la semplice tutela della figura e dell’autorità del superiore di grado: essa rappresenta infatti la vera e propria “spina dorsale” di ogni unità combattente, attraverso la quale è possibile raggiungere quell’efficienza e quella rapidità di azione cui deve naturalmente tendere lo strumento militare (per approfondire leggi qui!). In tal senso, il Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) che definisce:

– la disciplina militare come “[…] l’osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate e alle esigenze che ne derivano […]” (articolo 1346 [1] del COM);

– l’obbedienza come l’“[…] esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in conformità al giuramento prestato” (articolo 1347 [2] del COM).

La disciplina viene tutelata dall’ordinamento giuridico militare (per approfondire leggi qui!) in via crescente in relazione al livello di dannosità che la relativa violazione può comportare per il corretto funzionamento dell’apparato militare: ecco perché può essere sanzionata con una semplice sanzione disciplinare di corpo (per approfondire leggi qui!), ovvero con una sanzione penale vera e propria com’è, appunto, quella prevista dall’articolo 173 del codice penale militare di pace (CPMP).Tralasciando per ora i profili disciplinari della questione, andiamo a vedere cosa prevede la legge penale militare in tema di disobbedienza. Ebbene, l’articolo 173 del CPMP stabilisce al riguardo che “il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno […]” [3]. Appare evidente che tale reato tutela il rapporto gerarchico e la sua tipica manifestazione, cioè l’ordine dato dal superiore all’inferiore di grado (da non confondere con la consegna [4] – per approfondire leggi qui!).Tenete bene a mente che affinché possa integrarsi il reato di disobbedienza:

–  è necessaria l’esistenza di un rapporto di subordinazione, cioè di una relazione disciplinare giuridicamente rilevante tra superiore e inferiore di grado. Non è difatti sufficiente la mera differenza di grado, serve invece che si verifichi almeno una delle condizioni previste dall’articolo 1350 del COM:“le disposizioni in materia di disciplina militare, si applicano nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  1. svolgono attività di servizio;
  2. sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
  3. indossano l’uniforme;
  4. si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali”;

– l’ordine che deve essere eseguito è solo quello “attinente al servizio o alla disciplina (articolo 173 del CPMP). In tale contesto, dato che “gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto” (articolo 1349 del COM), ogni militare mantiene il potere di controllarne la legittimità: l’obbedienza non è infatti cieca o assoluta [5]! L’articolo 729 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM) prevede al riguardo che “il militare al quale è impartito un ordine che non ritiene conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed è tenuto a eseguirlo se l’ordine è confermato”.Questo è sostanzialmente il nocciolo della questione, ma prima di concludere è doveroso un breve accenno ai rapporti tra articolo 729 del TUOM (o articolo 751, comma 1, let. a, n. 22 del TUOM per la consegna di rigore – per approfondire leggi qui!) e l’articolo 173 del CPMP … detto altrimenti, come facciamo a distinguere la disobbedienza “penale” da quella che presenta invece meri risvolti disciplinari? La questione è tutt’altro che banale perché, in tema di disobbedienza, non è assolutamente agevole individuare il confine tra l’ambito penale e quello disciplinare. Proviamo a fare un paio di considerazioni che possano magari farci orientare meglio:

1. ai sensi dell’articolo 729 del TUOM “il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti stabiliti dal codice e dal regolamento, nonché osservando scrupolosamente le specifiche consegne e le disposizioni di servizio”. Potrà quindi essere punito con una sanzione disciplinare di corpo (diversa dalla consegna di rigore) il militare che, ad esempio, esegue l’ordine:

– senza la necessaria prontezza, lasciando cioè passare un eccessivo lasso di tempo nella relativa attuazione;

– dimostrando mancanza di senso di responsabilità, come potrebbe essere in caso di esecuzione pigra, svogliata o indolente;

– in modo inesatto, vale a dire non adottando le cautele essenziali al corretto adempimento di quanto dovuto;

2. ai sensi dell’articolo 751, comma 1, let. a, n. 22 del TUOM è sanzionabile con la consegna di rigore (per approfondire leggi qui!) il militare che manifesta “negligenza o imprudenza o ritardo nell’esecuzione di un ordine o nell’espletamento di un servizio secondo le modalità prescritte”. Appare evidente che le parole “negligenza”, “imprudenza” o “ritardo” usate all’articolo 751 del TUOM presentano, rispetto a quelle utilizzate all’articolo 729 del TUOM di cui al precedente punto 1., un disvalore maggiore nel comportamento tenuto dal militare e, conseguentemente, comportano un aggravamento della risposta sanzionatoria;

3. anche se senza “prontezza, senso di responsabilità ed esattezza” ovvero con “negligenza o imprudenza o ritardo” l’ordine, fino a questo punto, dovrebbe essere stato sostanzialmente eseguito, senza alcuna particolare lesione al corretto funzionamento della macchina militare nel perseguimento dei propri fini istituzionali. Conseguentemente, in tali casi, la risposta penale potrebbe essere eccessiva, risultando quindi sufficiente quella disciplinare.So benissimo che, anche con le considerazioni che precedono, il confine tra penale e disciplinare resta ancora molto incerto e scivoloso (basti pensare al “ritardo” che può essere sanzionato sia con la consegna di rigore che con la sanzione penale). La qualificazione giuridica dei fatti, soprattutto quando si è in presenza di reati che presentano deficit in termini di “tassatività”, non può però essere fatta in astratto ma deve essere necessariamente effettuata in concreto … caso per caso … avuto conto di tutte le circostanze. Il diritto non è la matematica: non è infatti detto che 1 + 1 sia uguale a 2, anzi 1 + 1 spesso non fa 2 proprio per niente. Al contrario, è necessario che si proceda ad interpretare il fatto, si arrivi a qualificarlo giuridicamente in modo da individuare la disciplina applicabile al caso concreto, cosa che nel nostro caso significa capire se il militare debba essere sottoposto a procedimento disciplinare di corpo oppure portato a processo per disobbedienza.

Prima di concludere penso sia opportuno chiarire un’ultima cosa. Da alcune e-mail mi sono infatti accorto che serpeggia tra alcuni di voi una stranissima convinzione. Lo dico chiaro: non è necessario che l’ordine venga ribadito dal superiore di grado perché si possa parlare di disobbedienza! Mi spiego meglio, se ad esempio ci viene impartito un ordine e, dopo aver chiesto al superiore di grado che lo ha impartito di rivederlo perché non lo riteniamo “conforme alle norme in vigore” (articolo 729 del TUOM), decidiamo autonomamente di non eseguirlo, ci sono gli estremi per essere denunciati per disobbedienza. Certo è che, in assenza di conferma, il vostro eventuale Avvocato avrebbe qualche cartuccia in più da sparare in vostra difesa:

– sostenendo che tale “conferma” era necessaria, avendo voi evidenziato profili di illegittimità dell’ordine che avrebbero dovuto ragionevolmente portare il superiore a rivedere la propria decisione originaria;

– argomentando che, essendo la disobbedienza un reato doloso – e, cioè, intenzionale –, l’incertezza creatasi a seguito della mancata “conferma” dell’ordine vi ha portato a disobbedire colposamente (mancando cioè di dolo, cioè dell’intenzione di disobbedire), ed ecco che il reato cadrebbe perché la disobbedienza non è punibile a titolo di colpa;

– arrivando a dimostrare che, dalla valutazione complessiva dei fatti, non emerge alcuna chiara coscienza e volontà di disobbedire o di contrapporsi al superiore che ha impartito l’ordine,

eccetera, eccetera, eccetera … ma … come abbiamo detto poco sopra ogni caso giuridico è a sé e come tale va trattato, perché in diritto non esiste alcuna equazione che possa risolvere il problema una volta per tutte.

Ci sarebbe molto altro da dire, ma preferisco fermarmi qui … ad maiora!

TCGC

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[1]: art. 1346 del COM – Disciplina militare:“1. La disciplina del militare è l’osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate e alle esigenze che ne derivano. Essa è regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto costituisce il principale fattore di coesione e di efficienza. 2. Per il conseguimento e il mantenimento della disciplina sono determinate le posizioni reciproche del superiore e dell’inferiore, le loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilità. Da ciò discendono il principio di gerarchia e quindi il rapporto di subordinazione e il dovere dell’obbedienza. 3. Il militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina e ai rapporti gerarchici. Nella disciplina tutti sono uguali di fronte al dovere e al pericolo”.

[2]: art. 1347 del COM – Obbedienza:“1. L’obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in conformità al giuramento prestato. 2. Il dovere dell’obbedienza è assoluto, salvo i limiti posti dall’articolo 1349, comma 2 e dall’articolo 729 del regolamento”.

[3]: art. 173 del CPMP – Nozione del reato e circostanza aggravante:“Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno. Se il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare è da sei mesi a un anno; e può estendersi fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d’incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo”.

[4]: la consegna viene peraltro tutelata differentemente. Essendo un “servizio dentro il servizio”, caratterizzato dall’inserimento del militare in un turno con precise prescrizioni, i reati contro la consegna vengono collocati nel codice penale militare di pace tra i “reati contro il servizio militare” mentre la disobbedienza, al contrario, è collocata tra i “reati contro la disciplina militare” (per approfondire leggi qui!).

[5]: anzi, esiste addirittura un dovere di disobbedienza e di immediata informazione dei superiori che scatta in presenza di un ordine “manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato”, cioè di un ordine eversivo o criminoso (articoli 729 del TUOM e 1349 del COM).

LE STELLETTE MILITARI

Un collega mi ha chiesto il perché i militari indossino le stellette. Beh, da giurista, la mia risposta istintiva è stata:“perché così prevede il Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» (cosiddetto TUOM) che, all’articolo 720, statuisce tra l’altro che «le stellette a cinque punte, distintivo peculiare dell’uniforme militare, sono il simbolo comune dell’appartenenza alle Forze armate»”. È però possibile dire qualcosina in più … ma senza entrare in complessi discorsi sulla “Stella d’Italia” (conosciuta anche come “Stellone”), cioè quella stella a cinque punte che da tempo immemorabile rappresenta allegoricamente la terra ed il destino d’Italia (simbolo presente, tra l’altro, anche nell’emblema della Repubblica!)

Mantenendo quindi l’approccio giuridico di avvocatomilitare.com, possiamo aggiungere che le stellette, presenti già da secoli sulle uniformi di diversi reparti militari italiani, vennero adottate da Esercito e Marina con l’emanazione del Regio Decreto n. 571 del 13 dicembre 1871 (oggi abrogato), per poi addivenire gradualmente ad essere il segno caratteristico di tutti i militari italiani in generale, proprio nei termini di cui al citato articolo 720 del TUOM (per approfondire leggi qui!).

Tutto qui … nel salutarvi, a beneficio dei più curiosi, di seguito il testo integrale del Regio Decreto n. 571 del 13 dicembre 1871, ad maiora!

TGCG

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VITTORIO EMANUELE II

 

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE

 

RE D’ITALIA

 

Sulla proposta dei Ministri della Guerra e della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

 

Art. 1.

 

Tutte le persone soggette alla giurisdizione militare, a mente dell’articolo 323 del Codice penale militare per l’Esercito, e dell’articolo 362 di quello per la R. Marina, porteranno, come segno caratteristico della divisa militare, comune all’Esercito ed all’Armata, le stellette a cinque punte sul bavero dell’abito della rispettiva divisa.

 

Art. 2.

 

Le Autorità di terra e di mare denunzieranno all’Autorità giudiziaria le contravvenzioni al presente Decreto per l’applicazione delle pene stabilite dal Codice penale comune.

 

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Firenze addi’ 13 dicembre 1871.

 

VITTORIO EMANUELE

 

Registrato alla Corte dei conti addi’ 26 dicembre 1871

 

Reg. 58 Atti del Governo a c. 128. D. Gherardi”.

ESISTONO DAVVERO I SINDACATI MILITARI E IL MILITARE CI SI PUÒ VERAMENTE ISCRIVERE?

Domanda molto frequente: il militare può iscriversi al sindacato militare? … ma non era vietato? Sì, era vietato ma non lo è più: iscriversi ad un sindacato militare è difatti oggi assolutamente legale!

Facciamo però un piccolo passo indietro … come noto, infatti, fino al 2018 l’articolo 1475 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) prevedeva tra l’altro che “i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali”, ma del 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale divieto (Sentenza n. 120 del 2018 – per approfondire leggi qui!) e, contestualmente, ha invitato il Parlamento a varare una legge che regolasse la materia. Tale intervento legislativo si è concretizzato quattro anni dopo con l’approvazione della legge n. 46 del 28 aprile 2022 “Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo” che è entrata in vigore il successivo 27 maggio.

Senza entrare in complessi discorsi sui problemi che presenta tale legge (che, non dimentichiamo, non è scolpita nella roccia ed è quindi sempre integrabile e migliorabile in futuro!) vediamo praticamente cosa prevede.

Innanzitutto, la legge n. 46 del 2022 modifica l’articolo 1475 del COM prevedendo espressamente che “i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze”, eliminando cioè il divieto cui abbiamo fatto riferimento all’inizio del post. A prescindere dalle ovvie disposizioni in materia di democraticità, neutralità ed estraneità dalle competizioni politiche, trasparenza eccetera, l’articolo 2 [1] della legge chiarisce subito che i sindacati militari differiscono di molto da quelli “tradizionali”: “l’attività sindacale [militare, infatti] è volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare [… , ma …] tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi” (art. 2, comma 3, della legge n. 46 del 2022). Le limitazioni all’attività sindacale militare sono espressamente elencate al successivo articolo 4 [2] della legge che vieta, tra l’altro, di:

  • rappresentare lavoratori non militari;
  • preannunciare o proclamare lo sciopero;
  • promuovere manifestazioni in uniforme o con armi;
  • rappresentare solo alcune categorie di militari;
  • promuovere iniziative di organizzazioni politiche o supportarle in campagna elettorale.

Passiamo ora a vedere cosa può fare ed entro quali ambiti può essere quindi legittimamente svolta l’attività sindacale militare. Ebbene, l’articolo 5 [3] della legge n. 46 del 2022 prevede che un sindacato militare possa tutelare i propri iscritti, tra l’altro, nei seguenti settori:

  • rapporto di impiego, fornendo anche assistenza fiscale e consulenza previdenziale;
  • inserimento nel mondo del lavoro di chi si congeda;
  • provvidenze per infortuni e/o infermità contratte per causa di servizio;
  • pari opportunità;
  • tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
  • attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale degli iscritti e dei loro familiari,

escludendo però esplicitamente ogni possibile competenza in “materie afferenti all’ordinamento militare, all’addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all’impiego del personale in servizio” (art. 5 della legge n. 46 del 2022). Un paio di cose prima di concludere:

  • l’articolo 10 [4] della legge n. 46 del 2022 prevede che i militari fuori dal servizio possano tenere riunioni (cui è possibile prender parte anche in uniforme, se tenute in locali messi a disposizione dall’amministrazione, oppure solo in borghese se tenute invece in luoghi aperti al pubblico). Inoltre, tale articolo, autorizza esplicitamente “riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante il servizio nel limite di dieci ore  annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l’assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell’associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente” (art. 10 della legge n. 46 del 2022);
  • l’articolo 17 [5] della legge n. 46 del 2022 stabilisce che la competenza in materia di condotta antisindacale e di esercizio della libertà sindacale da parte dei militari sia del Giudice amministrativo, cioè dei Tribunali Amministrativi Regionali o del Consiglio di Stato (per approfondire leggi qui!).

C’è molto altro da dire ma ritengo opportuno fermarmi qui. Negli ultimi tempi molti colleghi mi hanno chiesto se sia giusto o meno iscriversi ad un sindacato militare … beh, iscriversi ad un sindacato militare non è giusto o sbagliato, iscriversi ad un sindacato militare è secondo me assolutamente doveroso! Io, ad esempio, mi sono iscritto all’Associazione Sindacale Professionisti Militari (A.S.P.M.I. – per approfondire leggi qui!), soprattutto per dare concretamente voce a chi può tutelare i nostri interessi, a partire da quelli previdenziali e pensionistici. Oggi, purtroppo, i più ancora subiscono inconsapevolmente l’attuale situazione di caos calmo, ma fra poco più di un quinquennio sono convinto che i nodi verranno drammaticamente al pettine. Dobbiamo fare lo sforzo di levarci gli occhiali con cui i nostri genitori vedevano il mondo per capire che la situazione è cambiata … e molto … prima o poi ce ne accorgeremo tutti, soprattutto quando arriveremo alla pensione … ecco perché è quantomai necessario iniziare ad organizzarsi ed a lavorare insieme oggi per evitare rimpianti domani … ad maiora

Per tutto ciò che ci siamo appena detti, vi lascio con il ritornello di una famosa canzone [6] di Antonello VENDITTI che credo possa egregiamente fare da colonna sonora a questo post:

“♪♫ … E quando pensi che sia finita ♪

♫ È proprio allora che comincia la salita ♫

♪ Che fantastica storia è la vita! … ♫♪

TGCG

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[1]: art. 2 della legge n. 46 del 2022 – Principi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari:

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti principi:

a) democraticità dell’organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche, orientate al rafforzamento della partecipazione femminile;

b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;

c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;

d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;

e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla presente legge.

3. L’attività sindacale è volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi”.

[2]: art. 4 della legge n. 46 del 2022 – Limitazioni:

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è fatto divieto di:

a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare;

c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;

d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all’interno di un’associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;

e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, Corpo o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza;

f) assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, od organizzazioni politiche;

g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;

h) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell’economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

i) aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni”.

[3]: art. 5 della legge n. 46 del 2022 – Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari:

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e che l’adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:

a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché all’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 del presente articolo;

b) all’assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

c) all’inserimento nell’attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

e) alle pari opportunità;

f) alle prerogative sindacali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.

3. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all’ordinamento militare, all’addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all’impiego del personale in servizio.

4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono:

a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull’applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;

b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare […]”.

[4]: art. 10 della legge n. 46 del 2022 – Diritto di assemblea:

1. Per l’esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente legge, i militari, fuori dal servizio, possono tenere riunioni:

a) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall’amministrazione, che ne concorda le modalità d’uso;

b) in luoghi aperti al pubblico, senza l’uso dell’uniforme.

2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante il servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l’assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell’associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.

3. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

4. Le eventuali controversie sono regolate ai sensi dell’articolo 17.

5. I comandanti o i responsabili di unità garantiscono il rispetto della presente legge, favorendo l’esercizio delle attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari”.

[5]: art. 17 della legge n. 46 del 2022 – Giurisdizione:

1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell’ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell’associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. I giudizi nella materia di cui al comma 1 sono soggetti al rito abbreviato previsto dall’articolo 119 del codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

3. All’articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-septies) è aggiunta la seguente: «m-octies) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell’associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta».

4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all’articolo 13, comma 6-bis, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l’associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 8 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell’articolo 18.

5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell’associazione, è notificata, tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione di conciliazione competente, che cura l’invio di copia digitale della richiesta all’articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve indicare:

a) la denominazione e la sede dell’associazione, nonché il nome del legale rappresentante e l’atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;

b) il luogo dove è sorta la controversia;

c) l’esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.

6. L’articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, per una data compresa nei successivi trenta giorni, la comparizione dell’associazione e dell’articolazione dell’amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinnanzi alla commissione, per l’associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presentarsi il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all’associazione.

7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, secondo periodo, 5 e 6 ha esito positivo, è redatto un processo verbale che riporta il contenuto dell’accordo raggiunto. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non è raggiunto l’accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva quando sussiste interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell’ambito disciplinato dalla presente legge”.

[6]: “Che fantastica storia che è la vita” brano di Antonello VENDITTI uscito il 3 ottobre 2003 (per approfondire leggi qui!).

IL GRATUITO PATROCINIO

Il gratuito patrocinio (o patrocinio a spese dello Stato) è il diritto all’assistenza legale gratuita prevista a favore dei non abbienti [1]. Ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 “può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22 [2]”, cifra soggetta a periodici aggiornamenti e che è stata portata oggi a euro 11.746,68 [3][4]. Ovviamente, se avanzate richiesta di gratuito patrocinio poi non potrere dare l’incarico a qualunque Avvocato: sarete difatti obbligati a sceglierlo da un apposito elenco degli Avvocati iscritti al patrocinio a spese dello Stato [5].

In ambito penale, per favorire le denunce, il comma 4 ter dell’articolo 76 del citato D.P.R. n. 115 del 2002 ha previsto che la persona offesa da alcuni specifici reati particolarmente odiosi come, ad esempio, i maltrattamenti contro familiari (articolo 572 del codice penale), le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583 bis del codice penale), la violenza sessuale (articoli 609 bis, quater e octies) o gli atti persecutori (il cosiddetto stalking – articolo 612 bis del codice penale) possa essere ammessa al gratuito patrocinio in deroga ai previsti limiti redditi.

Abbiamo parlato finora di patrocinio a spese dello Stato, ma avete idea a quanto ammontano grossomodo queste spese? Beh, possiamo dire che tali spese corrispondono a grandissime linee a quelle che dovreste sostenere da soli nel caso in cui decideste di far causa e comprendono quindi quantomeno:

  • l’onorario del vostro Avvocato e, se perdete la causa, anche di quello della controparte. Ciò nonostante, tenete a mente che anche se avete vinto la causa il Giudice potrebbe comunque “compensare” le spese (in tal caso ognuno si pagherebbe quindi il proprio Avvocato);
  • costi vari quali quello per il contributo unificato (cioè la tassa prevista per poter iniziare una causa), il compenso per un eventuale consulente tecnico d’ufficio (cosiddetto CTU), eccetera. Peraltro, se i gradi di giudizio sono più di uno (come, ad esempio, Tribunale, Corte di Appello e Corte di Cassazione), tali costi lievitano e le spese potrebbero quindi anche moltiplicarsi.

Vi ho dato le nozioni fondamentali, credo sia meglio fermarmi qui … non mi resta quindi che salutarvi, ad maiora!

TCGC

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[1]: art. 74 del D.P.R. n. 115 del 2002 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” – Istituzione del patrocinio:“1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 2. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”.

[2]: art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” – Condizioni per l’ammissione:“1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22. 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. 4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. 4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall’anno 2017”.

[3]: art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 23 luglio 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30.01.2021).

[4]: art. 92 del D.P.R. n. 115 del 2002 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” – Elevazione dei limiti di reddito per l’ammissione:“1. Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall’articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi”.

[5]: art. 80 del D.P.R. n. 115 del 2002 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” – Nomina del difensore:“1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo. 2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2”.

QUANDO SI PUÒ FARE A MENO DELL’ASSISTENZA DI UN AVVOCATO?

Che dire … domanda intelligente che merita un adeguato approfondimento. Iniziamo col dire che quando si va in tribunale la difesa tecnica è “quasi” sempre necessaria e obbligatoria [1]. Ciò nonostante, la legge prevede effettivamente diversi casi in cui si può fare a meno dell’Avvocato anche se, a mio parere, sia molto utile farsi almeno “consigliare” sul come comportarsi da chi è in possesso di un solido bagaglio tecnico-giuridico, non altro per aggirare le molteplici insidie processuali che potrebbero farvi “inciampare” e vanificare ogni sforzo. Ebbene, tornando al tema del post, sappiate che per quanto attiene all’attività processuale vera e propria potete stare in giudizio personalmente, senza cioè alcuna assistenza legale, nelle cause davanti:

  • al Giudice di pace di valore inferiore a 1100 euro [2] ovvero in caso di contestazione di multe stradali [3];
  • alle Commissioni tributarie di valore inferiore a 3000 euro [4];
  • al Giudice amministrativo “in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [5].

Preciso che, per quanto attiene al procedimento penale, la difesa tecnica viene sempre considerata dalla legge come rigorosamente necessaria e obbligatoria alla luce delle pesanti conseguenze che tale specifica tipologia di processo può comportare per l’imputato: non troverete quindi nel codice di procedura penale (c.p.p.) alcuna eccezione a tale principio e non sarete conseguentemente mai ammessi a difendervi da soli davanti al Giudice penale!

Tanto premesso, esistono anche molte altre ipotesi di attività legale che, contrariamente a quanto comunemente si crede, possono autonomamente e direttamente essere svolte dall’autore, senza cioè l’assistenza di alcun Avvocato, come in caso di:

  • testamenti: il testamento, soprattutto quello olografo (per approfondire leggi qui!), non necessita difatti dell’intervento di alcun Avvocato. Ciò nonostante, nel caso in cui gli eredi siano molti, fossi in voi, mi farei una chiacchieratina con un legale di fiducia in  modo da evitare di ledere i diritti di alcuno e prevenire quindi eventuali contestazioni/ridurre il rischio di possibili contenziosi;
  • contratti: la redazione di un contratto non necessita per forza dell’intervento di un legale anche se, alla luce della “delicatezza” dei rapporti giuridici che può generare in capo alle parti, sarebbe a mio parere auspicabile rivolgersi ad un Avvocato quantomeno prima di firmare;
  • conciliazioni bancarie e finanziarie: in caso di controversie con istituti di credito, nonché degli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ci si può rivolgere ad un arbitro bancario e finanziario, anche senza l’assistenza di un Avvocato;
  • mediazioni in materia di utenze: in caso di controversie in materia di utenze della luce, del telefono o del gas non è necessario l’intervento dell’Avvocato (cosa che invece, badate bene, è prevista per molti altri tipi di mediazione);
  • ricorsi al prefetto in caso di contestazione di multe stradali [6];
  • diffide: per fare una lettera di diffida non serve alcun Avvocato, anche se è intuibile come una diffida redatta su carta intestata di uno studio legale determini un impatto psicologico più incisivo in chi la riceve … venite cioè presi maggiormente sul serio anche in vista di un eventuale contenzioso;
  • lettere di messa in mora (articolo 1219 del codice civile): che dire, si trovano agevolmente su internet format di lettere di messa in mora fatte molto, ma molto bene … ricordatevi però di fare in modo che rimanga traccia dell’invio: speditele cioè per raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per posta elettronica certificata (PEC – per approfondire leggi qui!);
  • accesso agli atti amministrativi (articolo 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990): nonostante sia una materia stranota ai più, ancor oggi mi viene spesso chiesto di aiutare qualche collega a fare una semplice richiesta di accesso agli atti. Vi assicuro che non serve un Avvocato per chiedere di visionare o estrarre copia di documenti amministrativi, fermo restando che la rete è satura di format di richieste di accesso (spesso disponibili anche sui siti istituzionali delle Amministrazioni interessate) che vi invito a scaricare, compilare e presentare direttamente al vostro Comando di appartenenza, senza la necessità di alcun legale … credetemi, nulla di più semplice ed economico!

Certo, esistono ulteriori ipotesi in cui è possibile far da sé (come, ad esempio, in caso di sfratto, contestazioni del datore del lavoro davanti all’Ispettorato del lavoro, amministrazione di sostegno eccetera) ma credo sia meglio fermarmi qui: vorrei difatti spendere qualche parola per chiarire un paio di dubbi ricorrenti che riguardano direttamente noi militari:

  • la difesa del militare in ambito disciplinare: in tale specifico ambito non è di norma prevista l’assistenza di alcun Avvocato ma semmai, solo per i procedimenti disciplinari di stato [7] o di corpo per l’irrogazione della consegna di rigore, di un militare difensore (per approfondire leggi qui!). Sebbene il procedimento disciplinare militare (per approfondire leggi qui!) non presenti particolari “criticità”, non è da escludere che il supporto di un legale che conosce il diritto amministrativo possa aiutarvi a rilevare eventuali irregolarità procedurali in modo da escludere o, quantomeno mitigare, la vostra responsabilità disciplinare;
  • il ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo (per approfondire leggi qui!) ovvero avverso la documentazione caratteristica: anche se per la presentazione di un ricorso gerarchico non è necessaria l’assistenza di un Avvocato, non commettete mai l’errore di affidarvi totalmente ai consigli di un collega “praticone”, ma fatevi invece una sana chiacchierata con il vostro legale di fiducia. Peraltro, considerato che nel ricorso al TAR o straordinario al Presidente della Repubblica vengono di solito dichiarati inammissibili i motivi che non siano stati previamente proposti in sede gerarchica, il ricorso gerarchico va scritto bene e da subito … è cioè one shot! Se siete quindi decisi a impugnare una punizione e volete andare fino in fondo, vi consiglio vivamente di farvi aiutare da un Avvocato, anche nella stesura del ricorso gerarchico;
  • l’assistenza in attività stragiudiziale: per attività “stragiudiziale” intendiamo tutti quei casi in cui non c’è (ancora) alcun giudizio da instaurare e non è quindi necessario rivolgersi al giudice. Insomma, il militare può incaricare un Avvocato del libero foro di tutelare i propri diritti e i propri interessi di fronte ai superiori gerarchici e all’Amministrazione della Difesa in generale? Alla luce delle recenti novità giurisprudenziali in materia ho ritenuto di dedicare all’argomento uno specifico post (per approfondire leggi qui!)

Tanto detto non mi resta che salutarvi, ricordandovi sempre che “… se pensate che rivolgersi a un Avvocato serio costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro farvi assistere da quello sbagliato!”ad maiora!

TCGC

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[1]: infatti, la necessarietà e dell’obbligatorietà della difesa “tecnica” (quella cioè realizzata per il tramite del proprio Avvocato di fiducia che, quindi, è ben diversa dalla c.d. “autodifesa” nella quale ci si difende da sè) è prevista, con le eccezioni che vedremo nel proseguo del post, nel processo civile (art. 82 del codice di procedura civile – c.p.c.), nel processo amministrativo (art. 22 del D. Lgs. 104 del 2010 – codice del processo amministrativo), in quello tributario (art. 12 del D. Lgs. n. 546 del 1992 – codice del processo tributario), in quello contabile (art. 28 del D. Lgs. n. 174 del 2016 – codice della giustizia contabile), nonché nel processo penale (artt. 96 e 97 del codice di procedura penale – c.p.p.)!

[2]: art. 82 del codice di procedura civile – Patrocinio:“Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100 […]”.

[3]: artt. 204 bis del D. Lgs. n. 285 del 1992 “Nuovo codice della strada” e 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011 “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.

[4]: art. 12 del D. Lgs. n. 546 del 1992 “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413” – Difesa tecnica:“Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste […]”.

[5]: art. 23 del D. Lgs.n. 104 del 2010 – codice del processo amministrativo (c.p.a.).

[6]: art. 203 del D. Lgs. n. 285 del 1992 “Nuovo codice della strada”.

[7]: a dire il vero nei procedimenti disciplinari di stato ci si può affidare anche ad un Avvocato: l’art. 1370 del Codice dell’Ordinamento Militare (cosiddetto COM) prevede infatti che:“[…] 3-bis. Nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore […] può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro”.

IL MILITARE PUÒ FARSI ASSISTERE DA UN AVVOCATO NEI RAPPORTI CON I PROPRI SUPERIORI?

Il militare può farsi assistere da un Avvocato in attività stragiudiziale, ovverosia in tutti quei casi in cui non c’è (ancora) alcun giudizio da instaurare e non è quindi necessario rivolgersi al giudice? Insomma, si può incaricare un Avvocato del libero foro di tutelare i propri diritti e i propri interessi di fronte ai superiori gerarchici o all’Amministrazione della Difesa in generale? Beh, che dire … la risposta è sì! Certo, fino al recente passato la cosa era vista molto male al punto che chi dava mandato al proprio Avvocato di interagire direttamente con il proprio Comando veniva spesso sanzionato disciplinarmente, soprattutto per violazione dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato. Oggi però le cose stanno cambiando ed il Consiglio di Stato, cioè il massimo organo della Giustizia amministrativa (per approfondire leggi qui!), ha recentemente riconosciuto la piena legittimità di tale condotta (cioè non correte più il rischio di esser puniti!) affermando, tra l’altro, che:

  • il diritto di difesa deve poter essere esercitabile anche al di fuori e in via preventiva rispetto al momento dell’azione in sede di giudizio, e quindi anche mediante l’interlocuzione con l’amministrazione, ed essere garantito anche nelle organizzazioni a forte impronta gerarchica, come quelle militari. […] La facoltà di difesa è stata, infatti, esercitata in via formale, mediante il conferimento di apposito mandato a un difensore, ovverosia con una iniziativa seria e ponderata volta a tutelare la posizione lavorativa, per il tramite di un professionista, che ha potuto quindi valutare l’iniziativa anche da un punto di vista tecnico-giuridico e scrivere la nota in questione dopo l’esame della vicenda” (Consiglio di Stato – II Sezione, Sentenza n. 01652 del 7 marzo 2022);
  • in via generale, l’assistenza di un legale in sede di interlocuzione con l’Amministrazione di appartenenza costituisca esercizio di una facoltà legittima, espressione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione e non può considerarsi tale da integrare la violazione dei doveri del militare. Il diritto di difesa, inteso in senso lato, deve poter essere esercitabile anche al di fuori e in via preventiva rispetto al momento dell’azione in sede di giudizio – e anzi può essere volto ad evitare che si arrivi a esiti conflittuali in sede giudiziale – e, quindi, può esplicarsi anche nella fase di interlocuzione con l’amministrazione, dovendo essere garantito anche nelle organizzazioni a forte impronta gerarchica, come quelle militari” (Consiglio di Stato – II Sezione, Sentenza 03361 del 27 aprile 2022).

Fin qui è come la pensano oggi i Giudici amministrativi. Mi rivolgo ora ai colleghi più giovani e lo faccio sulla base dei 30 anni di servizio che porto sulle mie spalle: credete che sia veramente necessario avvalersi di un Avvocato per interloquire con i vostri superiori? È vero, a volte capita di incontrare superiori con cui è particolarmente difficile relazionarsi, ma credete veramente che un Avvocato possa sbloccare la situazione? Sinceramente credo che, nella stragrande maggioranza dei casi, la risposta sia no! Peraltro, a prescindere dal recente riconoscimento dei sindacati militari (per approfondire leggi qui!), il diritto militare prevede diversi strumenti che possono aiutarci a colloquiare direttamente con i nostri superiori come, ad esempio, la richiesta di rapporto gerarchico con qualche superiore più in “alto” (per approfondire leggi qui!), cosa che ho personalmente fatto durante la mia carriera e che … vi assicuro … mi ha dato molta soddisfazione, non solo professionale! Tanto vi dovevo, meditateci sopra …

A questo punto non mi resta che salutarvi, ricordandovi di porre sempre la massima attenzione nei rapporti con colleghi e superiori di grado e, soprattutto, che “… se pensate che rivolgersi a un Avvocato serio costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro farvi assistere da quello sbagliato!”ad maiora!

TCGC

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LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Cos’è la pensione di reversibilità? Beh, iniziamo col dire che è un tipo di pensione che viene data a determinate categorie di persone (in genere marito, moglie e/o figli) in caso di morte del lavoratore o del pensionato (di solito coniuge o genitore). È un beneficio previdenziale calcolato essenzialmente sulla base dei contributi versati dal defunto che corrisponde, in linea di principio, ad una percentuale della pensione che questi stava percependo o che avrebbe potuto percepire.

La pensione di reversibilità è stata introdotta in Italia dall’articolo 13 del Regio Decreto-Legge 14 aprile 1939, n. 636 titolato “Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità”. Da allora, molte sono state le leggi, i decreti, le circolari INPS che l’hanno aggiornata, modificata, trasformata o riformulata.

In estrema sintesi e senza alcuna pretesa di completezza, hanno diritto ad ottenere la pensione di reversibilità i coniugi (in taluni casi anche se separati o divorziati), gli uniti civilmente del defunto (per approfondire leggi qui!) nonché, entro certi limiti, i figli, i conviventi di fatto, i genitori, i fratelli, le sorelle eccetera.

Andiamo ora al sodo: a quanto ammonta l’assegno? Beh … iniziamo col dire che l’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” (cosiddetta legge Dini) prevede al riguardo che “la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l’aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all’allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.

Tutto chiaro? Meglio che mi fermi qui, vero? Volevo solo farvi capire che si tratta di una materia complessa e che non dovete avere paura di farvi aiutare nell’approcciarla! Fino ad oggi avete fatto tutt’altro … con il dovuto rispetto per ognuno di voi, non è il momento di iniziare ad occuparvi di cose che esulano dalle vostre competenze, non abbiate quindi remore a rivolgervi a un professionista che sa cosa fare: notaio, avvocato o commercialista non importa, basta che si occupi della materia ed abbia guadagnato la vostra fiducia!

Una piccola precisazione prima di chiudere: avvocatomilitare.com persegue finalità meramente divulgative e, conseguentemente, l’approccio seguito non è tale da poter garantire una completa disamina sull’argomento. Ecco perché mi permetto di darvi un solo consiglio: prendete seriamente in considerazione l’idea di sentire un professionista di fiducia: non abbiate timore nell’informarvi e nell’approfondire bene la vostra situazione prima di fare sciocchezze … evitate cioè di commettere errori che potrebbero costare caro a voi o ad un vostro familiare! Parafrasando una frase ricorrente su avvocatomilitare.com … se pensate che rivolgersi a un professionista costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro provare a fare tutto da soli … pensateci sopra!

Ad maiora!

TCGC

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IL MILITARE PUÒ ESSERE PUNITO DUE VOLTE PER LA STESSA MANCANZA? ESISTE CIOÈ IL “NE BIS IN IDEM” NEL DIRITTO DISCIPLINARE MILITARE?

Argomento che può apparire banale ad alcuni ma che, vi assicuro, banale non è affatto perché regna la confusione più totale in materia. Iniziamo col dire che con la locuzione latina “ne bis in idem” (= non due volte sulla stessa cosa) si identifica un principio giuridico che è presente nella (quasi) totalità degli ordinamenti giuridici esistenti, incluso quello militare (per approfondire leggi qui!). In via di estrema sintesi sulla base di tale principio è vietato sottoporre a giudizio, per più di una volta, uno stesso individuo per il medesimo fatto … mi spiego meglio … un giudice (o per quanto ci riguarda, un Comandante militare nell’esercizio del potere disciplinare) non può pronunciarsi due volte su una medesima vicenda e questo avviene:

  • da un lato, a garanzia della certezza del diritto (che mira a creare situazioni stabili e definite), anche al fine di evitare possibili contrasti tra decisioni, nonché lo spreco di risorse che deriva dalla ripetizione (inutile) di attività processuali/procedurali;
  • dall’altro, per scongiurare il rischio di poter essere esposti ad una “persecuzione” teoricamente illimitata da parte dell’autorità che ha il potere di giudicare e sanzionare.

Come è semplice intuire, tale principio opera soprattutto a livello processuale penale [1] ma, per quanto di interesse, sappiate che trova applicazione anche nell’ambito del diritto disciplinare militare: l’articolo 1371 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare(cosiddetto COM) stabilisce infatti che “fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1365 [2] e 1366 [3], medesimo fatto non può essere punito più di una volta con sanzioni di differente specie [4]”. Ciò significa che il potere disciplinare militare è “one shot”, cioè si consuma perché una volta esercitato (… e non è necessario che sia stata per forza adottata una sanzione disciplinare! [5]) non si può più (ri)esercitare! La conseguenza più evidente di tale principio è che se un soggetto viene punito con una sanzione disciplinare di corpo, poi non può essere nuovamente punito per i medesimi fatti [6] con una sanzione disciplinare di stato (per approfondire leggi qui!). A dire il vero, anche se non è espressamente previsto dal COM, tale principio opera anche tra sanzioni della stessa “specie” (cioè tra più sanzioni disciplinari di corpo o tra più sanzioni disciplinari di stato – per approfondire leggi qui!) e questo si ricava dalla ratio che sottende al principio del “ne bis in idem” nonché, implicitamente, anche dall’articolo 1365 del COM nella parte in cui prevede espressamente che “ogni militare può presentare, in qualunque tempo, istanza scritta tendente a ottenere il riesame della sanzione disciplinare inflittagli, se sopravvengono nuove prove tali da far ritenere applicabile una sanzione minore o dichiarare il proscioglimento dall’addebito […][7] … detto altrimenti un provvedimento disciplinare può essere riaperto esclusivamente nel caso in cui vengano addotte nuove prove, tali da rendere opportuna l’adozione di una sanzione disciplinare minore, se non addirittura il proscioglimento del militare dall’addebito (per approfondire leggi qui!).

Ci sarebbe molto altro da dire, ma ritengo sia meglio fermarmi qui.

Ad maiora!

TCGC

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[1]: articolo 649 del codice di procedura penale – Divieto di un secondo giudizio:“1. L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345. 2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo”.

[2]: per quanto riguarda l’“istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo” (per approfondire leggi qui!).

[3]: per quanto riguarda il “ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo” (per approfondire leggi qui!).

[4]: cioè sanzioni disciplinari di corpo e sanzioni disciplinari di stato (per approfondire leggi qui!).

[5]: basta solo che un procedimento disciplinare sia stato regolarmente aperto e poi concluso, anche senza l’adozione di alcuna sanzione disciplinare! Ovviamente, la cosa non vale per i procedimenti disciplinari annullati per vizi procedurali eccetera.

[6]: ovviamente perché possa operare il principio del “ne bis in idem” i fatti oggetto del procedimento disciplinare devono essere gli stessi e tale identità, secondo costante giurisprudenza, deve essere “misurata” attraverso quello che emerge dalla “contestazione degli addebiti” che cristallizza il fatto contestato all’incolpato in modo da consentirgli anche di potersi adeguatamente difendere. Sulla base di ciò, sarà nuovo un procedimento disciplinare in cui si contestano all’incolpato fatti nuovi e quindi diversi e ulteriori rispetto a quelli contestati nel precedente procedimento disciplinare.

[7]: l’articolo 1365 del COM riprende i contenuti dell’articolo 121 del D.P.R. n. 3 del 1957 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, cioè una norma di riferimento per tutto il pubblico impiego e, sulla base della quale si riconosceva l’operatività del principio del “ne bis in idem” in ambito disciplinare militare prima dell’approvazione del COM, che prevede proprio che il procedimento disciplinare possa essere riaperto se vengano addotte “nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall’addebito”.

IL MILITARE PUÒ OTTENERE IL “CONGEDO PER LA FORMAZIONE”?

Una collega mi chiede se anche il militare possa ottenere il cosiddetto “congedo per la formazione”. Beh, vi dico subito che la risposta è sì!

Iniziamo col dire che l’articolo 5 della legge n. 53 del 2000 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”, titolato proprio “congedi per la formazione”, prevede che:“1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (per approfondire leggi qui!), i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. 2. Per «congedo per la formazione» si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all’articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. 4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all’esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni. 5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria”.

Tanto premesso a livello generale, sappiate che per Esercito, Marina e Aeronautica [1] tale disposizione è stata ripresa dall’articolo 15 del D.P.R. n. 52 del 2009 “Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate […]” che ha ribadito che “[…] 5. Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso la stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui all’articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Tale congedo è autorizzato con provvedimento del Comandante di corpo. 6. Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall’Amministrazione. 7. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni. 8. Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3 per cento della forza effettiva complessiva. 9. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno sessanta giorni prima dell’inizio della fruizione del congedo. 10. Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio e non può essere concesso in caso di impiego in missioni umanitarie e di pace”.

Ricapitolando, ricordate quindi che il congedo per la formazione:

  • è riservato al personale che ha maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio;
  • può essere fruito, al massimo, per 11 mesi totali (anche frazionati) nell’intera vita lavorativa;
  • è “senza assegni” e cioè, durante la relativa fruizione, non si ha diritto ad alcuna retribuzione;
  • viene autorizzato dal Comandante di corpo. Ciò comunque non esclude che possa essere necessario il “nulla osta” di Autorità militari superiori … informatevi presso il vostro Ufficio personale perché la cosa varia da Forza Armata a Forza Armata;
  • comporta detrazioni di anzianità;
  • non può essere concesso se già ne usufruisce più del 3% del personale in forza all’Ente;
  • va richiesto con almeno 60 giorni di anticipo;
  • può essere differito per improrogabili esigenze di servizio;
  • non può essere concesso in caso di impiego in operazioni umanitarie o di pace.

Penso che a questo punto abbiate tutte le informazioni che vi servono, non mi resta quindi che salutarvi … ad maiora!

TCGC

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[1]: per Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza il riferimento normativo da prendere in considerazione è l’articolo 57 del D.P.R. n. 164 del 2002.

IL RICORSO GERARCHICO CONTRO LE SANZIONI DISCIPLINARI MILITARI DI CORPO

Il ricorso gerarchico è il principale rimedio amministrativo impugnatorio [1] esperibile, per vizi di merito e di legittimità (per approfondire leggi qui!), contro le sanzioni disciplinari di corpo [2] (per approfondire, leggi qui!) e per queste soltanto [3]! Il ricorso gerarchico viene disciplinato in linea generale dal D.P.R. n. 1199 del 1971 titolato “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi” (vi ho postato in nota gli articoli di interesse [4]) dove viene sancito, tra l’altro, che:

  • deve essere presentato all’organo sovraordinato di quello che ha emesso il provvedimento disciplinare di corpo impugnato nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato, ovvero da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
  • si intende respinto a tutti gli effetti […] decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione […] senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione.

Tanto premesso, sappiate che il Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare(cosiddetto COM) dedica alcuni articoli al ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo e, in particolare:

  • l’articolo 1363 del COM:“ L’organo sovraordinato di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è rappresentato dall’organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento. 2. Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. 3. È comunque in facoltà del militare presentare, secondo le modalità stabilite dal presente codice, istanze tendenti a ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo (per approfondire leggi qui!)”;
  • l’articolo 1366 del COM:“il superiore, per il cui tramite va proposto il ricorso gerarchico, deve inoltrarlo sollecitamente senza pareri o commenti all’autorità gerarchica immediatamente superiore a quella che ha inflitto la sanzione di corpo”.

Tanto detto, ritengo doveroso fare qualche rapidissimo chiarimento:

  • cosa significa esattamente “[…] non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico” di cui all’articolo 1363 del COM? Detto altrimenti, se vengo punito e voglio impugnare la sanzione disciplinare di corpo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (per intenderci il TAR – per approfondire leggi qui!) o al Presidente della Repubblica (nel ricorso straordinario), devo per forza prima presentare un ricorso gerarchico? Beh, dopo un lunghissimo dibattito giurisprudenziale, il Consiglio di Stato è arrivato a ricostruire la questione proprio in questi termini. Quindi se presento direttamente un ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica (senza cioè aver prima presentato un ricorso gerarchico), questo verrà con ogni probabilità dichiarato inammissibile [5].
  • l’organo competente a decidere sul ricorso è l’“organo sovraordinato di quello che ha emesso il provvedimento disciplinare di corpo impugnato” che non coincide necessariamente con il Comandante di corpo. Spesso accade effettivamente così, ma non necessariamente: ecco perché è competente a decidere il provvedimento disciplinare emesso dal Comandante di compagnia il Comandante di battaglione e non quello di reggimento (che di solito è anche Comandante di corpo) [6];
  • sebbene l’articolo 6 del D.P.R. 1199 del 1971 preveda che “decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti”, i giudici non sembrano considerarla una ipotesi di rigetto tacito ma solo, come abbiamo appena visto poco sopra, una condizione per poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR o straordinario al Presidente della Repubblica. Infatti, anche scaduto il termine di 90 giorni, l’Autorità militare competente conserva il potere di decidere sul ricorso e tale decisione rimane valida al 100%, anche se presa in ritardo;
  • anche se non è scritto da nessuna parte, si ritiene che la decisione sul ricorso gerarchico non possa peggiorare la situazione del ricorrente (cosiddetta reformatio in peius). Se l’Autorità che decide il ricorso dovesse cioè riformare il provvedimento disciplinare, non “dovreste” (il condizionale qui è d’obbligo!) in linea teorica di rischiare di vedervi aumentare la sanzione;
  • prescindendo dalle decisioni di accoglimento o di rigetto (che sono di per sé di facile comprensione), sappiate che l’Autorità competente potrà dichiarare il vostro ricorso “irricevibile” (se lo avete presentato, ad esempio, dopo i 30 giorni previsti), “inammissibile” (se, ad esempio, non lo avete presentato voi ma altra persona che non era legittimata a proporlo, come potrebbe essere un vostro commilitone) o “improcedibile” (nel caso in cui, ad esempio, erano state rilevate delle irregolarità che non avete regolarizzato nel termine stabilito) [7].

Un’ultimissima cosa prima di concludere: anche se per la presentazione di un ricorso gerarchico non è necessaria l’assistenza di un Avvocato, non affidatevi ai consigli di un collega “praticone” ma fatevi invece una sana chiacchierata con il vostro legale di fiducia. Peraltro, considerato che nel ricorso al TAR o straordinario al presidente della Repubblica vengono di solito dichiarati inammissibili i motivi che non siano stati previamente proposti in sede gerarchica, il ricorso gerarchico va scritto bene! Se siete quindi decisi a impugnare una punizione e volete andare fino in fondo, vi consiglio di farvi aiutare da un Avvocato anche nella stesura del ricorso gerarchico, ricordando sempre che “… se pensate che rivolgersi a un Avvocato serio costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro farvi assistere da quello sbagliato!”pensateci sopra!

Ad maiora!

TCGC

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[1]: si definisce ricorso “amministrativo” proprio per distinguerlo da quello “giurisdizionale” che si presenta invece al Tribunale Amministrativo Regionale, ovverosia al Giudice amministrativo che, a differenza di un organo amministrativo come è il Comandante, è terzo e imparziale rispetto alle parti nonché, proprio in quanto organo giudiziario, indipendente dal potere esecutivo ed inamovibile.

[2]: ad eccezione del “richiamo” che, consistendo in un mero ammonimento verbale, viene tradizionalmente considerato non impugnabile con ricorso gerarchico per la mancanza del cosiddetto interesse a ricorrere: il richiamo, difatti, non comportando di norma né la privazione della libertà personale né, tantomeno, la trascrizione sul fascicolo personale del militare, non determina a carico di quest’ultimo alcuna lesione della relativa posizione giuridica soggettiva. Inoltre, essendo una sanzione di solito solo orale capite che è difficile da impugnare. A dire il vero, mi capitò una volta di vedere un ricorso gerarchico avverso un richiamo … in tale eccezionale circostanza, però, il richiamo in questione era stato “verbalizzato” nel resoconto di un colloquio … era stato insomma messo per iscritto!

[3]: per impugnare una sanzione disciplinare di stato si può difatti solo presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o straordinario al Presidente della Repubblica. Non esiste cioè alcuna possibilità di presentare ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di stato (per approfondire leggi qui!).

[4]: D.P.R. n. 1199 del 1971 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”:

  • Art. 1 – Ricorso:Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all’organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito; da parte di chi vi abbia interesse. Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti. La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l’indicazione del termine e dell’organo cui il ricorso deve essere presentato”.
  • Art. 2 – Termine / Presentazione:Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Il ricorso è presentato all’organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l’atto impugnato, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l’ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d’ufficio all’organo competente”.
  • Art. 3 – Sospensione dell’esecuzione:D’ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall’art. 2, secondo comma, l’organo decidente può sospendere per gravi motivi l’esecuzione dell’atto impugnato”.
  • Art. 4 – Istruttoria: L’organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell’atto impugnato. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all’organo cui è diretto deduzioni e documenti. L’organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso”.
  • Art. 5 – Decisione:L’organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l’atto e rimette l’affare all’organo competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l’atto salvo, ove occorra, il rinvio dell’affare all’organo che lo ha emanato. La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all’organo o all’ente che ha emanato l’atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
  • Art. 6 – Silenzio:Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica”.

[5]: in tal senso il Consiglio di Stato nella sentenza n. 880 del 2018.

[6]: Ovviamente nel caso di compagnia autonoma che magari dipenda direttamente dal Comandante di reggimento, l’Autorità militare competente a decidere sul ricorso coinciderà con quest’ultimo!

[7]: in tal senso, anche l’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 104 del 2010 “Codice del processo amministrativo” – Pronunce di rito:“1. Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso:

  1. irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito;
  2. inammissibile quando è carente l’interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;
  3. improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito […]”. 

L’ANNULLAMENTO D’UFFICIO E IL RIESAME DELLE SANZIONI DISCIPLINARI MILITARI

Mi è stato recentemente chiesto da un collega di chiarire i rimedi non impugnatori contro le sanzioni disciplinari [1] (per approfondire, leggi qui!), ovverosia l’istanza di riesame e l’annullamento d’ufficio. L’argomento può apparire banale ma, vi assicuro, banale non è affatto perché regna la confusione più profonda in materia. Proviamo quindi a vedere a grandi linee in cosa consistono …

1. IL RIESAME DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DI CORPO [2]

L’articolo 1365 del “Codice dell’ordinamento militare(cosiddetto COM), titolato proprio “Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo” prevede al riguardo che:“1. Ogni militare può presentare, in qualunque tempo, istanza scritta tendente a ottenere il riesame della sanzione disciplinare inflittagli, se sopravvengono nuove prove tali da far ritenere applicabile una sanzione minore o dichiarare il proscioglimento dall’addebito. 2. L’istanza di riesame non sospende l’esecuzione della sanzione né i termini per la proposizione dei ricorsi avverso il provvedimento disciplinare previsti dall’articolo 1366. 3. L’istanza deve essere diretta, in via gerarchica, alla stessa autorità che ha emesso il provvedimento. 4. Avverso la decisione sull’istanza di riesame emanata dall’autorità adita ai sensi del comma 3, il militare può proporre ricorso gerarchico ai sensi dell’articolo 1366 (per approfondire leggi qui!).

L’articolo non presenta particolari problemi interpretativi, mi limiterò quindi a evidenziare che:

  • per “nuove prove” devono prendersi in considerazione sia quelle emerse dopo la conclusione del procedimento, sia quelle preesistenti ma non prese in considerazione in sede disciplinare. Per quanto precede sarà inammissibile una mera richiesta di valutare nuovamente la condotta del militare che è già stata sanzionata disciplinarmente e che, quindi, non presenta alcun elemento di novità. Ovviamente, sarà onere di chi chiede il riesame quello di acquisire (ed allegare) le nuove prove affinché vengano valutate dall’Autorità militare competente;
  • l’eventuale apertura del procedimento di riesame non sospende né l’esecuzione della sanzione né, tantomeno, i termini per presentare ricorso gerarchico (per approfondire leggi qui!). Il riesame mira quindi a fare in modo che l’Autorità che ha emanato il provvedimento disciplinare (ri)eserciti la propria potestà sanzionatoria;
  • dalla lettura dell’articolo 1365 del COM appare evidente l’intento di perseguire una giustizia sostanziale senza pregiudicare la situazione dell’istante (cosiddetta reformatio in peius). Se l’Autorità che decide il riesame dovesse cioè riformare il provvedimento disciplinare, non rischiate quindi di vedervi aumentare la sanzione disciplinare di cui avete chiesto il riesame. Ciò nonostante, non dimenticate che avverso la decisione è sempre possibile proporre ricorso gerarchico (per approfondire leggi qui!);
  • l’istanza di riesame non è soggetta a termini di decadenza e può essere quindi presentata in qualunque tempo.

2. L’ANNULLAMENTO D’UFFICIO

L’articolo 1372 del COM, titolato “Annullamento d’ufficio del procedimento disciplinare”, prevede che “è consentito l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio degli atti del procedimento disciplinare riconosciuti illegittimi dall’amministrazione militare, nei limiti sanciti dall’articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241”. Ciò significa che è quindi possibile procedere ad un annullamento d’ufficio [3][4]:

  • se sussistono ragioni di pubblico interesse;
  • solo in un termine ragionevole;
  • avendo tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;
  • allorquando il provvedimento sia stato “adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”.

Beh … che dire … come avete visto tale rimedio riproduce sostanzialmente quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990: siamo quindi nel campo dell’“autotutela” amministrativa che viene effettuata d’iniziativa dall’Amministrazione della Difesa, senza che sia quindi necessario alcun impulso da parte del militare destinatario del precedente provvedimento disciplinare. Inoltre, alla luce dell’esplicito il riferimento all’“amministrazione militare” presente nell’articolo 1372 del COM, è competente ad agire in autotutela non solo l’Autorità militare che ha sanzionato disciplinarmente il militare, ma anche le Autorità militari superiori.

Credo che non ci sia molto altro da dire senza appesantire troppo il discorso, non mi resta quindi che salutarvi … ad maiora!

TCGC

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[1]: ad eccezione del “richiamo” che, consistendo in un mero ammonimento verbale, viene tradizionalmente considerato non impugnabile con ricorso gerarchico per la mancanza del cosiddetto interesse a ricorrere: il richiamo, difatti, non comportando di norma né la privazione della libertà personale né, tantomeno, la trascrizione sul fascicolo personale del militare, non determina a carico di quest’ultimo alcuna lesione della relativa posizione giuridica soggettiva. Inoltre, essendo una sanzione di solito solo orale capite che è molto difficile da impugnare. A dire il vero, mi capitò una volta di vedere un ricorso gerarchico avverso un richiamo … in tale eccezionale circostanza, però, il richiamo in questione era stato “verbalizzato” nel resoconto di un colloquio … era stato insomma messo per iscritto!

[2]: per approfondire le sanzioni disciplinari di corpo leggi qui!

[3]: art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 – Annullabilità del provvedimento: “È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis”.

[4]: art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 – Annullamento d’ufficio:“1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

COME COMUNICARE AL PROPRIO COMANDO MILITARE CHE SI È MALATI?

Argomento che può apparire banale ma che, vi assicuro, banale non è affatto perché regna la confusione più totale in materia. Come comunicare correttamente al proprio Comando militare di appartenenza che si è malati e che non si può quindi prendere servizio? Beh … iniziamo col dire che la materia è regolata, in linea generale, dall’articolo 748 del D.P.R. n.90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (il cosiddetto TUOM) che, nel disciplinare il dovere di comunicazione del militare (per approfondire leggi qui!), prevede, tra l’altro, che:

1. Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi è destinato a sostituirlo. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto. 2. Nei casi di assenza per motivi di salute, il militare, senza ritardo, deve trasmettere, al superiore diretto, il certificato medico recante la prognosi, nonché, al competente organo della sanità militare, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinché, nell’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 181 [1] del codice, venga verificata la persistenza dell’idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all’uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all’impiego. Con decreto del Ministro della difesa [2] , ovvero del Ministro dell’economia e delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità che assicurano l’adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari militari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare, restando salva e impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di effettuare, tramite la sanità militare, ovvero del Corpo della Guardia di finanza per il proprio personale, le visite di controllo per l’idoneità psico-fisica previste dalle norme in vigore […]. 4. Il militare che, essendo legittimamente assente, prevede, per malattia o per altra grave ragione, di non poter rientrare al corpo entro il termine stabilito, deve informare il comando di presidio – o in assenza il comando carabinieri – nella cui circoscrizione egli si trova; questo adotta i provvedimenti del caso dandone immediata comunicazione al comando o ente dal quale il militare dipende […]”.

Tanto premesso sappiate che, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto del Ministro della Difesa del 24 novembre 2015, “nei casi di assenza per motivi di salute, il militare trasmette senza ritardo al Comando dell’ente, distaccamento o reparto che lo impiega:

  1. il certificato medico recante la sola prognosi [3] lavorativa dell’infermità;
  2. il certificato medico recante sia la diagnosi [4] che la prognosi dell’infermità.

[…] Entrambi i certificati […] sono inviati dal militare al Comando dell’ente, distaccamento o reparto che lo impiega in una unica busta che contiene al suo interno una ulteriore busta chiusa recante la dicitura «contiene dati personali concernenti lo stato di salute e riservati al solo personale sanitario autorizzato» ben visibile e stampigliata su entrambi i lati. Nella prima busta è inserito il certificato contenente la sola prognosi, mentre nella seconda busta chiusa, al fine di garantire che la stessa venga aperta solo dal personale sanitario incaricato del trattamento, è posto il certificato che riporta sia la diagnosi che la prognosi dell’infermità. Il Comando dell’ente, distaccamento o reparto che riceve la busta provvede, per il tramite di personale formalmente designato e incaricato del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 30 del Codice [si fa qui ovviamente riferimento al Decreto legislativo n. 196 del 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali»], a trattare i dati contenuti nel certificato contenente la sola prognosi lavorativa dell’infermità e, senza aprirla, a consegnare con tempestività al competente organo sanitario militare la busta che contiene il certificato recante diagnosi e prognosi”.

Se siete arrivati a leggere fino a qui sono convinto che avete tutti gli strumenti per non commettere errori, scongiurando anche il rischio di essere “sanzionati” disciplinarmente per una non corretta comunicazione dello stato di malattia … ho quasi finito di dirvi ciò che volevo, solo un paio di riflessioni prima di concludere:

  • la certificazione medica va fatta pervenire al Comando di appartenenza sia per posta ordinaria che per posta elettronica certificata (la cosiddetta PEC – per approfondire leggi qui!). In tale ultimo caso, fossi in voi, invierei 2 differenti e-mail e, cioè, una con il certificato medico contenente la sola prognosi e l’altra contenente il certificato recante sia la prognosi che la diagnosi specificando nell’oggetto di quest’ultima “contiene dati personali concernenti lo stato di salute e riservati al solo personale sanitario autorizzato” (in modo da permettere al proprio Comando di inoltrarla all’organo sanitario militare competente a trattarla che, di solito, si identifica nel Dirigente del Servizio Sanitario – DSS);
  • non dimenticate che quando si è “in malattia” si viene posti in licenza straordinaria (per approfondire leggi qui!).

Tanto detto, non mi resta che salutarvi augurandovi di rimettervi al più presto … ad maiora!

TCGC

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[1]: articolo 181 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare(cosiddetto COM) – Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare:“1. Il Servizio sanitario militare, di seguito denominato: “Sanità militare” provvede:

  1. all’accertamento dell’idoneità dei cittadini al servizio militare;
  2. all’accertamento dell’idoneità dei militari al servizio incondizionato;
  3. alla tutela della salute dei militari;
  4. ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;
  5. a ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge”.

[2]: Decreto del Ministro della Difesa datato 24 novembre 2015.

[3]: la “prognosi” altro non è se non una “previsione” che il medico fa sul decorso/esito della malattia, senza specificare di quale malattia si tratti – per approfondire sul vocabolario on-line Treccani leggi qui!

[4]: la “diagnosi” è il “riconoscimento” che il medico fa di una malattia, dandole insomma un nome – per approfondire sul vocabolario on-line Treccani leggi qui!

L’ASPETTATIVA PER MOTIVI PRIVATI DEL PERSONALE MILITARE

Un collega mi ha chiesto chiarimenti in merito all’aspettativa per motivi privati. Ebbene, con il moltiplicarsi di licenze straordinarie (per approfondire leggi qui!), permessi o congedi per soddisfare molteplici esigenze familiari, personali o di studio, possiamo dire che tale tipologia di aspettativa è diventata “residuale” e viene conseguentemente concessa solo quando il militare rappresenta esigenze meritevoli di tutela che non costituiscano il presupposto per la concessione di altri benefici specificamente previsti dalla vigente normativa. L’aspettativa per motivi privati, sebbene sia un istituto caduto quasi in disuso, continua comunque ad essere regolata dall’articolo 901 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) che prevede, tra l’altro, che:

1. L’aspettativa per motivi privati è disposta a domanda motivata dell’interessato. 2. L’aspettativa non può avere durata inferiore a quattro mesi e non può eccedere il periodo continuativo di un anno. 3. La sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio. 4. Trascorsi i primi quattro mesi il militare può fare domanda di rientro anticipato in servizio. Il militare rientra in servizio a domanda, se deve essere valutato per l’avanzamento o deve frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell’avanzamento o per l’accesso ai ruoli superiori. 5. Il militare che è già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non sono trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio. 6. Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennità di fine servizio e dell’avanzamento […]”.

Ritenendo sufficientemente chiaro il contenuto dell’articolo 901 del COM, non credo di dover aggiungere altro. Un paio di precisazioni prima di concludere:

  • come abbiamo già visto, la domanda di aspettativa per motivi privati deve essere motivata (l’articolo 901 del COM parla infatti di “domanda motivata”). Conseguentemente … ma questo è un consiglio per non perder tempo … dovete a mio parere avere dei solidi presupposti per poterla ottenere: mi è capitato, ad esempio, di veder richieste di aspettativa per motivi privati avanzate (e ovviamente rigettate!) per la ricerca di lavoro “stagionale” nel settore privato oppure per non meglio precisate “crisi di coscienza”, peraltro argomentate in modo risibile. Ecco perché dovete quindi rappresentare esigenze familiari, personali, di studio o altro che siano serie e, soprattutto, che non trovino tutela nelle licenze straordinarie, nei permessi o nei congedi già esistenti (mi viene in mente, ad esempio, la richiesta di aspettativa per accudire un parente “alla lontana” o addirittura un caro amico malato!);
  • dato che al militare in aspettativa per motivi privati non compete alcuno stipendio, risparmiate qualcosina per mantenervi durante il periodo di aspettativa e non pensate di poter sbarcare il lunario trovandovi un lavoretto extra: anche se in aspettativa, mantenete difatti lo status militare con tutto ciò che questo comporta, ivi incluso il divieto di svolgere un secondo lavoro (per approfondire leggi qui!).

Tanto detto, non mi resta che salutarvi … ad maiora!

TCGC

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LA LICENZA STRAORDINARIA DEL PERSONALE MILITARE

Cos’è la licenza straordinaria? Beh, iniziamo subito col dire che la licenza straordinaria:

  • serve per garantire al militare la possibilità di assentarsi dal servizio al verificarsi di particolari situazioni disciplinate dal “Codice dell’ordinamento militare”, dal “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare(per approfondire leggi qui!) ovvero da specifiche norme di legge (che di solito ne regolamentano anche i limiti massimi di fruizione annuale);
  • è normalmente [1] subordinata alle esigenze di servizio;
  • viene concessa a prescindere dal fatto che sia stata fruita tutta la licenza ordinaria spettante (per approfondire leggi qui!);
  • è calendariale (cioè, a differenza della licenza ordinaria vengono conteggiati anche i giorni non lavorativi [2]).

Preciso subito che il periodo di licenza straordinaria non concorre alla maturazione dei periodi minimi per la formazione della scheda valutativa (180 gg.) o del rapporto informativo (60 gg.). Per questo viene riportato nello statino dei periodi non computabili (Modello “E”).

I diversi tipi di licenza straordinaria possono essere o meno soggetti al limite massimo di 45 giorni annui [3] (da considerarsi come “anno solare” cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre).

1. LICENZA STRAORDINARIA COMPRESA NEL TETTO MASSIMO DI 45 GIORNI ANNUI

Sono comprese nel tetto annuo di 45 giorni le licenze straordinarie per gravi motivi, per infermità, per convalescenza, per matrimonio, per esami militari, per esami di stato o di abilitazione all’esercizio della professione, per aggiornamento scientifico (solo per gli Ufficiali medici), per congedo parentale (solo per i 45 giorni che sono retribuiti per intero), per cure termali eccetera. Come abbiamo detto tali licenze non possono superare i 45 giorni annui e ciò significa il Comando militare di appartenenza non può concedere licenze straordinarie oltre il 45° giorno già fruito nell’anno ovvero che, cumulate a quelle già fruite, siano tali da superare tale tetto di 45 giorni annui. Detto altrimenti, se mi sposo e ottengo i 15 giorni di licenza matrimoniale previsti, poi non posso ottenere nello stesso anno solare tutti i 45 giorni di licenza straordinaria per congedo parentale spettanti (in astratto) perché, in tal caso, sforerei il tetto massimo dei 45 giorni previsti (la somma di 15+45 è difatti 60!) … mi dovrò quindi accontentare al massimo di 30 giorni di licenza per congedo parentale, di più non è proprio possibile fare!

Un discorso a parte merita l’assenza per malattia (per approfondire leggi qui!). Dovete infatti sapere che quando siete malati venite posti in licenza straordinaria di convalescenza (se la malattia è certificata dal competente organo sanitario militare) o per infermità (se la malattia è certificata dal vostro medico curante) per i primi 45 giorni, anche frazionati nel corso dell’anno solare. Dal 46° giorno di assenza in poi sarete quindi posti d’ufficio in aspettativa per infermità. Ebbene, ricordatevi che:

2. LICENZA STRAORDINARIA NON COMPRESA NEL TETTO MASSIMO DI 45 GIORNI ANNUI

Non sono comprese nel tetto annuo di 45 giorni le licenze straordinarie per trasferimento, per protezione sanitaria da radiazioni ionizzanti, per campagna elettorale, per la frequenza di corsi per dottorato di ricerca o scuole di specializzazione (quest’ultima solo per gli Ufficiali medici), per donazione di organi, per soccorso a popolazioni colpite da calamità naturali, per assistenza a persona con handicap eccetera. Ciò significa che tali licenze possono superare, anche sommate tra loro [4], il limite massimo di 45 giorni annui!

Quanto precede a livello generale … mi raccomando, informatevi presso il vostro Comando militare di appartenenza perché sono convinto che troverete tutte le informazioni di dettaglio che vi servono! Mi rivolgo ora ai più giovani e in particolare ai volontari in ferma prefissata … non dimenticate che il vostro stato giuridico è complesso e, non di rado, varia al variare del tipo di reclutamento. Informatevi quindi molto bene sulle durate massime dei periodi di assenza dal servizio previsti il vostro status perché spesso sono differenti da quelle previste per il personale in servizio permanente e, quando superate, possono portare al proscioglimento. Siate quindi molto cauti e andate all’Ufficio personale del vostro Comando prima di commettere errori che potrebbero costarvi molto molto caro!

Tanto detto, non mi resta che salutarvi … ad maiora!

TCGC

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[1]: ma non sempre: la licenza straordinaria per imminente periodo di vita o morte di congiunti, ad esempio, non è differibile per esigenze di servizio.

[2]: se chiedo ad esempio 15 giorni di licenza matrimoniale a decorrere dal 1 febbraio, questa scadrà il successivo 15 febbraio perché vengono conteggiati anche i giorni non lavorativi (cioè sabato e domenica in caso di orario di lavoro settimanale organizzato su 5 giorni). Detto altrimenti si contano tutti i giorni … tutti i giorni del calendario, da qui il termine “calendariale”.

[3]: superato tale limite si viene posti d’ufficio in aspettativa per ogni giorno eccedente il 45°, ovvero sia dal 46° giorno in poi.

[4]: questo accade perché tali licenze non vengono computate nel tetto massimo dei 45 giorni annui. Ciò significa che nello stesso anno solare posso fruire di 15 giorni di licenza matrimoniale (che è compresa nel tetto massimo di 45 giorni annui) e, ad esempio, di 60 giorni di licenza straordinaria per soccorso a popolazioni colpite da calamità naturali (che invece non è compresa nel tetto massimo di 45 giorni annui).

LA “RISERVA SELEZIONATA” DELLE FORZE ARMATE

Un lettore mi ha chiesto informazioni in merito alla cosiddetta “Riserva selezionata”. Ebbene … non possiamo però affrontare l’argomento senza fare una piccola introduzione su cosa siano le Forze di completamento, di cui la “Riserva selezionata” è una componente. Beh, iniziamo quindi col dire che con il riordino dello strumento militare secondo il modello professionale, sono state create le Forze di completamento che consistono in un bacino di personale in congedo (delle categorie Ufficiali, Sottufficiali e Militari di Truppa) da cui è possibile attingere, in tempo di pace, per “completare” (appunto!) l’organico delle Unità delle Forze Armate. Ovviamente, si entra volontariamente a far parte delle Forze di completamento e, quindi, solo dopo aver dato la propria disponibilità e formalizzato il proprio consenso, si può essere richiamati in servizio secondo quando previsto dal Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) agli articoli 987 [1] (per gli Ufficiali) e 988 [2] (per Sottufficiali e Militari di Truppa).

Tanto premesso, sappiate che nell’ambito delle Forze di completamento, è stato poi avviato il progetto della “Riserva selezionata” [3] che consiste in un ulteriore bacino di personale in possesso di particolari “professionalità” per sopperire ad eventuali carenze organiche da ripianare nell’ambito di operazioni militari all’estero ovvero per esigenze addestrative, logistiche o operative in Italia. Preciso che la “Riserva selezionata” è alimentata esclusivamente da Ufficiali di complemento in congedo e da professionisti provenienti dalla vita civile come medici, avvocati, psicologi, ingegneri, architetti, sociologi eccetera.

ITER SELETTIVO

Una volta presentato domanda, nel caso in cui la Forza Armata ritenga che la “professionalità” posseduta dall’aspirante sia di possibile interesse, si può [4] essere:

  • richiamati in servizio (per gli Ufficiali di complemento in congedo);
  • avviati all’iter valutativo [5] per l’eventuale nomina a Ufficiale, conferimento del grado e conseguente richiamo in servizio (per i professionisti provenienti dalla vita civile).

Ovviamente, per essere nominati Ufficiali della Riserva selezionata:

  • bisogna possedere i requisiti generali per il reclutamento nelle Forze Armate (per approfondire leggi qui!);
  • essere idonei dal punto di vista fisico (avere cioè l’idoneità al servizio militare incondizionato) e psico-attitudinale;
  • non aver superato i limiti di età previsti per gli Ufficiali di complemento [6].

CONFERIMENTO DEL GRADO

Agli Ufficiali della “Riserva selezionata” (siano essi Ufficiali di complemento in congedo o professionisti provenienti dalla vita civile) può essere conferito un grado che va da Sottotenente a Tenente Colonnello (da Guardiamarina a Capitano di Fregata per la Marina Militare) sulla base delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Difesa del 15 novembre 2004 “Ferme e requisiti fisici e attitudinali degli ufficiali delle Forze di Complemento e procedura per la nomina a ufficiale di complemento[7] che prendono in considerazione età, titolo di studio nonché ulteriori “requisiti”. A titolo esemplificativo, considerate che per essere nominato:

  • Tenente Colonnello dell’Esercito dell’“Area operativa” è necessario avere un’età minima di 46 anni, essere in possesso di un dottorato di ricerca ovvero di un diploma di specializzazione, nonché “godere di fama indiscussa in materie attinenti alle professionalità di interesse della F.A.[8];
  • Tenente di Vascello della Marina Militare dell’“Area stato maggiore” è necessario avere un’età minima di 36 anni, essere in possesso di una laurea magistrale ovvero dell’“abilitazione di Ufficiale di navigazione”, nonché “possedere comprovata alta competenza in discipline militari o tecniche ovvero aver compiuto 6 anni di imbarco, di cui almeno 2 in comando di navi mercantili, oppure l0 anni di imbarco, di cui almeno 2 come comandante in 2^ (primo ufficiale) sempre su navi mercantili[9].

STATUS GIURIDICO

Ai sensi dell’articolo 874 e seguenti del Codice dell’ordinamento militare (COM), il personale della “Riserva selezionata” acquisisce con il richiamo lo status giuridico di “militare in servizio temporaneo” nella posizione di “servizio temporaneo alle armi” con il medesimo trattamento economico dei parigrado in servizio permanente effettivo [10].

CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

L’articolo 990 del COM, titolato proprio “Conservazione del posto di lavoro”, prevede al riguardo che “il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell’anzianità di servizio. 2. Per i rapporti di lavoro dei prestatori d’opera i quali, all’atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del comma 2 dell’art. 2111 del codice civile, in relazione ai commi 1 e 3 dell’art. 2110 dello stesso codice. 3. Alla fine del richiamo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. 4. Il lavoratore, salvo il caso di cui al comma 1 dell’art. 2119 del codice civile, non può essere licenziato prima di tre mesi dalla ripresa della occupazione. 5. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, è considerato dimissionario. 6. Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro. 7. Le norme previste dal presente articolo sono applicate anche ai trattenuti alle armi. 8. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 1.032,91. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. 9. La vigilanza per l’applicazione delle norme del presente articolo è esercitata dagli ispettori del lavoro”.

Tanto detto a livello generale, se siete realmente interessati a entrare nella “Riserva selezionata” informatevi sui siti web istituzionali delle Forze Armate dove troverete tutte le informazioni di dettaglio per fare domanda. Non mi resta quindi che salutarvi facendovi un grosso in bocca al lupo, ad maiora!

TCGC

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[1]: art. 987 del COM – Ufficiali delle forze di completamento:“1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni all’estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l’anzianità posseduta e ammessi a una ferma non superiore a un anno, rinnovabile a domanda dell’interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo. 2. Con decreto del Ministro della difesa sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata: a) le modalità per l’individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell’ambito del limite massimo di cui al comma 1; b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell’esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne”.

[2]: art. 988 del COM – Richiami in servizio nelle forze di completamento:“1. In relazione alla necessità di disporre permanentemente, per le esigenze di cui all’articolo 1929, comma 2, di personale in congedo adeguatamente addestrato, allo scopo di garantire la funzionalità e l’operatività dei comandi, degli enti e delle unità, nonché la loro alimentazione, possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore a un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero. 2. Ai militari richiamati delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio. 3. Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno. Ai militari richiamati delle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata di quattro anni sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di quattro anni. In ogni caso, i richiamati non possono essere inquadrati con grado superiore rispetto a quello apicale previsto per la stessa categoria d’inquadramento. Lo stato giuridico attribuito durante il periodo di richiamo non ha effetti per l’avanzamento al grado superiore, né ai fini della partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e a quelli per l’accesso al servizio permanente. 4. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata massima delle ferme e l’eventuale relativo prolungamento, nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio”.

[3]: la “Riserva selezionata” apparve in Italia con il cosiddetto Decreto “Marconi” (Regio Decreto n. 819 del 1932). Inizialmente pensata per la sola Regia Marina (e consentire, tra gli altri, proprio a Guglielmo Marconi di entrare a farvi parte), venne poi estesa a tutte le Forze Armate solo verso la fine degli anni ’90 con il Decreto Legislativo 490 del 1997.

[4]: si può essere chiamati, ma non si deve! Ciò significa che la Forza Armata non è in alcun modo obbligata a richiamare in servizio chi è in possesso dei requisiti. Per quanto riguarda i requisiti, inoltre, consiglio di leggere quanto previsto dal Decreto del Ministro della Difesa del 15 novembre 2004 “Ferme e requisiti fisici e attitudinali degli ufficiali delle Forze di Complemento e procedura per la nomina a ufficiale di complemento”, con particolare riguardo agli artt. 3 e 5:

Art. 3 – Requisiti per il richiamo in servizio. 1. All’atto del richiamo il personale di cui all’articolo 1 deve:

  1. aver sottoscritto il consenso al richiamo;
  2. avere un’età che gli consenta di ultimare la ferma da contrarre in data antecedente a quella prevista per il collocamento nella riserva di complemento;
  3. se ha già prestato servizio in qualità di ufficiale ausiliario o richiamato, aver riportato nell’ultimo documento caratteristico una qualifica finale non inferiore a “superiore alla media”, se valutato con scheda valutativa, ovvero un giudizio favorevole, se valutato con rapporto informativo;
  4. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi;
  5. sottoscrivere il consenso ad essere impiegato in attività operative, addestrative o logistiche anche fuori dal territorio nazionale;
  6. essere in possesso dell’idoneità psico-fisica al servizio militare in relazione all’età, al grado, al corpo, al ruolo e alla specialità di appartenenza […].

Art. 5 – Requisiti per la nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell’articolo 4 del regio decreto 16 maggio 1932, n.819. 1. Ai fini del conferimento della nomina ad ufficiale di complemento dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica ai sensi dell’articolo 4 del regio decreto 16 maggio 1932, n.819, i soggetti interessati debbono:

  1. possedere i requisiti previsti dall’articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, dall’articolo 3, lettera “d” del presente decreto e dalle tabelle allegate in relazione al corpo, al ruolo e alla Forza armata di appartenenza;
  2. non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, 230, se appartenenti a classe interessata alla chiamata di leva;
  3. possedere i requisiti di moralità e condotta stabiliti dall’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, 53, e successive modificazioni.
  4. Il Capo di stato maggiore di Forza armata propone alla Commissione ordinaria di avanzamento l’elenco nominativo dei soggetti che possano dare ampio affidamento di prestare opera proficua alla Forza armata.
  5. La Commissione ordinaria di avanzamento stabilisce, in relazione alle particolari esigenze manifestate dallo Stato maggiore di Forza armata, il grado ed il ruolo attribuibile al soggetto che aspira alla nomina ad ufficiale, in base ai requisiti previsti dalle tabelle allegate […]”.

[5]: art. 674 del COM – Conferimento diretto del grado di ufficiale di complemento:“1. La nomina a ufficiale di complemento, senza concorso e in via eccezionale, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che danno ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. 2. Può essere conferito senza concorso il grado di tenente colonnello di complemento o corrispondente ai cittadini che godono di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi delle Forze armate. 3. Per comprovata alta competenza in discipline nautiche, aeronautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al comma 1 si può prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina a ufficiale di complemento nei corpi sanitari o nel comparto sanitario del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri. 4. La nomina è conferita previo giudizio della competente commissione ordinaria d’avanzamento, che stabilisce il grado e il ruolo d’assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandante generale. 5. Con decreto del Ministro della difesa sono individuate in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata: a) le professionalità e i gradi conferibili, ai sensi del presente articolo; b) le procedure da seguirsi; c) gli eventuali ulteriori requisiti per la nomina”.

[6]: art. 1000 del COM – Cessazione dell’appartenenza al complemento:“1. L’ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età:

a. Esercito italiano: 55 anni;

b. Marina militare: 55 anni;

c. Aeronautica militare: 1) ruolo naviganti: 1.1) ufficiali inferiori: 45 anni; 1.2) ufficiali superiori: 52 anni; 2) tutti gli altri ruoli: 55 anni;

d. Arma dei carabinieri: sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni […]”.

[7]: e per la sola Marina Militare Decreto del Ministro della Difesa del 15 marzo 2019 “Modifica della tabella B: Marina, allegata al decreto del Ministro della difesa 15 novembre 2004, in materia di requisiti per il conferimento del grado agli ufficiali di complemento e di modalità per l’individuazione delle ferme e dei requisiti per gli ufficiali delle forze di complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica”.

[8]: Tabella “A”: ESERCITO – Quadro: I allegata al Decreto del Ministro della Difesa del 15 novembre 2004 “Ferme e requisiti fisici e attitudinali degli ufficiali delle Forze di Complemento e procedura per la nomina a ufficiale di complemento”.

[9]: Tabella “B”: MARINA – Quadro: I allegata al Decreto del Ministro della Difesa del 15 marzo 2019 “Modifica della tabella B: Marina, allegata al decreto del Ministro della difesa 15 novembre 2004, in materia di requisiti per il conferimento del grado agli ufficiali di complemento e di modalità per l’individuazione delle ferme e dei requisiti per gli ufficiali delle forze di complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica”.

[10]: al termine della ferma gli Ufficiali della “Riserva selezionata” vengono collocati nella categoria dei “militari in congedo” nella posizione del “complemento”.

I REATI MILITARI DI INSUBORDINAZIONE E DI VIOLENZA, INGIURIA E MINACCIA A INFERIORE

Il diritto penale militare dedica ai reati contro il rapporto gerarchico una posizione di primissimo piano in ragione del fatto che la disciplina è uno degli aspetti fondamentali di ogni organizzazione militare che possa definirsi tale. Tanto premesso, sappiate che:

  • gli articoli 186 [1] e 195 [2] del codice penale militare di pace (CPMP) trattano rispettivamente dei reati militari di “insubordinazione con violenza” e di “violenza contro un inferiore” (vi ho integralmente postato il testo di tali articoli in nota);
  • gli articoli 189 [3] e 196 [4] del CPMP trattano invece dei reati di “insubordinazione con minaccia o ingiuria” e di “minaccia o ingiuria a inferiore” (troverete anche per questi reati il testo integralmente postato in nota!).

Come avete intuito, esiste un evidente parallelismo tra i reati militari che l’inferiore può compiere a danno del superiore (i reati di insubordinazione, appunto!) ed i reati che il superiore può compiere a danno dell’inferiore di grado (quelli che, per intendersi, si realizzano invece con abuso di autorità), al punto che le condotte punibili e le sanzioni applicabili sono sostanzialmente [5] speculari!

I reati contro il rapporto gerarchico non presentano particolari “criticità” dal punto di vista interpretativo e quindi, essendo inutile appesantire troppo il discorso, credo sia opportuno fermarmi qui. Ovviamente, qualora siate interessati a capire cosa di intenda nel codice penale militare di pace per:

Prima di lasciarci, ritengo però opportuno evidenziarvi che:

  • l’articolo 190 del CPMP prevede alcune aggravanti al reato di “insubordinazione con minaccia e ingiuria”. Tale articolo prevede infatti che “le pene stabilite dall’articolo precedente [cioè il 189 del CPMP sull’“insubordinazione con minaccia o ingiuria”] sono aumentate: 1) se la minaccia è usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore; 2) se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto; 3) se la minaccia è grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell’articolo 339 [6] del codice penale. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre anni a quindici anni”;
  • l’articolo 198 del CPMP prevede l’attenuante della “provocazione”. Difatti, “se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto [che trattano appunto dell’“insubordinazione” e della “violenza, minaccia o ingiuria a un inferiore”] è commesso nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell’inferiore, e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuta notizia, alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà”;
  • l’articolo 199 del CPMP, prevede infine l’“inapplicabilità” dei reati contro il rapporto gerarchico nel caso in cui le condotte siano state tenute per cause estranee al servizio o alla disciplina militare:“le disposizioni dei capi terzo e quarto [che trattano appunto dell’“insubordinazione” e della “violenza, minaccia o ingiuria a un inferiore”] non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare”. Ovviamente, in tal caso quel che è successo tra superiore e inferiore di grado verrà “derubricato” a semplici percosse o lesioni (per approfondire leggi qui!) ovvero a mera minaccia (per approfondire leggi qui!) o ingiuria (per approfondire leggi qui!).

Penso di aver detto tutto ciò che volevo, non mi resta quindi che salutarvi … ad maiora!

TCGC

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[1]: art. 186 del CPMP – Insubordinazione con violenza:“Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni. Se la violenza consiste nell’omicidio volontario, consumato o tentato, nell’omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave, o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata”.

[2]: art. 195 del CPMP – Violenza contro un inferiore:“Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni. Se la violenza consiste nell’omicidio volontario, consumato o tentato, nell’omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata”.

[3]: art. 189 del CPMP – Insubordinazione con minaccia o ingiuria:“Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. Il militare, che offende il prestigio, l’onore, o la dignità di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni. Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore”.

[4]: art. 196 del CPMP – Minaccia o ingiuria a un inferiore:“Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. Il militare, che offende il prestigio, l’onore o la dignità di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni. Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all’inferiore. La pena è aumentata se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell’articolo 339 del codice penale. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni”.

[5]: una evidente differenza si riscontra solo nel quarto comma dell’art. 196 del CPMP sulla “minaccia o ingiuria a inferiore” che non trova riscontro nel corrispondente art. 189 sull’“insubordinazione con minaccia o ingiuria” ma nel successivo art. 190 del CPMP.

[6]: art. 339 del c.p.:“Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell’articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell’articolo 336, della reclusione da due a otto anni. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone”.

L’INGIURIA E LA DIFFAMAZIONE MILITARE AI TEMPI DI FACEBOOK E WHATSAPP

Come ben tutti sappiamo, negli ultimi anni i social network e le applicazioni di messaggistica istantanea hanno avuto una diffusione enorme, al punto che praticamente ognuno di noi ne possiede uno o più account. Conseguentemente, la portata lesiva di un post su facebook, di un messaggio su whatsapp o di un video su tik tok è oggi di molto amplificata rispetto a quanto non fosse nel passato! Ecco, quindi, che i contenuti pubblicati on line possano facilmente sfociare nell’“abuso” del diritto di libera manifestazione del pensiero (articolo 21 della Costituzione – per approfondire leggi qui!), esponendo l’autore a responsabilità disciplinare [1] se non, addirittura, ad un vero e proprio processo penale per ingiuria, diffamazione (per approfondire leggi qui!) o vilipendio (per approfondire leggi qui!).

Tanto premesso, la domanda che mi viene spesso fatta è la seguente: come è possibile che adesso debba trovarmi un Avvocato e andare a processo? Ho fatto tutto on line! Non pensavo che …

Ebbene, iniziamo subito col dire che i reati militari di ingiuria e diffamazione si consumano nel mondo virtuale esattamente come nel mondo reale! Non c’è proprio alcuna differenza … anzi, a dire il vero, per il solo fatto di aver diffamato un collega su un social network o all’interno di una chat potreste andare incontro ad una responsabilità penale “aggravata”: difatti, per quanto attiene specificamente al reato militare di diffamazione, “se l’offesa […] è recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, [… come viene oggi pacificamente considerato l’utilizzo dello strumento telematico …] la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni” che, come vedete, è ben più della “reclusione militare fino ai sei mesi” prevista per l’ipotesi base di cui al primo comma dell’articolo 227 [2] del codice penale militare di pace (CPMP) [3]!

A questo punto che dire … usate il buon senso e, soprattutto quando siete on line, non permettetevi leggerezze che potrebbero costarvi molto caro! Lo ripeto per esser ancora più chiaro: USATE IL BUON SENSO ANCHE QUANDO SIETE ON LINE E NON PERMETTETEVI LEGGEREZZE CHE POTREBBERO COSTARVI MOLTO CARO!

Senza appesantire troppo il discorso (potete infatti trovare on line una miriade di articoli sull’argomento estremamente dettagliati che, sono sicuro, possono togliervi ogni possibile dubbio [4]), cercherò ora di darvi qualche semplicissima indicazione finale per meglio orientarvi su internet. Dato che l’ingiuria on line è di facile comprensione … basta difatti che il messaggio offensivo venga direttamente indirizzato alla vittima con qualsiasi mezzo tecnologico, sia esso una e-mail, una PEC, un messaggio privato, uno “stato” eccetera … mi concentrerò solo su alcune peculiarità del reato di diffamazione per come sono state prese in considerazione dai Giudici: è stata infatti la giurisprudenza … sentenza dopo sentenza … a tracciarne i confini nella rete. Ebbene, considerate che il reato di diffamazione on line può realizzarsi anche:

  • con la mera pubblicazione di foto, video, illustrazioni o fotomontaggi;
  • con l’invio di una e-mail o di una PEC (per approfondire leggi qui!) a più destinatari, anche in copia nascosta, ovvero ad una sola casella di posta elettronica che sia però condivisa da più soggetti … ricordiamo che perché possa parlarsi di diffamazione è sempre necessaria la presenza di “più persone” (cioè almeno due – per approfondire leggi qui!);
  • quando il messaggio diffamatorio sia stato postato in un gruppo “chiuso” di facebook o in una chat di whatsapp. In tal senso, ad esempio, i Giudici amministrativi nel rigettare la domanda di annullamento di un provvedimento disciplinare hanno difatti rilevato che “i social network in particolare Facebook non possono essere considerati come siti privati, in quanto non solo accessibili ai soggetti non noti cui il titolare del sito consente l’accesso, ma altresì suscettibili di divulgazione dei contenuti anche in altri siti. In sostanza, la collocazione di una fotografia o di un testo su Facebook implica una sua possibile diffusione a un numero imprecisato e non prevedibile di soggetti e quindi va considerato, sia pure con alcuni limiti, come un sito pubblico” (TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 562 del 2016);
  • a carico del titolare di un blog [5] che non elimina i contenuti diffamatori pubblicati da altri e di cui è venuto a conoscenza;
  • attraverso l’apposizione di un mero emoticon (cioè una di quelle “faccine” che esprimono un sentimento e che spopolano on line!) o di un semplice “mi piace” al messaggio diffamatorio pubblicato da altri … beh … a dire il vero tale ultimo punto è abbastanza controverso ma sappiate che non mancano casi in cui è stato contestato il concorso nel reato di diffamazione a chi ha apposto un emoticon o un like ad un messaggio dal contenuto diffamatorio o denigratorio.

Un’ultima cosa prima di concludere: che strumenti ha la vittima di ingiuria o diffamazione militare on line per difendersi? Beh, non essendo prevista dal codice penale militare di pace la possibilità per il militare di presentare querela (per approfondire leggi qui!), il militare vittima di diffamazione on line che ritiene di esser stato ingiuriato o diffamato da altro militare (non dimentichiamo infatti che nei reati militari di ingiuria e diffamazione militare sia chi offende che chi viene offeso deve essere un militare [6] – per approfondire leggi qui!) non resta che relazionare l’evento ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza o – meglio – al proprio Comandante di corpo affinché, in qualità di Ufficiale di polizia giudiziaria militare, effettui gli adempimenti di competenza (per approfondire leggi qui!) in modo che venga perseguito l’autore del reato militare … anche al fine di veder riconosciute le proprie eventuali pretese risarcitorie! Ovviamente, perché possa essere accordato un risarcimento alla vittima è necessario:

  • costituirsi parte civile nel processo penale militare per il tramite di un Avvocato di fiducia (che costa e che è a carico della vittima);
  • dimostrare di aver subito un danno dal messaggio diffamatorio;
  • attendere la condanna del colpevole che ovviamente avviene solo al termine del processo penale militare (che ha una durata non trascurabile!).

Non bisogna poi dimenticare che:

  • il procedimento non di rado viene purtroppo archiviato stante l’impossibilità di risalire al nominativo dell’autore del reato … accade infatti frequentemente che non si riesca a risalire all’IP (Internet Protocol) da cui è partito il messaggio diffamatorio;
  • il Giudice penale militare non si pronuncia sempre sul risarcimento nella sentenza di condanna, rendendo conseguentemente necessario andare anche dal Giudice civile per avere il dovuto risarcimento (cioè partendo con una autonoma causa civile, sempre a spese della vittima e che dilata ulteriormente i tempi!)

Che dire, le cose funzionano a grandi linee così … non mi resta dunque che salutarvi, ad maiora!

TCGC

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[1]: sia di corpo che, eventualmente, di stato (per approfondire leggi qui!). In questi casi la responsabilità disciplinare scaturisce di solito dalla violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare(cosiddetto TUOM), con particolare riguardo agli articoli:

712 TUOM – Doveri attinenti al giuramento:“1. Con il giuramento di cui all’articolo 621, comma 6, del codice il militare di ogni grado s’impegna solennemente a operare per l’assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, con disciplina e onore, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita. 2. L’assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare”;

713 TUOM – Doveri attinenti al grado:“1. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica. 2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l’esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell’istituzione cui appartiene e pregiudicare l’estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1483 del codice. 3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l’esempio agevola l’azione e suscita lo spirito di emulazione”;

717 TUOM – Senso di responsabilità:“1. Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate”;

719 TUOM – Spirito di corpo:“1. Lo spirito di corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni etiche e storiche del corpo, deve unire i membri di una stessa unità al fine di mantenere elevato e accrescere il prestigio del corpo cui appartengono. 2. Particolare impegno deve essere posto nell’illustrare la storia e le tradizioni del corpo ai militari che ne entrano a far parte. 3. Lo spirito di corpo, pur essendo fonte di emulazione tra le unità, non deve però intaccare lo spirito di solidarietà tra tutti i componenti delle Forze armate”;

720 TUOM – Uniforme:“[…] 5. L’uso dell’uniforme è vietato al militare: a) quando è sospeso dall’impiego, dal servizio o dalle funzioni del grado; b) nello svolgimento delle attività private e pubbliche consentite”;

721 TUOM – Dignità e decoro del militare:“1. L’aspetto esteriore del militare deve essere decoroso, come richiede la dignità della sua condizione e deve comunque essere tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti”;

722 TUOM – Doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari:“1. Il militare, oltre a osservare scrupolosamente le norme in materia di tutela del segreto, deve:

a) acquisire e mantenere l’abitudine al riserbo su argomenti o notizie la cui divulgazione può recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, escludendo dalle conversazioni private, anche se hanno luogo con familiari, qualsiasi riferimento ai suddetti argomenti o notizie;

b) evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio che, anche se insignificanti, possono costituire materiale informativo;

c) riferire sollecitamente ai superiori ogni informazione di cui è venuto a conoscenza e che può interessare la sicurezza dello Stato e delle istituzioni repubblicane, o la salvaguardia delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari”;

732 TUOM – Contegno del militare:“1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate. 2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza. In particolare deve: a) astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro; b) prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto; c) consegnare prontamente al superiore o alle autorità competenti denaro o cosa che ha trovato o che gli sono pervenuti per errore; d) astenersi dagli eccessi nell’uso di bevande alcoliche ed evitare l’uso di sostanze che possono alterare l’equilibrio psichico; e) rispettare le religioni, i ministri del culto, le cose e i simboli sacri e astenersi, nei luoghi dedicati al culto, da azioni che possono costituire offesa al senso religioso dei partecipanti […]”;

733 TUOM – Norme di tratto:“1. La correttezza nel tratto costituisce preciso dovere del militare. 2. Nei rapporti, orali o scritti, di servizio tra militari di grado diverso deve essere usata la terza persona […]”;

746 TUOM – Uso dell’abito civile: “[…] 3. Il militare in abito civile non deve indossare alcun distintivo o indumento caratteristico dell’uniforme”.

[2]: art. 227 CPMP – Diffamazione:il militare, che, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende la reputazione di altro militare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a sei mesi. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, o è recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni. Se l’offesa è recata a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate”.

[3]: ovviamente, il solo fatto che la pena vada dai sei mesi ai tre anni di reclusione militare preclude al Comandante di corpo di poter eventualmente richiedere (o meno) il procedimento ai sensi dell’art. 260 CPMP (per approfondire leggi qui!). Ciò significa, in poche parole, che al 100% dovrete affrontare un procedimento penale!

[4]: peraltro gli Stati Maggiori/Comandi Generali hanno pubblicato negli ultimi anni numerose direttive sull’argomento. In tale contesto, degna di menzione è a mio parere la pubblicazione “Linee guida per l’uso consapevole dei social network e trattazione sul web di materie istituzionali” (SMD – UGAG – 003/2019) dello Stato Maggiore della Difesa che è facile da reperire in rete ed offre un buon inquadramento generale della materia.

[5]: fermo restando che il titolare di un blog non è equiparato al Direttore di un giornale!

[6]: ovviamente, se l’autore del reato di ingiuria o diffamazione non è un militare, il militare-vittima potrà presentare una comune denuncia-querela (come un qualsiasi altro cittadino – per approfondire leggi qui!) all’Autorità giudiziaria ordinaria (ovvero alla Polizia giudiziaria) affinché si proceda ai sensi degli articoli 594 e 595 del codice penale “comune”.

I REATI MILITARI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE (ARTT. 226 E 227 CPMP)

Ho notato dalle vostre e-mail che i termini ingiuria e diffamazione vengano troppo spesso scambiati … utilizzati cioè l’uno al posto dell’altro [1]. Credo quindi necessario un piccolo … quanto doveroso … ripassino sull’argomento. Iniziamo subito col dire che i reati militari di ingiuria e diffamazione sono sostanzialmente speculari ai corrispondenti reati previsti agli articoli 594 [2] e 595 [3] dal codice penale comune. Ovviamente, affinché ci sia ingiuria o diffamazione militare (e si applichi cioè il codice penale militare di pace) è necessario che sia il soggetto attivo del reato (chi offende per intenderci) che quello passivo del reato (cioè chi viene offeso) siano militari [4]. Il codice penale militare di pace (CPMP) disciplina tali reati come segue:

  • ingiuria militare:“il militare, che offende l’onore o il decoro di altro militare presente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a quattro mesi. Alla stessa pena soggiace il militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione militare fino a sei mesi, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato” (articolo 226 del CPMP);
  • diffamazione militare:“il militare, che, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende la reputazione di altro militare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a sei mesi. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, o è recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni. Se l’offesa è recata a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate(articolo 227 del CPMP).

Tanto premesso, senza addentrarci nel significato da dare alle parole “onore”, “decoro” e “reputazione” che mi appaiono abbastanza chiare e intuitive da comprendere [5], balza subito agli occhi la fondamentale differenza che esiste tra ingiuria e diffamazione, ovverosia:

  • la presenza della vittima nell’ingiuria;
  • l’assenza della vittima nella diffamazione ma … badate bene … con la contestuale previsione che l’offesa venga fatta alla presenza di più persone (cioè almeno due!).

Senza appesantire troppo il discorso (potete infatti trovare on line una miriade di articoli sull’argomento estremamente dettagliati e che, sono sicuro, possono togliervi ogni possibile dubbio!), cercherò ora di dare una risposta alle domande più frequenti che mi vengono rivolte sull’argomento. Ebbene:

  • considerato che l’oggetto di entrambi i reati è sostanzialmente un’offesa, perché ingiuria e diffamazione vengono punite in modo differente? Beh … a pensarci bene … non potrete che concordare con me sul fatto che l’assenza della vittima nella diffamazione renda tale reato più “insidioso” perché elimina alla radice ogni possibilità che la vittima possa ribattere e difendersi cioè da sola … ecco quindi che la diffamazione “aggredisce” la reputazione della vittima in modo maggiormente invasivo rispetto alla semplice ingiuria e da qui ne deriva il più severo regime sanzionatorio;
  • non rileva la verità del fatto … tali reati cioè si realizzano anche se si attribuisce alla vittima un fatto vero. Anzi, a dirla tutta, attribuire alla vittima un “fatto determinato” [6] inasprisce addirittura il regime sanzionatorio! Mi spiego meglio, se un nostro collega è stato condannato per furto con una sentenza passata in giudicato (per approfondire leggi qui!) e tutti sanno di tale condanna, ciò non ci autorizza comunque a dargli del ladro e anzi, se lo facciamo, rispondiamo ovviamente di ciò che abbiamo detto, perché la verità dell’affermazione non esclude il reato!
  • il codice penale militare di pace prevede dei “temperamenti”. L’articolo 228 del CPMP stabilisce infatti che “nei casi preveduti dall’articolo 226 [cioè in caso di ingiuria], se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 226 e 227 [cioè in caso di ingiuria e diffamazione] nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”;
  • è effettivamente vero che, nonostante la “depenalizzazione” del reato ordinario di ingiuria (articolo 594 [7] del codice penale che è stato abrogato dal Decreto Legislativo n. 7 del 2016), la Corte costituzionale abbia comunque mantenuto in vita il reato militare di ingiuria [8] [9] valorizzando quella “specialità” che è l’elemento caratterizzante di tutto l’ordinamento giuridico militare (per approfondire leggi qui!). Oggi funziona quindi grossomodo come segue: il comune cittadino che ingiuria rischia solo una mera sanzione pecuniaria da illecito civile, mentre il militare che ingiuria un altro militare continua invece a rischiare una sanzione penale detentiva che, nel massimo, può arrivare a diversi mesi di reclusione militare (per approfondire leggi qui!);
  • l’ingiuria può realizzarsi non solo attraverso espressioni verbali ma anche attraverso azioni che ledano il decoro della vittima (mi riferisco qui alla cosiddetta ingiuria reale). Non sono difatti mancati casi in cui i Giudici militari hanno ritenuto che, ad esempio, fare gesti sconci, sputare, emettere suoni oltraggiosi o anche solo cospargere il corpo di un collega con del lucido da scarpe, ledendone quindi materialmente il decoro, possano integrare il reato militare di ingiuria. Occhio quindi a fare “scherzi da caserma”: le conseguenze potrebbero essere molto molto serie e sgradevoli!

Un paio di cose prima di concludere:

  • essendo i reati militari di ingiuria (quantomeno nel primo e secondo comma dell’articolo 226 del CPMP) e di diffamazione (per l’ipotesi base prevista al primo comma dell’articolo 227 del CPMP) punibili con la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, affinché ne possa scaturire un procedimento penale è necessaria la richiesta del Comandante di corpo (per approfondire leggi qui!);
  • dato che la gran parte dei procedimenti penali militari per ingiuria o diffamazione hanno oggi a che fare con fatti occorsi su social network (facebook, instagram, twitter eccetera) o servizi di messaggistica istantanea (tipo whatsapp per intenderci), ho ritenuto utile trattare l’argomento in uno specifico post (per approfondire leggi qui!).

Detto ciò, non mi resta che salutarvi … ad maiora!

TCGC

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[1]: a dire il vero, spesso si abusa anche dei termini di “vilipendio” e “calunnia”. Dato che per il vilipendio troverete su www.avvocatomilitare.com uno specifico post a cui ad ogni buon conto vi rimando (per approfondire leggi qui!), mi concentrerò qui sulla “calunnia”. Ebbene, con tale termine il codice penale “ordinario” punisce la condotta di “chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo” (art. 368 c.p.). Abbiamo quindi a che fare con un reato molto grave che riguarda sostanzialmente chi denuncia una persona (alla Procura o alla Polizia Giudiziaria, come i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato o anche al Comandante di corpo/Ufficiale di Polizia Giudiziaria Militare – per approfondire leggi qui!) che sa essere innocente ovvero la “incastra” simulando a suo carico le tracce di un reato … ben diverso quindi dall’ingiuria e dalla diffamazione e del quale non vi è alcuna traccia nel codice penale militare di pace.

[2]: art. 594 c.p. – Ingiuria:“Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone”. Tale articolo è stato però abrogato dal Decreto Legislativo n. 7 del 2016 che lo ha depenalizzato. Ciò significa che l’ingiuria non è più un reato ma è diventato un mero illecito civile (detto altrimenti il colpevole non andrà più davanti a un giudice penale!) con sanzioni pecuniarie che vanno oggi dai 100 euro a salire.

[3]: art. 595 c.p.: Diffamazione:“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro. Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.

[4]: a dire il vero, il reato militare di ingiuria viene comunemente integrato tra parigrado. Eccezionalmente, può essere integrato tra militari di grado diverso (quindi tra superiore e inferiore di grado) solo nel caso in cui, per cause estranee al servizio e alla disciplina (di cui all’articolo 199 CPMP), un determinato comportamento non possa essere sanzionabile a titolo di insubordinazione con ingiuria (articolo 189 CPMP – per approfondire leggi qui!) oppure di ingiuria a inferiore (articolo 196 CPMP– per approfondire leggi qui!) … ma preferisco sorvolare sulla questione dato che ci perderemmo in problemi troppo complessi avuto conto del taglio pratico che ho deciso di dare anche a questo post.

[5]: l’“onore”, il “decoro” e la “reputazione” vanno sostanzialmente intesi come valori sociali e morali della persona, propri della dignità dell’uomo (e a maggior ragione del militare!), avuto conto dell’ambiente sociale e del momento storico. Secondo la legge tali valori devono essere preservati da attacchi e aggressioni antisociali anche perché, per quanto di interesse, vanno a ledere (anche solo indirettamente) le esigenze di servizio e di disciplina che sono alla base dell’efficienza dello strumento militare.

[6]: l’art. 596 c.p. prevede al riguardo che “il colpevole del delitto previsto dall’articolo precedente [cioè la diffamazione «ordinaria»] non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa”. Peraltro, tale articolo prevede altresì che:“[…] quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l’offensore possono, d’accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d’onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo. Quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:

  1. se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni;
  2. se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
  3. se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è [per esso] condannata dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabile la disposizione dell’articolo 595, comma 1” del codice penale. Preciso che tale ultima previsione:

  • è caduta in quasi totale disuso soprattutto con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana (e, in particolare, dell’articolo 21 sulla libera manifestazione del pensiero) che ne ha praticamente eliminato ogni utile margine di operatività;
  • secondo autorevole dottrina sarebbe comunque astrattamente applicabile anche al reato militare di diffamazione di cui all’art. 227 CPMP, sebbene la cosa non sia espressamente prevista per legge.

[7]: art. 594 c.p. – Ingiuria:“Chiunque offende l’onore o il decoro di una p ersona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone”. Tale articolo è stato però abrogato dal Decreto Legislativo n. 7 del 2016 che lo ha depenalizzato. Ciò significa che l’ingiuria non è più un reato ma è diventato un mero illecito civile (detto altrimenti il colpevole non andrà più davanti a un giudice penale!) con sanzioni pecuniarie che vanno oggi dai 100 euro a salire.

[8]: la ragione di tale presa di posizione della Corte costituzionale risiede nelle peculiarità proprie dell’Organizzazione militare. In tale contesto, i Giudici costituzionali hanno difatti giustificato la permanenza dell’ingiuria militare nell’area penalmente rilevante (anche se motivata da cause estranee al servizio e alla disciplina militare), in considerazione della necessità di coesione delle Unità militari che è il primo presupposto della funzionalità e dell’efficienza dello strumento militare.

[9]: Corte costituzionale, sentenza 215/2017 – Pres. GROSSI, Red. ZANON.

IL REATO MILITARE DI MINACCIA (ART. 229 CPMP)

Un giovane collega mi ha chiesto dei chiarimenti in merito al reato militare di minaccia. In particolare, mi chiede cosa si intenda per “ingiusto danno” e se possa considerarsi minaccia solo la prospettazione di un futuro danno fisico (siano queste percosse o lesioni non importa – per approfondire leggi qui!) oppure ci possa essere dell’altro. Allora … iniziamo col dire che l’articolo 229 del codice penale militare di pace (CPMP) prevede che “Il militare, che minaccia ad altro militare un ingiusto danno, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a due mesi. Se la minaccia è grave, si applica la reclusione militare fino a sei mesi. Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339 [1] del codice penale, la pena è della reclusione militare fino a un anno”. Che dire, gli elementi costitutivi del reato militare di minaccia coincidono esattamente con quelli del corrispondente reato comune di cui all’articolo 612 [2] del codice penale. La principale differenza è che per poter parlare di minaccia “militare” è necessario che sia il soggetto attivo (il minacciante, per intendersi!) che il soggetto passivo (cioè il minacciato) siano militari e parigrado. A dire il vero, il reato di minaccia militare potrebbe essere astrattamente integrato anche tra militari di grado diverso quando, per cause estranee al servizio e alla disciplina [3], un determinato comportamento non possa essere sanzionabile a titolo di “insubordinazione con minaccia” (articolo 189 CPMP – per approfondire leggi qui!) oppure di “minaccia a inferiore” (articolo 196 CPMP– per approfondire leggi qui!) … ma preferisco sorvolare sulla questione dato che ci perderemmo in problemi troppo complessi avuto conto del taglio pratico che ho deciso di dare anche a questo post.

Tanto premesso, cerchiamo di procedere ad una rapidissima disamina di alcuni elementi del reato militare di minaccia in modo da potervi offrire alcuni chiarimenti sull’argomento. Ebbene:

  • l’“ingiusto danno” di cui parla il codice altro non è se non l’intimidazione che il minacciante fa al minacciato di un male futuro (contro la legge e cioè non ammesso dall’ordinamento giuridico – per approfondire leggi qui!) per lui stesso o per una persona a questo legata (come, ad esempio, la moglie, il figlio eccetera). L’“ingiusto danno” prospettato deve poi ovviamente poter dipendere, direttamente o indirettamente, dalla volontà del minacciante (pensateci, non è possibile minacciare un collega di qualcosa che non si può fare come, ad esempio, di farlo condannare a morte!) e non è necessariamente “fisico” … come ipotizzava il nostro collega … e mi riferisco, in questo caso, a minacce che qui nella Capitale potrebbero suonare come: “aho, te spacco, te rompo! Te faccio vede io, se vedemo fori!!!”, eccetera. Difatti, la minaccia è penalmente rilevante anche allorquando il minacciante prospetti al minacciato la volontà di lederlo in meri interessi giuridici (quelli cioè ammessi e tutelati dall’ordinamento giuridico – per approfondire leggi qui!) anche diversi dalle mere percosse o lesioni fisiche (per approfondire leggi qui!) … mi spiego meglio, minacciare ad esempio qualcuno di rovinargli la carriera (o di farlo alla relativa moglie, figlio eccetera), di creargli dei problemi … di “fargliela pagare” insomma … può ben integrare il reato militare di minaccia, se questa è ragionevolmente credibile;
  • la “gravità” della minaccia non dipende esclusivamente dal tipo di intimidazione (come può essere ad esempio una minaccia di morte!), ma scaturisce anche dal “turbamento” che determina sul soggetto minacciato, avuto conto anche delle circostanze in cui il reato è stato commesso, nonché dalle qualità dei soggetti coinvolti … deve essere quindi seria, credibile e ragionevolmente verosimile, anche in considerazione di chi la effettua: una cosa è infatti che la minaccia sia di un collega notoriamente “calmo” che ha solo perso le staffe, una cosa ben diversa è invece che la minaccia provenga da un collega notoriamente “attaccabrighe”, che abbia magari scontato pene per reati violenti eccetera. Conseguentemente, durante il processo si terrà conto non solo del tipo di minaccia che è stata fatta, ma anche dei soggetti coinvolti e delle circostanze di tempo e luogo in cui è stata fatta.

Un paio di cosette prima di concludere:

  • la minaccia è di solito verbale ma nulla toglie che possa essere scritta (ad esempio in un messaggio, in una lettera se non sulla parete della casa della vittima) oppure consistere in un gesto (intimidatorio ovviamente!);
  • i meri insulti non sono di per sé minaccia ma rappresentano, qualora ne ricorrano i presupposti, un’ingiuria o una diffamazione (per approfondire leggi qui!);
  • non è necessario che il minacciato sia presente, essendo sufficiente che la minaccia gli pervenga in qualche modo;
  • la giurisprudenza appare orientata e ritenere che il “minacciare” un collega di far valere le proprie ragioni dinnanzi all’Autorità Giudiziaria (cioè, ad esempio, minacciando di denunciarlo!) non sia di norma penalmente rilevante;
  • essendo il reato militare di minaccia normalmente punibile con la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi (quantomeno nei primi due commi), affinché ne possa scaturire un procedimento penale è necessaria la richiesta del Comandante di corpo (per approfondire leggi qui!).

Detto ciò, non mi resta che salutarvi … ad maiora!

TCGC

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[1]: art. 339 c.p. – Circostanze aggravanti:“Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi [anche se scariche aggiungerei io!], la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell’articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell’articolo 336, della reclusione da due a otto anni. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone”.

[2]: art. 612 c.p. – Minaccia:“Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339”.

[3]: art. 199 CPMP – Cause estranee al servizio o alla disciplina militare:“Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare”.

CONSIGLI PER APPROFONDIRE IL DIRITTO MILITARE

In molti mi hanno chiesto consigli su come poter approfondire alcuni degli argomenti trattati su www.avvocatomilitare.com … che a dire il vero, per esigenze di chiarezza e sinteticità, mi sono spesso solo limitato ad “abbozzare”!

Ebbene, sono convinto di far cosa gradita nel segnalarvi due pubblicazioni che considero di altissimo livello:

Ho personalmente letto entrambi i volumi e devo dire che gli argomenti sono stati trattati in modo estremamente preciso ed esaustivo, al punto da consigliarvene vivamente l’acquisto! Peraltro, l’autore è un collega appassionato di diritto militare che collabora attivamente con “Rassegna della Giustizia militare”, un periodico che leggo con piacere da anni! Su suo preciso suggerimento colgo l’occasione per evidenziarvi peraltro che “Rassegna della Giustizia militare” è gratuitamente consultabile tramite il link che da oggi troverete sulla home-page di www.avvocatomilitare.com (ovvero direttamente su questa pagina – per consultare clicca qui!).

Detto ciò, non mi resta che augurarvi una buona lettura … ad maiora

TCGC 

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I REATI MILITARI DI PERCOSSE E DI LESIONE PERSONALE (ARTT. 222 E 223 CPMP)

Un collega mi ha chiesto di chiarirgli un dubbio: perché il codice penale militare di pace (CPMP) sanziona le percosse e le lesioni … non basta difatti il codice penale “comune” dato che prevede espressamente [1] tali reati? Beh, a prescindere dal fatto che il discorso che sto per fare potrebbe essere allargato anche ad altri reati militari come, ad esempio, quelli di minaccia (per approfondire leggi qui!), di ingiuria o di diffamazione (per approfondire leggi qui!) … possiamo dire che la principale ragione di tale “duplicazione” è la seguente:

  • il codice penale “comune” prevede tali reati a tutela degli interessi “personali” della vittima … detto altrimenti, a tutela di un interesse privato della persona (sono difatti molto spesso perseguibili a querela della persona offesa – per approfondire leggi qui!);
  • il codice penale militare di pace prevede invece tali reati a tutela della compagine militare: la “persona” viene infatti tutelata dal CPMP non in quanto tale ma perché strumento attraverso il quale l’Organizzazione militare persegue i propri fini e interessi … in questo caso la tutela penale viene quindi accordata a tutela di un interesse essenzialmente pubblico! Da qui trova giustificazione anche il fatto che tali reati non sono perseguibili a querela della persona offesa (per approfondire leggi qui!) ma semmai, quando ne ricorrano i presupposti, su richiesta del Comandante di corpo (per approfondire leggi qui!).

Tanto premesso, non essendo tali reati particolarmente complessi da comprendere, mi limito a postare integralmente gli articoli di interesse:

  • articolo 222 del CPMP – Percosse:“Il militare, che percuote altro militare, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi. Tale disposizione non si applica, quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato”;
  • articolo 223 del CPMP – Lesione personale:“Il militare che, cagiona ad altro militare una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due mesi a due anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 [2] e 585 [3] del codice penale, si applica la reclusione militare fino a sei mesi[4].

Un’ultima cosa prima di concludere: cos’è una “percossa” e in cosa si differenzia da una “lesione”? Percuotere significa colpire, esercitare violenza fisica … detto altrimenti “far male” fisicamente a una persona ma senza provocare alcuna lesione, cioè senza determinare quella che il codice penale definisce una “malattia nel corpo o nella mente”, ovverosia una menomazione funzionale del corpo che possa essere rilevabile com’è ad esempio, nei casi meno gravi, un livido, una contusione, un’ecchimosi eccetera … cose insomma che se andate al pronto soccorso potrebbero giustificare qualche giorno di prognosi (preciso che la “prognosi” altro non è se non una previsione che il medico fa sul decorso/esito della malattia). Ecco quindi che il tirare i capelli, lo schiaffeggiare (anche piano, magari solo per umiliare!) o il “prendere per il collo” in modo tale da causare dolore, sono di solito percosse e non lesioni … in via di estrema approssimazione, possiamo dire che la percossa è dunque una violenza fisica meno grave di una lesione!

Penso di avervi detto quanto basta per inquadrare a grandi linee il problema … non mi resta che salutarvi, ad maiora!

TCGC

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[1]: art. 581 del codice penale – Percosse:“Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, numero 11-octies), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 […]”;

art. 582 del codice penale – Lesione personale:“Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa”;

art. 583 del codice penale – Circostanze aggravanti:“La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; […]. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; […]”;

art. 585 del codice penale – Circostanze aggravanti:“Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583 bis, 583 quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite. Agli effetti della legge penale per armi s’intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti”.

[2]: art. 583 del codice penale – Circostanze aggravanti:“La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o unincapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; […]. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda larto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; […]”.

[3]: art. 585 del codice penale – Circostanze aggravanti:“Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583 bis, 583 quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite. Agli effetti della legge penale per armi s’intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti”.

[4]: articolo 224 del CPMP – Lesione personale grave o gravissima:“Se la lesione personale, commessa dal militare a danno di altro militare, è grave, si applica la reclusione da due a sette anni. Se la lesione personale è gravissima, si applica la reclusione da cinque a dodici anni”.

L’USO DI STUPEFACENTI DA PARTE DEL MILITARE: POSSIBILI PROFILI DISCIPLINARI

Un collega mi ha chiesto chiarimenti in merito alle conseguenze disciplinari cui va incontro il militare che faccia uso di droga. Premesso che parlerò solo di uso e non di spaccio, traffico o produzione di sostanze stupefacenti, perché in tal caso l’interessato ha già un Avvocato che lo assiste a cui lascio volentieri la sgradevole incombenza!

Ebbene, a prescindere dai risvolti medico legali (eventuale sospensione dal servizio per convalescenza eccetera) e amministrativi (sospensione della patente militare, comunicazione al Prefetto [1] [2], affidamento al SERD o SERT [3] dell’ASL, sospensione/revoca del NOS, possibile trasferimento per “incompatibilità ambientale” eccetera) sappiate che l’Amministrazione della Difesa non è assolutamente “tenera” con chi fa uso di droghe, fermo restando l’avvio del soggetto ad un percorso di recupero [4].

Tanto premesso, nel caso in cui:

  • non siate in servizio permanente, è altamente presumibile che possiate cessare dalla vostra ferma (o rafferma) [5] e dire praticamente addio alla vostra carriera militare [6];
  • siate invece in servizio permanente, è quasi sicuro che verrete sottoposti ad un procedimento militare di stato (per approfondire leggi qui!), rischiando tra l’altro di poter esser rimossi dal grado per grave mancanza disciplinare. Non potete che concordare con me sul fatto che il militare non può far uso di sostanze stupefacenti, avuto conto della “delicatezza” del compito che è chiamato a svolgere che presuppone, tra l’altro, l’uso di armi, la guida di veicoli (molto costosi come può essere un aereo, un elicottero o un carro armato, ma pensiamo pure … e soprattutto direi … a chi da “allegrotto” si mette alla guida di un mezzo pieno di colleghi!), la trattazione di documenti classificati eccetera.

Cercherò ora di dare una risposta a una domanda cruciale: sulla base di quale normativa il militare che fa uso di droghe viene sanzionato disciplinarmente, eventualmente anche con il congedo?

Beh … premesso che l’ordinamento giuridico militare (per approfondire leggi qui!) considera l’uso di droga sostanzialmente incompatibile con il possesso dello status militare … la risposta ad ogni dubbio è come al solito contenuta nel Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010 – cosiddetto COM) e, soprattutto, nel Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 – cosiddetto TUOM). Difatti, il militare che fa uso di droghe viola, tra l’altro:

  • i doveri attinenti al giuramento:“1. Con il giuramento di cui all’articolo 621, comma 6, del codice il militare di ogni grado s’impegna solennemente a operare per l’assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, con disciplina e onore, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita. 2. L’assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare” (articolo del 712 TUOM);
  • i doveri attinenti al grado:“1. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica. 2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l’esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell’istituzione cui appartiene e pregiudicare l’estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1483 del codice. 3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l’esempio agevola l’azione e suscita lo spirito di emulazione” (articolo 713 del TUOM);
  • il senso di responsabilità:“1. Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate” (articolo 717 del TUOM);
  • i doveri in materia di formazione militare:“1. Il militare ha il dovere di conservare e migliorare le proprie conoscenze e le capacità psicofisiche […] per poter disimpegnare con competenza ed efficacia l’incarico ricevuto e per far appropriato uso delle armi e dei mezzi affidatigli […]” (articolo 718 del TUOM);
  • le norme di contegno del militare:“ Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate. 2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza. In particolare deve: a) astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro; b) prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto; c) consegnare prontamente al superiore o alle autorità competenti denaro o cosa che ha trovato o che gli sono pervenuti per errore; d) astenersi dagli eccessi nell’uso di bevande alcoliche ed evitare l’uso di sostanze che possono alterare l’equilibrio psichico; e) rispettare le religioni, i ministri del culto, le cose e i simboli sacri e astenersi, nei luoghi dedicati al culto, da azioni che possono costituire offesa al senso religioso dei partecipanti […]” (articolo 732 del TUOM).

Sappiate infine che i Giudici amministrativi (TAR e Consiglio di Stato – per approfondire leggi qui!), chiamati a giudicare sulla correttezza delle sanzioni disciplinari di corpo e di stato (per approfondire leggi qui!) comminate ai militari colpevoli di aver fatto uso di droghe, hanno sostanzialmente approcciato alla problematica in due modi:

  • in un primo, che possiamo definire “duro”, ritenendo corretto comminare al militare una sanzione disciplinare di stato, ma sempre nel rispetto dei cosiddetti principi di proporzionalità e di ragionevolezza. Detto altrimenti, alcuni Giudici amministrativi hanno ritenuto che l’uso meramente “occasionale” di droga non costituisca, di per sé, presupposto sufficiente per l’adozione della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione (cioè il congedamento ed il conseguente licenziamento!);
  • in un secondo modo, “durissimo” direi, considerando sempre legittima la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione … quindi anche in caso di mera occasionalità nell’uso di sostanze stupefacenti.

Un’ultima cosa prima di concludere, se durante il servizio (o ancora peggio, durante lo svolgimento di un servizio regolato da consegna – per approfondire leggi qui!) siete colti in stato di ubriachezza, sapete bene che avete commesso il reato di “ubriachezza in servizio” di cui all’articolo 139 [7] del codice penale militare di pace (CPMP). La cosa che però molto spesso viene sottovalutata è che tale articolo si conclude con le seguenti parole “[…] le stesse disposizioni si applicano, quando la capacità di prestare il servizio sia esclusa o menomata dall’azione di sostanze stupefacenti”. Ecco quindi che il reato di ubriachezza in servizio si realizza anche nel caso in cui il militare, durante il servizio, venga trovato positivo al drug-test! Tenetelo bene a mente e, soprattutto, evitate “leggerezze” che possono costarvi molto molto caro … ovviamente, essendo il reato militare di ubriachezza in servizio normalmente punibile con la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi (quantomeno nell’ipotesi base di cui al primo comma), affinché possa dar vita ad un procedimento penale è necessaria la richiesta del Comandante di corpo (per approfondire leggi qui!).

Detto ciò, non mi resta che salutarvi … ad maiora!

TCGC

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[1]: art. 75 del D.P.R. 309 del 1990Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” – Condotte integranti illeciti amministrativi:“1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto […] a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni ; b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario […]”.

[2]: art. 1064 del TUOM – Disciplina:“1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di servizio, ai sensi dell’articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di disciplina del personale militare, avviene nell’ambito dei seguenti procedimenti e attività: a) procedimento disciplinare per l’irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo; b) cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo; c) controllo di legittimità in materia di sanzioni disciplinari di corpo; d) esame di provvedimenti giurisdizionale a fini disciplinari; e) procedimenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari di stato; f) reintegrazione nel grado a seguito di perdita del grado quale sanzione di stato; g) applicazione, cessazione degli effetti e revoca di misure disciplinari precauzionali; h) trattazione delle istanze per conferire con le autorità centrali e periferiche; i) comunicazione al prefetto dei casi di tossicodipendenza. 2. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di disciplina del personale civile della Difesa, avviene esclusivamente nell’ambito dei procedimenti disciplinari. 3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile. 4. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti: a) stato di salute: 1) patologie attuali; 2) patologie pregresse; 3) terapie in corso; b) dati di carattere giudiziario. 5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti: a) comunicazione al Prefetto ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di tossicodipendenza; b) comunicazione prevista dall’articolo 929 del codice di sottoporsi agli accertamenti sanitari”.

[3]: il SERvizio per le Dipendenze e il SERvizio per le Tossicodipendenze sono servizi pubblici del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

[4]: art. 202 del COM – Centri di formazione e di informazione in materia di tossicodipendenze, alcoldipendenze e uso di sostanze dopanti:“1. Il Ministero della difesa promuove: a) corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonché per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi; b) sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia; c) seminari sul disadattamento giovanile, sulle tossicodipendenze, le alcoldipendenze e l’uso di sostanze dopanti, da svolgersi periodicamente per la continua formazione e aggiornamento dei quadri permanenti. 2. Il Ministero della difesa: a) organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche, tabacco e sostanze dopanti, inserendoli nel più ampio contesto dell’azione di educazione civica e sanitaria che è svolta nei confronti dei giovani arruolati e dei militari di leva, in caso di ripristino della stessa; b) da’ informazioni complessive sul fenomeno criminoso del traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dopanti; tali informazioni sono attuate anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici al personale militare, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli”;

art. 203 del COM – Azione di prevenzione e accertamenti sanitari:“Il Ministero della difesa tramite i consultori e i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze, le alcoldipendenze e l’uso di sostanze dopanti. 2. In occasione delle operazioni di arruolamento dei volontari e di selezione per la leva, in caso di ripristino della stessa, se è individuato un caso di tossicodipendenza, tossicofilia, alcoldipendenza o doping, l’autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l’invio dell’interessato all’ospedale militare per gli opportuni accertamenti. 3. Analogamente provvede l’autorità sanitaria militare nel corso delle visite mediche previste dall’articolo 929”;

art. 204 del COM – Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili: “1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze, alcoldipendenze e contrasto dell’uso di sostanze dopanti, sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell’assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell’interessato. 2. I dati statistici relativi all’andamento del fenomeno della tossicodipendenza, alcoldipendenza e uso di sostanze dopanti, rilevati nell’ambito militare, sono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della salute e dell’interno”.

[5]: in tal senso l’art. 957 del COM, titolato “Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma”, che prevede espressamente al secondo comma che “[…] il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, è disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati”.

[6]: ricordiamo peraltro che un requisito per il reclutamento è proprio l’“esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché’ per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico(art. 635 del COM – per approfondire leggi qui!).

[7]: art. 139 CPMP:“Il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere stato comandato per il servizio, è colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi. Se il fatto è commesso dal comandante del reparto o da un militare preposto al servizio o capo di posto, la pena è della reclusione militare fino a un anno. Le stesse disposizioni si applicano, quando la capacità di prestare il servizio sia esclusa o menomata dall’azione di sostanze stupefacenti”.

L’ESAME DEL GIUDICATO PENALE

Argomento evergreen che merita un breve approfondimento … beh, iniziamo col dire che con l’esame del giudicato penale l’Amministrazione militare controlla (“esamina”, appunto!) il provvedimento giudiziario finale di un procedimento penale relativo a un dipendente (cioè il “giudicato” – per approfondire leggi qui!) per verificare la compatibilità dei fatti emersi in sede penale con l’ordinamento giuridico militare (per approfondire leggi qui!). Detto altrimenti, viene analizzata la sentenza che vede coinvolto il militare dipendente per verificare se sussistano i presupposti necessari all’avvio di un procedimento disciplinare nei relativi confronti (di stato o di corpo non importa – per approfondire leggi qui!) … fermo restando che il codice di procedura penale (c.p.p.) obbliga l’Amministrazione militare a prender “per buona” la ricostruzione dei fatti che emerge dalla sentenza, senza alcuna possibilità di discostarvisi. Difatti, l’articolo 653 c.p.p. prevede espressamente che:

  • la sentenza penale irrevocabile di assoluzione[…] ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso”;
  • la sentenza penale irrevocabile di condanna “[…] ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”.

Due sono gli attori principali che entrano in gioco nel corso dell’esame del giudicato penale: il Comandante di corpo del militare e l’Autorità competente [1] a disporre l’inchiesta formale disciplinare (per approfondire leggi qui!). Ebbene il Comandante di corpo, acquisita la sentenza la trasmetterà, corredata da un proprio parere, al Vertice d’Area/Alto Comando competente a definire la posizione disciplinare del militare, anche nel caso in cui ritenga di adottare nei relativi confronti una mera sanzione disciplinare di corpo (che è e rimane una sua prerogativa!) ovvero di non adottarne alcuna. Sarà poi l’Autorità superiore competente (quella cioè che può disporre l’inchiesta formale disciplinare – per approfondire leggi qui!) a definire la questione:

Ovviamente, la questione è molto molto più complicata di come ve l’ho appena riepilogata ma, visto il taglio pratico che ho deciso di dare anche a questo post, è meglio che mi fermi qui!

Prima di concludere voglio però lasciarvi con un doveroso spunto di riflessione: abbiamo parlato di sentenze di condanna e di assoluzione, nonché del valore che gli viene dato dall’articolo 653 c.p.p., ma nella realtà delle cose un procedimento penale può concludersi in moltissimi altri modi [2], anche ben prima che si formi un giudicato di condanna o di assoluzione “secca” [3] (per approfondire leggi qui!). Quanto detto per evidenziare come nulla escluda che quanto emerge dagli atti processuali (da tutti gli atti processuali … per intenderci, anche dalla mera imputazione in un procedimento penale poi archiviato!) possa avere una qualche rilevanza disciplinare. L’esercizio dell’azione disciplinare è difatti precluso all’Amministrazione militare solo in presenza di un’assoluzione “piena” (cioè quella che si ha con le formule assolutorie “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”) e, solo in questo caso, l’Autorità competente a ordinare l’inchiesta formale disciplinare ne dovrà prendere atto definendo obbligatoriamente la posizione disciplinare del militare con l’archiviazione.

Quanto precede per farvi capire che se si sta conducendo un esame del giudicato penale su una sentenza che vi vede coinvolti, non dovete affidarvi ad internet! Al contrario, fatevi una bella chiacchierata con il vostro Avvocato di fiducia … magari proprio quello che vi ha assistito in giudizio e che dovrebbe meglio di tutti conoscere la vostra situazione processuale. Mi raccomando, prestate sempre la massima attenzione a quello che vi succede intorno, senza mai abbassare la guardia … le conseguenze di un esame del giudicato penale gestito male posso difatti essere devastanti sia dal punto di vista umano che da quello professionale! Vi saluto, ad maiora!

TCGC

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[1]: art. 1378 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM):“1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorità:

a) al Ministro della difesa se si tratti di: 1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti; 2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza armata; 3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa Forza armata, ma dipendenti da autorità diverse; 4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse, anche quando ricorre l ‘ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti;

b) al Capo di stato maggiore della difesa, nell’area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;

c) al Segretario generale della difesa, se militare, nei confronti del personale militare dipendente dell’area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;

d) ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi centrali di Forza armata;

e) al Comandante generale dell’Arma dei carabinieri: 1) per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri; 2) per gli altri militari dell’Arma, se non provvedono le autorità di cui alle lettere h) e i);

f) ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio dell’Esercito italiano e dell’Aeronautica militare, nonché agli alti comandanti della Marina militare, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio della Marina militare; ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell’interessato se in congedo;

g) al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o per il militare di truppa più elevato in grado o più anziano, se vi è corresponsabilità tra sottufficiali o i militari di truppa della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati;

h) ai rispettivi comandanti di vertice, di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata, per gli ispettori e i sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata competenti in ragione del luogo di residenza dell’interessato;

i) ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell’interessato. In caso di corresponsabilità tra più appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del più elevato in grado o del più anziano. In caso di corresponsabilità con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera g)”.

[2]: mi riferisco, ad esempio, alle sentenze di proscioglimento per non doversi procedere, perché l’azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita per difetto di una condizione di procedibilità, per estinzione del reato, perché l’imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto eccetera … e la lista è molto molto lunga!

[3]: come, ad esempio, in caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, per la mancanza di una condizione di procedibilità eccetera.

CHI È CHE REALMENTE DECIDE LA GUERRA IN ITALIA?

Mi è arrivata proprio oggi, 31 dicembre 2021, la bellissima e-mail di un collega che mi ha posto, tra l’altro, una domanda che può ad occhio apparire banale, ma che però vi assicuro banale non è affatto: in Italia chi è che realmente decide la guerra? Se girate tale domanda ad un qualsiasi studente del primo anno di giurisprudenza, sono convinto che otterrete una risposta secca che non lascia alcun dubbio: la guerra la decide il Parlamento che conferisce al Governo i poteri necessari (articolo 76 [1] della Costituzione). Spetterà poi al Presidente della Repubblica il compito di dichiarare lo stato di guerra deliberato dal Parlamento (articolo 87 [2] della Costituzione). È ovvio che il nostro giovane studente risponderebbe in tal senso, con la sicurezza di chi ha studiato … e bene direi! Nel disegno costituzionale non permangono difatti ampi margini di manovra per il Governo, perché la decisione finale è … o meglio, “dovrebbe” essere … nelle mani del Parlamento, punto e basta! L’Assemblea costituente fece difatti una chiara scelta in tal senso anche per riequilibrare, in materia di guerra, i rapporti di forza tra potere legislativo e potere esecutivo, soprattutto perché nel passato erano stati fortemente sbilanciati a favore di quest’ultimo ed avevano “agevolato” l’ingresso dell’Italia sia nella prima che nella seconda guerra mondiale (senza considerare poi la guerra di Spagna e quella d’Etiopia) [3]. Ecco perché la vera domanda a cui dovremmo trovare una risposta è: oggi funziona veramente così? Non dimentichiamo infatti che l’Italia è una Repubblica la cui Carta costituzionale prevede, tra i principi fondamentali (cioè negli articoli iniziali, quelli più importanti per intenderci!), proprio il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (articolo 11 [4] della Costituzione – per approfondire leggi qui!) cosa che, secondo molti studiosi, implica il divieto di prender parte a missioni militari internazionali che non siano giustificate da chiare esigenze di difesa.

Ebbene, anche se non sono un costituzionalista, credo proprio che la realtà giuridica che emerge dalla lettura della Carta costituzionale non corrisponda alla realtà delle cose per come sono oggi … detto altrimenti credo che le Camere (cioè Senato e Camera dei Deputati), almeno in materia di decisioni sulla guerra, non svolgano appieno la funzione assegnatagli dalla Costituzione … funzione che peraltro appare oggi profondamente “svuotata” di sostanza e di significato, quasi che il Parlamento sia diventato un notaio che si limita a ratificare decisioni prese altrove. Senza entrare in complessi discorsi sulla crisi della Repubblica parlamentare o sulla differenza tra costituzione formale e costituzione materiale, è fuori discussione il fatto che gli interventi militari che si sono succeduti negli ultimi anni hanno trovato giustificazione e copertura più nelle risoluzioni e/o decisioni prese nell’ambito di Organismi internazionali [5] che non in esigenze di difesa, come invece dovrebbe essere secondo la Costituzione. Quanto precede anche in considerazione del fatto che, dal punto di vista strettamente militare, le nostre Forze Armate sono state chiamate negli anni ad intervenire in Teatri operativi ad “alta intensità”, dove cioè molte delle operazioni militari condotte si sono rivelate delle vere e proprie operazioni di guerra, nel senso tradizionale del termine.

Non ci resta quindi che prendere atto del fatto che, contrariamente a quanto previsto dalla Costituzione, in materia di guerra:

  • il centro di gravità si è di fatto spostato dalle Camere (cioè dal Parlamento) all’Esecutivo (cioè al Governo) che ha quindi guadagnato un ruolo di primissimo piano [6];
  • il Parlamento oggi svolge … a cose fatte … una mera attività di indirizzo, esercitata non di rado a distanza di considerevole tempo dall’insorgere dei conflitti, limitandosi spesso solo a convertire i decreti-legge predisposti dal Governo con i quali autorizza lo svolgimento delle missioni militari all’estero e, soprattutto, delibera in merito allo stanziamento delle risorse economiche necessarie allo scopo.

Se siete arrivati a leggere fino a qui, significa che ho sollecitato la vostra curiosità e questa è una cosa più che positiva! Certo, c’è molto altro da dire ma, in considerazione del taglio dato pratico ai post presenti su www.avvocatomilitare.com, credo che sia meglio non appesantire ulteriormente il discorso … non mi resta quindi che salutarvi, ad maiora!

TCGC

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[1]: art. 78 della Costituzione:“Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”.

[2]: art. 87 della Costituzione:“Il Presidente della repubblica […] ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere”.

[3]: lo Statuto Albertino, ovverosia la Carta costituzionale esistente in Italia sino all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana (01.01.1948), non prevedeva difatti alcun articolo anche solo lontanamente assimilabile all’art. 78 della Costituzione.

[4]: art. 11 della Costituzione:“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

[5]: a dire il vero nel 1999, in Kosovo, i bombardamenti della NATO (durati più di due mesi!) furono condotti addirittura in assenza di alcuna risoluzione dell’ONU.

[6]: Anche il Codice dell’Ordinamento Militare (Decreto Legislativo n. 66 del 2010 – c.d. COM) sembra confermare l’attuale equilibrio dei poteri. All’art. 10 stabilisce infatti che il Ministro della Difesa “attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all’esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento”.

COS’È L’INDICE DI MASSA CORPOREA (IMC) E CHE RAPPORTO HA CON L’IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE?

Diversi colleghi mi hanno chiesto chiarimenti in merito a cosa sia l’indice di massa corporea e che effetti possa avere sull’idoneità al servizio militare. Non sono un medico o un nutrizionista, la cosa è chiara, ma credo comunque di aver materiale per poter sufficientemente chiarire la questione. Iniziamo col dire che l’articolo 582 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM) prevede, tra l’altro, che “le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante” (cioè, detto altrimenti l’obesità, la gracilità eccetera) siano causa di non idoneità al servizio militare. In tale contesto, la “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare” (approvato dal Ministro della Difesa con il Decreto 4 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2014), chiarisce poi che sono da considerarsi disarmonie somatiche e distrofie costituzionali di grado rilevante:

  • l’obesità;
  • la gracilità di costituzione;
  • le gravi disarmonie e distrofie costituzionali.

Per la valutazione delle disarmonie somatiche e delle distrofie costituzionali si considerano i seguenti caratteri esteriori (pallore della cute, scarsezza del pannicolo adiposo, ipotrofia muscolare, spalle spioventi, torace scarno, appiattito o cilindrico, scapole alate, esilità degli arti, masse adipose esuberanti e abnormemente distribuite, perimetro addominale, etc.) indicativi di gracilità, obesità, di uno stato morboso latente, di un soggetto a rischio o comunque non adatto a sopportare l’impegno fisico del servizio militare. Per la valutazione della costituzione somatica sono da considerare i seguenti parametri:

  • statura (h): valutata in metri mediante antropometro con esaminando in posizione di attenti, a capo eretto, con piano orbito-auricolare orizzontale, con l’occipite, il segmento dorsale della colonna vertebrale e i talloni a contatto con il montante dell’antropometro;
  • peso corporeo (p): valutato in chilogrammi (kg);
  • indice di massa corporea (I.M.C.): si intende per indice di massa corporea il rapporto tra il peso corporeo (p) in chilogrammi e l’altezza (h) in metri elevata al quadrato secondo la seguente formula: I.M.C = p / (h x h) […]. 

Viene giudicato permanentemente inabile il soggetto:

  • di sesso maschile con I.M.C. maggiore di 30 e minore di 20;
  • di sesso femminile con I.M.C. maggiore di 28 e minore di 18.

Può essere giudicato idoneo il soggetto con I.M.C. superiore ai limiti sopra indicati, in cui l’eccesso ponderale è da attribuirsi prevalentemente alla massa muscolare e non a un eccesso di massa grassa”.

Penso che a questo punto abbiate tutto il materiale necessario per farvi un’accurata idea sulla questione, anche per poter eventualmente spiegare al vostro dietologo o nutrizionista ciò che vi serve per non incorrere in problemi sul servizio … non mi resta dunque che salutarvi, ad maiora!

TCGC

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P.S. Nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2014 trovate inoltre scritto quanto segue:“[…] Per un’agevole e immediata valutazione dei parametri rilevati può essere utilizzata la tabella antropometrica riportata di seguito, dove sono elencati il peso massimo (I.M.C. = 28 per le donne / 30 per gli uomini) e il peso minimo (I.M.C. = 18 per le donne / 20 per gli uomini), rapportati all’altezza […]”.

Vi posto dunque la tabella in formato grafico per come è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2014.

IL TATUAGGIO PUÒ ESSERE CAUSA DI ESCLUSIONE DA UN CONCORSO MILITARE?

Questa è una domanda ricorrente a cui ritengo sia arrivato il momento di dare una risposta una volta per tutte. Sì, il tatuaggio può essere causa di esclusione dal concorso! Infatti, ai sensi dell’articolo 635, comma 1 ter, del Decreto Legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) che tratta proprio dei requisiti per l’arruolamento nelle Forze Armate (per approfondire leggi qui!), “i tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento (cioè al TUOM – per approfondire leggi qui!), costituiscono causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando”.

Penso che non permangano molti margini di manovra … non mi resta dunque che salutarvi, ad maiora!

TCGC

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LA NORMATIVA MILITARE FA DIFFERENZA TRA IL PERSONALE CONIUGATO E QUELLO UNITO CIVILMENTE CON UNA PERSONA DELLO STESSO SESSO?

Iniziamo con lo sfatare un dubbio che periodicamente rigurgita e che proprio l’altro giorno mi è tornato all’orecchio: la normativa militare fa differenza tra personale coniugato e personale unito civilmente con persone dello stesso sesso? La risposta è ovviamente no! Ciò significa che chi si è unito civilmente con una persona dello stesso sesso (poco importa se militare o non) ha i medesimi diritti di chi si è coniugato con una persona di sesso diverso. Quanto detto, per effetto della legge n. 76 del 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (cosiddetta legge Cirinnà). Il comma 20 dell’articolo 1 di tale legge prevede difatti che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Certo, l’unione civile con persone dello stesso sesso non comporta il sorgere di tutti i diritti che derivano dal matrimonio, ma la cosa non riguarda al momento la normativa militare … conseguentemente, per quanto di interesse sappiate che con l’unione civile con una persona dello stesso sesso maturate il diritto, ad esempio, alla licenza matrimoniale, all’indennità di trasferimento (se siete Volontari in ferma prefissata), ai benefici della legge 104 del 1992 eccetera.

Spero di esser riuscito a chiarire sufficientemente la questione, vi saluto … ad maiora!

TCGC

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L’INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO DEL MILITARE

Ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 86 del 2001, “1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale […] trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. […]. 2. L’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio. 3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l’alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi […]”.

Non c’è molto da dire … dalla lettura di quanto precede emerge difatti che l’indennità di trasferimento [1]:

  • spetta al personale in servizio permanente effettivo, ai piloti di complemento in ferma dodecennale nonché al personale volontario in ferma prefissata (quest’ultimo solo quando coniugato) trasferito d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza;
  • è pari a 30 diarie di missione in misura intera per il primo anno di permanenza ed in misura ridotta del 30% per il secondo;
  • è ridotta del 20% nel caso in cui il personale fruisca, presso la nuova sede di servizio, di un alloggio gratuito di servizio;
  • non spetta se l’interessato abbia optato per il rimborso del 90% del canone mensile di un alloggio privato (sino all’importo massimo mensile di € 516,46 e per un periodo non superiore a 36 mesi);
  • a partire dal 2015 non spetta più al personale militare che rientra dall’estero al termine dell’impiego presso organismi internazionali o rappresentanze diplomatiche [2].

Le cose stanno sostanzialmente così … ci resta solo da vedere a quanto ammonta. Ebbene, allo stato attuale l’indennità di trasferimento ammonta a:

  • € 865 circa il primo anno ed a € 605 circa il secondo (per effetto della riduzione del 30%) per i Generali di Corpo d’Armata e gradi corrispondenti [3];
  • € 724 circa il primo anno ed a € 506 circa il secondo (per effetto della riduzione del 30%) per i Generali di Divisione e gradi corrispondenti [4];
  • € 614 circa il primo anno ed a € 430 circa il secondo (per effetto della riduzione del 30%) per i gradi da Generale di Brigata a Volontario in servizio permanente e gradi corrispondenti [5];
  • € 321 circa il primo anno ed a € 225 il secondo (per effetto della riduzione del 30%) per i Volontari in ferma prefissata, ma solo se coniugati [6]. Vi ricordo che hanno diritto all’indennità di trasferimento solo i Volontari in ferma prefissata coniugati. Ovviamente, il diritto a tale indennità si estende anche i militari uniti civilmente con persone dello stesso sesso: infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. 

Ora che vi siete fatti un’idea generale su cosa sia l’indennità di trasferimento, fatevi una chiacchierata con il personale dell’Ufficio amministrazione del vostro Comando. Sono convinto che potrete avere le delucidazioni necessarie per poter correttamente esercitare tutti i vostri diritti.

Non mi resta che salutarvi … ad maiora!

TCGC

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[1]: spesso si fa riferimento all’indennità di trasferimento chiamandola semplicemente “legge 100”. Il riferimento è evidentemente alla legge n. 100 del 1987, ormai abrogata, che regolava proprio il trattamento economico di trasferimento del personale militare.

[2]: infatti il 4 comma dell’art. 1 della legge n. 86 del 2001 prevedeva originariamente che l’indennità di trasferimento spettasse anche “al personale in servizio all’estero ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, e 27 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni, all’atto del rientro in Italia” ma tale comma è stato abrogato ad opera della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015).

[3]: Tale cifra scaturisce dalla misura intera della diaria di missione prevista per i Gen. C.A. e gradi corrispondenti che ammonta a € 28,82 (28,82 x 30 = 864,60).

[4]: Tale cifra scaturisce dalla misura intera della diaria di missione prevista per i Gen. D. e gradi corrispondenti che ammonta a € 24,12 (24,12 x 30 = 723,60).

[5]: Tale cifra scaturisce dalla misura intera della diaria di missione prevista per i gradi da Gen. B. a V.S.P. e gradi corrispondenti che ammonta a € 20,45 (20,45 x 30 = 613,50).

[6]: Tale cifra scaturisce dalla misura intera della diaria di missione prevista per i Volontari in ferma prefissata che ammonta a € 10,69 (10,69 x 30 = 320,70).

NELLE COMUNICAZIONI CON IL PROPRIO COMANDO MILITARE BISOGNA PER FORZA USARE LA RACCOMANDATA O È ANCHE POSSIBILE UTILIZZARE LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (COSIDDETTA P.E.C.)?

Un collega mi chiede sostanzialmente se per comunicare formalmente con il proprio Comando (per approfondire il tema delle comunicazioni dei militari, leggi qui!) si deve per forza mandare una raccomandata (magari con avviso di ricevimento) o ci si può eventualmente limitare ad una semplice p.e.c. … beh, prima di andare alla risposta credo sia opportuno fare una breve introduzione su cosa sia una p.e.c. e su che valore legale abbia.

Ebbene … iniziamo col dire che la posta elettronica certificata (la cosiddetta p.e.c, per intenderci!) è un sistema di trasmissione informatica di messaggi simile alla comune e-mail ma che, a differenza di quest’ultima, ha pieno valore legale sulla base della “certificazione” del gestore. Ovviamente, può parlarsi di trasmissione elettronica certificata solo quando sia il mittente che il destinatario abbiano una casella di posta elettronica certificata (servizio che è normalmente a pagamento ma che vi consiglio comunque di sottoscrivere quanto prima: considerate infatti che il prezzo per un anno di abbonamento corrisponde grossomodo a quello che paghereste alla posta per inviare una singola raccomandata con avviso di ricevimento)

Secondo l’art. 5 del D.P.R. n. 68 del 2005, “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3” la p.e.c. funziona grossomodo così:“il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata viene da quest’ultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito al gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso; quest’ultimo gestore provvede alla consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario[1]. Un messaggio inviato tramite p.e.c. assume quindi un pieno valore legale perché il gestore del servizio ne “certifica” l’integrità e la non alterazione: il gestore, infatti, inserisce il messaggio p.e.c. in una “busta di trasporto” (una specie di busta postale virtuale) che garantisce sostanzialmente che questo sia stato trasmesso (e consegnato al destinatario) integro e non alterato [2]. Inoltre, con la:

  • ricevuta di accettazione, si ha la certezza dell’avvenuta trasmissione da parte del mittente con l’esatta indicazione di ora e data di invio;
  • ricevuta di avvenuta consegna, si ottiene una certificazione dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario con l’esatta indicazione di ora e data di consegna,

al pari quindi di una comune raccomandata con avviso di ricevimento … ecco perché si dice comunemente che la p.e.c. ha lo stesso valore di una raccomandata [3]!

Tanto premesso, torniamo alla domanda con cui abbiamo aperto questo post: posso comunicare con il mio Comando militare tramite p.e.c. o devo per forza inviare una comune raccomandata? Beh, non c’è alcun dubbio circa la possibilità inviare una p.e.c. al posto di una comune raccomandata (magari con avviso di ricevimento): il nostro Comando è difatti obbligato ad accettarla, attribuendole peraltro il medesimo valore di una comune raccomandata con avviso di ricevimento! L’articolo n. 48 del Decreto Legislativo n. 82 del 2005 “Codice dell’amministrazione digitale” è molto chiaro sul punto, stabilendo che:

  1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.
  2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta [4].
  3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida[5].

So benissimo che molti Comandi dimostrano una certa ritrosia nei confronti della posta elettronica certificata, tanto da bollare chi manda una p.e.c. quasi come un “PECcatore”, ma via assicuro che la cosa è più dovuta al disagio provato per il cambiamento che  ad altro … molti militari sono restii alle novità! Non esitate quindi ad usarla perché è uno strumento al comodo, economico ed estremamente efficace! È solo una questione di tempo … tutti si abitueranno alla p.e.c. e sono convinto che prestissimo nessuno ci farà più caso! Tanto detto, non mi resta che salutarvi … ad maiora!

TCGC

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[1]: art. 6 del D.P.R. n. 68 del 2005 – Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna:“1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. 2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all’indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. 3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. 4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all’articolo 17. 5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. 6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17. 7. Nel caso in cui il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati, le informazioni di cui all’articolo 11, detenute dai gestori, sono opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

[2]: art. 11 del D.P.R. n. 68 del 2005 – Sicurezza della trasmissione:“1. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto. 2. Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, i gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per trenta mesi. 3. Per la tenuta del registro i gestori adottano le opportune soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza, la sicurezza, l’integrità e l’inalterabilità nel tempo delle informazioni in esso contenute. 4. I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque, l’esistenza di servizi di emergenza che in ogni caso assicurano il completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute”.

[3]: peraltro, come vedremo dopo, ai sensi dell’art. 48 del Codice dell’Amministrazione digitale (Decreto Legislativo n. 82 del 2005):“1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida”.

[4]: peraltro, l’articolo 47 del Codice dell’Amministrazione digitale (Decreto Legislativo n. 82 del 2005) prevede che:“le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati” (art. 47, comma 3).

[5]: a dire il vero, il Codice dell’Amministrazione digitale (Decreto Legislativo n. 82 del 2005) si spinge oltre. L’art. 45 prevede infatti che:“1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”.

CHE IMPLICAZIONI LEGALI HA UNA PROMESSA DI MATRIMONIO?

Un giovane collega in evidente crisi (pre)matrimoniale mi ha chiesto dei chiarimenti in merito alla “promessa di matrimonio” ed alle implicazioni legali di cui questa è portatrice. La questione non è banale e merita un approfondimento. Beh … iniziamo col dire che ogni persona sposata … al 99% dei casi … prima di arrivare alle nozze e pronunciare il fatidico “Sì, lo voglio!”, ha passato un periodo più o meno lungo di fidanzamento. Tanto premesso … caro Romeo, posso chiamarti Romeo … sì? Cercando di riassumere al massimo la domanda che mi hai fatto … soprattutto a beneficio degli altri lettori di www.avvocatomilitare.com … vediamo se la fase del fidanzamento, cioè quella fase che è cronologicamente antecedente al matrimonio vero e proprio, ha una qualche rilevanza giuridica? Mi spiego meglio … se una persona si fidanza e poi cambia idea, decidendo quindi di non sposarsi più, incorre in una qualche responsabilità legale? Era sostanzialmente questo il tuo dubbio, vero? Ebbene … sappi che la risposta è sì! Certamente nessuno ti potrà mai obbligare (legalmente) a sposarti, ma la promessa di sposarsi che i fidanzati si scambiano reciprocamente, può comportare delle non trascurabili conseguenze giuridiche ed economiche … soprattutto poi se è stata fatta per atto pubblico o scrittura privata (per approfondire leggi qui!). Anche se la questione può apparirci vecchia e polverosa, magari più adatta ai tempi in cui si sono sposati i nostri nonni che al nostro, il codice civile dedica all’argomento alcuni articoli che sono tuttora pienamente vigenti e che, quindi, chi ha intenzione di sposarsi deve assolutamente conoscere. Infatti, ai sensi:

  • dell’articolo 79 del codice civile, “la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento”;
  • dell’articolo 80 del codice civile, “il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti”;
  • dell’articolo 81 del codice, “la promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata (per approfondire leggi qui!) … oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti. Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell’altro. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio”.

Credo che dalla lettura di questi tre articoli del codice civile abbiate iniziato a farvi un’idea della questione, ovverosia che la promessa di matrimonio:

  1. non ci obbliga a dover contrarre matrimonio, cioè a dover dire per forza “Sì lo voglio!” davanti all’Ufficiale di stato civile o al sacerdote. Ciò significa che tale promessa non limita minimamente la libertà che ognuno di noi ha di sposarsi o meno, libertà che permane quindi sino all’ultimo istante di celibato o nubilato, diciamo così;
  2. costringe i fidanzati a restituirsi i doni che si sono fatti (come, ad esempio, l’anello di fidanzamento) e questo a prescindere da chi si è reso materialmente responsabile della rottura del fidanzamento;
  3. obbliga al risarcimento del danno subito dal fidanzato/a “incolpevole” (e cioè quello che non ha colpa nella rottura del fidanzamento) per le spese fatte o per gli impegni assunti in vista del futuro matrimonio;
  4. la richiesta di risarcimento del danno e quella di restituzione dei doni devono essere avanzate entro un anno dal rifiuto di sposarsi o dalla morte di uno dei due fidanzati.

Caro Romeo, spero con tutto il cuore di esserti stato utile a chiarirti la questione!

Un’ultima cosa prima di concludere … e qui mi rivolgo a tutti … se realmente avete intenzione di sposarvi, vi invito come sempre a farvi una chiacchierata con il vostro Avvocato di fiducia in modo da farvi dare i consigli giusti per poter correttamente affrontare il vostro futuro matrimonio, soprattutto in considerazione delle molteplici implicazioni che esso presenta e che troppo spesso vengono inspiegabilmente sottovalutate.

Ad maiora!

TCGC

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CHE VALORE HA IL PRECEDENTE GIUDIZIARIO?

Da molte delle e-mail che mi arrivano (ormai) quotidianamente, noto sempre più spesso l’abitudine che alcuni lettori di www.avvocatomilitare.com hanno di citare in modo disinvolto sentenze della Cassazione, del Consiglio di Stato, del tal Tribunale eccetera. Ieri mattina, ad esempio, un collega appartenente ad un Sindacato militare, nel chiedere chiarimenti su un argomento pensionistico mi ha citato una sentenza della Corte dei Conti in modo molto insistente, quasi fosse una legge approvata dal Parlamento! Mi è dunque sorto un dubbio: avete idea del valore che ha nel nostro Paese il precedente giudiziario? Per capirlo cerchiamo di dare una risposta alla seguente domanda: la sentenza emessa da un Giudice su una determinata questione è in qualche modo vincolante per un secondo Giudice che – in un momento successivo – è stato chiamato a sentenziare su un caso simile? La questione è tutt’altro che banale, in considerazione della pesante influenza che deriva dai telefilm americani (dove però la giustizia funziona molto diversamente!) e, soprattutto, del fatto che attribuire a un precedente giudiziario un valore che nella realtà (giuridica) non ha, può risultare fuorviante, portarci cioè fuori strada … e di molto!

Iniziamo ad affrontare il problema dicendo che, in Italia:

  • i giudici sono soggetti soltanto alla legge” (articolo 101 della Costituzione) ed è proprio nell’atto di interpretarla e applicarla a un caso concreto che scaturiscono molteplici conflitti interpretativi;
  • il precedente giudiziario non è una fonte del diritto [1]. In tal senso la Costituzione (che non prende minimamente in considerazione il precedente!), nonché l’articolo 1 delle “disposizioni sulla legge in generale” o “disposizioni preliminari al codice civile” (le cosiddette “preleggi” [2]);
  • le sentenze svolgono esclusivamente la funzione di dirimere le controversie fra le parti (quelle cioè che grossomodo partecipano al processo [3]) e non, come accade invece in alcuni Paesi [4], quella di introdurre nell’ordinamento giuridico (per approfondire leggi qui!) nuovi principi di diritto vincolanti per tutti.

Da quanto precede, possiamo affermare che in Italia un Giudice è libero decidere in autonomia, a prescindere da quanto altri giudici hanno sentenziato in passato su casi simili.

Perché allora sentiamo spesso dire alla radio o alla televisione che la Cassazione ha stabilito una tal cosa oppure che il Consiglio di Stato ha interpretato una legge in una determinata maniera? Beh … a prescindere dall’autorevolezza indiscussa delle sentenze della Corte di Cassazione o del Consiglio di Stato, ogni ordinamento giuridico (per approfondire leggi qui!) tende alla propria stabilità, in ossequio al principio di “certezza del diritto” [5]. Noi tutti abbiano difatti bisogno di certezza giuridica: abbiamo cioè il sacrosanto diritto di sapere in anticipo quali possano essere le possibili conseguenze legali delle nostre azioni o delle nostre scelte, senza doverci per forza piegare ai mutamenti (spesso repentini) della giurisprudenza. Da tale sentita esigenza deriva il fatto che l’“autonomia” del Giudice nel decidere, proprio quella a cui abbiamo fatto riferimento poco sopra, si è negli anni incrinata al punto da non essere oggigiorno poi così assoluta [6] come molti credono. La cosa risulta ancor più evidente se consideriamo poi che:

  • quando un caso simile è stato oggetto di una precedente sentenza dalla motivazione persuasiva, convincente e solida dal punto di vista logico-giuridico (ancor più se emessa da una Corte autorevole coma la Cassazione), è difficile che non venga esaminata, citata e presa quindi in considerazione … e la cosa vale ovviamente non solo per noi tutti, ma anche per i Giudici, gli Avvocati e gli operatori del diritto in generale;
  • la Corte Suprema di Cassazione non si limita a decidere ma svolge anche la cosiddetta funzione “nomofilattica” [7] che, per quanto di interesse, si concretizza nel perseguimento di un’uniforme interpretazione della legge su tutto il territorio nazionale [8]. Difatti, l’articolo 65 dell’Ordinamento giudiziario (Regio Decreto n. 12 del 1941) prevede che “la corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità, del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge”.

Ovviamente quanto appena detto delinea solo una tendenza di fondo del nostro sistema giuridico che, in un certo senso, si sta lentamente avvicinando alla realtà processuale che vediamo nei telefilm americani. Non me ne vogliano i colleghi giuristi ma mi sto ora rivolgendo a chi giurista non è … ricordate la teoria della “tettonica a zolle” che si studiava alle scuole medie? Certo che sì … quella teoria secondo la quale sulla crosta terrestre ci sono delle “placche” che sostanzialmente “galleggiano” sul mantello terrestre e che effettuano dei movimenti impercettibili che, con lo scorrere degli anni, determinano fenomeni geofisici quali i terremoti, l’orogenesi eccetera. Pensate che a livello giuridico le cose funzionano grossomodo così: i sistemi giuridici di civil law (come sono quello tedesco, francese o italiano dove, come abbiamo visto, il precedente giudiziario non è vincolante come una legge!) si stanno progressivamente avvicinando a quelli di common law (quello statunitense o quello britannico per intenderci, dove il precedente giudiziario è invece fonte del diritto!). Nonostante tale tendenza sia sotto gli occhi di tutti, nella sostanza però oggi in Italia il precedente giudiziario, seppur autorevole, non è autoritativo … detto altrimenti non ha ancora acquisito una cogenza apprezzabile, tale cioè da renderlo obbligatorio e vincolante!

Certo ci sarebbe molto altro da dire ma preferisco fermarmi … se siete poi arrivati a legger fino a qui significa che ho in qualche modo solleticato la vostra curiosità … e questa è una cosa più che positiva! Potete dunque continuare ad approfondire le sentenze che trovate on line, ma nella consapevolezza del reale valore legale di cui esse sono portatrici nel nostro ordinamento giuridico! So benissimo che abbiamo affrontato un argomento complesso, ma solo affrontando i problemi complessi si cresce e si evita di uscire fuori strada … ecco perché vi lascio con questo aforisma di Harlan Ellison … “Non si ha il diritto di avere una opinione. Si ha il diritto [e il dovere, aggiungerei io!] di avere un’opinione informata”.

Ad maiora!

TCGC

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[1]: tale concetto è magistralmente spiegato nell’enciclopedia Treccani a cui vi invito a dare quantomeno un’occhiata (per approfondire leggi qui!).

[2]: articolo 1 delle “preleggi”- Indicazione delle fonti:“sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) abrogato 4) gli usi”.

[3]: in tal senso art. 2909 del codice civile in base al quale “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.

[4]: nei sistemi di common law, come sono ad esempio quello statunitense o quello britannico, il precedente giudiziario la fa infatti da padrone: diversamente da quanto accade in Italia è infatti una fonte del diritto in tutto e per tutto, assimilabile alla legge e, conseguente, che innova il diritto ed pienamente vincolante per il futuro. Ciò significa che il Giudice che deve decidere su un caso deve preliminarmente cercare un precedente giudiziario che risolva la questione e, nel caso che tale precedente esista, ha il dovere di attenervisi obbligatoriamente!

[5]: principio magistralmente spiegato nell’enciclopedia Treccani a cui vi invito a dare quantomeno un’occhiata (per approfondire leggi qui!).

[6]: Considerate, ad esempio, che:

  • quando la Cassazione accoglie un ricorso decidendo nel merito (per approfondire leggi qui!) e rinviando la causa ad un altro giudice, quest’ultimo “deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte” (articolo 384 del codice di procedura civile);
  • il ricorso in Cassazione è inammissibile “quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa” (articolo 360 del codice di procedura civile);
  • se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso” (articolo 374 del codice di procedura civile).

[7]: funzione che, entro certi limiti, viene svolta anche dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per le materie di propria competenza.

[8]: peraltro, in una notissima sentenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono arrivate a “includere nel concetto di nuovo «elemento di diritto», […] anche il mutamento giurisprudenziale che assume, specie a seguito di un intervento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, carattere di stabilità e integra il «diritto vivente»” (SSUU sentenza n. 18288 del 13 maggio 2010).

IL MILITARE IN CONGEDO È SOTTOPOSTO ALLA DISCIPLINA MILITARE?

Il militare in congedo è sottoposto alla disciplina militare? Insomma  … può esser in qualche modo punito? Sembrerà strano ad alcuni ma la risposta è sì! Infatti il personale militare in congedo, conservando lo status militare ed il grado posseduto, pur non avendo più alcun obbligo di servizio è pur sempre tenuto ad una condotta compatibile con la dignità, il decoro e l’onore del grado rivestito. Ecco quindi perché, nel caso violi tali doveri comportamentali, può subire l’irrogazione di (sole [1] ) sanzioni disciplinari di stato (per approfondire leggi qui!) quali, ai sensi dell’art. 1357 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM):

  • la sospensione dalle funzioni del grado per un periodo che va da uno a 12 mesi, con conseguente detrazione di anzianità (per approfondire leggi qui!);
  • la perdita del grado per rimozione, allorquando le violazioni alla disciplina commesse siano talmente gravi da rendere inconciliabile la permanenza del soggetto nell’ambito della compagine militare … e questo a prescindere dal fatto che sia o meno in servizio!

Come si procede? Beh … il procedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare di stato (per approfondire leggi qui!) ad un militare in congedo, oltre a poter essere ordinato direttamente dal Ministro della Difesa (articolo 1377 del COM), può essere disposto anche dai “comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell’interessato se in congedo” (articolo 1378 del COM) … poi, per il resto, si svolge grossomodo come quello previsto per il personale in servizio, con la nomina di un ufficiale inquirente, lo svolgimento di una inchiesta formale (per approfondire leggi qui!) eccetera … 

Tutto qui, non c’è molto altro da dire … ad maiora!

TCGC

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[1]: non è infatti prevista la possibilità di irrogare al militare in congedo sanzioni disciplinari di corpo.

 

È VERO CHE L’AVER PRESTATO SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE COSTITUISCE TITOLO PREFERENZIALE NEI CONCORSI PUBBLICI?

Un giovane collega mi chiede se l’aver prestato servizio militare sia un titolo preferenziale nei concorsi pubblici … beh, iniziamo subito col dire che la risposta è sì! Difatti, l’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 titolato “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” stabilisce, tra l’altro, che:“[…] qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: […]

  • 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso […].
  • 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
  • 20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato […]”.

Appurato quindi che l’aver prestato servizio nelle Forze Armate costituisca titolo di preferenza nei concorsi pubblici, proviamo a dare un significato più concreto ai concetti di “lodevole servizio” e di congedo “senza demerito” cui fa esplicito riferimento il citato D.P.R. n. 487 del 1994. Ebbene, anche se sono concetti evanescenti, proviamo ad azzardare dicendo che:

  • il servizio può considerarsi “lodevole” quando il militare ha sempre tenuto una condotta esemplare come può desumersi dalla relativa valutazione caratteristica e senza aver subito, ad esempio, sanzioni disciplinari e/o condanne penali di sorta (generalmente si considerano solo le condanne per delitti non colposi!). Se poi il militare non è più in servizio alle armi, non si può ragionevolmente considerare lodevole quel servizio che si è concluso con un congedo per “non idoneità alle funzioni del grado”, per “scarso rendimento”, “d’autorità”, per “perdita del grado”, per “decadenza” o per “perdita dello stato di militare” (articolo 923, comma 1, lettere c, d, f, i, l ed m del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare” – cosiddetto COM), in quanto tali specifiche tipologie di congedamento presuppongono quantomeno che il servizio svolto non sia stato tale da potersi qualificare come “lodevole” e, conseguentemente, costituire titolo di preferenza;
  • il congedo “senza demerito” presuppone invece che il militare abbia completato la propria ferma o rafferma. Ciò implica che, analogamente a quanto detto nel precedente alinea, la cessazione dal servizio non sia avvenuta per le cause previste all’articolo 923, comma 1, lettere c, d, f, i, l ed m del COM (con particolare riguardo al congedo per “perdita del grado”, “decadenza” o “perdita dello stato di militare”), per l’accertato abuso di alcool, l’uso (anche saltuario) di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero a seguito dell’irrogazione della sanzione disciplinare di stato della “cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare” (per approfondire leggi qui!).

Un’ultima cosa, come possono essere fatti valere tali titoli preferenziali? Beh … sgombriamo il campo da un dubbio ricorrente: a mio parere il “lodevole servizio” e il congedo “senza demerito” non possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 (per approfondire leggi qui!) e ciò implica che devono necessariamente essere certificati dall’Autorità militare, ovverosia dal Comando dell’Unità militare dove prestate/avete prestato servizio oppure dall’Ente militare competente durante il congedo. Chiedete informazioni in merito al vostro Comando o al vostro Distretto Militare/Centro Documentale di riferimento, sono convinto che vi verranno date tutte le informazioni di dettaglio per ottenere il certificato che vi serve!

A questo punto, non mi resta che augurarvi un grosso in bocca al lupo … ad maiora!

TCGC

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LA “SPECIFICITÀ MILITARE”

Un collega mi chiede cosa si intenda esattamente per “specificità militare” e, soprattutto, in quale legge o regolamento tale concetto venga trattato. Ebbene … iniziamo col dire che la “specificità militare”:

Tanto premesso, sappiate che alla “specificità militare” è stato dedicato l’articolo 19 della legge n. 183 del 2010, titolato proprio “specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, che prevede quanto segue:“1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti. 2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie”.

Come avete sicuramente notato, si tratta di una legge “programmatica” che, in quanto tale, non contiene alcun precetto di immediata applicabilità … mi spiego meglio e non me ne vogliano i colleghi giuristi perché questo post non è proprio stato scritto per loro … non si tratta cioè di una legge che contiene in se tutti gli elementi che le consentono di poter essere immediatamente applicata (come avviene per le leggi cosiddette “precettive” [2] ): consta difatti nella mera enunciazione di un principio generale (cioè di un valore, com’è la “specificità militare” appunto!) e di un conseguente indirizzo programmatico … detto altrimenti, fornisce a Parlamento e Governo delle linee guida a cui questi dovranno in futuro conformarsi (cioè nell’emanazione delle leggi per il primo e dei regolamenti, dei decreti o dei singoli provvedimenti per il secondo). Ecco perché tale norma è stata ripresa nelle disposizioni generali sul personale militare del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare (cosiddetto COM) nei termini che seguono:“al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché le disposizioni contenute nel presente codice” (articolo 625 del COM).

Se siete arrivati a leggere fin qui significa che avete elementi sufficienti per inquadrare la questione … non mi resta quindi che salutarvi, ad maiora!

TCGC

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[1]: l’uguaglianza in senso sostanziale, secondo la dottrina costituzionalistica, comporta difatti che situazioni uguali vengano trattate in modo uguale, ma anche che situazioni diverse vengano trattate in modo diverso. A titolo esemplificativo cito il Prof. Franco MODUGNO, Professore emerito di diritto costituzionale presso la Sapienza Università di Roma , che affronta la questione afferma nei termini che seguono: “[…] che la legge debba garantire sempre e indifferenziatamente un trattamento paritario per tutti è un non senso. Ricordo che un mio grande Maestro, Carlo Esposito, ammoniva che «un diritto che non distinguesse situazione da situazione, e considerasse eguali tutte le situazioni, non sarebbe un diritto difficilmente pensabile, ma sarebbe un diritto impensabile, perché non disporrebbe niente» (Eguaglianza e giustizia nell’art. 3 della Costituzione, in La Costituzione italiana, Saggi, Padova, 1954, p. 26). La legge deve essere, pertanto, ugualmente differenziata, ossia deve trattare in modo uguale situazioni uguali ed in modo diverso situazioni ragionevolmente diverse […]” (“Breve discorso intorno all’uguaglianza. Studio di una casistica: i minori e i nuovi media” di Franco MODUGNO in Osservatorio Costituzionale1/2014 edito dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti – per approfondire leggi qui!).

[2]: secondo il vocabolario Treccani, la norma precettiva è difatti “quella che, di per sé, contiene già un precetto, così che non vi è bisogno di ulteriori norme per la sua applicabilità” (per approfondire leggi qui!).

L’ORDINAMENTO GIURIDICO MILITARE

Da alcune delle vostre e-mail ho capito che molto spesso su www.avvocatomilitare.com vengono dati per scontati concetti che … ahimè … scontati non sono affatto! Ecco perché in questo post cercherò di partire dall’ABC o, meglio, dalla sola A! Spero di esser comprensibile … siate comunque certi che ci sto seriamente provando. Tanto premesso, prendiamo il toro per le corna e partiamo provando a dare una risposta alla seguente domanda: che cos’è un ordinamento giuridico? … non me ne vogliano i colleghi giuristi ma quanto segue non è stato proprio scritto per loro!

Beh, iniziamo col pensare a un orologio meccanico e a come sia fatto … bene … vediamo ad occhio che è formato da un quadrante, delle lancette e poi rotelle, rotelline, molle, vitarelle e tanti alti elementi che tutti insieme gli permettono di funzionare e farci sapere esattamente che ora è. Ebbene, anche l’ordinamento giuridico è sostanzialmente una meccanismo composto da tantissimi elementi: certamente non è fatto di plastica o metallo come un orologio, ma al pari di quest’ultimo è comunque composto da molti ingranaggi e meccanismi … ovvero da ciò che noi chiamiamo “norme” e cioè da elementi giuridici che sono gli uni in rapporto agli altri, organizzati e ordinatamente combinati … questo almeno teoricamente!

La norma “giuridica [1]” (cioè l’elemento base di ogni ordinamento giuridico) è una regola di condotta socialmente garantita, poiché è la società stessa che ne assicura rispetto – la “garantisce” appunto – con una sanzione, ovvero attraverso quella che è la conseguenza negativa cui si va incontro se non si rispetta la norma. L’ordinamento giuridico, quindi, altro non è se non l’insieme di tutte queste norme giuridiche e svolge la basilare funzione di disciplinare e dirigere (la parola “diritto” deriva proprio dal verbo latino directus, participio perfetto di dirigere, appunto!) l’organizzazione e il funzionamento di tutta la società e, all’interno di questa, la vita dei singoli consociati … la nostra vita insomma! L’ordinamento giuridico disegna quindi la realtà per come noi la conosciamo poiché, oltre a dirci cosa possiamo o non possiamo fare, crea le istituzioni che operano al suo interno disciplinandone il funzionamento. Immaginate, ad esempio, cosa sarebbe una istituzione come l’Esercito senza le norme che lo hanno creato, ne legittimano l’esistenza e ne regolano, giorno dopo giorno, il funzionamento? Credo proprio che sarebbe null’altro se non un’accozzaglia di uomini senza ordine e disciplina, né più né meno di banda di persone armate … un qualcosa di assolutamente caotico e disordinato!

Tanto premesso, addentrandoci più a fondo nel problema … possiamo iniziare a dire, in via di estrema approssimazione, che l’ordinamento giuridico (generale) è l’insieme di tutte le norme giuridiche che si riferiscono ad un dato gruppo sociale, delineandone quindi il complessivo assetto giuridico. Resta da capire bene a cosa serva esattamente nella pratica … beh, l’ordinamento giuridico assolve in linea di principio i seguenti compiti fondamentali:

  • in primo luogo, quello di riconoscere [2] o istituire [3], individuare cioè “dare soggettività” ai vari soggetti che ne faranno parte, in altre parole i “giocatori” che, a vario titolo, agiranno al suo interno, dandogli vita (persone, istituzioni, società eccetera);
  • successivamente, quello di disciplinare e regolare la vita del gruppo sociale, dirimendo i conflitti che fisiologicamente insorgono tra i vari soggetti, in modo da garantire l’ordine e il corretto funzionamento generale.

L’esistenza dell’ordinamento giuridico generale non esclude di per sé l’esistenza al suo interno di ordinamenti giuridici da questo “derivati” che, per diversi motivi, possono avere caratteristiche proprie ed una specifica normazione di settore com’è, ad esempio, l’ordinamento giuridico militare. È la Carta costituzionale stessa che riconosce implicitamente l’ordinamento giuridico militare: basti pensare che l’articolo 52, comma 3, della Costituzione stabilendo che “l’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”, presuppone infatti l’esistenza di un ordinamento giuridico generale “superiore” all’interno del quale è inserito quello militare. La Costituzione, peraltro, ha rappresentato negli anni il “raccordo” tra mondo militare e mondo civile: fino a qualche decennio fa, infatti, si considerava la normativa militare (soprattutto in ambito disciplinare – per approfondire leggi qui!) una realtà a sé rispetto a quella disegnata dalla Costituzione … cioè totalmente scollegata dall’ordinamento giuridico generale.

L’ordinamento giuridico militare è quindi quel particolare ordinamento giuridico (derivato e speciale) che fa capo ad un gruppo di soggetti individuati in virtù del particolare status [4] posseduto lo status militare appunto (per approfondire leggi qui!) – in considerazione delle peculiari funzioni che questi sono chiamati a svolgere: il militare, appartiene infatti a quella categoria di cittadini che, in quanto appartenenti alle Forze Armate, prestano il proprio servizio a difesa della Patria (altro importante argomento cui è stato dedicato un post – per approfondire leggi qui!). Ma in cosa si differenziano esattamente le Forze Armate dagli altri strumenti di cui dispone lo Stato per garantire propria la sicurezza (come, ad esempio, la Polizia di Stato)? Beh, … proprio nell’ordinamento giuridico militare! Per una chiara scelta del legislatore, infatti, le Forze Armate si differenziano delle comuni Forze di polizia per il fatto di avere una legislazione speciale (quella militare, appunto!) nonché una propria giurisdizione (i Tribunali militari) e una propria specifica forza di Polizia (la Polizia militare).

Concludendo, mi permetto di aprire una parentesi su un problema che credo possa interessare: abbiamo parlato di legislazione comune (che si applica a tutti i cittadini) e di legislazione speciale militare (che si applica invece ai soli militari) … ma cosa succede se uno stesso caso concreto viene regolato in modo diverso da due o più differenti norme dell’ordinamento giuridico? Cosa accade cioè quando una norma dell’ordinamento giuridico generale entra in contrasto con una norma dell’ordinamento giuridico militare? Esistono diversi criteri di soluzione dei conflitti tra le norme:

  • criterio gerarchico – le norme e le regole che compongono l’ordinamento giuridico sono innanzi tutto organizzate in modo gerarchico: la norma che occupa una posizione gerarchica più alta prevale sulla norma in posizione più bassa. Semplificando al massimo, possiamo dire che all’apice dell’ordinamento c’è la Costituzione e poi, scendendo di livello, le leggi ordinarie, quindi i regolamenti, le sentenze [5], gli atti esecutivi e così via. Ovviamente le uniche norme realmente indipendenti sono quelle che si trovano al livello più alto (cioè le norme della Costituzione), perché la relativa esistenza o vigenza non deriva (cioè non dipende) da altre norme: nascono e rimangono indipendenti fino a quando non vengono eliminate o cambiate con procedimenti parlamentari molto complessi. Man mano che scendiamo di livello gerarchico, poi, l’esistenza e la validità di una norma va a dipendere da altre norme poste a livello gerarchico superiore come avviene per le leggi ordinarie (in rapporto alla Costituzione), le sentenze o i regolamenti (in rapporto Costituzione e alla legge ordinaria) e così via. In linea teorica, la legge non può andare contro la Costituzione [6], come una sentenza non può essere contraria alla Costituzione o alla legge [7].
  • criterio cronologico – in caso di conflitto, la norma più recente (posteriore) deroga la norma più vecchia (anteriore) di pari livello gerarchico. Tale criterio è abbastanza semplice e intuitivo da capire, quindi ne tralascerò i particolari;
  • criterio di specialità – tra due norme in conflitto, quella speciale prevale su quella generale di pari livello gerarchico. Questa eventualità si presenta spesso in ambito militare: il Codice dell’ordinamento militare (norma speciale) prevale sulla normativa che si applica a tutti i cittadini (norma generale). Pensate, ad esempio, a quello che accade se si considera la differente età pensionabile prevista per il comune lavoratore e per i militari: la normativa ordinaria sul pensionamento (norma generale) richiede al comune lavoratore dipendente il possesso di un’età pensionabile che normalmente è superiore a quella che invece è normalmente richiesta al militare (in virtù di una norma speciale).

Purtroppo, anche tali criteri possono entrare in conflitto tra loro … senza addentrarci in complicati discorsi possiamo affermare, in linea generale, che il criterio gerarchico prevale sia su quello cronologico che su quello di specialità [8]. Un po’ più complicato risulta invece il rapporto tra criterio cronologico e criterio di specialità, tanto che bisogna valutare cosa accade caso per caso: pensiamo ad una legge anteriore e speciale (che prevarrebbe in base al criterio di specialità) che confligge con una norma posteriore e generale (che prevarrebbe invece in base al criterio cronologico) … come ci si comporta in questi casi? La domanda che dovrebbe darci la risposta è la seguente: la norma posteriore prendeva in considerazione anche casi “speciali” e voleva magari regolarli in modo diverso? In caso affermativo prevarrà in linea di principio la norma posteriore e generale mentre, in caso negativo, prevarrà la norma anteriore e speciale. Come vedete la questione è assai complicata, quindi affidatevi sempre al vostro Avvocato di fiducia se dovete affrontare problemi di questo tipo … non azzardate mai, potreste andare incontro a spiacevoli conseguenze!

Se siete arrivati a legger fin qui significa che ho suscitato la vostra curiosità … e questa è una cosa più che positiva! Vi lascio quindi con un saluto … ad maiora!

TCGC

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[1]: chiariamo subito la differenza che corre con le c.d. norme sociali. Norma giuridica è, ad esempio, quella che impone a chiunque di risarcire il danno da fatto illecito (articolo 2043 c.c.) perché è la società stessa che ne assicura il rispetto. Diversamente, non è norma giuridica quella che impone – ad esempio – di trattare con gentilezza e rispetto le persone più anziane di noi: questa non è infatti garantita dalla società con alcuna sanzione e la sua eventuale violazione può incidere solo sul giudizio che può essere dato al trasgressore, gli si può dire ad esempio che è un maleducato … niente di più!

[2]: come, ad esempio, le persone cosiddette “fisiche”, cioè ognuno di noi.

[3]: come, ad esempio, le persone cosiddette “giuridiche”, ovvero le associazioni riconosciute, gli enti giuridici, le società, le amministrazioni pubbliche eccetera.

[4]: peculiare posizione del soggetto che rileva come presupposto di specifici diritti e doveri.

[5]: starete pensando: ma come? Una sentenza emessa da un giudice è una norma? Ebbene sì, se le norme nascono per comporre e risolvere i conflitti tra soggetti, la sentenza è quindi sostanzialmente una norma che regola un conflitto esistente tra due o più soggetti, proprio come una legge. Si differenzia però per il semplice fatto che vale solo per chi ha partecipato al processo. L’articolo 2909 del codice civile stabilisce al riguardo, infatti, che “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”, sostanzialmente al pari di una norma di legge.

[6]: altrimenti viene dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale ed eliminata.

[7]: non dimentichiamo che uno dei motivi di ricorso per Cassazione attiene proprio alla “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”.

[8]: il motivo è intuitivo: la Costituzione, ad esempio, prevale sia su una legge ordinaria posteriore (criterio cronologico) che su una legge speciale (criterio di specialità). Pensiamo al Codice dell’ordinamento militare (COM) che, rispetto alla Costituzione, è sia una norma posteriore (la Costituzione è entrata in vigore nel 1948 mentre il COM nel 2010) che speciale (regola la materia militare che è “speciale” appunto); beh, è facile intuire che in caso di conflitto di una norma del COM con una norma della Costituzione, prevarrà quest’ultima in base al criterio gerarchico (la Costituzione è norma di rango superiore); in questo caso, sia il criterio cronologico che quello di specialità, quindi, “segneranno il passo” rispetto al criterio gerarchico!

SEI APPENA STATO NOMINATO “UFFICIALE INQUIRENTE”? HAI IDEA IN COSA CONSISTA L’INCARICO CHE SEI APPENA STATO CHIAMATO A RICOPRIRE?

Sei appena stato nominato “Ufficiale inquirente” e non hai la minima idea di cosa significhi? Beh … si tratta di un incarico complesso che può però dare molte soddisfazioni, basta non perdersi d’animo ed approcciare la questione con serietà e buon senso … vedrete che andrete alla grande!

Ebbene, iniziamo col dire che l’Ufficiale inquirente è colui che svolge un’inchiesta, cioè un’istruttoria … detto altrimenti approfondisce i fatti, li esamina e li analizza. Ecco, quindi, che vi è stato chiesto sostanzialmente di fare chiarezza su una questione in modo da preparare il lavoro a chi dovrà poi prendere una decisione che, di solito (ma non sempre), coincide con l’Autorità militare che vi ha conferito l’incarico!

Esistono differenti tipi di inchiesta che perseguono differenti finalità e che, conseguentemente, attribuiscono all’Ufficiale inquirente diversi poteri e prerogative. In ogni modo, a prescindere dal tipo di inchiesta affidataci, il succo della questione non cambia di molto: il compito dell’Ufficiale inquirente rimane quello di istruire una questione, ricostruire i fatti e lumeggiare una situazione … ovverosia approfondire, analizzare, esaminare e andare in fondo al problema!

Per facilitarvi la comprensione, ho dedicato uno specifico post ad ognuna delle principali inchieste militari e, in particolare:

Nella speranza di esser riuscito ad offrirvi qualche elemento di informazione in più, non mi resta che augurarvi buon lavoro e … ad maiora!

TCGC

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IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MILITARE DI STATO

Il procedimento disciplinare di stato (per approfondire leggi qui!) viene “attivato” a seguito:

  • di un giudizio penale [1] (è quindi necessario, in questo caso, che ci sia una sentenza o decreto penale a carico del militare e, badate bene, non necessariamente di condanna!);
  • di una grave mancanza disciplinare [2].

Tanto premesso sappiate che, ai sensi dell’articolo 1176 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM), il procedimento disciplinare di stato[…] inizia con l’inchiesta formale [per approfondire leggi qui!], che comporta la contestazione degli addebiti”. Tale inchiesta, ai sensi del successivo articolo 1377 del COM, consiste poi nel “complesso degli atti diretti all’accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all’articolo 1357”, cioè di una sanzione disciplinare di stato! Una volta che si è conclusa l’inchiesta formale (per approfondire leggi qui!) e sulla base delle relative risultanze, ai sensi del citato articolo 1377 del COM, l’Autorità che l’ha disposta propone al Ministro (nella sostanza alla Direzione Generale per il Personale Militare che ha la delega del Ministro della Difesa per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di stato a carico della stragrande maggioranza del personale dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri) di definire la posizione del militare inquisito:

  • senza sanzioni di stato;
  • con la sanzione di stato della sospensione disciplinare dall’impiego (o della “sospensione disciplinare dalle funzioni del grado” per il solo personale in congedo).

Conseguentemente, il procedimento si conclude con l’irrogazione di una sanzione disciplinare di stato ovvero con il proscioglimento del militare inquisito da ogni addebito disciplinare [3].

Nel caso in cui l’Autorità che ha ordinato l’inchiesta formale disciplinare ritenga però che il militare inquisito possa essere passibile della sanzione di stato espulsiva della perdita del grado per rimozione (o della “cessazione dalla ferma o dalla rafferma” per il personale non in servizio permanente), ne ordina il deferimento a una Commissione di disciplina. Quest’ultima è un organo collegiale, formato ad hoc di volta in volta per ogni diverso procedimento disciplinare di stato, con una composizione che varia in relazione al grado del militare inquisito [4] e che, ai sensi dell’articolo 1388 del COM, effettua un’ulteriore istruttoria [5] finalizzata però esclusivamente a valutare l’opportunità che il militare inquisito possa o meno continuare a vestire il proprio grado militare. Insomma, trova sostanzialmente la risposta alla seguente domanda:“il militare inquisito è meritevole di conservare il grado?” (ovvero, per il personale non in servizio permanente, di permanere in ferma o in rafferma?).

Gli atti della Commissione di disciplina vengono infine inviati al Ministro (nella sostanza alla Direzione Generale per il Personale Militare che ha la delega del Ministro della Difesa per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di stato a carico della stragrande maggioranza del personale dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri) che nella normalità dei casi conclude il procedimento con l’irrogazione di una sanzione disciplinare di stato ovvero con il proscioglimento del militare inquisito da ogni addebito disciplinare [6].

Se siete arrivati a leggere fino a questo punto, credo che abbiate inquadrato l’argomento in modo sufficientemente chiaro … non mi resta quindi che salutarvi, ad maiora!

TCGC

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[1]: l’inchiesta formale a seguito di giudizio penale deve essere “attivata” entro 90 giorni dalla data in cui l’Amministrazione della Difesa ha avuto conoscenza integrale della sentenza irrevocabile, del decreto penale di condanna o del provvedimento di archiviazione e deve concludersi entro 270 giorni totali (a far data sempre dalla data di conoscenza della sentenza irrevocabile, del decreto penale o del provvedimento di archiviazione da parte dell’Amministrazione).

[2]: l’inchiesta formale per grave mancanza disciplinare deve essere “attivata” entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari (da effettuarsi entro 180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell’Amministrazione). Fate bene attenzione al fatto che tale procedimento si estingue entro 90 giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività sia stata compiuta.

[3]: nella pratica, accade spesso che contestualmente al proscioglimento del militare inquisito da ogni addebito disciplinare, gli atti vengano comunque trasmessi al relativo Comandante di corpo “per le valutazioni di competenza” … detto altrimenti, affinché questi proceda al vaglio disciplinare dei fatti finalizzato all’eventuale adozione di un provvedimento disciplinare di corpo.

[4]: art. 1380 COM – Composizione delle commissioni di disciplina:“1. La commissione di disciplina è formata di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando, dall’autorità che ha disposto l’inchiesta formale. 2. Quando l’inchiesta formale è disposta dal Ministro della difesa, la commissione di disciplina è formata da uno dei comandanti militari indicati dall’articolo 1378, designato dal Ministro stesso; se il giudicando è ufficiale generale o colonnello alla composizione della commissione provvede il Ministro della difesa […]”.

art. 1381 COM – Commissioni di disciplina per gli ufficiali generali, colonnelli e gradi corrispondenti:“1. La commissione di disciplina per i generali o colonnelli, e gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo, o anche di sola anzianità superiore se trattisi di generale di corpo d’armata o ufficiale di grado corrispondente […]”.

art. 1382 COM – Commissioni di disciplina per gli altri ufficiali:“1. La commissione di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a tenente colonnello, o gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali della stessa Forza armata cui appartiene il giudicando, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo […]”.

art. 1383 COM – Commissioni di disciplina per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa:“1. La commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o più sottufficiali o volontari di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l’altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono […]”.

art. 1384 COM – Commissioni di disciplina per gli appuntati e carabinieri:“1. La commissione di disciplina per gli appuntati e carabinieri si compone di un ufficiale superiore dell’Arma dei carabinieri, presidente, e di due capitani dell’Arma stessa in servizio”.

art. 1385 COM – Commissioni di disciplina per militari appartenenti a diverse Forze armate:

1. Per la formazione della commissione di disciplina a carico di più militari appartenenti a Forze armate diverse, il presidente è tratto dalla Forza armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano.

2.Per la scelta degli altri quattro membri:

a) se il numero dei giudicandi è di due, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il meno elevato in grado o meno anziano e un membro è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente;

b) se il numero dei giudicandi è superiore a due, ed essi appartengano a due Forze armate, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano e uno è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente. Nel caso che il più elevato in grado o più anziano e il meno elevato in grado o meno anziano appartengano alla stessa Forza armata, per la scelta dei membri sarà considerato meno elevato in grado il giudicando di minor grado o di minore anzianità appartenente alla Forza armata diversa da quella cui appartiene il presidente;

c) se il numero dei giudicandi è superiore a due ed essi appartengano a tre Forze armate, sono tratti due membri da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente;

d) se i giudicandi appartengono a più di tre Forze armate si prevedono due componenti per Forza armata e il membro della stessa Forza armata del presidente deve essere l’ufficiale meno elevato in grado o meno anziano”.

[5]: art. 1388 COM – Procedimento davanti alla commissione di disciplina:

1. Aperta la seduta, il presidente richiama l’attenzione dei membri della commissione sull’importanza dei giudizi che sono chiamati a esprimere; avvisa, inoltre, che devono astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.

2. Fa introdurre quindi il militare, se presente, e:

a) legge l’ordine di convocazione;

b) legge le dichiarazioni scritte dell’avvenuto esame, la parte propria e degli altri membri, degli atti dell’inchiesta formale;

c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;

d) chiede se i membri della commissione o il giudicando e l’ufficiale difensore desiderano che sia letto qualsiasi atto dell’inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

3. Il presidente e i membri della commissione previa autorizzazione del presidente possono chiedere al militare chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

4. Il giudicando può presentare una memoria, preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa e può produrre eventuali nuovi documenti. Se non intende valersi di dette facoltà ne rilascia dichiarazione scritta.

5. La memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti della commissione e allegati agli atti.

6. Il giudicando, se presente, è ammesso a esporre, anche a mezzo dell’ufficiale difensore, le ragioni a difesa.

7. Il presidente chiede al giudicando, se presente, se ha altro da aggiungere.

8. Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare il militare.

9. La commissione, se ritiene di non poter esprimere, il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all’autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.

10. Non verificandosi l’ipotesi di cui al comma 9, il presidente mette alternativamente ai voti i seguenti quesiti:

a) «Il [… militare inquisito …] è meritevole di conservare il grado?»;

b) «Il [… militare inquisito …] è meritevole di permanere in ferma (o in rafferma)?»;

11. La votazione si svolge con modalità tali da garantire la segretezza del voto di ciascun membro. Il giudizio della commissione è espresso a maggioranza assoluta e non è motivato.

12. Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio della commissione; il verbale è letto e firmato dai componenti della commissione.

13. Il presidente scioglie la commissione e trasmette gli atti direttamente al Ministero della difesa.

14. I componenti della commissione sono vincolati al segreto di ufficio”.

[6]: nella pratica, accade spesso che contestualmente al proscioglimento del militare inquisito da ogni addebito disciplinare, gli atti vengano comunque trasmessi al relativo Comandante di corpo “per le valutazioni di competenza” … detto altrimenti affinché questi proceda al vaglio disciplinare dei fatti finalizzato all’eventuale adozione di un provvedimento disciplinare di corpo.

L’INCHIESTA FORMALE DISCIPLINARE MILITARE

L’inchiesta formale disciplinare è quella fase del procedimento disciplinare di stato (per approfondire leggi qui!) che, ai sensi dell’articolo 1377 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM), consiste nel “complesso degli atti diretti all’accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all’articolo 1357”, cioè di una sanzione disciplinare di stato appunto! Visto quindi che l’inchiesta formale disciplinare altro non è se non un’istruttoria finalizzata alla raccolta di tutti gli elementi necessari all’accertamento dei fatti che costituiscono la mancanza disciplinare attribuita al militare inquisito e per la quale può essere irrogata allo stesso una sanzione disciplinare di stato, tenete da subito ben presente che non può essere disposta da qualunque superiore ma, al contrario, esclusivamente:

  • dal Ministro della difesa, per tutti i militari [1];
  • da altre Autorità militari, specificamente individuate in ragione della relativa competenza sul militare inquisito [2].

Semplificando al massimo – non me ne vogliano i colleghi giuristi ma questo post non è stato scritto per loro! – possiamo dire che l’inchiesta formale disciplinare, al pari di ogni procedimento amministrativo regolato dalla legge n. 241 del 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo […]”, consta di 3 diverse fasi:

1. AVVIO

In questa fase l’Autorità competente ad ordinare l’inchiesta formale nomina un Ufficiale inquirente che, per prima cosa, contesta al militare inquisito il fatto o i fatti per i quali si ipotizza la relativa responsabilità disciplinare (la cosiddetta “contestazione degli addebiti” [3]).

2. ISTRUTTORIA

In questa fase l’Ufficiale inquirente:

  • convoca il militare inquisito per prendere visione dei documenti agli atti dell’inchiesta ed essere ascoltato in merito ai fatti che gli sono stati contestati, fissando un termine entro il quale quest’ultimo può presentare eventuali memorie difensive o giustificazioni, sollecitare ulteriori indagini o accertamenti, richiedere l’audizione di personale eccetera;
  • compila una “relazione riepilogativa della quale fa prendere visione al militare inquisito, fissando un ulteriore termine per fargli presentare eventuali ulteriori memorie/deduzioni difensive finali.

3. CONCLUSIONE

In tale ultima fase l’Ufficiale inquirente redige e trasmette una relazione finale” all’Autorità che ha disposto l’inchiesta e con ciò conclude l’inchiesta formale (non il procedimento disciplinare di stato che invece prosegue – per approfondire leggi qui!). Preciso che:

  • l’Ufficiale inquirente è tenuto a redigere tale “relazione finalesenza esprimere alcun giudizio: deve infatti limitarsi a chiarire se l’addebito è fondato, parzialmente fondato o infondato, senza formulare proposte o aggiungere altro;
  • ai sensi dell’articolo 1050 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM), la “relazione finale” non è ostensibile al militare inquisito o al relativo difensore fino al termine del procedimento … detto altrimenti non può essere visionata o acquisita prima dell’emanazione del provvedimento finale;
  • durante tutta l’inchiesta formale il militare inquisito è assistito da un “militare difensore” nonché, in aggiunta a questi (badate bene … ho scritto “in aggiunta a …” e nonal posto del …”) e a proprie spese, anche da un Avvocato del libero foro [4]. Ritengo necessario evidenziare che tale Avvocato assume la medesima posizione procedurale del “militare difensore” e ciò significa che non può patrocinare alcuna causa … mi spiego meglio … non può fare alcuna arringa difensiva o contrattare con l’Ufficiale inquirente alcunchè … anche perchè, come abbiamo visto, l’Ufficiale inquirente non ha alcun potere decisionale!

Se siete arrivati a leggere fino a questo punto, credo che abbiate inquadrato l’argomento in modo sufficientemente chiaro … non mi resta quindi che salutarvi, ad maiora!

TCGC

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[1]: infatti, ai sensi dell’art. 1377 COM “[…] il Ministro della difesa può, in ogni caso e nei confronti di qualsiasi militare, ordinare direttamente una inchiesta formale”.

[2]: art. 1378 COM:“1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorità:

a) al Ministro della difesa se si tratti di: 1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti; 2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza armata; 3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa Forza armata, ma dipendenti da autorità diverse; 4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse, anche quando ricorre l ‘ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti;

b) al Capo di stato maggiore della difesa, nell’area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;

c) al Segretario generale della difesa, se militare, nei confronti del personale militare dipendente dell’area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;

d) ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi centrali di Forza armata;

e) al Comandante generale dell’Arma dei carabinieri: 1) per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri; 2) per gli altri militari dell’Arma, se non provvedono le autorità di cui alle lettere h) e i);

f) ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio dell’Esercito italiano e dell’Aeronautica militare, nonché agli alti comandanti della Marina militare, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio della Marina militare; ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell’interessato se in congedo;

g) al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o per il militare di truppa più elevato in grado o più anziano, se vi è corresponsabilità tra sottufficiali o i militari di truppa della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati;

h) ai rispettivi comandanti di vertice, di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata, per gli ispettori e i sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata competenti in ragione del luogo di residenza dell’interessato;

i) ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell’interessato. In caso di corresponsabilità tra più appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del più elevato in grado o del più anziano. In caso di corresponsabilità con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera g)”.

[3]: e questo perché, ai sensi dell’art. 1370 COM, “nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato […]”.

[4]: art. 1370 del COM:“[…] 2. Il militare inquisito è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, designato d’ufficio. Il difensore designato d’ufficio non può rifiutarsi salvo sussista un legittimo impedimento. Un militare non può esercitare l’ufficio di difensore più di sei volte in dodici mesi. […] 3-bis. Nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore […] può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro”.

LE INCHIESTE MILITARI PER EVENTI DI PARTICOLARE GRAVITÀ O RISONANZA: L’INCHIESTA SOMMARIA E L’INCHIESTA FORMALE

Con le inchieste sommarie e le inchieste formali vengono accertate le cause che hanno determinato eventi di particolare gravità o risonanza in modo che l’Amministrazione possa adottare le contromisure idonee ad evitare il ripetersi di tali accadimenti e sanzionare gli eventuali responsabili. In tal senso, l’articolo 530 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) che prevede infatti che “il Ministero della difesa dispone le inchieste sommarie e formali volte ad accertare le cause soggettive e oggettive che hanno determinato eventi di particolare gravità o risonanza nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, allo scopo di valutare l’opportunità di adottare le misure correttive di carattere organizzativo o tecnico necessarie a evitare il ripetersi degli eventi dannosi e di dare l’avvio ai procedimenti rivolti a individuare eventuali responsabilità penali, disciplinari, amministrative, in merito alla causazione dell’evento”.

Tanto premesso, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare(cosiddetto TUOM) chiarisce alcuni aspetti fondamentali della questione e, in particolare:

1. la differenza tra inchiesta sommaria e inchiesta formale, rilevando che “si intendono per:

  • inchieste sommarie quelle disposte nell’immediatezza dell’evento e condotte secondo modalità semplificate, anche allo scopo di evitare la dispersione degli elementi utili per gli eventuali ulteriori accertamenti [1];
  • inchieste formali quelle disposte quando la gravità dell’evento richiede nell’immediato un approfondito esame, ovvero sia necessario, sulla base dei risultati dell’inchiesta sommaria, esperire indagini più articolate e complesse, al fine di accertare le cause dell’evento” (articolo 552 TUOM);

2. la nozione di evento di particolare gravità o risonanza, chiarendo che tali sono da considerarsi:

  • gli avvenimenti dannosi che interessano personale, mezzi o beni del Ministero della difesa, quali, a titolo esemplificativo, incidenti e infortuni rilevanti connessi all’impiego operativo, all’attività addestrativa e comunque al servizio, furti, smarrimenti o danneggiamenti di materiali e apparati particolarmente delicati e importanti, come a esempio armi e munizionamenti, ed eventi relativi alla situazione sanitaria nei reparti;
  • gli accadimenti che potrebbero avere riflessi negativi sull’opinione pubblica per la loro delicatezza o per il numero di persone coinvolte;
  • i sinistri marittimi, intesi come qualsiasi evento dannoso accaduto, in navigazione o in porto, a unità navali appartenenti all’Amministrazione della difesa o a persone o beni a bordo (articolo 553 TUOM) [2] ”.

A) L’INCHIESTA SOMMARIA

Ai sensi dell’articolo 557 del TUOM, l’Autorità competente ad ordinare l’inchiesta sommaria [3]nomina, entro quindici giorni dal ricevimento della notizia dell’evento, un ufficiale inquirente per l’esecuzione dell’inchiesta”. Il successivo articolo 559 del TUOM ci chiarisce poi a cosa consista tale inchiesta, ovverosia:“a) nell’acquisizione della relazione del comandante di corpo, ovvero del titolare del comando, ente, unità o ufficio interessati all’evento; b) nella raccolta di tutte le notizie relative all’evento quali: località, data, ora, circostanze, generalità del personale coinvolto, beni della difesa interessati dall’evento, dinamica e probabili cause, provvedimenti adottati, eventuali interventi dell’autorità giudiziaria, documenti o altri mezzi di prova, nonché ogni altro elemento di informazione utile; c) nella raccolta di dichiarazioni testimoniali di personale militare e civile della Difesa, nonché di persone estranee all’Amministrazione della difesa in grado di fornire notizie utili ai fini dell’inchiesta, le cui attestazioni sono verbalizzate a cura dell’ufficiale inquirente e sottoscritte dal dichiarante; d) nella compilazione di un rapporto riassuntivo dell’evento, recante i risultati delle indagini e le considerazioni sulle cause dell’evento”. Tale “rapporto riassuntivo dell’evento” deve essere inviato, entro 90 giorni, all’Autorità che ha ordinato l’esecuzione dell’inchiesta sommaria che a sua volta lo trasmetterà nei successivi 30 giorni, corredato di un proprio motivato parere e l’indicazione degli eventuali provvedimenti adottati, allo Stato Maggiore della Difesa, al Segretariato Generale della Difesa, allo Stato Maggiore di Forza Armata ovvero al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri a seconda dell’area di appartenenza dell’Ente coinvolto nell’evento negativo (articolo 560 [4] TUOM).

B) L’INCHIESTA FORMALE

Ai sensi dell’articolo 561 del TUOM, successivamente all’inchiesta sommaria (ovvero a volte anche a prescindere da questa), può essere disposta una inchiesta formale qualora [5]:

  • dall’inchiesta sommaria non siano emerse le cause dell’evento;
  • si sia verificato un evento grave o gravissimo che abbia determinato la morte, lesioni gravi o gravissime a persone ovvero la perdita o il grave danneggiamento di beni di rilevante valore o particolare importanza [6] ;
  • venga ritenuto opportuno procedere ad una inchiesta formale in ragione della rilevanza degli eventi (e questo, quindi, anche in assenza di una preventiva inchiesta sommaria!).

A differenza di quanto avviene per le inchieste sommarie, l’inchiesta formale non viene eseguita da un singolo Ufficiale inquirente, bensì da una Commissione d’inchiesta formale che, ai sensi dell’articolo 563 del TUOM:

  • è costituita da “a) un presidente di grado superiore o, se pari grado, più anziano del comandante di corpo o titolare del comando, ente, unità o ufficio presso cui si è verificato l’evento; b) due o quattro membri di grado superiore o, se pari grado, più anziani del comandante di corpo o del titolare del comando, ente, unità o ufficio presso cui si è verificato l’evento, di cui uno con funzioni di segretario”;
  • ha facoltà di avvalersi, qualora ritenuto utile ai fini dell’inchiesta, di personale appartenente all’Amministrazione della difesa, ovvero di consulenti tecnici esterni […]”;
  • procede: a) all’esame degli atti dell’inchiesta sommaria, ove precedentemente effettuata; b) all’esecuzione di accertamenti, rilievi e sopralluoghi, qualora necessari anche esterni rispetto all’ente o al reparto presso cui si è verificato l’evento; c) all’acquisizione di eventuali ulteriori documenti e dichiarazioni testimoniali di personale militare e civile della Difesa, nonché di persone estranee all’Amministrazione della difesa; d) all’esame delle relazioni dei consulenti, qualora nominati; e) all’effettuazione di ogni altra attività ritenuta utile ai fini dell’inchiesta”;
  • conclude i propri lavori con “con un rapporto finale, corredato di tutta la documentazione acquisita agli atti, contenente: a) una circostanziata ricostruzione dell’evento; b) deduzioni, considerazioni di ordine giuridico e tecnico; motivazioni; c) il parere chiaro ed esplicito sulle cause che hanno provocato l’evento; d) data e sottoscrizione di tutti i componenti della commissione”.

Infine, ai sensi del successivo articolo 564 [7] del TUOM, entro 120 giorni la Commissione “rimette all’autorità che ha ordinato l’inchiesta gli atti conclusivi dell’inchiesta formale, la quale adotta, entro 180 giorni (badate bene … decorrenti dal momento in cui l’inchiesta formale è stata disposta), “con decisione motivata, i provvedimenti ritenuti necessari”.

Se siete arrivati a leggere fino a questo punto, credo che abbiate inquadrato l’argomento in modo sufficientemente chiaro … non mi resta quindi che salutarvi, ad maiora!

TCGC

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[1]: per quanto attiene specificamente alle inchieste sommarie, l’articolo 555 TUOM stabilisce inoltre che, nell’immediatezza dell’evento, “i comandanti di corpo, i titolari di comandi, enti, unità o uffici nel cui ambito si è verificato l’evento di particolare gravità o risonanza, provvedono a:

a) impedire la dispersione o alterazione di cose, documenti e in genere di tutti gli elementi utili per i successivi adempimenti;

b) dare tempestiva comunicazione dell’evento, attraverso la linea gerarchica, all’autorità competente a disporre l’inchiesta sommaria, ai sensi dell’articolo 556, comma 1, nonché allo Stato maggiore della difesa, per gli eventi occorsi nell’area tecnico-operativa, o al Segretariato generale della difesa, per gli eventi verificatisi nell’area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;

c) redigere una relazione tecnica, recante l’indicazione delle circostanze in cui si è verificato l’evento, della dinamica di svolgimento dei fatti, dei provvedimenti adottati, nonché le eventuali valutazioni, trasmettendola, entro cinque giorni, all’autorità competente a disporre l’inchiesta sommaria, di cui alla lettera b), per la medesima via gerarchica, ovvero entro dieci giorni per gli eventi verificatisi nel corso di operazioni all’estero;

d) inoltrare, se l’evento si è verificato nell’ambito di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO a carattere interforze, la comunicazione di cui alla lettera b) anche allo Stato maggiore della Forza armata o al Comando generale dell’Arma di carabinieri a cui appartengono il personale, i beni o i mezzi coinvolti”.

[2]: non sono considerati eventi di particolare gravità e risonanzagli incidenti automobilistici, nei quali sono rimasti coinvolti automezzi isolati e che non hanno comportato gravi lesioni fisiche o perdite di vite umane” (art. 530, comma 3, del COM).

[3]: ai sensi dell’articolo 556 del TUOM, sono competenti ad ordinare l’inchiesta sommaria:

a) il Capo di stato maggiore della difesa quando: 1) gli eventi sono avvenuti nell’ambito di enti e organismi, in Italia o all’estero, dipendenti direttamente dalla predetta autorità o dal Sottocapo di stato maggiore della difesa o dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze; 2) gli eventi sono avvenuti nell’ambito di operazioni, missioni o esercitazioni per le quali tale autorità esercita o ha delegato le funzioni di comando e controllo;

b) il Segretario generale della difesa, quando gli eventi sono avvenuti nell’ambito del Segretariato generale;

c) i superiori gerarchici del comando, ente, unità e ufficio coinvolti nell’evento, il cui livello ordinativo è individuato, in via generale, con decreto del Ministro della difesa, in base all’assetto organizzativo delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del Ministero della difesa, nonché alla capacità ad acquisire, con la necessaria tempestività, gli elementi necessari per valutare l’opportunità di disporre l’inchiesta sommaria e ad adottare o proporre le misure correttive, sulla base dei risultati dell’indagine, fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione in materia di sinistri marittimi […]” (art. 556 del TUOM).

[4]: art. 560 del TUOM – Invio degli atti dell’inchiesta sommaria:

1. Gli atti dell’inchiesta sommaria sono inviati, al più presto e comunque entro novanta giorni dalla data in cui è stata disposta, all’autorità che ne ha ordinato l’esecuzione e da questa trasmessi, nei successivi trenta giorni, con motivato parere e con l’indicazione degli eventuali provvedimenti adottati, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza armata, ovvero al Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in relazione all’area di appartenenza del Comando, ente, unità o ufficio presso i quali si è verificato l’evento.

2. Lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale, gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, ricevuti gli atti dell’inchiesta sommaria, procedono al loro esame da concludersi, con decisione motivata dell’autorità di vertice dei predetti organismi, entro centocinquanta giorni dalla data in cui essa è stata disposta. Tale autorità di vertice può ordinare, se ritenuto necessario, l’esecuzione di ulteriori indagini, i cui risultati sono valutati entro i successivi trenta giorni.

3. Una sintetica scheda informativa sugli esiti dell’inchiesta sommaria è inviata, senza ritardo, a cura dei citati Stati maggiori o del Segretariato generale o del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri informano, altresì, degli esiti dell’inchiesta lo Stato maggiore della difesa”.

[5]: art. 561 del TUOM – Autorità competenti a ordinare l’inchiesta formale:

1. Sulla base delle risultanze dell’inchiesta sommaria, il Capo di stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e, per l’Arma dei carabinieri, il Comandante generale, se lo ritengono necessario ai fini dell’accertamento delle cause dell’evento, dispongono con provvedimento motivato la nomina della commissione d’inchiesta formale.

2. L’inchiesta formale è sempre disposta nel caso di evento grave che abbia comportato la perdita di vite umane o lesioni gravi o gravissime a una o più persone, ovvero perdite o grave danneggiamento di beni di rilevante valore o di particolare importanza, salvo il caso in cui appaia evidente, dall’esito dell’inchiesta sommaria, che l’evento si è verificato in conseguenza di caso fortuito o di forza maggiore, ovvero che l’autorità competente a ordinare l’inchiesta formale abbia verificato che l’inchiesta sommaria svolta ha compiutamente esaurito ogni possibile accertamento.

3. L’inchiesta formale può essere disposta anche in mancanza di una precedente inchiesta sommaria, se le autorità di cui al comma 1, valutano opportuno, in relazione alla natura e alla gravità dei fatti da accertare, avvalersi della commissione di inchiesta formale. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente dal Capo di stato maggiore della difesa quando gli eventi sono avvenuti nell’ambito di operazioni, missioni o esercitazioni per le quali esercita o ha delegato le funzioni di comando e controllo.

4. L’autorità che dispone l’inchiesta fissa il termine, non superiore a centoventi giorni, per la conclusione dei lavori della commissione. Il termine di conclusione dell’inchiesta formale è di centottanta giorni, a decorrere dalla data in cui è disposta”.

[6]: tranne ovviamente nel caso in cui, a seguito dell’inchiesta sommaria, non risulti possibile esperire alcun ulteriore accertamento/verifica ovvero sia stato dimostrato che l’evento si è verificato per caso fortuito o forza maggiore.

[7]: art. 564 del TUOM – Invio degli atti dell’inchiesta formale:

1. Nei termini di cui all’articolo 561, comma 4, la commissione rimette all’autorità che ha ordinato l’inchiesta gli atti conclusivi dell’inchiesta formale, la quale adotta, con decisione motivata, i provvedimenti ritenuti necessari.

2. Una dettagliata scheda informativa sugli esiti dell’inchiesta formale è inviata, senza ritardo, a cura degli Stati maggiori o del Segretariato generale o del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri informano, altresì, degli esiti dell’inchiesta lo Stato maggiore della difesa”.

LE INCHIESTE MILITARI PER DANNO ERARIALE: L’INCHIESTA AMMINISTRATIVA

Iniziamo subito col dire che l’inchiesta amministrativa è quel particolare tipo di inchiesta militare che, al verificarsi di un danno erariale (per approfondire leggi qui!), viene disposta [1] per l’accertamento del danno, l’individuazione dei possibili responsabili appurando se tale danno è loro imputabile a titolo di dolo o colpa grave (per approfondire leggi qui!).  L’articolo 452 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM) è molto chiaro sull’argomento … ecco perché vi lascio alla sua lettura integrale:

1. allorché si verifichino mancanze, deterioramenti e diminuzioni di denaro e di materiali o comunque danni all’amministrazione o a terzi, chi è tenuto a rispondere predispone immediatamente apposito rapporto e lo trasmette per via gerarchica al comandante dell’organismo, il quale, con immediatezza, procede alla denuncia del fatto alla Procura regionale presso la Corte dei conti.

2. Il comandante, effettuata la denuncia di cui al comma 1, dispone un’inchiesta amministrativa volta ad accertare le cause dell’evento dannoso, l’entità del danno e le eventuali responsabilità.

3. L’inchiesta amministrativa è svolta:

a) da un inquirente, ufficiale o dipendente civile non inferiore alla terza area funzionale, di grado o qualifica pari o superiore all’inquisito, allorché l’entità del danno non superi l’importo di euro 50.000,00;

b) da una commissione d’inchiesta il cui presidente, ufficiale o dipendente civile non inferiore alla terza area funzionale, sia di grado o qualifica pari o superiore all’inquisito, allorché l’entità del danno superi l’importo di euro 50.000,00.

4. L’inquirente o la commissione di inchiesta, acquisito, ove necessario, il parere degli organi tecnici competenti, esaminano le cause e le circostanze inerenti all’evento dannoso, determinano l’entità dei danni, muovono le opportune contestazioni scritte ai presunti responsabili, acquisiscono agli atti di inchiesta le relative risposte e redigono, in duplice esemplare, apposita relazione, contenente le proprie conclusioni per il successivo inoltro al comandante dell’organismo.

5. Il comandante dell’organismo, al termine dell’inchiesta amministrativa, costituisce in mora i responsabili e, se il danno accertato supera euro 50.000,00, trasmette un esemplare della relazione di cui al comma 4, munita del proprio parere, all’autorità superiore competente a determinare in via amministrativa la responsabilità e gli addebiti relativi al danno accertato, ai sensi dell’articolo 453.

6. Se la responsabilità può estendersi al comandante, oppure non è possibile costituire la commissione, gli atti relativi sono trasmessi all’autorità gerarchicamente sovraordinata, ovvero ad altra autorità individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, informando la Procura regionale presso la Corte dei conti. Se emerge la possibilità di un coinvolgimento anche di tali autorità, gli atti relativi all’inchiesta sono trasmessi all’autorità gerarchicamente sovraordinata. L’autorità alla quale sono stati trasmessi gli atti procede alla denuncia di cui al comma 1, se non vi ha provveduto il comandante.

7. Se nel corso degli accertamenti emergono ipotesi di reato, le autorità di cui all’articolo 453 provvedono a informare, senza ritardo, l’autorità giudiziaria.

8. Il procedimento di cui ai precedenti commi non si applica nei seguenti casi:

a) inefficienze, usure, guasti, rotture e ad altre cause affini;

b) pagamenti indebitamente effettuati di cui agli articoli 2033 e 2036 del codice civile;

c) sciupio o smarrimento di equipaggiamenti o materiali;

d) diminuzioni dei materiali derivanti da cali di giacenza dei beni consumabili che rientrino nei limiti predeterminati da specifiche norme tecniche fissate dagli organi tecnici e logistici competenti.

9. L’autorità competente ai sensi dell’articolo 453, nei casi di cui alle lettere a), b) e c), dispone, se ne ricorrono i presupposti, gli addebiti a carico dei responsabili, dandone comunicazione alla Procura regionale presso la Corte dei conti se i responsabili resistono all’addebito. Nel caso di cui alla lettera d), il comandante emette decreto di scarico” (articolo 452 TUOM).

Una cosa prima di concludere … come abbiamo visto, al verificarsi di un danno erariale viene interessata la Corte dei conti, alla quale comunque compete l’ultima parola sulla questione, a prescindere quindi dagli esiti dell’inchiesta amministrativa svolta. La cosa non deve destare particolare preoccupazione perché, a prescindere dalla profonda preparazione tecnica che contraddistingue i Magistrati contabili, nella stragrande maggioranza dei casi la Corte dei conti prende in seria considerazione la ricostruzione dei fatti e le risultanze dell’inchiesta amministrativa militare, a testimonianza della serietà e della professionalità dimostrata dai colleghi che hanno svolto in passato le funzioni di Ufficiale inquirente o che hanno fatto parte della Commissione d’inchiesta amministrativa!

Se siete arrivati a leggere fino a questo punto, credo che abbiate inquadrato l’argomento in modo sufficientemente chiaro … non mi resta quindi che salutarvi, ad maiora!

TCGC

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[1]: art. 453 del TUOM – Autorità competenti per la determinazione della responsabilità:

1. Sono competenti a determinare in via amministrativa la responsabilità e gli addebiti relativi al danno accertato:

a) il comandante dell’organismo, provvisto di autonomia amministrativa, se il danno presunto, riferito all’evento che lo ha determinato, non supera l’importo di euro 50.000,00;

b) il comandante gerarchicamente superiore, ovvero un’altra autorità individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, se il danno presunto non superi l’importo di euro 500.000,00;

c) l’autorità centrale competente, nel caso di importo superiore a euro 500.000,00.

2. Le autorità di cui al comma 1:

a) dispongono, salvo quanto previsto dall’articolo 452, comma 7, sulla base delle risultanze dell’inchiesta amministrativa, l’addebito ai responsabili e la diminuzione del carico;

b) emettono decreto di scarico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l’amministrazione e la contabilità generale dello Stato, nel caso di eventi dannosi dovuti a caso fortuito o forza maggiore;

c) comunicano i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per le eventuali azioni di competenza”.

L’INCHIESTA DI SICUREZZA MILITARE

L’inchiesta di sicurezza è quel tipo di inchiesta che viene condotta a seguito della “compromissione” [1] di una informazione classificata [2] (non quindi al verificarsi di una mera “violazione” delle norme poste a poste a tutela delle informazioni classificate [3]) e, cioè, allorquando tale informazione perviene a un soggetto non autorizzato, non in possesso di adeguato “nulla osta di sicurezza” (cosiddetto NOS [4] – per approfondire leggi qui!) oppure che non abbia la necessità di conoscerla. In tale eventualità, in analogia a quanto sostanzialmente avviene per le altre inchieste militari, vengono approfonditi i fatti in modo accertare il danno [5] verificatosi (tentando eventualmente di limitarlo!), adottare nell’immediatezza i provvedimenti che ne scongiurino il ripetersi ed individuare i possibili responsabili prevedendo anche, in considerazione dei possibili reati che possano essere stati commessi, l’intervento dell’Arma dei Carabinieri. Se mai entrerete a far parte dell’Organizzazione nazionale di sicurezza [6] verrete adeguatamente indottrinati sulle specifiche procedure da adottare per condurre un’inchiesta di sicurezza ma, fino ad allora, non potete far altro che accontentarvi dei contenuti di questo postad maiora!

TCGC

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[1]: la “compromissione di informazioni classificate” è, ai sensi del D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015), «la conseguenza negativa di violazione della sicurezza che deriva dalla conoscenza di informazioni classificate o coperte da segreto di Stato da parte di persona non autorizzata ovvero non adeguatamente abilitata ai fini della sicurezza o che non abbia la necessità di conoscerle».

[2]: l’“informazione classificata” è, ai sensi del D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015), «ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa, cui sia stata attribuita una delle classifiche di segretezza previste dall’art. 42, comma 3, della legge» n. 124 del 2007, ovverosia «segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato» (per approfondire leggi qui!).

[3]: si parla invece di “violazione” allorquando si verifica una mera violazione delle norme poste a tutela delle informazioni classificate. In tal senso, il D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015) che definisce «“Violazione della sicurezza” [le] azioni od omissioni contrarie ad una disposizione in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato, che potrebbero mettere a repentaglio o compromettere le informazioni stesse».

[4]: il “nulla osta di sicurezza” (NOS) è, ai sensi del D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015), «il provvedimento che legittima alla trattazione di informazioni classificate SEGRETISSIMO, SEGRETO o RISERVATISSIMO coloro che hanno la necessità di conoscerle».

[5]: il danno ovviamente è quello alla sicurezza dello Stato che deriva dalla rivelazione non autorizzata dell’informazione classificata.

[6]: l’“Organizzazione nazionale di sicurezza” è, ai sensi del D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015), «il complesso di Organi, Uffici, unità amministrative, organizzative, produttive o di servizio della Pubblica amministrazione e di ogni altra persona giuridica, ente, associazione od operatore economico legittimati alla trattazione di informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato, le cui finalità consistono nell’assicurare modalità di gestione e trattazione uniformi e sicure, nonché protezione ininterrotta alle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato».

I RAPPORTI TRA IL PROCEDIMENTO PENALE E QUELLO DISCIPLINARE: IL RINVIO E LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MILITARE (LA C.D. PREGIUDIZIALE PENALE)

Si può aprire un procedimento disciplinare (per approfondire leggi qui!) nei confronti di un militare che è contemporaneamente sottoposto a procedimento penale? La risposta è si, quantomeno a partire dal 2015 [1]! L’articolo 1393 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare(cosiddetto COM) stabilisce oggi infatti che “il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all’articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all’articolo 1357, l’autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare, ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio […]”.

Per quanto precede, a differenza di quanto avveniva passato [2], la regola generale da seguire oggi è quindi che il procedimento disciplinare che abbia a oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’Autorità giudiziaria, venga proseguito e concluso anche in pendenza di procedimento penale. È cioè venuta meno la cosiddetta “pregiudiziale [3] penale”!

Tale regola generale conosce, però, due rilevanti eccezioni che hanno come presupposto:

  1. le infrazioni di “maggiore gravità” (quelle che possono cioè teoricamente portare all’irrogazione di una sanzione di stato o della consegna di rigore – per approfondire leggi qui!) per le quali sia particolarmente complesso l’accertamento dei fatti e delle responsabilità ovvero quando l’Amministrazione versi nell’indisponibilità di elementi conoscitivi;
  2. gli atti e comportamenti compiuti dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio.

Da quanto detto sino ad ora emerge chiaramente che per le infrazioni di minore gravità (quelle cioè che possono in teoria portare all’irrogazione di una mera sanzione di corpo diversa dalla consegna di rigore) o per quelle estranee al rapporto di servizio, non è ammessa alcuna sospensione o rinvio del procedimento disciplinare!

La procedura da seguire è abbastanza semplice e, quantomeno per Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare, prevede che il Comandante di corpo che vuole rinviare o sospendere il procedimento disciplinare rediga una relazione sui fatti con proposta motivata di rinvio dell’esame disciplinare che trasmette all’Autorità competente ai sensi dell’art. 1378 COM [4] [5]. È poi quest’ultima che dispone il rinvio del procedimento disciplinare ovvero, se questo ha già avuto inizio, ne ordina la sospensione.

Un’ultima cosa prima di concludere e se poi il militare viene assolto? Beh, questi potrà proporre istanza di riapertura del procedimento disciplinare, entro il termine di decadenza di 6 mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale [6] e, a questo punto, l’Autorità competente a riaprire il procedimento disciplinare potrà, in relazione all’esito del giudizio penale, modificarne o confermarne l’atto conclusivo (cioè il provvedimento disciplinare).

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[1]: difatti la legge n. 124 del 7 agosto 2015 e, successivamente, il Decreto Legislativo n. 91 del 26 aprile 2016, riformando l’art. 1393 del COM, hanno modificato anche nell’Ordinamento militare il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

[2]: il “vecchio” art. 1393 prevedeva difatti che: “se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata azione penale […] il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale […] e, se già iniziato, deve essere sospeso”.

[3]: il termine “pregiudiziale” significa infatti, secondo il vocabolario Treccani, quella questione che deve essere trattata, esaminata, decisa prima di deliberare intorno a qualsiasi altra azione o decisione (per approfondire leggi qui!).

[4]: l’Autorità competente ai sensi dell’art. 1378 COM, quella cioè che ha il potere di rinviare o sospendere il procedimento, è quella competente a ordinare l’inchiesta formale che, per quanto di interesse, si identifica nella stragrande maggioranza dei casi nel Comandante “di Forza Armata, di livello gerarchico pari a generale di Corpo d’Armata o gradi corrispondenti”.

[5]: per gli appuntati e carabinieri in servizio le cose sono leggermente differenti. La competenza a rinviare/sospendere il procedimento disciplinare spetta difatti “ai rispettivi comandanti di corpo […], o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell’interessato. In caso di corresponsabilità tra più appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del più elevato in grado o del più anziano”.

[6]: art. 1393 COM:“[…] 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale”. L’art. 1393 COM prevede, inoltre, che nel caso in cui “il procedimento disciplinare si conclude senza l’irrogazione di sanzioni e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per valutare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa sanzione”.

LA NOZIONE DI “LUOGO MILITARE” NEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE

Quando può parlarsi di “luogo militare” ai fini dell’applicazione della legge penale militare? Iniziamo col dire che, come abbiamo spesso avuto modo di vedere in altri post presenti su avvocatomilitare.com, è tutto scritto … basta sapere dove andare a cercare! In questo caso ci viene in aiuto l’articolo 230 [1] del codice penale militare di pace (CPMP) che, sebbene disciplini il reato di “furto militare”, ci chiarisce che “agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di luogo militare si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo, dove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragione di servizio”. Ebbene, a prescindere dai luoghi militari che sono evidenti … mi riferisco a caserme, aeromobili, navi o stabilimenti militari … tale articolo è interessante perché ci chiarisce che è altresì luogo militare “[…] qualunque altro luogo, dove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragione di servizio”. Ciò implica che i luoghi militari possano essere i più disparati come, ad esempio, un seggio elettorale (per i militari che vi svolgono servizio durante le elezioni), l’autovettura di servizio in uso a una pattuglia della Guardia di Finanza, il bivacco allestito in un bosco nel corso di una esercitazione eccetera. Ritenendo di aver esaurito l’argomento, non mi resta che salutarvi … ad maiora

TCGC

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[1]: art. 230 del CPMP – Furto militare: “Il militare, che, in luogo militare, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola ad altro militare che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione militare da due mesi a due anni. Se il fatto è commesso a danno della amministrazione militare, la pena è della reclusione militare da uno a cinque anni. La condanna importa la rimozione. Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di luogo militare si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo, dove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragione di servizio”.

FATE MOLTA ATTENZIONE A MODIFICARE LA VOSTRA AUTO O MOTO (C.D. TUNING), RISCHIATE INFATTI DI ANDARE INCONTRO A SVARIATI PROBLEMI!

Un collega appassionato di motori mi chiede chiarimenti sul cosiddetto “tuning”, ovverosia sulla pratica di “modificare” la propria auto o motocicletta rispetto agli standard produttivi. Vi confesso che anche io, da ragazzino, mi sono divertito ad “armeggiare” sul motore della mia vespa, cambiando qualche pezzo per farle guadagnare un poco in potenza e velocità … beh, lasciando da parte i ricordi, iniziamo col dire che è sostanzialmente libera l’effettuazione di una mera modifica estetica o di qualche particolare meccanico che risulti compatibile con le caratteristiche tecniche del veicolo. È altresì lecita la modifica che, anche se non compatibile con le caratteristiche tecniche del veicolo, viene però omologata dal Ministero dei Trasporti [1].

Le cose cambiano sensibilmente però allorquando le modifiche, in assenza di omologazione da parte del Ministero dei Trasporti, vanno a cambiare sensibilmente le caratteristiche tecniche del veicolo e mi riferisco alle modifiche effettuate allo scarico (che deve mantenere gli standard ecologici e di rumorosità indicati nella carta di circolazione), al motore (ad eccezione dell’installazione di alimentazione a metano o GPL), alla centralina (con particolare riguardo alla cosiddetta “rimappatura”) eccetera. In questi casi, si rischia difatti una sanzione amministrativa abbastanza “salata” [2], il ritiro della carta di circolazione e possibili problemi con la compagnia di assicurazione che potrebbe non coprirvi in caso di incidente.

Ovviamente, la cosa vale esclusivamente per i veicoli destinati alla circolazione su strada! Mi spiego meglio … se siete, ad esempio, appassionati di motocross e il fine settimana vi dilettate a gareggiare in pista non correte alcun rischio, sempre che trasportiate (e non guidiate quindi mai su pubblica strada!) la vostra moto da cross fino alla pista, usando magari un apposito carrellino di trasporto!

Visto che avvocatomilitare.com è un sito di diritto militare, ritengo di avervi detto abbastanza … se poi sono riuscito a sollecitare la vostra curiosità, sappiate che in rete potete trovare una miriade di articoli tecnici molto approfonditi sull’argomento … ad maiora!

TCGC

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[1]: Art. 78 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” – Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione:“1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio […]”.

[2]: Art. 78 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” – Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione:“[…] 3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. 4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.

COS’È IL NULLA OSTA DI SICUREZZA (C.D. NOS) E COME VIENE RILASCIATO?

Il nulla osta di sicurezza (cosiddetto NOS) è, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015), quel provvedimento che “legittima alla trattazione di informazioni classificate SEGRETISSIMO, SEGRETO o RISERVATISSIMO coloro che hanno la necessità di conoscerle [1] [2], a prescindere dal fatto che si tratti o meno di militari. Difatti, viene comunemente concesso ai civili e ciò indipendentemente dal fatto che questi siano, ad esempio, cittadini italiani o prestino servizio nella Pubblica amministrazione … basta solo che il soggetto da abilitare abbia raggiunto la maggiore età!

Compreso quindi che per la trattazione di informazioni classificate SEGRETISSIMO, SEGRETO e RISERVATISSIMO (per approfondire leggi qui!) è necessario che il soggetto abbia, al contempo:

  • un incarico da cui deriva la “necessità di conoscere” [3];
  • un adeguato nulla osta di sicurezza (NOS),

dedichiamo qualche parola in più al procedimento abilitativo. Ebbene, iniziamo col dire che il rilascio del NOS è il risultato di un articolato procedimento amministrativo che, al pari di ogni altro procedimento, viene regolato in linea generale dalla legge n. 241 del 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, nel dettaglio:

  • dalla legge n. 124 del 2007 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”;
  • dal citato D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015).

Tale procedimento è finalizzato ad escludere che il NOS venga rilasciato ad un soggetto che “non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione ed ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto” (articolo 9 della legge n. 124 del 2007). Conseguentemente, ai sensi del citato D.P.C.M. n. 5/2015, per l’acquisizione degli elementi di informazione necessari al rilascio viene condotta una istruttoria finalizzata all’“acquisizione ed il vaglio di elementi, pertinenti e non eccedenti lo scopo, necessari ai fini della valutazione dell’affidabilità della persona[4] per la quale ci avvale:

  • degli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano servizi di pubblica utilità, nonché della collaborazione dell’Arma dei Carabinieri che, in virtù della capillare presenza sul territorio, costituisce nella specifica attività il principale referente, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di Finanza, nonché delle Forze Armate, delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità”;
  • del “Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale oppure, qualora si tratti di Paesi NATO o UE o con i quali sussistano in materia accordi bilaterali, l’autorità nazionale di sicurezza del Paese [, per quanto attiene specificamente all’] acquisizione di informazioni in sede estera sul conto di cittadini stranieri, cittadini con doppia cittadinanza o cittadini italiani che hanno soggiornato all’estero”.

Due cose prima di concludere:

  1. il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica di segretezza SEGRETISSIMO e di dieci anni per le classifiche di segretezza SEGRETO e RISERVATISSIMO” (articolo 31 del citato D.P.C.M. n. 5/2015);
  2. gli atti del procedimento di rilascio del NOS sono normalmente sottratti all’accesso [5].

Ritengo di avervi dato elementi sufficienti per inquadrare in linea generale l’argomento … non mi resta che salutarvi, ad maiora!

TCGC

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[1]: il nulla osta di sicurezza (NOS) è l’abilitazione prevista per le persone fisiche. Quando l’abilitazione però non si riferisce ad una persona fisica ma, ad esempio, ad una società, si parla invece di “nulla osta di sicurezza industriale” (c.d. NOSI) che, il D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015) definisce come quel “provvedimento che abilita l’operatore economico alla trattazione e gestione di informazioni classificate e consente di partecipare a gare d’appalto o a procedure classificate finalizzate all’affidamento di contratti con classifica superiore a SEGRETO, anche qualificati, nonché, in caso di aggiudicazione, di eseguire lavori, fornire beni e servizi, realizzare opere, studi e progettazioni ai quali sia stata attribuita una classifica di segretezza RISERVATISSIMO o superiore ovvero qualificati”.

[2]: l’art. 42 della legge n. 124 del 2007 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”, nello stabilire che “per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza” ci evidenzia che per quelle classificate RISERVATO non è richiesto il possesso di alcun NOS. In tal senso l’articolo 23 del D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015) che prevede espressamente che “il NOS è richiesto, per una determinata persona fisica, dal soggetto pubblico o privato abilitato che intende impiegarla in attività che comportano la trattazione di informazioni protette con classifica superiore a RISERVATO”.

[3]: nella letteratura specialistica si fa spesso riferimento al c.d. “need to know”, letteralmente la “necessità di conoscere” appunto!

[4]: art. 28 del D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015) – Modalità di acquisizione delle informazioni:

1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 27 le informazioni sono acquisite, in funzione del luogo di residenza della persona per la quale è richiesto il rilascio del NOS:

a) dalla questura competente per territorio;

b) dal comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri ovvero dal Gruppo eventualmente istituito nel suo ambito, competente per territorio;

c) dal comando provinciale della Guardia di finanza competente per territorio.

2. La questura, il comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri ovvero il Gruppo eventualmente istituito nel suo ambito o il comando provinciale della Guardia di finanza cui è rivolta la richiesta di informazioni, provvede a:

a) svolgere gli accertamenti sulla base delle notizie esistenti agli atti, o comunque disponibili;

b) effettuare le interrogazioni delle banche dati disponibili, acquisendo aggiornati elementi conoscitivi in relazione alle segnalazioni rilevate;

c) acquisire, in relazione alle persone oggetto dell’indagine conoscitiva che abbiano risieduto o domiciliato anche in altre località italiane per periodi superiori a 1 anno, le informazioni d’interesse presso le articolazioni competenti per territorio;

d) acquisire presso gli uffici giudiziari le informazioni d’interesse riferite a procedimenti definiti o in corso nonché presso le prefetture le notizie concernenti condotte depenalizzate, che abbiano comunque attinenza con la valutazione di affidabilità del soggetto da abilitare;

e) verificare l’eventuale sussistenza di fallimenti, pignoramenti ed altre situazioni patrimoniali pertinenti;

f) verificare l’esistenza di ulteriori notizie utili presso la questura o i corrispondenti comandi delle altre due Forze di polizia;

g) compilare un “Modello informativo”, riepilogativo degli elementi informativi acquisiti, conforme al modello approvato dall’UCSe.

3. Per l’acquisizione delle informazioni riferite ad un cittadino italiano:

a) residente all’estero, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), è interessata, in relazione all’ultima residenza avuta in Italia, la questura o il comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri ovvero il Gruppo territoriale eventualmente istituito nel suo ambito, o il comando provinciale della Guardia di finanza, competente per territorio;

b) che non abbia mai risieduto in Italia, è competente la questura o il comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Roma.

4. All’acquisizione delle informazioni presso i competenti organi di Paesi esteri, di organizzazioni internazionali e dell’Unione europea provvede l’UCSe anche per i procedimenti di rilascio dei NOS da parte dell’autorità delegata ai sensi dell’art. 24. L’UCSe assolve, inoltre, agli obblighi di collaborazione assunti, a condizione di reciprocità, in ambito internazionale e dell’Unione europea”.

[5]: in tal senso:

  • l’articolo 1048 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare(cosiddetto TUOM) secondo il quale “i documenti sottratti all’accesso, […] per un periodo massimo a fianco di ciascuno indicato, sono i seguenti: […] d) concessione di “nulla osta” di segretezza: 50 anni in relazione alla segretezza dell’informazione come definita dalla Autorità nazionale per la sicurezza”;
  • l’articolo 79 del citato D.P.C.M. n. 5/2015 che prevede espressamente che “il diritto di accesso agli atti relativi ai procedimenti di rilascio, proroga, diniego, sospensione limitazione o revoca delle abilitazioni di sicurezza è escluso nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, nei casi di sottrazione all’accesso previsti dai regolamenti vigenti in materia e comunque ove sussistano motivi di tutela della riservatezza del modus operandi o degli interna corporis degli organismi di informazione per la sicurezza o di protezione delle fonti o di difesa della sicurezza nazionale o qualora si tratti di notizie acquisite dall’Autorità Giudiziaria o dalle Forze di polizia nell’ambito di attività di indagine”.

COS’È LA CONSEGNA MILITARE?

Un collega mi chiede di chiarire un concetto semplice quanto complesso allo stesso tempo: la consegna. Beh … ai sensi dell’articolo 730 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM), “la consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio […]”.Tutto chiaro? … Sicuri? Allora vi faccio una domanda che sicuramente incrinerà alcune delle vostre certezze: in cosa la consegna si distingue da un ordine o dal semplice conferimento di un incarico? La domanda non è banale e merita un approfondimento, soprattutto perché la consegna viene tutelata dal codice penale militare di pace (CPMP), tra l’altro, agli articoli 118 “Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta [1] ”, 120 “Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio [2] ”, 140 “Forzata consegna [3] ” e 141 “Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta [4] ”. Per farmi capire cercherò di volare basso … procederò “terra terra” come si dice a Roma … non me ne vogliano i colleghi giuristi ma questo post non è stato scritto per loro; per lo stesso motivo mi asterrò dal fare esempi perché, se è vero che l’esempio aiuta a chiarire la norma, è altrettanto vero che quando si trattano argomenti “evanescenti” come questo, l’esempio può trasformarsi in norma agli occhi di “mastica” poco il diritto, ingenerando non pochi dubbi!

Ebbene, iniziamo col dire che la consegna indica le modalità di esecuzione di un determinato servizio; inoltre, si distingue dagli ordini o dagli incarichi in quanto tassativa … mi spiego meglio … caratteristica peculiare della consegna è la tassatività della condotta voluta (cioè disposta) dal superiore che l’ha emanata … tassatività che toglie (quasi) totalmente ogni discrezionalità al militare che svolge il servizio regolato da consegna!

Tanto premesso, è ora forse più agevole distinguere la consegna dall’ordine o dal semplice conferimento al militare di uno specifico incarico. Infatti:

  • nello svolgimento di un incarico, il militare mantiene quella necessaria discrezionalità per poter utilmente adempiere all’incarico ricevuto. Questa è la ragione per cui difficilmente possono essere regolati da consegna, ad esempio, gli incarichi d’ufficio prettamente burocratici … sarebbe difatti assai arduo riuscire a coniugare l’elasticità necessaria per lo svolgimento di lavori d’ufficio con la tassatività propria della consegna;
  • l’esecuzione di un ordine è meno “rigorosa” rispetto all’esecuzione di una consegna: la consegna può esser difatti modificata solo dal superiore che l’ha emanata mentre, al contrario, l’ordine può esser modificato anche da un altro superiore. In tale ultimo caso, l’unica incombenza per il militare è quella di “far presente, se sussiste, l’esistenza di contrasto con l’ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo ordine e informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine” (articolo 729 del TUOM).

Mi fermo qui, augurandomi di esser riuscito a farvi inquadrare a grandi linee il problema … ad maiora!

TCGC

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[1]: art. 118 del CPMP – Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta:“Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. La reclusione militare è da uno a cinque anni, se il fatto è commesso: 1) nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive; 2) a bordo di una nave o di un aeromobile; 3) in qualsiasi circostanza di grave pericolo”.

[2]: art. 120 del CPMP – Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio:“Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno. Se il colpevole è il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di servizio armato, la pena è aumentata”.

[3]: art. 140 del CPMP – Forzata consegna:“Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni. Se il fatto è commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell’articolo 118, la pena è della reclusione militare da due a sette anni. Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata”.

[4]: art. 141 del CPMP – Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta:“Il militare, che non ottempera all’ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno. Il militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni”.

LE CLASSIFICHE DI SEGRETEZZA

L’articolo 42 della legge n. 124 del 2007 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, sancisce che:

  • le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali”;
  • le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato”.

Tanto premesso, l’articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) n. 7 del 12 giugno 2009 “Determinazione dell’ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d’individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica”, dopo aver precisato che “classifiche assicurano la tutela amministrativa di informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea a recare un pregiudizio agli interessi fondamentali della Repubblica”, chiarisce che:

  • la classifica SEGRETISSIMO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno eccezionalmente grave agli interessi essenziali della Repubblica”;
  • la classifica SEGRETO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno grave agli interessi essenziali della Repubblica”;
  • la classifica RISERVATISSIMO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno agli interessi essenziali della Repubblica”;
  • la classifica RISERVATO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno lieve agli interessi della Repubblica”.

Compreso quindi che le classifiche di segretezza vengono attribuite in relazione al livello di “sensibilità” delle informazioni, documenti, atti, attività o cose cui sono apposte, da valutarsi in relazione al “danno” agli interessi dello Stato che la relativa diffusione non autorizzata potrebbe comportare, sappiate che esse vengono automaticamente “declassificate” con il trascorrere del tempo. Infatti, l’articolo 42 della citata legge n. 124 del 2007 prevede proprio che “la classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica”. Ovviamente – prosegue l’articolo 42 – “la declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri”.

Due chiarimenti prima di concludere:

  1. le “Informazioni non classificate controllate” (INCC) non sono informazioni classificate. Queste vengono difatti definite dal D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015) come mere “informazioni non classificate che, in ragione della loro sensibilità, richiedono misure di protezione minime”;
  2. le classifiche di segretezza sono cosa differente dalle “qualifiche di sicurezza” che, sempre ai sensi del citato D.P.C.M. n. 5/2015, identificano solo “la sigla o altro termine convenzionale (es. NATO, UE, altre) che, attribuita ad un’informazione, classificata e non, indica l’organizzazione internazionale o dell’Unione europea o il programma intergovernativo di appartenenza della stessa e il relativo ambito di circolazione”.

Ritengo di avervi dato elementi sufficienti per inquadrare in linea generale l’argomento … non mi resta che salutarvi, ad maiora!

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LA NOZIONE DI “VIOLENZA” NEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE

Un collega mi chiede chiarimenti in merito alla nozione di “violenza” cui viene fatto riferimento nel codice penale militare di pace (CPMP). In particolare, mi è stato chiesto di chiare se un semplice “maltrattamento” possa rilevare ai fini dell’applicazione della legge penale militare. Beh, la risposta è semplice! Difatti, l’articolo 43 del codice penale militare di pace (CPMP), titolato proprio “nozione di violenza”, stabilisce che “agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza si comprendono l’omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offendere con armi”. Conseguentemente i “maltrattamenti” nel CPMP, a differenza di quanto accade nel codice penale (ordinario), vengono assimilati a una violenza vera e propria e, conseguentemente, possono rilevare ai fini della commissione di reati militari quali, ad esempio, l’“insubordinazione con violenza” (articolo 186 [1] del CPMP) ovvero la “violenza a inferiore” (articolo 195 [2] del CPMP). Per sapere poi quali caratteristiche devono però presentare tali maltrattamenti per poter essere penalmente rilevanti … e, soprattutto, per capire se voi stessi siete stati oggetto di maltrattamenti … vi consiglio ad andare dal vostro avvocato di fiducia … sono convinto che analizzarà il vostro caso meglio di quanto possa fare io in questo post … e con questo vi saluto, ad maiora!

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[1]: art. 186 del CPMP – Insubordinazione con violenza:“Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni. Se la violenza consiste nell’omicidio volontario, consumato o tentato, nell’omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave, o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata”.

[2] art. 195 del CPMP – Violenza contro un inferiore:“Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni. Se la violenza consiste nell’omicidio volontario, consumato o tentato, nell’omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata”.

IL TRANSITO DEL MILITARE ALL’IMPIEGO CIVILE

Nel momento in cui il militare perde definitivamente la propria idoneità fisica si aprono due strade: la cessazione dal servizio (cioè il congedo per intenderci – per approfondire leggi qui!) oppure il transito a domanda nei corrispondenti ruoli civili del Ministero della Difesa (o del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il personale della Guardia di Finanza). Tutta la materia è sostanzialmente regolata dall’articolo 930 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare [1] (cosiddetto COM), titolato proprio “Transito nell’impiego civile”. Ebbene, tale articolo prevede espressamente che “il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione”. Come vedete, non importa che l’inidoneità fisica dipenda o meno da causa di servizio (per approfondire leggi qui!). L’articolo 930 del COM prevede poi una serie di eccezioni: difatti “il transito è precluso nei seguenti casi:

a) perdita del grado ai sensi dell’articolo 865 all’esito del procedimento disciplinare di cui al comma 1-ter (rimozione per motivi disciplinari) ovvero ai sensi dell’articolo 862, comma 4 (dimissioni volontarie in costanza di procedimento disciplinare di stato);

b) perdita del grado ai sensi dell’articolo 866 (condanna penale cui consegua la pena accessoria della rimozione o dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici);

c) perdita dello stato di militare ai sensi dell’articolo 622”.

Il dirigente militare che perde l’idoneità fisica può transitare nella corrispondente dirigenza civile? La risposta è no! La legge non prevede tale eventualità per tutta una serie di problemi giuridici, primi fra tutti quello delle rigide modalità di alimentazione della pubblica dirigenza e quello del rispetto di organici dirigenziali ben definiti. Peraltro, considerando che un dirigente militare ha normalmente un’anzianità di servizio considerevole (almeno 25 anni), cosa che gli consente – a differenza di chi dirigente non è o che lo è da poco come accade per Maggiori e Tenenti Colonnello – di poter comunque accedere ad una pensione quantomeno dignitosa, la cosa non è stata ritenuta particolarmente penalizzante. Le cose sono però cambiate con la recente inclusione di Maggiori e Tenenti Colonnello (e gradi corrispondenti) nella dirigenza militare (per approfondire leggi qui!) ed il problema si è manifestato in tutta la sua drammaticità. Conseguentemente, nel citato articolo 930 COM è stato inserito il comma 1-sexies che permette a quest’ultimi, in caso di definitiva perdita dell’idoneità fisica, di poter “presentare domanda di transito […] manifestando espressamente il proprio consenso all’inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale” (beh, anche se non possono accedere alla dirigenza civile, almeno non si ritrovano in mezzo a una strada dall’oggi al domani!).

Sperando di esser stato sufficientemente chiaro, vi consiglio come sempre di mettervi in contatto con un professionista del settore (Avvocato o medico legale), non altro perché quello che abbiamo di fronte è un terreno pieno di insidie ed è quindi meglio farsi guidare da un esperto … tenete poi sempre ben presente che “se pensate che rivolgersi a un professionista serio costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro farvi assistere da quello sbagliato!”.

Ad maiora!

TCGC

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[1]: per il personale della Guardia di Finanza si fa riferimento all’articolo 14 della legge n. 266 del 1999 che prevede che:“il personale del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica”.

QUAL È IL PERIODO MASSIMO DI ASPETTATIVA PER INFERMITÀ PREVISTO PER I MILITARI? IL CD “QUINQUENNIO MOBILE” …

Come sappiamo, il militare temporaneamente non idoneo al servizio per motivi di salute, una volta superati i normali periodi di riposo medico domiciliare (ovverosia i 45 di licenza straordinaria previsti annualmente), viene posto in aspettativa per infermità temporanea. Tanto premesso, la domanda che spesso mi viene fatta è: qual è il periodo massimo di aspettativa previsto per i militari e, soprattutto, cosa accade se tale periodo viene superato? Per rispondere alla prima domanda basta leggere l’articolo 912 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) titolato proprio “durata dell’aspettativa”. Ebbene, sulla base di tale articolo “i periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio (ovverosia 365 gg. x 2 = 730 gg. totali), anche in caso di trasferimento dalluna allaltra aspettativa”. Se poi si supera tale tetto di 2 anni di aspettativa nel quinquennio, si cessa automaticamente dal servizio permanente sic et simpliciter!

N.B. Preciso che quanto detto finora (nonché la possibilità di transitare nei ruoli civili – per approfondire leggi qui!), prescinde totalmente dal fatto che l’infermità sia stata o meno riconosciuta dipendente da causa di servizio (fate molta attenzione a questo aspetto perché non è minimamente da sottovalutare!).

Riprendendo il nostro discorso, l’articolo 929 del COM stabilisce poi che il militare “cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:

a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato (e quindi anche prima dello scoccare dei 2 anni);

b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;

c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli”.

Un’ultima cosa prima di concludere: come si conteggia il “quinquennio” (cosiddetto mobile) a cui fa riferimento la normativa appena richiamata? Semplice, si contano tutti i giorni di aspettativa fruiti, procedendo a ritroso per 5 anni a partire dalla data dell’ultimo giorno di aspettativa … ovviamente, il risultato deve essere inferiore a 730 giorni (cioè 2 anni) che, come abbiamo visto, è il limite massimo superato il quale si cessa automaticamente dal servizio ai sensi dell’articolo 929 del COM. Se poi l’aspettativa non è continua ma, come spesso accade, frazionata in più periodi, è ovvio che il quinquennio debba necessariamente spostarsi in avanti con lo scorrere del tempo (ecco perché viene appunto definito “mobile”). Proviamo a fare un esempio … armatevi di calendario, carta e penna … fatto? Bene … supponiamo che oggi, 13 agosto 2021, venga posto in aspettativa per 60 giorni (aspettativa scadente quindi l’11 ottobre 2021) e che nel quinquennio precedente abbia già fruito di 620 giorni totali di aspettativa (conteggio effettuato a ritroso a partire dall’11 ottobre 2016) … beh, non ci sono grossi problemi perché al termine dei 60 giorni, cioè il 12 ottobre 2021, non avrò ancora superato il limite dei 730 giorni (difatti 620 gg. + 60 gg. = 680 gg.). Anche se poi, al termine dei 60 giorni (cioè dal 12 ottobre 2021 in poi), dovessi avere ancora dei problemi di salute, non devo preoccuparmi più di tanto perché potrò comunque fruire di ulteriori 50 giorni di aspettativa prima di superare il limite dei 730 giorni previsti (infatti 730 gg. – (620 + 60) gg. = 50 gg.). Vediamo ora come il “quinquennio” si muove nel tempo … beh, tornando al nostro esempio, supponiamo che nel quinquennio preso in considerazione, a prescindere dagli ultimi giorni di aspettativa (cioè i 60 gg. dal 13 agosto 2021 all’11 ottobre 2021), io abbia dunque fruito di 620 giorni di aspettativa (60 gg. dal 1 dicembre 2016 al 29 gennaio 2017 ed i restanti 560 gg. in un’unica soluzione dal 22 agosto 2017 al 4 marzo 2019). Tanto premesso, come abbiamo visto, allo scadere degli ultimi 60 gg. di aspettativa (cioè dal 12 ottobre 2021) mi rimarranno ulteriori 50 giorni da fruire prima di arrivare al limite dei 730 giorni previsti. Ma quanto detto è vero sino al 1 dicembre 2021 perché, successivamente, il “quinquennio” inizierà a spostarsi in avanti nel tempo … a muoversi insomma! Mi spiego meglio, se avessi degli ulteriori problemi di salute in data successiva al 1 dicembre 2021, ai 50 giorni di cui parlavamo se ne aggiungono altri perchè il “quinquennio” si è spostato avanti: già dal 30 gennaio 2022 avrò a difatti disposizione altri 60 giorni di aspettativa da poter fruire (ulteriori rispetto ai 50 gg. iniziali a cui facevamo riferimento poco sopra) e questo perchè i 60 gg. di aspettativa fruiti dal 1 dicembre 2016 al 29 gennaio 2017 non dovranno più essere conteggiati in quanto usciti dal “quinquennio” da prendere in considerazione (il “quinquennio” si infatti spostato in avanti nel tempo!). Difficile? A parole forse può sembrare, ma vi assicuro che è tutto molto più semplice di quanto possa apparire al punto che, se proprio non volete disturbare un Avvocato o un consulente del lavoro per farvi fare i calcoli, potete agevolmente chiedere al vostro ufficio personale … è un calcolo relativamente agevole da fare!  

Sperando di esser stato sufficientemente chiaro, vi consiglio come sempre di mettervi in contatto con un professionista del settore (Avvocato, consulente del lavoro o medico legale), non altro perché quella dell’aspettativa per infermità è una materia scivolosa, piena di insidie che come abbiamo visto possono addirittura arrivare a farci perdere il posto, nonché comportare significative decurtazioni stipendiali (per approfondire leggi qui!).

Ad maiora!

TCGC

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QUANTO GUADAGNA IL MILITARE IN ASPETTATIVA PER INFERMITÀ?

Un collega mi chiede: l’aspettativa per infermità comporta una qualche decurtazione stipendiale? Beh … si e no … mi spiego meglio: se l’infermità dipende da causa di servizio (per approfondire leggi qui!) il militare conserva intatto il proprio stipendio per tutto il periodo di aspettativa mentre, nel caso in cui l’infermità non sia invece dipendente da causa di servizio, le cose si complicano un pochino. Infatti, ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 187 del 1976 “Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate”, “durante l’aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dei Corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell’Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia nonché ai cappellani militari in servizio permanente competono […] lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi (ossia dal 1° al 12° mese) e ridotti alla metà per i successivi sei mesi (cioè dal 13° al 18° mese), fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno è dovuto”, ovverosia dal 19° al 24° mese, durante i quali lo stipendio viene sostanzialmente azzerato!

Come ci si comporta se la dipendenza dell’infermità da causa di servizio è ancora in fase di riconoscimento? Cosa accade cioè quando, a seguito di infortunio e dopo aver presentato domanda di riconoscimento della causa di servizio, passa magari un intero anno senza che arrivi alcun formale provvedimento di riconoscimento? Dal 13° mese in poi inizia ad esser automaticamente decurtato lo stipendio ai sensi dell’articolo 26 della citata legge n. 187 del 1976? Beh … nel sostanziale silenzio della legge, possiamo dire che la stragrande maggioranza degli Enti/Comandi militari non effettua alcuna automatica decurtazione stipendiale al militare in aspettativa per un’infermità non ancora riconosciuta dipendente da causa di servizio – quantomeno sino al relativo riconoscimento – procedendo poi, solo in caso di mancato riconoscimento, al recupero le somme eventualmente versate in eccesso a quanto previsto.

Questo è più o meno uno speditivo inquadramento della materia … vi consiglio come sempre di mettervi in contatto con un professionista del settore (Avvocato o medico legale), non altro perché quella dell’aspettativa per infermità è una materia scivolosa, piena di insidie che possono addirittura arrivare a farci perdere il posto di lavoro (per approfondire leggi qui!).

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LA SCIABOLA E LO SPADINO MILITARE DEVONO ESSERE DENUNCIATI?

Diversi colleghi mi hanno chiesto se la sciabola o lo spadino militare (quelli delle Accademie/Scuole militari per intenderci) debbano essere denunciati al pari di ogni altra arma … ovviamente non stiamo parlando di semplici “simulacri” (di per sé inidonei a recare offesa alla persona e per i quali non sussiste in linea di principio alcun problema) ma di qualcos’altro che per materiali di costruzione e, soprattutto, per caratteristiche intrinseche sia astrattamente classificabile come un’“arma” o, quantomeno, come “strumento atto a offendere”. Beh … a prescindere da ogni mia personale considerazione sull’argomento … iniziamo col dire il Ministero dell’Interno (cioè il Ministero competente in materia) mi risulta approcciare il problema grossomodo come segue: se è vero che sciabole e spadini militari sono comuni accessori dell’uniforme, è comunque altresì vero che sono normalmente provvisti di “punta” e/o “taglio” e quindi ragionevolmente assimilabili a vere e proprie “armi” o, quantomeno, a “strumenti atti a offendere”. Conseguenza pratica di tale approccio è che, almeno nel caso in cui presentino le caratteristiche di “arma”, dovrebbero quantomeno [1] essere denunciati all’Ufficio locale di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’articolo 38 [2] del Regio Decreto n. 773 del 1931 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” (il cosiddetto T.U.L.P.S.). Ebbene … ragionandoci sopra, se da un lato è effettivamente inusuale che il “taglio” di una sciabola o di uno spadino militare sia stato affilato (vengono infatti solitamente venduti senza alcun “filo”), dall’altro è comunque innegabile che una sciabola (meno spesso uno spadino militare) venga normalmente prodotta in acciaio e commercializzata munita almeno di “punta”, condizione quest’ultima ritenuta sufficiente per potersi tecnicamente parlare di “arma” o, quantomeno, di “strumento atto a offendere” con tutte le conseguenze legali e amministrative che ciò comporta. In tal senso, tra gli altri:

  • l’articolo 30 del T.U.L.P.S. che considera armi “quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona”;
  • l’articolo 585 del codice penale che prevede che “agli effetti della legge penale per armi s’intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo”;
  • l’articolo 45 del Regio Decreto n. 635 del 1940 “Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773” che chiarisce infine che “per gli effetti dell’art. 30 della legge [cioè il T.U.L.P.S. per intenderci], sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili” … fermo restando che tale elencazione è solo indicativa, facendo quindi ragionevolmente ricadere nella fattispecie anche le sciabole e, qualora ne ricorrano i presupposti, gli spadini militari.

Certo … il discorso da fare sarebbe molto più articolato ma, visto il taglio “pratico” del post, ritengo di aver detto abbastanza per permettervi di inquadrare il problema … almeno a grandi linee! Non posso però concludere senza un breve cenno su cosa si rischia a non effettuare la prevista denuncia di un’arma all’Ufficio di P.S.: l’articolo 697 del codice penale, titolato proprio “detenzione abusiva di armi”, prevede al riguardo che “chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a euro 371. Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a euro 258[3].

Come avete intuito, la legge considera quindi la vostra sciabola (o il vostro spadino militare) un’“arma”, un mero “strumento atto a offendere” oppure no, solo in base alle caratteristiche materiali che presenta … ecco perché vi consiglio quantomeno di prendere informazioni presso l’Ufficio di Pubblica Sicurezza territorialmente competente, non altro per evitare il rischio di rimanere coinvolti in spiacevoli, costosi e soprattutto evitabili inconvenienti legali.

Ad maiora!

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[1]: ho usato il termine “quantomeno” proprio perché quando presentano le caratteristiche di un’“arma”, dovrebbero essere vendute/cedute solo a soggetto munito di nulla osta all’acquisto o di porto d’armi (articolo 35 T.U.L.P.S.) e trasportate solo previo avviso all’Autorità di Pubblica Sicurezza (articolo 34 T.U.L.P.S.). Qualora, invece, presentino le caratteristiche di mero “strumento atto a offendere”, non potrebbero esser portati fuori dalla propria abitazione: infatti, ai sensi dell’ articolo 4 della legge n. 110 del 1975, non possono portarsi “senza giustificato motivo […] fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona“, fermo restando che la partecipazione in alta uniforme (e quindi con la propria sciabola o con il proprio spadino) ad una cerimonia militare rappresenti, a mio modesto parere, un motivo più che valido!

[2]: articolo 38 del T.U.L.P.S.:“Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’articolo 1 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata […]”.

[3]: a dire il vero, conseguenze pesanti ci sono anche in caso di “porto abusivo di armi”. L’articolo 699 del codice penale stabilisce infatti che:“chiunque, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all’arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti, è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate”.

L’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA MILITARE: TRIBUNALI E PROCURE MILITARI

Vista l’incertezza che traspare da alcune delle vostre email, ritengo utile dedicare questo brevissimo post all’Organizzazione giudiziaria militare. Ebbene sappiate che, almeno dal 2008, gli Uffici giudiziari militari si distinguono in:

  • requirenti – Procura generale militare presso la Suprema Corte di Cassazione (con sede in Roma), Procura generale presso la Corte militare di Appello (con sede in Roma) e Procure militari presso i Tribunali militari (con sedi in Verona, Roma e Napoli);
  • giudicanti – Corte militare di Appello (con sede in Roma), Tribunali militari (con sedi in Verona, Roma e Napoli) e Tribunale militare di sorveglianza (con sede in Roma). Non esiste quindi alcun magistrato militare giudicante alla Suprema Corte di Cassazione!

Presso ogni Tribunale militare – organo giudiziario di primo grado, inoltre, è istituito un Ufficio del Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) e uno del Giudice dell’udienza preliminare (G.U.P.), in analogia a quanto avviene grossomodo nei Tribunali ordinari. Organo di secondo grado è la Corte militare d’Appello che giudica, tra l’altro, sull’appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari. Il Tribunale militare di sorveglianza è invece competente a vigilare sull’esecuzione delle pene militari.

La Magistratura militare italiana ha giurisdizione per i reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze Armate sia in tempo di pace che di guerra sulla base di quanto previsto dai codici penali militari di pace o di guerra (per approfondire leggi qui!), secondo la competenza stabilita dal Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM – per approfondire leggi qui!), utilizzando il rito previsto dal codice di procedura penale (che, per intenderci, è lo stesso che si utilizza nelle aule di tribunale ordinario).

Spero che queste poche e generalissime nozioni sulla giustizia militare possano esservi utili a capire meglio … Ad maiora!

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MILITARI E DIRITTO ALLO STUDIO

Il diritto allo studio è riconosciuto anche ai militari? Beh, direi proprio di sì! Iniziamo infatti col dire che il diritto allo studio viene riconosciuto dalla Costituzione dagli articoli 33, 34 e, per quanto di interesse, dall’articolo 35 nella parte in cui sancisce proprio che le Repubblica “cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori” … e quindi anche dei militari! È però solo nel 1970, con l’approvazione del cosiddetto “Statuto dei lavoratori” (legge n. 300 del 1970) che tale diritto inizia a riempirsi di sostanza: l’articolo 10, titolato proprio “lavoratori studenti”, stabilisce infatti che “i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma” (articolo 10 della legge n. 300 del 1970).

Successivamente, tale principio viene ribadito dall’articolo 10 della legge n. 382 del 1978 “Norme di principio sulla disciplina militare” (il cui testo è poi confluito – “paro paro” come si dice a Roma – nell’articolo 1474 [1] del vigente Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” – il cosiddetto COM per intenderci!).

Tanto premesso, entriamo nel merito della questione e vediamo in cosa si concretizza il diritto allo studio per i militari. Ebbene, la vigente normativa riconosce al militare-studente (a partire dal 1995, anno in cui è stato esteso a tutti i militari il contenuto dell’articolo 78 [2] del D.P.R. n. 782 del 1985, previsto per il personale per la Polizia di Stato) 150 ore annue per la frequenza di corsi scolastici, universitari e post universitari, fruibili anche per raggiungere la sede dove si svolgono gli esami e per i giorni necessari allo svolgimento delle relative prove (articolo 18 del D.P.R. n. 394 del 1995 per EI, MM e AM e articolo 54 del D.P.R. n. 395 del 1995 per CC e GdF). Peraltro, “per la preparazione ad esami universitari o post universitari nell’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio […], possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno […]” (articolo 16 del D.P.R. n. 163 del 2002 per EI, MM e AM e articoli 59 del D.P.R. n. 164 del 2002 e 42 del D.P.R. n. 51 del 2009 per CC e GdF).

Quanto precede è solo il “minimo sindacale” riconosciuto a tutti i militari … vi consiglio quindi di chiedere ulteriori informazioni all’ufficio personale del vostro Ente per:

  • sapere se esistano nella vostra Forza Armata/Arma/Corpo ulteriori istituti (anche a livello di ristoro economico) che tutelino il diritto allo studio;
  • evitare di incorrere in problemi “applicativi”. Infatti mi risulta, ad esempio, che alcuni comandi abbiano introdotto specifici format per certificare le assenze dal lavoro per studio, oppure facciano differenza tra Università site nella località sede di servizio e non, tra le Università “tradizionali” e quelle telematiche eccetera.

Non posso concludere senza fare un brevissimo accenno al fatto che qualora vogliate partecipare “ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro” potete sempre pensare di richiedere il “congedo per la formazione”, una specie di aspettativa non retribuita riconosciuta a livello generale dall’articolo 5 [3] della legge n. 53 del 2000 e, nello specifico, al personale EI, MM e AM dall’articolo 15 del D.P.R. n. 52 del 2009, nonché al personale CC e GdF dall’articolo 57 del D.P.R. n. 164 del 2002 (per approfondire leggi qui!).

Tanto detto, non mi resta che augurarvi un buono studio … ad maiora!

TCGC

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[1]: art. 1474 del COM – Diritto di informazione e di istruzione:“1. Lo Stato promuove l’elevamento culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispone le condizioni per l’effettivo perseguimento […]”.

[2]: art. 78 del D.P.R. n. 782 del 1985 – Diritto allo studio:“l’amministrazione della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio. A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, è concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dall’orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall’interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. L’interessato dovrà dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che è suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo già fruito dal congedo ordinario dell’anno in corso o dell’anno successivo”.

[3]: Art. 5 della legge n. 53 del 2000 – Congedi per la formazione:“1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. 2. Per “congedo per la formazione” si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all’articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. 4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all’esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni. 5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria”.

GIUDICE DI MERITO O DI LEGITTIMITÀ?

Un lettore mi ha chiesto di chiarire un argomento semplice ma che non di rado crea problemi interpretativi, soprattutto a chi si sta ancora avvicinando al mondo del diritto. Infatti, leggendo i testi giuridici si trovano spesso riferimenti alla giurisprudenza “di merito” e alla giurisprudenza “di legittimità”, ai giudici “di merito” e ai giudici “di legittimità” … ma cosa significano tali espressioni? Cosa vogliono esattamente dire?

Non me ne vogliano i colleghi giuristi ma questo post non è proprio stato scritto per loro … beh, azzardiamo iniziando a dire che i giudici di merito (come, ad esempio, i giudici del Tribunale o quelli della Corte di Appello) sono quei giudici che acquisiscono i fatti, li analizzano e decidono applicando la legge al caso concreto … decidono cioè sia sulle questioni di fatto che su quelle di diritto. Mi spiego meglio: una volta presi i documenti, sentiti i testimoni, esaminate le perizie acquisite nel corso del processo … ricostruiti insomma i fatti (ecco perchè si parla di “questioni di fatto”), il giudice di merito interpreta le pretese delle parti secondo la legge, valuta i fatti inquadrandoli dal punto di vista giuridico (affronta cioè le cosiddette “questioni di diritto”) per poi decidere (con sentenza) sulla controversia … dice cioè chi ha ragione e chi ha torto entrando appunto “nel merito” della questione! I giudici di legittimità (cioè quelli della Suprema Corte di Cassazione) partono invece dando i fatti per provati per come emergono dalla sentenza impugnata (la Cassazione, infatti, entra in gioco solo quando si impugna una sentenza di merito), limitandosi al mero esame giuridico della controversia: decidono cioè sulle sole questioni di diritto, sia sostanziali che processuali. Infatti, quando un processo arriva in Cassazione, nella normalità dei casi ciò significa che si sono già svolti due gradi di giudizio (di solito davanti al Tribunale in primo grado ed alla Corte di Appello in secondo grado) nel corso dei quali le parti hanno già avuto modo di produrre documenti, far sentire testimoni o consulenti, contestare quello che afferma la controparte eccetera …di provare insomma i fatti! Il giudice di legittimità svolge quindi la fondamentale funzione di esaminare il lavoro del giudice di merito controllando se la relativa sentenza sia logica e, soprattutto, rappresenti il risultato della corretta applicazione/interpretazione le norme … detto altrimenti, controlla la sentenza di merito per appurare se la legge che è stata applicata sia proprio quella che doveva essere applicata al caso e, soprattutto, se sia stata correttamente interpretata. Al termine di tale giudizio la Suprema Corte confermerà la sentenza di merito se la riterrà esente da errori oppure, in caso contrario, la “casserà”  (il termine “Cassazione” proviene proprio dall’atto di “cassare” che significa annullare, cancellare, eliminare … ):

  • “con rinvio” se deciderà di rimandare le carte al giudice di merito (non quello che ha emesso la sentenza annullata, ma uno diverso dello stesso grado) in modo che si decida nuovamente sul caso, seguendo però le indicazioni fornite dalla Cassazione stessa;
  • “senza rinvio” se invece riterrà opportuno decidere direttamente, mettendo quindi fine definitivamente alla controversia.

Spero di esser riuscito a farvi afferrare il problema … ad maiora!

TCGC

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I RAPPORTI DI PARENTELA: I PARENTI E GLI AFFINI

L’articolo 74 del codice civile prevede che “la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite”. Questo vuol dire che sono parenti il padre e il figlio, il nonno e il nipote, i cugini e i fratelli a condizione che discendano dallo stesso stipite, cioè abbiano la stessa discendenza (figura 1). Il successivo articolo 75 del codice civile, ci spiega poi che sono parenti:

  • in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra” (come nel caso del padre e del figlio ovvero del nonno e del nipote);
  • in linea collaterale [le persone] che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra” (come avviene ad esempio per cugini o fratelli).

Legalmente, il grado di parentela si misura come segue (figura 2):

  • nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite” (articolo 76 del codice civile). Facciamo un esempio: iniziamo col dire che tra nonno e nipote ci sono 3 generazioni (quella del nipote, quella del padre e quella del nonno). A queste 3 va tolta la generazione dello stipite (cioè, nell’esempio in figura 2, quella del nonno) ottenendo il risultato finale di 2 che è il grado di parentela (infatti 3 ─ 1 = 2): il nonno è quindi parente di secondo grado del nipote. E tra padre e figlio che grado di parentela c’è? Padre e figlio sono parenti di primo grado perché 2 sono le generazioni da prendere in considerazione a cui va tolta la generazione dello stipite e cioè, in questo caso, quella del padre (2 ─ 1 = 1);
  • nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite” (articolo 76 del codice civile). Anche nella linea collaterale si contano le generazioni … facciamo un paio di esempi: mio cugino è mio parente di quarto grado. Questo accade perché sono 5 le generazioni che ci separano: a salire la mia, quella di mio padre, quella di mio nonno e poi a scendere quella di mia zio (il fratello di mio padre) fino a quella di mio cugino. A queste 5 generazioni va poi tolta quella dello stipite (che in questo caso è quella di mio nonno) ed ecco che esce il numero 4 (5 ─ 1 = 4). E tra me e mio fratello che grado di parentela c’è? Io e mio fratello siamo parenti di secondo grado (3 generazioni: la mia, quella di mio padre e quella di mio fratello, a cui sottraiamo quella dello stipite, che in questo caso è invece mio padre → 3 ─ 1 = 2).

Ma questi conteggi servono a qualcosa? Beh, credo proprio di si, perché a prescindere dal fatto che generalmente la legge non prende in considerazione parenti oltre il sesto grado (articolo 77 [1] del codice civile), molte leggi riconoscono specifici diritti a parenti che hanno un ben determinato grado di parentela: la legge 104 del 1992, quella che per intenderci tutela i diritti delle persone handicappate, riconosce ad esempio tre giorni mensili di permesso ai parenti o affini che l’assistono (art. 33, comma 3 [2] della legge 104 del 1992).

Ho appena usato il termine “affine”… ma chi è un affine? L’articolo 78 del codice civile ci chiarisce al riguardo che “l’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei due coniugi, egli è affine dell’altro coniuge”. Questo vuol dire che, riprendendo gli esempi fatti prima, la moglie di mio cugino (che è mio parente di quarto grado) è mia affine di quarto grado e che la moglie di mio fratello, cioè mia cognata, è mio affine di secondo grado e così via. Teniamo a mente infine che gli affini non sono affini tra loro… mi spiego meglio: come abbiamo visto il marito di mia sorella, cioè mio cognato, è mio affine ma non è anche affine di mia moglie… pensateci un poco sopra e sono convinto che capirete bene tutto il meccanismo che alla fine non è molto complicato!

Una paio di precisazioni prima di concludere:

  1. Avete mai sentito parlare di fratelli germani, consanguinei e uterini? Si? … ma sapete cosa significano esattamente queste qualificazioni? No? Beh … allora, ve lo spiego io in due parole:
  • fratelli “germani” sono quelli cosiddetti “carnali” cioè che hanno la stessa madre e lo stesso padre;
  • fratelli “consanguinei” sono invece quelli che hanno lo stesso padre ma madri diverse;
  • fratelli “uterini”, infine sono quelli che hanno la stessa madre ma padri diversi.
  1. Vostra moglie (o vostro marito) è un vostro parente o un vostro affine? La risposta è nessuno dei due! Vostra moglie (o vostro marito) non è né un vostro parente né un vostro affine… è il vostro coniuge: con il matrimonio tra voi due è sorta una specifica relazione che si chiama infatti “coniugio”!

TCGC

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[1]: articolo 77 del codice civile: “la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati”.

[2]: articolo 33, comma 3, della legge 104 del 1992: “a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.

COS’È IL “COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO”?

Ho ricevuto diverse richieste di chiarimento su cosa sia il “Comitato di verifica per le cause di servizio” … cercherò allora di darvi qualche nozione elementare in merito. Ebbene … iniziamo col dire che il Comitato di verifica per le cause di servizio [1] è un organo consultivo che opera presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e che svolge essenzialmente [2] la funzione di riconoscere (o meno) la dipendenza da causa di servizio delle infermità dei dipendenti pubblici [3] (oggi rimasta una prerogativa di militari e pochi altri – per approfondire leggi qui!). Come appena detto, trattasi di un organo consultivo, un organo che emette cioè dei “pareri” che sono però vincolanti per le Amministrazioni richiedenti [4] … a cui cioè queste devono obbligatoriamente attenersi: se ad esempio stabilisce che una patologia o un infortunio (già valutato come esistente dalla CMO, eventualmente anche con “ascrivibilità” a tabella) NON dipende da causa di servizio, c’è proprio ben poco da fare (oltre a fare eventualmente ricorso al TAR o alla Corte dei Conti) … quella patologia o quell’infortunio … anche se esiste (perchè così ha detto la CMO) … NON dipende da causa di servizio, punto e basta! Certo, nel caso in cui un’Amministrazione non fosse d’accordo con il parere del “Comitato” potrà eventualmente chiedere un secondo parere a cui però, una volta emesso, dovrà alla fine attenersi senza alcuna ulteriore possibilità di appello [5].

Tanto premesso, vediamo ora di chiarire i dubbi più ricorrenti:

  • entro quali termini deve esprimersi? Beh, questo è il vero “punctum dolens” … il punto dolente … mi risulta infatti che si registrino apprezzabili ritardi nei lavori del “Comitato” … diciamo che in condizioni “normali” dovrebbe emettere il proprio parere, cioè pronunciarsi sul riconoscimento (o meno) della dipendenza da causa di servizio, “entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti”, decisione che comunica poi all’Amministrazione richiedente nei successivi 15 giorni (articolo 11, secondo comma, del D.P.R. n. 461 del 2001);
  • da chi è composto? Ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 461 del 2001 “il Comitato è formato da un numero di componenti [6] non superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall’Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonché’ tra gli ufficiali superiori medici delle Forze Armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni. Per l’esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell’arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due”;
  • con quali modalità opera? Nell’esame delle pratiche di competenza, il “Comitato” opera di solito per sezioni e molto raramente in riunione plenaria. Difatti, “quando il Presidente non ravvisa l’utilità di riunione plenaria, [il “Comitato”] funziona suddiviso in più sezioni composte dal Presidente, o dal Vice Presidente, che le presiedono, e da quattro membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici” (articolo 10, sesto comma, del D.P.R. n. 461 del 2001);
  • il “Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie” e il “Comitato di verifica per le cause di servizio” sono la stessa cosa? Sostanzialmente si! Infatti, il “Comitato di verifica per le cause di servizio” fino al 2001 si chiamava “Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie” … poi, per effetto dell’articolo 10 del D.P.R. n. 461 del 2001 [7], ha assunto l’attuale denominazione mantenendo sostanzialmente le medesime attribuzioni.

Penso di avervi detto abbastanza, non mi resta che salutarvi … Ad maiora!

TCGC

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[1]: disciplinato per funzioni, competenze e componenti dagli artt. 10 e seguenti del D.P.R. n. 461 del 2001 “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”.

[2]: il “Comitato”, infatti, emette anche pareri di casualità “specifica” come avviene, ad esempio, per il riconoscimento di benefici per le vittime dell’uranio impoverito o per i soggetti “equiparati” alle vittime del dovere.

[3]: articolo 11 del D.P.R. n. 461 del 2001:“il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione”.

[4]: cioè il Ministero della Difesa per le pratiche delle FFAA e dell’Arma dei Carabinieri, il Ministero dell’Interno per quelle della Polizia di Stato eccetera.

[5]: articolo 14 del D.P.R. n. 461 del 2001:“l’Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell’articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l’amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l’obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l’Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato”.

[6]: i componenti del “Comitato”, nominati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, durano in carica per un periodo di quattro anni, prorogabile per una sola volta.

[7]: articolo 10 del D.P.R. n. 461 del 2001:“il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio”.

L’ASPETTATIVA PER SERVIZIO ALL’ESTERO DEL CONIUGE

L’articolo 910 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) stabilisce che “1. Il militare, il cui coniuge – dipendente civile o militare della pubblica amministrazione – presti servizio all’estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa se l’amministrazione non ritiene di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o se non sussistono i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione. 2. L’aspettativa, concessa sulla base del comma 1, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa. Il militare in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno. 3. Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi del comma 1 non è computato ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. 4. Il militare che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. 5. Se l’aspettativa si protrae oltre un anno, l’amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, il militare che cessa dall’aspettativa occupa – se non vi sono vacanze disponibili – un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza [1] [2]”.

Beh … anche se l’articolo 910 del COM mi sembra sufficientemente chiaro e comprensibile, ritengo comunque necessario fare alcune brevi precisazioni prima di concludere:

  • viene fatto esplicito riferimento al coniuge e non al convivente. Ciò nonostante, se proprio non è possibile sposarsi/unirsi civilmente con una persona dello stesso (cosa che, credetemi, faciliterebbe di molto le cose!), non disperate e provate ugualmente a fare domanda (magari informandovi prima con il vostro ufficio personale). In ambito civile, infatti, la giurisprudenza sta riconoscendo alle coppie di fatto (i cosiddetti conviventi more uxorio, per intenderci) un trattamento giuridico molto “vicino” a quello assicurato dalla legge alle coppie coniugate e a quelle dello stesso sesso unite civilmente con persona dello stesso sesso (per approfondire leggi qui!) … nulla esclude quindi che in un prossimo futuro al convivente more uxorio possa essere (giustamente!) riconosciuto anche il diritto all’aspettativa per servizio all’estero del coniuge;
  • la tutela non è riservata ai soli dipendenti pubblici. Infatti, molti contratti di lavoro privato prevedono forme di aspettativa, congedo o astensione dal lavoro che, sempre più spesso, arrivano a risultati molto simili a quelli garantiti dall’aspettativa per servizio all’estero del coniuge. Quanto precede, anche in ossequio a quanto previsto dall’articolo 5 della legge n. 227 del 2010 che prevede espressamente che “il datore di lavoro del dipendente di un’impresa privata, il cui coniuge presta servizio all’estero in qualità di funzionario internazionale […], è tenuto, su richiesta del dipendente stesso, a concedergli il collocamento in aspettativa, con mantenimento del posto di lavoro, senza diritto al trattamento economico. La disposizione di cui al presente comma si applica esclusivamente alle imprese private con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta, nei limiti di un collocamento in aspettativa per ogni cinquanta dipendenti […]”;
  • l’aspettativa spetta solo in caso di servizio all’estero del coniuge. Nel caso in cui foste invece interessati ad approfondire le tutele che la legge accorda al militare trasferito d’autorità in ambito nazionale, vi consiglio di dare un’occhiata al post che tratta tale argomento (per approfondire leggi qui!).

A proposito, l’articolo 913 del COM prevede alcune “norme comuni in materia di aspettativa (che trovano quindi piena applicazione anche nel caso in esame!) a cui, se fossi in voi, darei quantomeno una rapida occhiata solo per avere un quadro di situazione ancora più completo (per comodità, ve l’ho postato integralmente sotto [3]).

TCGC

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[1]: il testo dell’art. 910 del COM riproduce sostanzialmente i contenuti della legge n. 26 del 1980 “Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all’estero” (cosiddetta “Legge Signorello”).

[2]: peraltro, la legge n. 227 del 2010 titolata “Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali” allarga il novero dei possibili beneficiari. Difatti, l’art. 5 tale legge prevede espressamente che:1. Il dipendente delle amministrazioni pubbliche, il cui coniuge presta servizio all’estero in qualità di funzionario internazionale ai sensi della presente legge, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per il suo trasferimento nella medesima località. Al personale del comparto scuola non si applica l’articolo 4 della legge 11 febbraio 1980, n. 26. 2. L’aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni, nel corso dei quali i medesimi soggetti non hanno diritto al trattamento economico. Il periodo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. 3. Il datore di lavoro del dipendente di un’impresa privata, il cui coniuge presta servizio all’estero in qualità di funzionario internazionale ai sensi della presente legge, è tenuto, su richiesta del dipendente stesso, a concedergli il collocamento in aspettativa, con mantenimento del posto di lavoro, senza diritto al trattamento economico. La disposizione di cui al presente comma si applica esclusivamente alle imprese private con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta, nei limiti di un collocamento in aspettativa per ogni cinquanta dipendenti. 4. L’aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 3 ha una durata minima di un anno e massima di tre anni”.

[3]: art. 913 del COM – Norme comuni in materia di aspettativa:“1. L’aspettativa è disposta con decreto ministeriale. 2. Per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, l’aspettativa è disposta con determinazione del Comandante generale dell’Arma, con facoltà di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa. 3. L’aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale è disposta, salvo l’aspettativa per prigionia di guerra o ipotesi corrispondenti che decorre dalla data della cattura. 4. L’aspettativa per motivi privati e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi. 5. Allo scadere dell’aspettativa il militare è richiamato in servizio permanente effettivo o a disposizione”.

È VERO CHE ANCHE I “NON” MILITARI POSSONO SCONTARE LA PROPRIA PENA PRESSO IL CARCERE MILITARE?

Anche se si è istintivamente portati a pensare che il Carcere militare sia riservato ai soli detenuti militari, in realtà non è affatto così! Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, gli “ospiti” di un Carcere militare sono dei “non” militari che, con ogni probabilità, hanno commesso reati comuni (cioè reati non militari). Facendo un poco di ordine sappiate che, ai sensi del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM), i detenuti “ricevibili” nel Carcere militare sono:

Tanto premesso, bisogna però considerare (e qui viene il bello!) che, ai sensi dell’articolo 79 [3] della legge 121 del 1981 “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, possono scontare la propria condanna presso il Carcere militare anche gli appartenenti alle Forze di Polizia [4], su esplicita richiesta e qualsiasi sia il tipo di reato commesso … ed eccovi così svelato il mistero della presenza dei detenuti “non” militari nel Carcere militare!

Alcune brevi considerazioni prima di concludere:

  • è il COM, agli artt. 76 e seguenti, che indica le attività e le operazioni condotte all’interno degli “Stabilimenti militari di pena” sia in termini di Ordinamento penitenziario militare, sia di specifico carattere organizzativo [5];
  • quando a un militare detenuto presso il Carcere militare (in espiazione di pena militare o comune, non importa) viene applicata anche la pena accessoria della “degradazione” (per approfondire leggi qui!), questi non potrà più restarci: dovrà infatti essere trasferito presso un Istituto di detenzione non militare [6].

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[1]: art. 80 del Codice dell’Ordinamento Militare – Detenuti custoditi nelle carceri giudiziarie militari:“1. Nelle carceri giudiziarie militari sono custoditi i militari detenuti in attesa di giudizio, a disposizione dell’autorità giudiziaria militare od ordinaria. 2. Resta fermo quanto disposto dall’ articolo 79, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121”.

[2]: art. 82 del Codice dell’Ordinamento Militare – Reclusori militari:“1. I reclusori militari sono istituiti per custodirvi i militari che espiano la pena della reclusione militare o, a loro richiesta, le pene detentive comuni; resta fermo quanto disposto dall’articolo 79, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121 […]”.

[3]: art. 79 della legge n. 121 del 1981 “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza” – Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della libertà personale:“A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle forze di polizia di cui all’articolo 16 è scontata negli stabilimenti penali militari. La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia o carcerazione preventiva. In questi casi la richiesta può essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all’articolo 266 del codice di procedura penale”.

[4]: ai sensi dell’art. 16 della legge n. 121 del 1981 “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, “[…] oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l’Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia […] Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato”.

[5]: peraltro, ai sensi dell’art. 531 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM): “1. L’Amministrazione fornisce ai graduati e ai militari di truppa, tradotti nelle carceri militari in attesa di giudizio, gli oggetti di corredo stabiliti, per gli appartenenti a ciascuna Forza armata, dal regolamento per l’organizzazione penitenziaria militare, e distribuisce altresì al personale militare arrestato e tradotto nelle carceri militari dopo la latitanza gli oggetti necessari per completare il vestiario. 2. Gli ufficiali e i sottufficiali, in attesa di giudizio nelle carceri militari, sono tenuti al pagamento del valore in denaro della razione viveri nell’importo stabilito dalle disposizioni vigenti in materia. Tale importo è trattenuto sugli assegni spettanti e versato in tesoreria quale provento riassegnabile. Nel caso di proscioglimento le trattenute sono rimborsate. 3. I condannati alla reclusione militare sono avviati alle carceri militari con gli oggetti di corredo forniti dai reparti di appartenenza. Al termine della reclusione, i militari sono trasferiti agli organismi di destinazione con i predetti oggetti di corredo. 4. Gli ufficiali, i marescialli e i sergenti maggiori condannati alla reclusione militare cessano, dal giorno successivo alla data della sentenza di condanna, di appartenere al proprio organismo e sono assunti in forza dalle carceri militari fino all’ultimo giorno di detenzione nel carcere militare. 5. Al personale appartenente alle Forze di polizia detenuto nelle carceri militari, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è corrisposto lo stesso trattamento previsto per i militari delle Forze armate. Le spese di mantenimento del predetto personale sono rimborsate dalle amministrazioni da cui dipende, anche se tale personale detenuto sia stato espulso dai rispettivi corpi o comunque sia stato cancellato dai ruoli di appartenenza. A tal fine, il Ministero della difesa determina annualmente la misura dell’assegno giornaliero. L’amministrazione alla quale appartiene il personale delle Forze di polizia rimborsa anche le spese di viaggio per il ritorno del personale ai corpi o ai comuni di residenza al termine della detenzione, le somme addebitate ai detenuti per danni, e non recuperate, le perdite di materiali, nonché quelle dipendenti da altre cause. I detenuti conservano l’equipaggiamento individuale, a eccezione della divisa speciale, che è sostituita da oggetti di corredo personali”.

[6]: art. 83 del Codice dell’Ordinamento Militare – Degradazione:“1. Se la condanna pronunciata dal giudice militare a carico di militari detenuti in un carcere giudiziario militare importa la degradazione, il procuratore militare competente dà comunicazione della sentenza al Ministero della giustizia, perché’ venga indicato in quale stabilimento di pena il condannato deve essere tradotto. 2. Se la condanna che importa la degradazione è stata pronunciata da un giudice diverso da quello militare, il magistrato competente per l’esecuzione trasmette al comandante del carcere giudiziario militare, nel quale il condannato si trova detenuto, l’ordine di scarcerazione e quello di traduzione allo stabilimento al quale il condannato è assegnato. 3. Immediatamente prima di effettuare la traduzione allo stabilimento a cui il condannato è stato assegnato, il procuratore militare della Repubblica competente o, nel caso previsto dal comma 2, il magistrato competente per l’esecuzione, richiede all’autorità amministrativa militare competente l’esecuzione della degradazione”.

SEI STATO CONVOCATO AL TRIBUNALE MILITARE? SAI SE DEVI PRESENTARTI IN UNIFORME O IN ABITI CIVILI?

Come ci si deve presentare al Tribunale Militare? La domanda non è banale … soprattutto per evitare figuracce! Beh, anche se le norme sull’uso dell’uniforme possono variare da Forza Armata a Forza Armata, Arma dei Carabinieri o Guardia di Finanza, indossare l’uniforme in udienza è la regola se si esercitano le funzioni di giudice militare (per approfondire leggi qui!) e “dovrebbe” esserlo se si è chiamati in udienza in qualità di perito, interprete, custode di cose sequestrate eccetera.

Le cose cambiano invece se si partecipa all’udienza in qualità di testimone o imputato: in tal caso, infatti, è opportuno (se non addirittura necessario … ma la cosa dipende dalla vostra Forza Armata/Corpo di appartenenza) chiedere preventiva autorizzazione, quantomeno al proprio Comandante di corpo (non escludo infatti che qualche regolamento individui come competenti addirittura Autorità militari superiori) affinché venga valutata la posizione processuale del soggetto e, soprattutto, che la stessa non sia in contrasto con i valori ed il prestigio della Forza Armata/Corpo di appartenenza.

N.B. Quanto detto non vale ovviamente se bisogna presentarsi in udienza al Tribunale ordinario (civile o penale che sia), nonchè dinnanzi al Giudice amministrativo (T.A.R. o Consiglio di Stato), contabile (Corte dei Conti) eccetera, dove invece la regola è quella di presentarsi in abiti borghesi.

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LA COMPETENZA DEL COMANDANTE MILITARE PER I REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI

Come sappiamo il Comandante di corpo è, ai sensi dell’articolo 301 del codice penale militare di pace (CPMP), Ufficiale di Polizia Giudiziaria Militare (con competenza, cioè, per i soli reati militari – per approfondire leggi qui!) … detto altrimenti è lui il primo soggetto che, al verificarsi di un reato militare, deve tra l’altro “prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale” (articolo 55 del codice penale). Ciò nonostante, tale competenza si “allarga” ai reati in materia di stupefacenti (che come sapete sono reati comuni e non militari!) quando commessi da militari in luogo militare. L’articolo 1499 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) prevede infatti che “le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 [il Testo Unico sugli stupefacenti per intenderci!], commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore a ufficiale superiore”.

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QUALI SONO LE CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE DISCIPLINARE DALL’IMPIEGO MILITARE?

Quali sono le principali conseguenze della sospensione disciplinare dall’impiego? Beh, in considerazione della “pesantezza” di tale sanzione disciplinare di stato (per approfondire leggi qui!) sappiate che, ai sensi del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM), essa comporta, a prescindere dalle ovvie conseguenze sulla carriera:

  • una detrazione di anzianità pari al tempo di sospensione, con effetti anche “sulla decorrenza della qualifica posseduta” (articolo 858 COM);
  • conseguenze economiche dato che “al militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo” (articolo 920 COM);
  • risvolti pensionistici visto che, “agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà” (articolo 920 COM).

Ovviamente c’è molto altro da dire, ma in considerazione del taglio pratico che ho deciso di dare ai post di avvocatomilitare.com, mi fermo qui … ad maiora!

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SEI STATO SORTEGGIATO PER FARE IL GIUDICE MILITARE?

Un collega che ha appena saputo di essere stato sorteggiato per fare giudice militare mi chiede: è possibile che i giudici militari vengano scelti sulla base di una estrazione a sorte? Beh, si … piaccia o non piaccia funziona esattamente così … e questo a prescindere dal fatto che abbiate (o meno) la minima idea di come si svolga un processo! Il collegio giudicante del Tribunale militare è infatti composto [1] da 3 membri:

  • due magistrati di professione (i cosiddetti giudici “togati”, per intenderci!), dei quali uno svolge le funzioni di Presidente;
  • un giudice “militare” che viene estratto a sorte [2] tra gli Ufficiali [3] delle tre Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Quest’ultimo, per il periodo in cui svolge le funzioni di giudice, ha le medesime prerogative dei primi … è cioè un giudice al 100%, anche se solo “a tempo determinato” … e questo a prescindere dal fatto che conosca o meno il diritto: in questo verrà sicuramente aiutato dagli altri due giudici “togati”, anche perchè la funzione principale che è stato chiamato a svolgere è quella di “esperto” della vita e dell’organizzazione militare, in modo da agevolare tutto il collegio giudicante nella comprensione dei fatti, cioè ad “inquadrare” il problema per poi valutare l’esistenza o meno di responsabilità penale.

L’articolo 54 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) prevede infatti che:“il Tribunale militare giudica con l’intervento:

  • del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono […] con funzioni di presidente;
  • di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice;
  • di un militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell’imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall’assumere ed esercitare le funzioni di giudice”.

Penso di aver sufficientemente inquadrato l’argomento, non mi resta quindi che salutarvi … ad maiora!

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[1]: il collegio giudicante della Corte Militare di Appello è composto invece da 5 membri: tre Magistrati “togati” e “due militari dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell’imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice” (art. 57 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare”, il cosiddetto COM).

[2]: art. 54 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM):“[…] 3. L’estrazione a sorte dei giudici di cui al comma 2, lettera c), si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del Tribunale militare. 4. Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell’aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l’assistenza di un ausiliario, che redige verbale. 5. I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi e proseguono nell’esercizio delle funzioni sino alla conclusione dei dibattimenti in corso. 6. L’estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Sono estratti, per ogni giudice, due supplenti”.

[3]: ricordiamo infatti che gli Ufficiali estratti a sorte per far parte del collegio giudicante della Corte Militare di Appello devono invece aver il grado minimo di Tenente Colonnello (art. 57 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare”, il cosiddetto COM).

CHI È E COSA FA UN UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA MILITARE?

Un giovane collega mi chiede: chi è e cosa fa un Ufficiale di Polizia Giudiziaria Militare? Beh, iniziamo subito col dire che un Ufficiale di Polizia Giudiziaria Militare (UPGM), al pari di ogni altro soggetto che esercita le funzioni di Polizia Giudiziaria:

  • deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale” (articolo 55 del codice di procedura penale);
  • svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria” (articolo 55 del codice di procedura penale),

con l’unica differenza che è competente solo per i reati soggetti alla giurisdizione militare, detto altrimenti per i soli reati militari

Chiarito a grandi linee cosa faccia un Ufficiale di Polizia Giudiziaria, vediamo ora chi sia esattamente in ambito militare… ebbene, per quanto di interesse, iniziamo col dire che l’articolo 57 del codice di procedura penale, dopo aver individuato tutta una serie di soggetti che sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria, precisa che “sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55”. In tale contesto, l’articolo 301 del codice penale militare di pace (CPMP) stabilisce che “per i reati soggetti alla giurisdizione militare, […] le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate nell’ordine seguente:

  1. dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze armate;
  2. dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell’articolo 221 (ora 57) del codice di procedura penale.

Concorrendo più militari fra quelli rispettivamente indicati nei nn. 1 e 2, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano […]”.

Da quanto avete appena letto emerge quindi chiaramente che, al verificarsi di un reato militare, le funzioni di Polizia Giudiziaria (militare) sono esercitate, oltre che dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria previsti dall’articolo 57 del codice di procedura penale (… e con precedenza rispetto a questi!), dai Comandanti di corpo, distaccamento o posto delle varie Forze Armate.

Penso di aver risposto alla domanda, non mi resta quindi che salutarvi … ad maiora!

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È VERO CHE TRA LE COMPETENZE DELLE FORZE DI POLIZIA RIENTRA ANCHE QUELLA DI PROVVEDERE ALLA BONARIA COMPOSIZIONE DEI DISSIDI PRIVATI?

Iniziamo col dire che è effettivamente più o meno così … ma con una importante precisazione: tale prerogativa è infatti riservata ai soli Ufficiali di Pubblica Sicurezza e non a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia [1]. Il Regio Decreto n. 773 del 1931 “Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza” (cioè il cosiddetto T.U.L.P.S.) prevede [2], al riguardo, che l’Autorità di Pubblica Sicurezza, quella cioè che “veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà, […] per mezzo dei suoi Ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati” (articolo 1).

Tanto premesso, sappiate che l’opportunità di farsi assistere dal Polizia (o eventualmente dai Carabinieri) per risolvere problemi “privati” non va assolutamente sottovalutata … potrebbe infatti risultare assai utile soprattutto alla luce della recente depenalizzazione di molti reati minori (come sono, ad esempio, l’ingiuria o il danneggiamento): la vittima di un reato depenalizzato che vuole ottenere giustizia avrebbe altrimenti come unica opzione possibile quella imbarcarsi in un’azione civile per il risarcimento del danno, con tempi e costi assolutamente non trascurabili. Ecco quindi che, rispolverando il T.U.L.P.S. del 1931 e il relativo regolamento attuativo del 1940, scopriamo che un’alternativa c’è … e non da poco! Certo stiamo parlando di una regolamentazione “stagionata” che però … credetemi … è pienamente vigente e molto ben conosciuta da tutte le Forze di Polizia!

Come funziona la bonaria composizione dei dissidi? Beh, innanzitutto va dato un “impulso” a tutta la procedura … bisogna cioè presentare una specifica istanza alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza che, ai sensi Regio Decreto n. 635 del 1940 “Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773” (cioè, per intenderci, il regolamento attuativo del T.U.L.P.S.):

  • invita le parti a comparire dinanzi ad essa, in un termine congruo pel tentativo di conciliazione” (articolo 5);
  • chiarisce alle parti la questione di fatto e i principi di diritto ad essa applicabili senza imporre il suo giudizio e, salvi gli eventuali provvedimenti di competenza dell’autorità giudiziaria, adotta, ove sia il caso, o un provvedimento conservativo di soddisfazione delle parti in contesa o un temperamento di equità che valga a prevenire eventuali incidenti. Del seguito procedimento si prende nota negli atti di ufficio e si stende processo verbale, ove lo si ritenga necessario. Il processo verbale, firmato dalle parti e dal funzionario, può essere prodotto e fa fede in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne fa menzione” (articolo 6).

Quanto avete appena letto significa sostanzialmente che si viene convocati dalla Polizia di Stato (o eventualmente dai Carabinieri), ci si mette intorno a un tavolo e si cerca una soluzione “pacifica” alla questione … tutto ciò senza dover pagare un legale e, soprattutto, ottenendo alla fine anche un verbale che potrebbe esserci molto utile in un futuro processo. Tale verbale, infatti, è una scrittura privata riconosciuta (per approfondire leggi qui!) che “cristallizza” la situazione e non di rado aiuta a fare in modo che l’accordo raggiunto venga rispettato, eventualmente anche di fronte al giudice di un successivo procedimento giudiziario … ricordiamoci infatti che, come abbiamo appena letto, “fa fede in giudizio”!

A chi va presentata l’istanza? Nella stragrande maggioranza dei casi al capo dell’Ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo e cioè al Questore se ci si trova nel Capoluogo di Provincia oppure al funzionario preposto al Commissariato di Polizia, se ci troviamo in un Comune diverso dal Capoluogo di Provincia. Ma se ci si trova in un Comune dove non c’è alcuna Autorità di Pubblica Sicurezza, dove cioè dove non c’è nemmeno un Commissariato di Polizia? Beh, in tal caso ci si rivolge al Sindaco, in qualità di ufficiale del Governo che, con ogni probabilità, chiederà il concorso di qualificato personale dell’Arma dei Carabinieri (in tal caso potreste inviare l’istanza al Sindaco, mettendo “per conoscenza” i Carabinieri del luogo … nulla lo vieta!).

Tanto detto, chi sono gli Ufficiali di Pubblica Sicurezza che dovrebbero procedere alla bonaria composizione dei dissidi? La domanda non è banale perché, come avete letto all’inizio del post, tale qualifica non spetta a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia! Facendo quindi un poco di ordine, sappiate che la qualifica di Ufficiale di Pubblica Sicurezza compete:

  • in primo luogo, al personale del ruolo dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato (articolo 39 della legge n. 121 del 1981);
  • in secondo luogo, agli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri che “hanno le stesse attribuzioni e prerogative degli ufficiali di pubblica sicurezza” (articoli 51 del Regio Decreto n. 1169 del 1934 e 179 del Decreto Legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare”, il cosiddetto COM);
  • in terzo luogo, agli Ispettori Superiori e i Sostituti Commissari della Polizia di Stato [3] (articolo 26 del D.P.R. n. 335 del 1982 “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”), nonché ai Luogotenenti e Marescialli maggiori dell’Arma dei Carabinieri [4] (articolo 179 del citato COM) che, in caso di assenza o impedimento dei propri superiori gerarchici, assumono infatti anche la qualifica di Ufficiale di Pubblica sicurezza;
  • in ultima analisi, come abbiamo peraltro appena accennato, al Sindaco del Comune che risulti privo di un Ufficio di Pubblica Sicurezza e, cioè, dove non vi sia nessun Commissariato di Polizia [5] (ai sensi, tra gli altri, dell’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”).

Bisogna inoltre tener presente che la legge accorda alla Polizia di Stato una chiara preferenza nell’esercizio delle funzioni di Pubblica Sicurezza: infatti, “quando, nella esplicazione di mansioni inerenti all’esercizio di funzioni devolute dalle leggi di polizia agli ufficiali di P.S. concorrono contemporaneamente ufficiali dei [Carabinieri] e funzionari di P. S., la direzione del servizio è demandata a questi ultimi” (articolo 51 del Regio Decreto n.1169 del 1934) … è quindi alla Polizia di Stato che dovete rivolgervi in prima battuta! Tutti gli altri appartenenti alle Forze di Polizia sono meri Agenti di Pubblica Sicurezza e quindi non hanno alcun titolo a provvedere alla bonaria composizione dei dissidi privati.

Augurandomi che i contenuti di questo post possano risultarvi in qualche modo utili, non mi resta che salutarvi … ad maiora!

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[1]: ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 121 del 1981, “ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l’Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato [anche se, come sappiamo, è ormai confluito nell’Arma dei Carabinieri]. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso”.

[2]: peraltro, anche l’articolo 35 del Regio Decreto n. 690 del 1907 “Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza” (anch’esso tutt’ora vigente!) già vent’anni prima del T.U.L.P.S. aveva già previsto che “gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano la loro opera a richiesta delle parti per comporre privati dissidi. Qualora lo credano necessario, possano estendere verbali delle seguite conciliazioni e dei patti relativi. Questi verbali, firmati da loro, dalle parti e da due testimoni, potranno essere prodotti e faranno fede in giudizio, avendo valore di scritture private riconosciute. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne farà menzione”.

[3]: ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 335 del 1982 “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”, gli Ispettori Superiori e i Sostituti Commissari della Polizia di Statosono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici, ove non rivestano la qualità di autorità di pubblica sicurezza, in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza”.

[4]: ai sensi dell’articolo 179 del Decreto Legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare”, (cosiddetto COM), i Luogotenenti e Marescialli maggiori dell’Arma dei Carabinierisono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza”.

[5]: ai sensi della legge n. 121 del 1981, “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, l’Autorità di Pubblica Sicurezza è organizzata a livello:

  • centrale, con la competenza del Ministero dell’Interno (art. 1 della legge n. 121 del 1981);
  • provinciale, con competenza del Prefetto o del Questore (artt. 13 e 14 della legge n. 121 del 1981);
  • locale, con competenza del Questore (nel capoluogo di Provincia), dei funzionari preposti a un Commissariato di Polizia (negli altri Comuni) ovvero dei Sindaci, nei Comuni dove non vi siano Commissariati di Polizia (art. 15 della legge n. 121 del 1981).

L’ATTO PUBBLICO E LA SCRITTURA PRIVATA

Iniziamo col dire che in questo post parliamo di prove: l’atto pubblico e la scrittura privata sono infatti documenti che vengono utilizzati per provare dei fatti (giuridici), cioè per “fotografarli” in modo che possano essere anche acquisiti a distanza di tempo. Provate a leggere quanto segue immaginandovene l’utilizzo processuale (cioè immaginate di essere in Tribunale davanti al giudice, con agli avvocati, i testimoni eccetera) … fatto? Bene, sono ora convinto che abbiate lo spirito giusto per meglio capire quanto vi sto per dire. Entrando nel vivo dell’argomento, sappiate che:

1. l’atto pubblico:

  • è il documento redatto, con le richieste formalità [1], da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato” (articolo 2699 del codice civile);
  • fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (articolo 2700 del codice civile).

La provenienza dell’atto da un pubblico ufficiale (per approfondire leggi qui!) e l’intenso valore probatorio che la legge gli accorda lo rendono una prova “pesante”, cioè difficilmente contestabile: dire che “fa piena prova” non significa altro che l’atto pubblico vincola sontanzialmente il giudice a considerarlo vero [2]. La sua veridicità può essere infatti contestata solo innescando lo specifico procedimento giudiziario della “querela di falso” [3].

Tanto detto ricordate che, nella pratica giuridica, quando per la validità di determinato atto è richiesta la forma scritta, si utilizza generalmente l’atto pubblico in modo da dare maggior “peso” probatorio al documento. Prendete ad esempio il caso del testamento redatto da un notaio … beh, ha sicuramente la stessa validità di un comune testamento olografo (per approfondire leggi qui!) ma, come potete ben immaginare, è più difficilmente confutabile in caso di contestazione … fornisce cioè una maggiore certezza e stabilità al suo contenuto;

2. la scrittura privata è, invece, un qualunque documento che è stato sottoscritto dal suo autore (a differenza dell’atto pubblico non proviene quindi da un pubblico ufficiale); può anche essere scritto da altri, a macchina o stampato, basta solo che sia firmato dall’interessato! Elemento fondamentale della scrittura privata è quindi la sottoscrizione autografa dell’autore che gli conferisce, ai sensi dell’articolo 2702 del codice civile, l’efficacia probatoria di “piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”. In altre parole, non provenendo da un pubblico ufficiale, la scrittura privata ha una efficacia probatoria minore rispetto all’atto pubblico e, qualora non contestata o riconosciuta, fa piena prova solo della provenienza dall’autore, lasciando quindi il giudice libero di credere o meno alla veridicità dei relativi contenuti; inoltre può essere usata solo contro il suo autore (mai a suo favore) sempre che, naturalmente, venga da questi riconosciuta o si consideri legalmente come riconosciuta [4].

Certo c’è ancora molto da dire sull’argomento, ma visto il taglio “pratico” dei post di avvocatomilitare.com, credo sia il caso di fermarmi qui … ad maiora!

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[1]: e se il pubblico ufficiale era incompetente o non redige l’atto pubblico con le previste formalità, cosa succede? Beh, se sottoscritto dalla parte si converte in scrittura privata: infatti l’articolo 2701 (Conversione dell’atto pubblico) ci dice espressamente che “il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l’osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata”.

[2]: nel tentativo di chiarire ulteriormente il concetto possiamo quindi dire che l’atto pubblico fa piena prova (cioè il giudice è obbligato a considerarla vera senza alcuna possibilità di alternativa):

  • sul fatto che l’atto proviene da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale di stato civile ovvero, in ambito militare, il comandante di corpo, di nave, di aeromobile o altro militare con poteri certificativi);
  • sulle dichiarazioni rilasciare dalle parti (badiamo bene solo sul fatto che tali dichiarazioni sono state fatte e non sulla veridicità dei relativi contenuti a cui il giudice rimane libero di credere o meno) e sugli altri fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale.

[3]: artt. 221 e seguenti del codice di procedura civile.

[4]: articolo 2703 del codice civile – Sottoscrizione autenticata: “si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive”.

DOMICILIO, RESIDENZA O DIMORA?

Ognuno di noi ha un nome in modo da poter essere distinto dagli altri … ma il nome da solo non è sufficiente per individuare inequivocabilmente una persona, ovverosia per renderla legalmente destinataria di diritti e doveri. Ecco che diventa allora necessario sapere anche dove la persona si trovi (permanentemente o solo temporaneamente) … accade cioè che, per evitare incertezze, al “chi” abbiniamo il “dove”. Sebbene domicilio, residenza e dimora coincidano normalmente (ma non necessariamente!) con lo stesso luogo, sappiate che tali termini hanno però significati differenti che vanno a prendere in considerazione i diversi aspetti che legano giuridicamente una persona ad un luogo [1]. Entrando nel tema del post iniziamo col dire che, ai sensi dell’articolo 43 del codice civile, il domicilio è il luogo in cui un soggetto ha fissato “la sede principale dei propri affari e interessi” e che tale nozione differisce da quella di residenza che, invece, è il “luogo in cui la persona ha la dimora abituale“, cioè dove vive abitualmente.

Tanto premesso, vediamo a grandi linee in cosa consistono … ebbene:

  1. il domicilio viene individuato tenendo presenti gli “affari e interessi” della persona (articolo 43 del codice civile) ed è quindi collegato alla precisa volontà del soggetto (anche solo implicita e non espressa) di fissare in un determinato luogo il centro della propria vita di relazione [2] dal punto di vista economico, professionale, politico, personale, affettivo, sociale eccetera. Quanto detto finora riguarda il domicilio “generale” e “volontario”  (che sono la regola), ma sappiate che esistono anche altre tipologie di domicilio, come quello:
  • legale, che ad esempio riguarda il minore d’età, il cui domicilio coincide per legge col luogo di residenza della famiglia (articolo 45 del codice civile);
  • speciale o elettivo, che è quello che viene scelto (o eletto, come si dice in tecnicamente) dalla persona per trattare solo determinati affari (in tal caso l’elezione di domicilio va obbligatoriamente fatta per iscritto – articoli 47 e 1350 del codice civile);
  • digitale, che coincide con quel luogo “virtuale” dove la persona può essere rintracciata, ad esempio, attraverso la posta elettronica certificata iscritta nei pubblici registri.

A differenza della residenza, il domicilio non deve essere normalmente dichiarato ufficialmente (seguendo cioè una qualche procedura definita), anche se in alcuni casi deve essere eletto e comunicato formalmente come accade, ad esempio:

  1. la residenza è il luogo dove la persona ha fissato la sua dimora abituale (articolo 43 del codice civile) e, cioè, dove ha scelto di abitare, con continuità, nell’intimità sua e della propria famiglia. La residenza è quindi quella particolare situazione che lega la persona al luogo dove ha scelto di vivere con continuità e abitualità, cioè in modo duraturo (preciso che la residenza non viene comunque meno se una persona è costretta ad allontanarsi “temporaneamente” per motivi di lavoro, salute, studio eccetera). Si è normalmente liberi di fissare la propria residenza unilateralmente dove si vuole su tutto il territorio nazionale [3] anche se, a volte, tale libertà viene limitata dalla legge come accade, ad esempio, in caso di matrimonio: il codice civile prevede infatti l’obbligo reciproco di coabitazione a carico di coniugi che non sono quindi liberi di scegliere unilateralmente la propria residenza (articolo 143 del codice civile). Ogni persona ha l’obbligo di fissare la propria residenza, registrandola presso l’anagrafe del Comune in cui risiede, attraverso un’apposita dichiarazione scritta. Dato che la residenza produce molteplici effetti come, ad esempio, senza alcuna pretesa di completezza:
  • l’iscrizione nelle liste elettorali;
  • l’accesso ai servizi demografici (per richiedere cioè certificati anagrafici) e sanitari (la scelta del medico di famiglia);
  • definire la competenza del Comune (di residenza) per tutta una serie di incombenze legate alla celebrazione del matrimonio;
  • il “fissare” la competenza territoriale dei Tribunali,

l’Ufficiale dell’anagrafe è tenuto a verificare l’abitualità e la continuità della dimora prima di procedere all’iscrizione nel pubblico registro anagrafico del Comune e per far ciò, normalmente, si avvale della Polizia municipale che esegue i dovuti accertamenti, non altro per evitare che possano essere perpetrati eventuali “abusi”;

  1. la dimora è il luogo dove una persona abita. Tale concetto non ha una particolare utilità pratica … possiamo infatti azzardare col dire che, quando è abituale, serve essenzialmente a individuare la residenza. Anche se non necessita della continuità e dell’abitualità che caratterizza la residenza, la dimora semplice (cioè quella non abituale della quale parlavamo per la residenza) richiede comunque un minimo di stabilità, come può ad esempio avvenire per la casa di villeggiatura che affittiamo per l’estate. Se invece prendiamo in considerazione la situazione che vede, ad esempio, una persona fermarsi per un certo numero di giorni in un albergo … beh … in tal caso non possiamo parlare nemmeno di dimora (semplice) ma, semmai, di mero soggiorno, che è altra cosa ancora.

So benissimo che i tre concetti che ho cercato di esporvi non siano proprio così “istintivi” da comprendere … spero comunque di esser riuscito a chiarirvene almeno gli aspetti fondamentali, anche perché per sapere esattamente quale sia la rilevanza giuridica di domicilio, residenza e dimora in caso di successione, matrimonio, adozione, fallimento, notificazioni eccetera, vi invito come sempre a rivolgervi al vostro avvocato di fiducia che saprà sicuramente entrare più nel particolare in base alle vostre esigenze!

Ad maiora!

TCGC

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[1]: peraltro, molto spesso, il significato “tecnico” di tali concetti viene stravolto anche da molte leggi. Infatti, accade sovente che i termini domicilio, residenza e dimora vengano utilizzati con un siglificato che non corrisponde a quello del codice civile, creando non poche incertezze. Nel reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), ad esempio, il termine “domicilio” viene utilizzato in modo “atecnico” per indicare semplicemente il luogo in cui si svolge la vita privata del soggetto.

[2]: al domicilio come luogo di vita privata fa esplicito riferimento l’articolo 14 della Costituzione che lo definisce addirittura “inviolabile“.

[3]: in tal senso l’articolo 16 della Costituzione che stabilisce che:”Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche […]“.

COME COMPORTARSI IN CASO DI INCIDENTE STRADALE

Un giovane collega mi chiede: “come ci si deve comportare in caso di incidente stradale?” Beh … non c’è molto da dire perché, come spesso abbiamo visto, è tutto scritto … basta quindi attenersi a quanto previsto al riguardo dal Decreto Legislativo n. 285 del 1992 “Nuovo codice della strada”. Se leggete l’articolo 189, titolato proprio “Comportamento in caso di incidente”, vedrete infatti che:“1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. 2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità. 3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente. 4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati. 5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 303 a € 1.210 […]. 6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni […].7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni […]. 9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno […]”.

Come avete appena visto, in caso di incidente bisogna quantomeno:

  1. fermarsi e prestare assistenza (chiamando i soccorsi in caso ci siano danni a persone o animali);
  2. fornire le proprie generalità alle persone danneggiate e mettersi a disposizione delle Forze di Polizia/Autorità Giudiziaria;
  3. salvaguardare la sicurezza della circolazione e, qualora possibile, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi.

State certi che seguendo queste 3 semplici indicazioni limiterete la vostra responsabilità, civile e, eventualmente, penale [1] al solo incidente (d’altronde quel che è successo è successo … non si può purtroppo tornare indietro!) e potrete anche scongiurare il rischio di commettere qualche (ulteriore) reato come, ad esempio, quello di “fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali[2] o di “omissione di soccorso[3].

Un paio di piccole precisazioni prima di concludere:

  • quando al primo comma dell’articolo 189 del Codice della strada leggete che “l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di …” fare tutto quello che ormai ben sapete … non pensate che la cosa riguardi solo il “responsabile” dell’incidente: abbiamo infatti di fronte una definizione ben più ampia che va ad abbracciare tutte le persone che direttamente o indirettamente sono loro malgrado rimaste coinvolte nel sinistro;
  • ricordate … e qui mi riferisco soprattutto ai colleghi più giovani … che l’esser rimasti coinvolti in un incidente con gravi danni alle cose e alle persone è un evento che va comunicato al proprio Comando di appartenenza (per approfondire leggi qui!).

Ad maiora!

TCGC

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[1]: mi riferisco ad esempio ai reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis del codice penale) o di omicidio stradale (art. 589 bis del codice penale).

[2]: art. 590 ter del codice penale – Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali:“Nel caso di cui all’articolo 590 bis [del codice penale, cioè l’articolo titolato “Lesioni personali stradali gravi o gravissime”], se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni”.

[3]: art. 593 – Omissione di soccorso:“Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata”.

 

LE NORME SULLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (IL C.D. “WHISTLEBLOWING”) SI APPLICANO ANCHE AI MILITARI?

Iniziamo subito col dire che la risposta è si! La normativa sul cosiddetto whistleblowing si applica anche al personale militare, quantomeno dal 2017, ovverosia dall’entrata in vigore della legge n. 179 del 2017 che ha modificato l’articolo 54 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, rendendone i contenuti direttamente applicabili anche al personale in regime di diritto pubblico [1] e cioè – per quanto ci interessa direttamente – anche ai militari. Tanto detto, avete idea di quali tutele la legge offra oggi al dipendente che segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni? No? Credo allora che sia il caso che diate quantomeno una sbirciatina all’articolo 54 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Ebbene sappiate che tale articolo prevede, tra l’altro, che:

  • il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza […] ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza”;
  • ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3 [cioè, come abbiamo già evidenziato all’inizio del post, il dipendente pubblico in regime di diritto pubblico, ivi inclusi quindi i militari!], il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico […]. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica”;
  • l’identità del segnalante non può essere rivelata. Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale [per approfondire leggi qui!]. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità”;
  • la segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”;
  • è a carico dell’amministrazione pubblica o dell’ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa”;
  • gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’amministrazione o dall’ente sono nulli. 8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro […]”.

Ovviamente, prosegue l’articolo 54 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, “le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave”.

Una precisazione prima di concludere … per poter accedere alle tutele previste per il whistleblower è necessario che la segnalazione venga effettuata nel modo corretto! La segnalazione, infatti, deve quantomeno:

  • aver ad oggetto eventi o fatti di cui il dipendente sia venuto a conoscenza (anche casualmente) in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative;
  • basarsi su elementi oggettivi e non su mere dicerie, voci o semplici sospetti come purtroppo spesso accade;
  • essere indirizzata a chi è competente a trattarla, normalmente il “Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza”, figura presente in ogni Ministero e quindi anche presso il Ministero della Difesa. Per sapere chi svolge tale incarico consultate on line il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” (RPCT) del Ministero della Difesa (ci troverete peraltro anche degli utili moduli di segnalazione!).

In passato è infatti accaduto più volte che alcuni giudici, preso atto del fatto che la segnalazione non fosse stata redatta nel modo giusto oppure inviata a chi non era competente a trattarla, non abbiano accordato al whistleblower le tutele previste dall’articolo 54 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, soprattutto per quanto attiene la sottrazione all’accesso documentale, obbligando la Pubblica Amministrazione a esibire la segnalazione ricevuta e, quindi, a rendere conseguentemente noto il nominativo del whistleblower.

Ad maiora!

TCGC

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[1]: articolo 3 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Personale in regime di diritto pubblico:“1. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché’ i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287. 1-bis. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali. 1-ter. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento. 2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all’articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421”.

COME SI CALCOLANO I TERMINI?

Il fattore “tempo” è diventato fondamentale in ambito giuridico. Pensateci, per presentare un ricorso, depositare “in tempo” delle memorie, difenderci adeguatamente nell’ambito di un procedimento disciplinare o anche solo calcolare la scadenza di un pagamento abbiamo a che fare con termini ben precisi che vanno assolutamente rispettati … altrimenti il ricorso diventa irricevibile (come, d’altronde, le memorie), le nostre difese possono anche essere ignorate, effettuiamo il pagamento ritardo eccetera.

Venendo quindi al tema del post … come si calcolano i termini? Sappiate che nella stragrande maggioranza dei casi ci viene in aiuto il codice civile … per iniziare a calcolare il termine che vi interessa prendete quindi alla mano un calendario e seguite le regole che ci offre l’articolo 2963 [1] c.c.. Beh, iniziamo col dire che:

  • il giorno iniziale non viene contato mentre, al contrario, si conta il giorno finale;
  • i giorni si contano per intero, cioè dalle ore 00.00 alle ore 24.00. Non ci interessa quindi se il termine abbia iniziato a decorrere a una precisa ora della giornata. Facciamo un esempio facile da capire: se ti ho prestato 100 euro alle 14.00 di oggi e tu mi hai promesso di restituirmeli entro domani, dal punto di vista legale avrai tempo sino alle 24.00 di domani (e non alle 14.00, come invece erroneamente si crede) per restituirmi i 100 euro che ti ho dato. Ciò significa inoltre che se di solito l’accredito dello stipendio è il 23 del mese, è inutile lamentarsi se alle ore 12.00 non è ancora stato fatto il bonifico: l’amministrazione ha tempo sino alle 24.00 per farlo e solo dopo, casomai, si potrà dire che l’accredito è avvenuto in ritardo;
  • se il giorno finale è un giorno festivo, il termine viene prolungato automaticamente al giorno feriale successivo;
  • nel caso in cui il termine è stato posto a mesi, la scadenza avviene nel giorno che corrisponde a quello del mese iniziale. Facciamo un esempio, supponiamo che il termine è di un mese; se inizia a decorrere il 2 giugno, la scadenza sarà il 2 luglio (e non il primo luglio come erroneamente si crede). E se invece il termine di un mese inizia a decorrere il 30 gennaio? In questo caso, dato che febbraio non ha il giorno 30, il termine scadrà l’ultimo giorno del mese, ovvero il 28 (oppure 29 se siamo in un anno bisestile).

In linea generale non c’è molto altro da dire … per il resto, qualora sorgano eventuali dubbi, fate una telefonata al vostro avvocato di fiducia, saprà sicuramente chiarirvi la questione!

Ad maiora!

TCGC

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[1]: anche se l’articolo 2963 del codice civile tratta il computo dei termini della prescrizione, sappiate che le regole che pone si utilizzano ormai in generale per conteggiare la stragrande maggioranza dei termini: “[…] Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese”.

POSSONO ESSERVI RIVOLTE DOMANDE “PERSONALI” DURANTE UN COLLOQUIO DI LAVORO? … E DOPO, UNA VOLTA ASSUNTI?

Una lettrice mi ha chiesto se nel corso di un colloquio di lavoro possano essere fatte domande “personali” … mi riferisco a quelle domande che hanno poco a che vedere con il lavoro per cui si concorre. Io aggiungerei … e successivamente? … una volta che magari si viene assunti, come funziona? Si possono fare? … e il lavoratore deve per forza dare una risposta?

Insomma, vi può essere chiesto in fase di assunzione (o anche successivamente), ad esempio, se siete fidanzati o sposati, se avete o volete avere dei figli, se professate una determinata religione o avete un determinato orientamento politico eccetera? Beh, la risposta è molto semplice e come potete ben immaginare è no! Non vi possono essere rivolte domande del genere, né prima né dopo l’assunzione! … e la cosa vale ovviamente anche per i militari! Sebbene sia vietato, a chi però non è mai capitato di rispondere a domande “personali” del reclutatore, del capo ufficio o del proprio comandante? Ovviamente, a prescindere da quelle non “maliziose”, fatte quindi solo per conoscervi meglio, i datori di lavoro (e mi sto riferendo anche alla Pubblica Amministrazione), cercano sempre di capire chi si metteranno (o che hanno) in casa, in modo da prevedere/prevenire futuri possibili “problemi” e mantenere quindi sempre il pieno controllo della situazione. È tutto molto logico, si è sempre fatto così e probabilmente si continuerà ancora a farlo per molto tempo, ma tutto ciò non toglie il fatto che comportamenti del genere siano vietati dalla legge! Che fare allora: rispondere oppure no? Beh, la questione è molto personale: dipende infatti da voi e dal tipo di domanda che vi viene rivolta. In quest’ambito non esiste infatti alcuna risposta giusta (o sbagliata) in assoluto, dovete pertanto fare ciò che vi sembra più adeguato alle circostanze, valutando con equilibrio caso per caso … arrivando anche a rifiutarsi di rispondere o a tacere, se lo ritenete necessario!

Passando al versante “legale” della questione, sappiate che il divieto di fare domande “personali” al lavoratore discende dalla vigente normativa sul “divieto di discriminazione” … le domande “personali” rappresentano infatti un “indizio” che dalla vostra risposta potrebbe ad esempio derivare (o meno) l’assunzione o il reclutamento, l’attribuzione di un dato incarico, la possibilità di ottenere un trasferimento eccetera … detto altrimenti, sono un indicatore del fatto che potreste essere in qualche modo oggetto di discriminazione, diretta o indiretta che sia! L’unica cosa veramente complicata è riuscire a dimostrarlo … probatio diabolica

In linea generale, quanto ci serve per inquadrare giuridicamente il problema è presente all’:

  • articolo 2 del Decreto Legislativo n. 215 del 2003 sulla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica che vieta “qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell’origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite: a) discriminazione diretta quando, per la razza o l’origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone […]”;
  • articolo 2 del Decreto Legislativo n. 216 del 2003 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro che vieta inoltre “qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell’età o dell’orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite: a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone […]”;
  • articolo 27 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna che prevede infine che:1. È vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l’ampliamento di un’impresa o l’avvio o l’ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma. 2. La discriminazione di cui al comma 1 è vietata anche se attuata: a) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive; b) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso […]”.

Tanto detto, sappiate che le tre disposizioni che avete appena letto valgono anche per i militari … e fin dalla fase del reclutamento! Il Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare(cosiddetto COM) stabilisce infatti:

  • all’articolo 637, titolato proprio “Divieto di discriminazione”, che “fatto salvo il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal presente codice, è vietata in sede di reclutamento ogni forma di discriminazione, secondo quanto disposto dall’articolo 1468”;
  • al successivo articolo 1468, “Discriminazioni e molestie”, che:“1. È vietata nei confronti dei militari ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, di molestia anche sessuale, secondo quanto disposto dai decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215, 9 luglio 2003, n. 216 e 11 aprile 2006, n. 198 [cioè proprio le disposizioni citate poco sopra!]. 2. Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di assegnazioni o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici, ideologici, religiosi, razziali, etnici, per l’orientamento sessuale o per la differenza di genere”.

Penso che se siete arrivati a leggere fin qui avete ormai acquisito le conoscenze sufficienti per decidere autonomamente come comportarvi, valutando anche l’opportunità di agire d’astuzia mettendo (o meno) in campo “contromisure”a tutela della vostra privacy … non mi resta quindi che salutarvi, ad maiora! 

TCGC

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LE MINE ANTIUOMO SONO VIETATE IN ITALIA?

Chiariamo subito che le mine antiuomo in Italia sono vietate, anzi vietatissime! … ivi incluse quelle anticarro con dispositivi “anti-manipolazione[1]. La legge n. 374 del 1997 “Norme per la messa al bando delle mine antipersona” è infatti molto chiara sull’argomento, statuendo inequivocabilmente che “è vietato l’uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di mina antipersona [2], fatto salvo l’utilizzo a fini esclusivi di addestramento per operazioni di sminamento e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine”.

Tanto premesso, come si è arrivati all’approvazione della legge n. 374 del 1997 Norme per la messa al bando delle mine antipersona”? Beh, tale legge non nasce ovviamente dal nulla ma rappresenta il punto di arrivo di una lenta e difficile evoluzione del diritto internazionale dovuta alla crescente consapevolezza che lo sviluppo delle modalità di condurre le operazioni belliche necessitasse del parallelo sviluppo delle norme che ne regolano la condotta: l’dea di fondo era quella di provare a limitare, se non addirittura vietare del tutto, la presenza sul campo di battaglia di dispositivi che, come le mine antiuomo, sono in grado di causare sofferenze inutili, indiscriminate e assolutamente sproporzionate sia alle forze militari combattenti sia, soprattutto, alla popolazione civile.

Tale presa di coscienza, che affonda le proprie radici all’inizio del secolo scorso, ha sicuramente ispirato le Convenzioni di Ginevra del 1949, i relativi Protocolli aggiuntivi del 1977, il II Protocollo “sul divieto o la limitazione dell’impiego di mine, trappole ed altri dispositivi” della “Convenzione delle Nazioni Unite su certe armi convenzionali” (Ginevra, 1980) e, soprattutto, la “Convenzione internazionale per la proibizione dell’uso, stoccaggio, produzione, vendita di mine antiuomo e relativa distruzione” (approvata nel 1997 ad Ottawa e alla quale l’Italia ha aderito nel successivo 1999).

Quest’ultima Convenzione, conosciuta anche come “Trattato di Ottawa”, è infatti intimamente permeata dai decenni di profonda riflessione umanitaria che l’hanno preceduta, soprattutto ad opera della “Campagna Internazionale per il Bando delle Mine Antiuomo”, la cui promotrice Jody Williams è stata addirittura insignita del premio Nobel per la pace nel 1997.

E con le mine antiuomo già presenti negli arsenali, come la mettiamo? Beh, anche in questo caso la legge è molto chiara: vanno distrutte, ad eccezione di una piccola quantità che può esser conservata per l’addestramento del personale addetto allo “sminamento”. L’articolo 22 del Decreto legislativo n. 66 del 2010Codice dell’ordinamento militare(cosiddetto COM) stabilisce infatti che il Ministero della Difesa deve distruggere:

  • l’arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantità limitata e comunque non superiore alle ottomila unità e rinnovabile tramite importazione fino a una quantità non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, destinata esclusivamente all’addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine;
  • le mine antipersona consegnate dalle aziende produttrici e dagli altri detentori, ai sensi dell’articolo 3 della legge 29 ottobre 1997, n. 374”.

Ad maiora!

TCGC

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[1]: che, al contrario delle mine antipersona, non sono ancora vietate dai Trattati e dalle Convenzioni internazionali.

[2]: l’art. 2 della legge n. 374 del 1997 definisce la mina antipersona come “ogni dispositivo od ordigno dislocabile sopra, sotto, all’interno o accanto ad una qualsiasi superficie e congegnato o adattabile mediante specifiche predisposizioni in modo tale da esplodere, causare un’esplosione o rilasciare sostanze incapacitanti come conseguenza della presenza, della prossimità o del contatto di una persona”.

È VERO CHE I MEDICI MILITARI POSSONO AVERE UN SECONDO LAVORO?

Un collega mi ha domandato:“ … è vero che i medici militari possono svolgere un secondo lavoro? Se sì, dov’è scritto?” Iniziamo subito col dire che la risposta è sì! Per il resto, come al solito, bisogna dare una sbirciatina al Decreto Legislativo n.66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM). Tralasciando tutte le motivazioni poste alla base di tale importante eccezione (prima tra tutte quella dell’aggiornamento [1] professionale del medico militare in virtù della delicata funzione che è chiamato a svolgere), la normativa prevede sostanzialmente che al medico militare non applichino le incompatibilità previste per gli altri militari (per approfondire leggi qui!). Ciò significa che i medici militari, contrariamente a quanto accade per gli altri militari, possono legittimamente avere un secondo lavoro (sempre in ambito medico ovviamente [2]!) … svolgere cioè la propria professione medica privatamente al di fuori dell’orario di servizio. In tal senso l’articolo 210 del “Codice dell’ordinamento militare” che, “in deroga all’articolo 894, comma 1” del COM, prevede espressamente che “ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto [3] di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma”. L’ordinamento giuridico militare riconosce quindi al medico militare una “doppia anima” che gli deriva dal fatto di essere allo stesso tempo:

  • un “militare-medico”, cioè un militare che svolge la propria professione (medica) nell’ambito del rapporto di lavoro con l’Amministrazione della Difesa [4], al pari quindi di ogni altro militare;
  • un medico “in senso stretto” che, al di fuori dell’orario di servizio, può legittimamente prestare attività medico-specialistica in regime libero professionale. Naturalmente, permanendo il rapporto di lavoro con l’Amministrazione della Difesa, tale attività non deve essere incompatibile ovvero incidere sulla qualità delle prestazioni mediche svolte come militare.

Tanto premesso, sappiate infine che la legge attribuisce esplicitamente al medico militare una competenza certificativa esclusiva proprio in virtù del possesso contemporaneo di tali caratteristiche (di essere cioè, al contempo, sia un medico che un militare). Infatti, contrariamente a quanto accade per un “comune” medico, il medico militare ha specifiche competenze in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio/rinnovo della patente di guida [5] [6], della patente nautica [7] e del porto d’armi [8] … e questo anche in regime libero professionale (cioè privatamente!). Spero di aver risposto alla domanda … ad maiora!

TCGC

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[1]: in tal senso, tra gli altri, l’art. 209 del Codice dell’Ordinamento Militare (COM) che nello stabilire che “gli ufficiali medici uniscono alle peculiari doti professionali tutte le più spiccate virtù” prevede che questi “si aggiornano sui progressi delle discipline medico-chirurgiche. Al fine di perfezionare la loro cultura o indirizzarla a branche speciali, possono, in seguito a concorso, essere nominati con le qualifiche di sanitari militari, corrispondenti a quelle previste per i sanitari civili, presso cliniche o istituti universitari. Possono pure essere chiamati a frequentare corsi speciali di perfezionamento o di preparazione agli esami d’avanzamento presso la scuola di sanità militare o presso ospedali militari”.

[2]: altrimenti sarebbe soggetto alle consuete incompatibilità extraprofessionali, al pari di ogni altro militare (per approfondire leggi qui!).

[3]: questo non è l’unico divieto previsto per i medici militari. L’articolo 209, quarto comma, del COM vieta infatti “agli ufficiali medici di eseguire visite e redigere certificati nella loro qualità di medici militari, quando le visite: a) non sono previste da disposizioni di legge; b) non sono autorizzate dal Ministero della difesa, ai sensi dell’articolo 200; c) non sono ordinate o autorizzate dai superiori diretti”.

[4]: come avviene ad esempio, ai sensi dell’art. 200 del Codice dell’Ordinamento Militare (COM), in materia di visite medico-legali:“1. Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono richiedere l’opera degli ufficiali medici per visite medico-legali ai propri dipendenti, nei seguenti casi:

a) per accertare l’esistenza, la natura e il grado di infermità sulle quali si devono motivare provvedimenti di licenza, di aspettativa, di riforma e di riposo, di impiegati non appartenenti a quelle amministrazioni statali contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461; tali accertamenti sono praticati sempre con visite collegiali se si tratta di collocamento in riforma o a riposo, mentre per il collocamento in aspettativa la visita è fatta da un solo ufficiale medico;

b) per stabilire la reale esistenza dell’allegata inabilità fisica dei rivenditori di generi di privativa, che chiedono di essere rappresentati da un commesso; l’accertamento si esegue mediante visita collegiale;

c) per verificare l’inabilità allegata dagli alunni delle scuole primarie e secondarie che domandano la esenzione dalle esercitazioni di educazione fisica; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;

d) per constatare l’idoneità fisica degli aspiranti a impieghi in pubbliche amministrazioni; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico, se non è esplicitamente richiesto l’intervento di un collegio medico;

e) per accertare malattie dei docenti delle scuole primarie e secondarie, che chiedono il conferimento di indennità per motivi di salute; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico, salvo i casi nei quali venga tassativamente richiesta la visita collegiale dall’autorità interessata;

f) per accertare se esista indicazione alle cure balneo-termali negli stabilimenti militari, secondo le relative norme in vigore;

g) per accertare l’inabilità assoluta e permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

h) per stabilire le condizioni fisiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali chiedono di fare la cessione del quinto dello stipendio; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;

i) per accertare l’idoneità fisico-psichica di coloro che aspirano alla patente di conduttori di autoveicoli: la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;

l) per reclutamento e riforma degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile;

m) ai fini del collocamento in congedo straordinario per infermità dei dipendenti della pubblica amministrazione;

n) altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa, ovvero attribuite dalla legge alla competenza di ufficiali medici, in base alle disposizioni che ne regolano l’esercizio.

2. Le autorità o i privati che richiedono le visite rivolgono ufficialmente la domanda alla Direzione dell’ospedale militare o dell’infermeria autonoma o presidiaria oppure al Comando dal quale dipende l’infermeria di corpo se la visita deve essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell’istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare competente per territorio”.

[5]: art. 119, comma 2, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 “Nuovo codice della strada” – Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida:“l’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici”.

[6]: ai sensi dell’articolo 330, comma 2, del D.P.R. n. 495 del 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” i medici militari possono far parte delle le commissioni medico locali, previste all’art. 119, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 “Nuovo codice della strada” per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici, tra gli altri, di mutilati e minorati fisici, di chi abbia superato i sessantacinque anni di età ed abbia la patente C o superiore e dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie.

[7]: art. 36, comma 3, del Decreto 29 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto” – Giudizio di idoneità:“[…] 3. Il giudizio di idoneità psichica e fisica è espresso, sulla base dei requisiti previsti dall’allegato I, dall’ufficio dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio può essere espresso, altresì, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all’estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un anno”.

[8]: art. 35, n.7, del Regio Decreto n. 773 del 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – cosiddetto T.U.L.P.S.): “Il questore subordina il rilascio del nulla osta [all’acquisto di armi] alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti”.

LA “FACOLTÀ DI NON RISPONDERE” (ART. 64 C.P.P.)

Il codice di procedura penale stabilisce che “prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che […] salvo quanto disposto dall’articolo 66 comma 1 [1], ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso” (articolo 64 c.p.p.). Ciò significa sostanzialmente che la persona sottoposta alle indagini, durante l’interrogatorio, non è obbligata a rispondere alle domande che gli vengono rivolte … può insomma legittimamente rimanere in silenzio. Ovviamente, si devono dare tutte le informazioni necessarie alla propria completa identificazione (cioè le proprie generalità eccetera), ma per il resto può serenamente tacere!

A questo punto vi starete probabilmente chiedendo come mai? Per quale ragione si accorda un “privilegio” del genere a chi è accusato di un reato … magari anche grave? Ebbene, dovete sapere che in uno stato di diritto (com’è il nostro) la “facoltà di non rispondere” trova la propria ragion d’essere principalmente nell’esigenza di evitare che un indagato, a prescindere dal reato di cui è accusato, sia obbligato a rispondere sempre e comunque al Pubblico Ministero/Polizia Giudiziaria. Se così fosse, si correrebbe infatti il serio rischio di poter essere fraintesi … “compromettendo” la propria posizione processuale con una dichiarazione che viene messa a verbale e che, conseguentemente, non è poi più possibile rettificare! Il nostro ordinamento giuridico cerca di evitare situazioni del genere partendo dal presupposto che tutti hanno diritto a un “giusto” processo … cosa che, per quanto ci interessa, significa sostanzialmente poter giocare “ad armi pari” quando ci si difende da un’accusa! Credo che a questo punto vi appaia più chiaro come la “facoltà di non rispondere” svolga la fondamentale funzione di riequilibrare i rapporti di forza che, altrimenti, risulterebbero troppo sbilanciati a favore della pubblica accusa, Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria che sia.

Tanto premesso, nel caso foste interrogati dovete sempre avvalervi della “facoltà di non rispondere” e rimanere quindi in silenzio? Ovviamente no! Bisogna sempre agevolare il lavoro del Pubblico Ministero o della Polizia Giudiziaria … è infatti nel vostro interesse fare in modo che si faccia (velocemente) chiarezza sui fatti e sugli eventi che vi riguardano! Ciò nonostante, molto spesso l’interrogatorio avviene in una fase delle indagini durante la quale la Procura gioca sostanzialmente a “carte coperte” e può quindi accadere (e spesso accade!) di non avere la minima idea di quale sia l’oggetto dell’indagine che ci riguarda. Beh, in linea di principio, in tal caso è consigliabile avvalersi della “facoltà di non rispondere”, attendere la chiusura delle indagini preliminari (momento in cui si inizia cioè a giocare a “carte scoperte” – per approfondire leggi qui!) tenendo ben presente che, una volta che il vostro Avvocato di fiducia avrà finalmente accesso a tutta la documentazione e agli atti che vi riguardano, potrete entro 20 giorni “presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio” (art. 415 bis del codice di procedura penale) … fermo restando che se chiedete di “essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi”!

Un doveroso chiarimento prima di concludere: quanto detto vale solo per la persona sottoposta alle indagini, cioè per l’indagato. Il testimone, ad esempio, non può esercitare alcuna “facoltà di non rispondere” … anzi, ha al contrario il preciso obbligo di rispondere a tutte le domande che gli vengono fatte dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria, non dimenticatelo!

Considerate quanto abbiamo appena detto una chiacchierata tra amici, le cose sono infatti molto più complicate di come può apparire ed è quantomai necessario farsi sempre “guidare” da un professionista del settore perché camminate su un terreno minato! Vi consiglio pertanto di affidarvi al vostro Avvocato di fiducia, soprattutto se magari siete in stato di fermo o, peggio, in custodia cautelare … sarà lui ad individuare la strategia processuale più adatta al vostro caso: ad ognuno il proprio mestiere! Vi lascio con un vecchio detto che fa più o meno così: “… se pensate che rivolgersi a un Avvocato serio costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro farvi assistere da quello sbagliato!” … pensateci sopra!

Ad maiora!

TCGC

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[1]: art. 66, comma 1, c.p.p.:“nel primo atto cui è presente l’imputato, l’autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant’altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false […]”.

LA “CONDOTTA” NELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Come si è già avuto modo di evidenziare, la responsabilità amministrativo-contabile (per approfondire leggi qui!) trae la propria origine dalla condotta del dipendente pubblico che causi un danno e non, come troppo spesso erroneamente si crede, da atti/provvedimenti (illegittimi) che questi abbia semmai adottato [1] … è il danno che interessa in questa sede e non la legittimità o meno dell’atto! Salvo alcune eccezioni, tale condotta (dannosa) non è stata tipizzata dal legislatore, non è stata cioè standardizzata. La responsabilità amministrativo-contabile (per approfondire leggi qui!) ha quindi come primo presupposto la condotta di un pubblico dipendente (o assimilato) che provochi un danno allo Stato, a una Pubblica Amministrazione o a un Ente Pubblico. In tale contesto, la competenza della Corte dei conti non è limitata a sindacare le condotte tenute contro legge, ma anche a quelle cosiddette “discrezionali” che potrebbero essere anche solo formalmente rispettose della legge, in quanto basate (nella sostanza) su scelte economicamente non convenienti se non, addirittura, illogiche o irrazionali.

La condotta dannosa può essere:

  • attiva, nel caso in cui il dipendente abbia materialmente tenuto un comportamento che causato il danno, ovvero omissiva [2] nel caso in cui lo stesso non abbia invece fatto ciò che era tenuto a fare (ad esempio nel caso di omessa custodia di beni o valori),
  • istantanea, se si concretizza in un’unica azione o omissione (ad esempio un incidente automobilistico), oppure continuativa se si realizza in un lasso di tempo apprezzabilmente più lungo.

Tale distinzione non è banale poiché i due tipi di condotta prevedono un diverso termine di prescrizione [3] (che, per le prime, decorre dal momento dell’azione o dell’omissione e, per le seconde, dalla data di cessazione delle stesse – per approfondire leggi qui!).

Può accadere che il pubblico dipendente abbia tenuto la condotta dannosa non per propria libera scelta. Tralasciando i casi di legittima difesa, stato di necessità o incapacità di intendere e di volere (che non tratteremo per esigenze di chiarezza e sinteticità), possiamo dire che in tal caso il dipendente può scagionarsi quando ha tenuto la condotta dannosa:

  • osservando una circolare o una direttiva interna che imponeva o, quanto meno, “suggeriva” di tenere quel determinato comportamento. Si faccia bene attenzione che nessuna rilevanza pratica viene comunemente data alla cosiddetta “prassi d’ufficio”: il “si è sempre fatto così” non rappresenta in questo caso una scusante;
  • per ordine del proprio superiore gerarchico. Rileva però in questo caso il cosiddetto “dovere di rimostranza”, cioè il dovere di far comunque presente al superiore l’illegittimità/non correttezza dell’ordine ricevuto. Se questo poi viene ribadito (preferibilmente per iscritto), non potrà che essere eseguito, ma a questo punto sarà il superiore che lo ha impartito che, ovviamente, risponderà del danno erariale.

Abbiamo prima utilizzato il termine “discrezionale”. Ritengo utile approfondirlo un minimo: l’articolo 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994 esplicita infatti il concetto dell’“insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”, ma ciò che cosa significa esattamente? Beh, tale concetto è una conseguenza del principio secondo cui il giudice contabile (al pari di ogni altro giudice) non può sostituirsi alla Pubblica Amministrazione valutando quali siano le scelte organizzative o gestionali migliori da dover adottare: detto in altre parole il giudice deve giudicare e l’amministratore amministrare. Non c’è spazio per altro, ognuno deve fare il proprio mestiere senza eccezioni o “sconfinamenti” di sorta. Ciononostante, in alcuni casi la competenza a giudicare della Corte dei conti può superare tale limite, potendosi infatti estendere a tutte quelle scelte discrezionali che risultino palesemente arbitrarie, irrazionali, illogiche, antieconomiche e quindi inidonee a soddisfare il pubblico interesse e/o i fini istituzionali dell’Ente Pubblico ovvero adottate contro legge.

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[1]: la semplice adozione di un atto illegittimo non implica, di per sé, un danno erariale ma costituisce sicuramente un valido “indizio” che questo possa essere stato causato: l’atto illegittimo è quindi solo un fatto, un accadimento, da cui il giudice contabile deve partire per verificare se è provocato o meno un danno erariale.

[2]: l’omissione, come nel diritto penale, consiste nel fatto di non attivarsi per fare quello che si ha il dovere (giuridico) di fare (con parole diverse, il secondo comma dell’articolo 40 del codice penale stabilisce proprio questo).

[3]: i due tipi di condotta prevedono un diverso termine di prescrizione che, per le prime, decorre dal momento dell’azione o dell’omissione e, per la seconde, dalla data di cessazione delle stesse o da quella della loro scoperta.

LA PRESCRIZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Un discorso introduttivo è qui necessario: che cos’è la prescrizione? Il codice civile ci dice sostanzialmente che la prescrizione è quella causa di estinzione del diritto che deriva dall’inattività del titolare per un periodo di tempo determinato dalla legge (articolo 2934 del codice civile). Detto altrimenti, quando il titolare di un diritto (com’è il diritto della Pubblica Amministrazione a vedersi risarcito il danno subito, per intenderci!) rimane inattivo, inerte e cioè non esercita il proprio diritto per il periodo di tempo indicato dalla legge, lo perde … non lo può cioè più esercitare o far valere! Accade insomna che, quando un diritto viene trascurato dal proprio titolare, tale situazione viene sostanzialmente equiparata (allo scoccare del periodo stabilito) ad una manifestazione di disinteresse e la cosa vale anche quando è la stessa Pubblica Amministrazione a non esercitare un proprio diritto, com’è appunto quello di farsi risarcire il danno erariale subito.

La legge n. 20 del 1994 (come modificata dalla legge n. 369 del 1996) ha messo un poco di ordine in materia stabilendo un unico termine prescrizionale di 5 anni valido per ogni illecito amministrativo-contabile (per approfondire leggi qui!); in passato, infatti, i termini di prescrizione per l’illecito amministrativo-contabile cambiavano in relazione a diverse ipotesi nonché in base a diverse tipologie di dipendente pubblico, rendendo la materia molto più complicata di quanto non sia oggi. L’articolo 66 del codice della giustizia contabile (Decreto Legislativo n. 174 del 2016), inoltre, completa la disciplina della prescrizione stabilendo sostanzialmente che questa possa essere interrotta [1] una sola volta per il massimo di due anni. Quanto detto significa in soldoni che in materia di prescrizione della responsabilità amministrativo-contabile c’è un limite invalicabile pari a 7 anni (5 anni per la prescrizione + 2 anni per l’eventuale interruzione del termine prescrizionale): oltre i 7 anni non si può andare, oltre tale termine non ci può quindi essere alcuna condanna perché l’obbligo del dipendente danneggiante al risarcimento del danno erariale si è estinto e nulla è più dovuto! Naturalmente, sarà il vostro Avvocato a fare in modo che il giudice si accorga dell’intervenuta prescrizione e chiuda di conseguenza il processo.

Ma da quando partono questi 7 anni? Sebbene i giudici della Corte dei conti non siano concordi al 100%, possiamo però affermare che il termine di prescrizione inizia a decorrere da quando si verifica il danno (e non, come sostenuto da alcuni, da quando il dipendente pubblico ha tenuto il comportamento dannoso – per approfondire leggi qui!) o dalla scoperta del danno stesso quando questo è stato nascosto cioè, usando le parole dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, “in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”.

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[1]: si ha interruzione della prescrizione quando il titolare del diritto (in questo caso il titolare del diritto al risarcimento del danno erariale) smette di essere inerte o inattivo. Tale evenienza si verifica in caso di messa in mora del dipendente presunto responsabile del danno, costituzione di parte civile nel processo penale, invito a dedurre, fermo amministrativo eccetera.

IL “RAPPORTO DI SERVIZIO” NELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

L’articolo 52 del Regio decreto n. 1214 del 1934 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti” tutt’ora vigente stabilisce che “i funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell’ordine giudiziario e quelli retribuiti da Amministrazioni, Aziende e Gestioni statali ad ordinamento autonomo, che nell’esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza, cagionino danno allo Stato o od altra Amministrazione dalla quale dipendono, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali. La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto” (per approfondire leggi qui!). Ma chi sono esattamente i “funzionari, impiegati ed agenti” sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti? Certo, direte voi, per i militari il problema non sussiste … ma siete proprio sicuri? Per i soldati di leva, ad esempio, come ci comportiamo? Ricordiamoci soprattutto che la leva è stata solo sospesa e non abolita come comunemente si crede (per approfondire leggi qui!). Stessa cosa per gli Ufficiali di complemento … e cosa possiamo poi dire per le molte forme di servizio “temporaneo” come, ad esempio, quello svolto dai riservisti o dagli appartenenti alla cosiddetta “riserva selezionata”? Come vedete, il problema non è affatto banale!

In passato, durante la prima parte del secolo scorso, si riteneva fuori ogni dubbio che i “funzionari, impiegati ed agenti” sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti fossero solo i pubblici dipendenti, ovvero quei soggetti legati alla Pubblica Amministrazione da un legame che nasceva volontariamente, dopo il superamento di un pubblico concorso, a seguito di formale investitura [1]. Poi, con il passare degli anni, la Corte dei conti iniziò però ad abbandonare il concetto di rapporto di pubblico impiego ritenendo sufficiente anche il semplice rapporto di servizio. Ma cos’è il rapporto di servizio e in cosa si differenzia dal rapporto di pubblico impiego? Beh, il rapporto di servizio è sicuramente un concetto molto più “elastico” di quello di pubblico impiego: infatti, a differenza di quest’ultimo, abbraccia situazioni in cui il soggetto si trovi suo malgrado investito di funzioni pubbliche, anche senza volerlo (ed ecco risolto, ad esempio, il problema dei militari di leva). Il passaggio epocale ai fini della responsabilità amministrativo-contabile è stato però quello di abbandonare definitivamente una concezione formale di pubblico dipendente (basata sul rapporto di pubblico impiego ovvero sulla qualifica pubblica del danneggiante) per arrivare ad una concezione più aperta che privilegia l’esercizio di funzioni pubbliche ovvero la gestione di risorse pubbliche, anche di fatto, a prescindere quindi dalla circostanza che il danneggiante sia formalmente legato alla Pubblica Amministrazione da un formale rapporto di pubblico impiego. Diciamocelo chiaramente, oggi non è più necessario essere un pubblico dipendente nel senso tradizionale del termine per essere chiamati a rispondere di danno erariale [2] ed ecco, infatti, che la Corte dei conti ha riconosciuto l’esistenza di un rapporto di servizio, ad esempio, tra un privato che ha ricevuto dei finanziamenti e la Pubblica Amministrazione, tra un Comune ed i lavoratori socialmente utili, tra la Regione ed i privati che hanno organizzato corsi di formazione professionale con fondi dell’Unione europea, eccetera. Come è evidente, la questione ancora “ribolle” di molteplici interpretazioni/applicazioni giurisprudenziali … staremo a vedere!

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[1]: la Costituzione di occupa in diversi articoli del pubblico impiego come, ad esempio, quando sancisce che:

  • tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici o alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro” (articolo 51);
  • i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore” (articolo 54);
  • agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso” (articolo 97);
  • i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” (articolo 98).

[2]:  nell’accertamento  del rapporto di servizio, si prescinde oggi dalla natura pubblica o privata del soggetto. Se poi non ci fosse alcun rapporto di servizio, la Pubblica Amministrazione danneggiata può comunque sempre rivolgersi al giudice ordinario per farsi risarcire il danno.

IL MILITARE PUÒ ACCETTARE REGALI?

Un collega mi ha scritto per trovare finalmente risposta a una domanda ricorrente. Si possono accettare regali da soggetti terzi, magari anche esterni all’Amministrazione della Difesa? Mi spiego meglio … può, ad esempio:

  • il Capo Ufficio Amministrazione di una Caserma accettare un regalo natalizio da parte di una Ditta che lavora nella Caserma stessa;
  • un Comandante accettare un regalo da parte di un dipendente che, ad esempio, viene trasferito al termine dell’addestramento?

Tanto detto, qual è, secondo voi, la risposta giusta? Si oppure No? Beh, come accade spesso, la risposta giusta è nel mezzo … i latini dicevano in medio stat virtus (cioè la virtù sta nel mezzo) e come al solito avevano ragione da vendere! Proprio per scongiurare il rischio di avere possibili problemi in futuro, sappiate allora che il dipendente pubblico (e quindi anche il militare!) non può accettare regali a meno che non siano di “modico valore”. Badate bene, ho usato il termine “accettare” e non “chiedere” o, ancora peggio, “sollecitare” o “pretendere”, perché così facendo si potrebbe incorrere in reati quali la concussione o la corruzione … ma questo non è il topic di questo post! Tornando quindi al nostro discorso, sappiate che l’articolo 54 [1] del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” prevede “per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia”.

Ma quando un regalo si considera di “modico valore”? Vi dico subito che vengono considerati di “modico valore” i regali dal valore orientativo di 150 euro. Tale cifra è stata espressamente indicata all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, titolato proprio “Regali, compensi e altre utilità”. Dato che siete arrivati a leggere fin qui e che tale articolo presenta dei contenuti interessanti, ve lo posto integralmente:“1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. 2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto. 3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico valore. 4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all’esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell’ente e alla tipologia delle mansioni. 6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza. 7. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione, il responsabile dell’ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo” (art. 4 del D.P.R. n. 62 del 2013).

Credo che a questo punto abbiate tutti gli strumenti per capire da soli se potete o meno accettare il regalo che vi è stato appena fatto … non mi resta quindi che salutarvi, ad maiora!

TCGC

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[1]: come modificato dalla legge n. 190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

IL “COMITATO DEI CAPI”

Un collega mi ha chiesto cosa sia il “Comitato dei Capi”. Beh … iniziamo col dire che il nome esatto da utilizzare è Comitato dei Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate. Ebbene, esso non è altro che un organo consultivo a disposizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa (per fargli meglio esercitare le proprie funzioni, insomma!) di cui fanno parte, oltre che il Capo di Stato Maggiore della Difesa (che lo presiede), i tre Capi di Stato Maggiore di Forza Armata (Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare), il Segretario Generale della Difesa ed il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il “Comitato dei Capi” viene essenzialmente disciplinato dall’:

  • articolo 28 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 Codice dell’ordinamento militare (cosiddetto COM) che prevede che:“Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. È presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa, e ne fanno parte, altresì, il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri. 2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell’Arma, e per il Segretario generale della difesa. 3. Le disposizioni regolanti il funzionamento dell’organo sono contenute nel regolamento” (e cioè dal TUOM);
  • articolo 102 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM) che statuisce, inoltre, che:“Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, di cui all’articolo 28 del codice [cioè del COM, proprio all’articolo che ho postato poco sopra!] è presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa che lo convoca e ne fissa l’ordine del giorno. 2. Il Capo di stato maggiore della difesa si avvale del Comitato per l’esame di ogni questione, di sua competenza, di carattere tecnico, militare o amministrativo. 3. Il Ministro può chiedere l’iscrizione all’ordine del giorno dei lavori del Comitato di ogni altra questione di interesse politico-militare e della difesa. 4. Il Presidente del Comitato può invitare alle adunanze, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell’amministrazione pubblica, nonché personalità di particolare competenza nel campo scientifico, industriale, economico, giuridico e militare. 5. Il funzionamento del Comitato è assicurato dal personale addetto allo Stato maggiore della difesa”.

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LA COMPETENZA TERRITORIALE DI TRIBUNALI E PROCURE MILITARI

La competenza territoriale di Tribunali e Procure Militari viene essenzialmente disciplinata dal Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM). L’articolo 55 del COM, titolato proprio “Circoscrizioni territoriali”, stabilisce infatti che:“1. I Tribunali militari e le Procure militari sono tre e hanno sede in Verona, Roma e Napoli. 2. Il Tribunale militare e la Procura militare di Verona hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia- Romagna. 3. Il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna. 4. Il Tribunale militare e la Procura militare di Napoli hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia”.

Naturalmente, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 8 del codice di procedura penale [1], tale competenza territoriale viene individuata sulla base del luogo dove è stato commesso il reato … mi spiego meglio: se la mia Unità ha sede nel nord Italia, ad esempio in Piemonte, ma io commetto un reato militare durante un campo addestrativo, ad esempio in Sardegna, la Procura Militare chiamata ad indagare sarà quella di Roma (nella cui area di competenza territoriale ricade la regione Sardegna) e non quella di Verona (anche se normalmente competente per i reati militari commessi presso la sede stanziale della mia Unità di appartenenza). La stessa cosa avverrà ovviamente per il Tribunale Militare: verrò cioè giudicato dal Tribunale Militare di Roma (e non da quello di Verona!).

Un’ultima cosa prima di concludere … e se il reato viene commesso all’estero, ad esempio in missione? Chi sarà competente? Nulla di complicato: come al solito è tutto scritto, basta solo sapere dove! Infatti, sia l’articolo 19 della legge n. 145 del 2016 che l’articolo 273, primo comma, del codice penale militare di pace (CPMP) prevedono in tal caso che la competenza sia del Tribunale Militare di Roma. La cosa non vale però per i reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, perchè in tal caso è competente il “Tribunale militare del luogo di stanza dell’unità militare alla quale appartiene l’imputato” (art. 273, secondo comma, del CPMP).

Ovviamente le cose sono ben più complicate ma, in considerazione del taglio “pratico” che abbiamo deciso di dare ai post di avvocatomilitare.com, penso per il momento di non dover aggiungere altro … ad maiora!

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[1]: articolo 8 del codice di procedura penale:“1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato. 2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione. 3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone. 4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto”.

LA CORRISPONDENZA DEI GRADI TRA LE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE E QUELLE A ORDINAMENTO CIVILE

Dopo aver pubblicato il post sulla corrispondenza dei gradi militari tra le diverse Forze Armate/Arma dei Carabinieri/Corpo della Guardia di Finanza (per approfondire leggi qui!) un collega mi ha chiesto di approfondire anche il problema della corrispondenza dei gradi delle Forze di Polizia ad ordinamento militare con le qualifiche di quelle a ordinamento civile. Beh, nulla di più semplice! Come al solito è tutto scritto nel Codice dell’ordinamento militare(Decreto legislativo n. 66 del 2010 – il cosiddetto COM) che ha dedicato alla questione l’articolo 632. Infatti, tale articolo stabilisce che “l’equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile è così determinata: a) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti; b) generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore e corrispondenti; c) colonnello e corrispondenti: primo dirigente e corrispondenti; d) tenente colonnello e corrispondenti: vice questore e corrispondenti; e) maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto e corrispondenti; f) capitano e corrispondenti: commissario capo e corrispondenti; g) tenente e corrispondenti: commissario e corrispondenti; h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario e corrispondenti; i) luogotenente e corrispondenti: sostituto commissario e corrispondenti; l) primo maresciallo e corrispondenti: ispettore superiore e corrispondenti; m) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo e corrispondenti; n) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore e corrispondenti; o) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore e corrispondenti; p) sergente maggiore capo e corrispondenti: sovrintendente capo e corrispondenti; q) sergente maggiore e corrispondenti: sovrintendente e corrispondenti; r) sergente e corrispondenti: vice sovrintendente e corrispondenti; s) caporal maggiore capo scelto e corrispondenti: assistente capo e corrispondenti; t) caporal maggiore capo e corrispondenti: assistente e corrispondenti; u) caporal maggiore scelto e corrispondenti: agente scelto e corrispondenti; v) primo caporal maggiore e corrispondenti: agente e corrispondenti”.

Tutto qui … Ad maiora!

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QUAL È IL GRADO A PARTIRE DAL QUALE SI ACCEDE ALLA DIRIGENZA MILITARE?

Qual è il grado a partire dal quale si accede alla dirigenza militare? La domanda non è banale e merita un approfondimento in quanto la normativa non è molto chiara sull’argomento. Infatti, se è fuori da ogni dubbio che un Colonnello, un Capitano di Vascello, un Ammiraglio o un Generale sono dei dirigenti militari, non è altrettanto chiaro se lo siano anche un Maggiore, un Tenente Colonnello, un Capitano di Corvetta o di Fregata. Ebbene … la dirigenza militare, ad oggi riservata al ruolo Ufficiali, inizia dal grado di Maggiore/Capitano di Corvetta. Infatti, l’articolo 627, terzo comma, del Decreto legislativo n. 66 del 2010 Codice dell’ordinamento militare(cosiddetto COM) stabilisce che “la carriera degli ufficiali, preposti all’espletamento delle funzioni di direzione, comando, indirizzo, coordinamento e controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, ha sviluppo dirigenziale” … detto altrimenti solo gli Ufficiali possono accedere alla dirigenza … ma ci resta da chiarire a partire da quale grado? Per rispondere a tale domanda ci viene in aiuto il successivo articolo 1820 COM: quest’ultimo, infatti, indicandoci i gradi a cui viene corrisposta l’indennità dirigenziale, vi include anche Maggiori e Tenenti Colonnelli (e gradi corrispondenti), rendendo evidente il fatto che anche il personale che rivesta tali gradi faccia parte della dirigenza militare.

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È VERO CHE IL COMANDANTE DEVE “AFFONDARE” CON LA PROPRIA NAVE?

Un collega mi scrive per sapere se esiste davvero una norma che obblighi il Comandante di una nave ad “affondare” con essa (ad esempio in caso di naufragio). Beh … iniziamo subito col dire che la risposta è no! Dal punto di vista giuridico, infatti, non esiste un alcun obbligo del genere (fortunatamente direi!) sebbene nel passato, anche non lontanissimo, si siano effettivamente registrati episodi di eroismo del genere.

Tanto premesso, sappiate che dal punto di vista giuridico il Comandante ha però un particolare e qualificato dovere di esporsi al pericolo: infatti, il Codice della navigazione (R.D. n. 327 del 1942) prevede espressamente che “[…] il comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia” (articolo 303 del Codice della navigazione – Abbandono della nave in pericolo). Essendo, tra l’altro, il naturale organizzatore e controllore delle modalità di sbarco dell’equipaggio e dell’eventuale personale trasportato, deve logicamente essere l’ultimo ad abbandonare la propria nave e il mancato rispetto di tale obbligo (giuridico) viene addirittura sanzionato penalmente: infatti, sempre ai sensi del Codice della navigazione, “il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dell’aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, è punito con la reclusione fino a due anni. Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante, ovvero l’incendio, la caduta o la perdita dell’aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l’aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni” (articolo 1097 del Codice della navigazione – Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante).

Fa da contorno a quanto appena detto il successivo articolo 1098 del Codice della navigazione, titolato “Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente dell’equipaggio”, ai sensi del quale “il componente dell’equipaggio, che senza il consenso del comandante abbandona la nave o il galleggiante in pericolo, è punito con la reclusione fino a un anno. Alla stessa pena soggiace il componente dell’equipaggio dell’aeromobile, che senza il consenso del comandante si lancia col paracadute o altrimenti abbandona l’aeromobile in pericolo. Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante ovvero l’incendio, la caduta o la perdita dell’aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l’aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni”.

Non me ne vogliano i colleghi della Marina, so benissimo che c’è altro da dire ma questo post non è stato scritto per loro … ma per chi conosce meno la materia e cerca solo qualche spunto per approfondire!

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LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MILITARE: IL DOLO E LA COLPA (GRAVE)

Rispondendo alla domanda di un collega, ho notato di aver dedicato attenzione al dolo e al la colpa (soprattutto grave per approfondire leggi qui!) nella responsabilità amministrativo-contabile (per approfondire leggi qui!), tralasciando però il fatto che vi si faccia ricorso anche quando si parla di comune responsabilità civile … in effetti … dobbiamo dire che il ricorso ai concetti del dolo e della colpa (grave) non è un’esclusiva dell’ambito amministrativo-contabile! Tali concetti si usano infatti anche per delineare la comune responsabilità civile del militare/dipendente pubblico. L’articolo 22 del D.P.R. n.3 del 1957 titolato “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” (che per quanto attiene alla responsabilità civile è pienamente vigente e applicabile anche agli appartenenti alle Forze Armate, cioè anche a tutti noi militari) prevede proprio che “l’impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell’articolo 23 [1] [ovvero con dolo o colpa grave appunto!] è personalmente obbligato a risarcirlo. L’azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l’azione diretta nei confronti dell’Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato”. Per quanto precede, è evidentemente chiara la scelta legislativa che ha delineato un sistema di responsabilità civile, parallelo a quello della responsabilità amministrativo-contabile (per approfondire leggi qui!), che vede:

  • da un lato, la pubblica amministrazione rispondere integralmente per tutti i danni e pregiudizi (cioè anche quelli dovuti a colpa semplice) cagionati dal proprio dipendente a soggetti terzi (fatta salva la cosiddetta rivalsa [2] nei relativi confronti);
  • dall’altro, il pubblico dipendente danneggiante rispondere invece nei confronti del soggetto danneggiato soltanto nel caso in cui la propria condotta sia stata dolosa o (gravemente) colposa (cioè per colpa grave – per approfondire leggi qui!).

Detto tra noi … la naturale conseguenza di tale sistema è che, nella pratica, il soggetto danneggiato preferirà far causa alla Pubblica amministrazione che non direttamente al singolo militare/dipendente pubblico, poiché è di fatto molto più semplice ed agevole far causa allo Stato, più solvibile (cioè sicuramente in grado di pagare al danneggiato eventuali risarcimenti … meglio del singolo militare insomma!) e che risponde anche per colpa semplice, che non direttamente al militare/pubblico dipendente poiché, come abbiamo avuto modo di chiarire sopra e ammesso poi che il militare danneggiante abbia effettivamente tutti i soldi per risarcire, quest’ultimo risponde solo per dolo e colpa grave che, come sappiamo (per approfondire leggi qui!), sono criteri di imputazione che ne limitano di molto la responsabilità e, conseguentemente, ne rendono molto più difficile la dimostrazione in giudizio.

Una piccola precisazione prima di concludere … anche in materia di responsabilità civile del pubblico dipendente/militare, vale sostanzialmente quanto ho scritto sulla colpa grave in ambito amministrativo-contabile (per approfondire leggi qui!).

TCGC

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[1]: l’articolo 23 del D.P.R. n. 3 del 1957 prevede infatti che “è danno ingiusto, agli effetti previsti dall’articolo 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave”.

[2]: cioè il farsi rimborsare dal proprio dipendente. In tal senso l’art 22 del D.P.R. n. 3 del 1957 che espressamente prevede che “l‘amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest’ultimo”.

LA “CULPA IN VIGILANDO”

La culpa in vigilando è quella responsabilità tipica dei dirigenti [1] per omessa [2], tardiva, insufficiente, inadeguata o carente vigilanza/controllo [3] sul lavoro o sulla condotta tenuta dei propri dipendenti. Stiamo sempre parlando di danno erariale (per approfondire leggi qui!) e, quindi, anche in questo caso il dirigente risponderà solo titolo di dolo o colpa grave (per approfondire leggi qui!): ciò significa, nella pratica, che il dirigente deve comunque sempre essere materialmente in grado di poter riconoscere il comportamento illecito del proprio dipendente … non stiamo cioè parlando di responsabilità oggettiva! Nel caso in cui si sommino poi il danno erariale del dipendente e la culpa in vigilando del dirigente, quest’ultimo beneficerà del cosiddetto “beneficio di escussione” e ciò significa che la Pubblica amministrazione danneggiata dovrà preventivamente rifarsi sul dipendente che ha causato il danno (il danneggiante principale insomma) e, solo se questi non riesca poi a risarcire integralmente il danno causato, sul dirigente per la parte rimanente.

TCGC

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[1]: in passato, quanto meno fino alla legge anticorruzione n. 190 del 2012, anche ai vertici politici, ivi inclusi i Ministri, rispondevano per culpa in vigilando al pari di ogni dirigente.

[2]: l’omissione, come nel diritto penale, consiste nel fatto di non attivarsi per fare quello che si ha il dovere (giuridico) di fare (con parole diverse, il secondo comma dell’articolo 40 del codice penale stabilisce infatti proprio questo).

[3]: sebbene sia evidente come ogni dirigente debba vigilare sui propri sottoposti, soprattutto in strutture con una rigida gerarchia come sono le organizzazioni militari, la normativa alla base di tale obbligo del dirigente è il D.Lgs. n. 165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che:

  • all’articolo 16, comma 1 lettera e., stabilisce che i dirigenti di uffici dirigenziali generali “dirigono, coordinano e controllano l’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia”;
  • all’articolo 17, comma 1 lettera d., stabilisce che i dirigenti “dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia”.

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL MILITARE: LA COLPA GRAVE

Abbiamo di fronte un argomento decisamente complesso … quindi … se siete interessati … prendetevi una bella tazza di caffè, rilassatevi e provate a seguirmi … cercherò di essere il più semplice e conciso possibile! Preciso da subito una cosa molto importante e tutt’altro che scontata: non esiste alcuna definizione legislativa di colpa grave [1] che ci possa essere d’aiuto!

Tanto premesso, iniziamo col dire che l’articolo 1 della legge n. 20 del 1994, individua nel dolo e nella colpa grave i criteri ordinari di imputazione della responsabilità amministrativo-contabile (per approfondire leggi qui!). Tale intervento normativo è stato molto importante perché in passato (cioè prima del 1994) la responsabilità del pubblico dipendente/militare si incentrava invece, oltre che sul dolo e sulla colpa grave, anche sulla colpa lieve, cioè su di un criterio di imputazione ben più severo di quello che vige oggi … in passato era cioè molto più semplice di oggi poter essere chiamati dalla Corte dei conti a rispondere di danni, anche non gravi … quindi, non lamentiamoci troppo!

Tralasceremo il concetto di dolo che è molto intuitivo poiché ruota intorno all’intenzionalità della condotta (nel dolo l’azione o l’omissione è difatti consapevolmente voluta dal dipendente che ne paga quindi le conseguenze) … ci concentreremo pertanto su cosa sia la colpa grave e sulle ragioni per cui, negli anni, si sia voluta limitare la responsabilità amministrativa del dipendente pubblico (dalla colpa lieve alla colpa grave appunto!). Ebbene, sappiate che tradizionalmente si giustifica tale limitazione di responsabilità del dipendente pubblico/militare alla colpa grave (che, ricordiamoci, è oggi il criterio generale di imputazione del danno!) a causa:

  • della sempre maggiore complicatezza del lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione;
  • del sempre più considerevole sforzo di diligenza e professionalità che viene dunque richiesto;
  • delle note ed evidenti disfunzioni dell’apparato pubblico che, di fatto, complicano la vita ai pubblici dipendenti/militari.

Ecco perché si è ritenuto opportuno che i pubblici dipendenti/militari rispondessero solo delle mancanze più gravi, accollando il restante “rischio lavorativo” sull’apparato pubblico. Si è tentato cioè di trovare un (difficilissimo) punto di equilibrio in modo da non spaventare “troppo” il pubblico dipendente/militare sui rischi connessi al proprio lavoro cercando, al contrario, di fargli considerare la responsabilità amministrativo-contabile (per approfondire leggi qui!) più come uno “stimolo” a far bene che non come un “disincentivo” al lavoro … non altro per evitare di correre il rischio di poter sbagliare e di dover quindi pagare per gli errori commessi, anche se lievi.

Come abbiamo detto all’inizio del post, il concetto di colpa grave non è esplicitato o spiegato in nessuna legge. Si tratta infatti di un concetto molto “elastico” che può quindi essere difficilmente “tipizzato” … detto altrimenti, standardizzato. Come accade normalmente quando una legge presenta delle lacune, è la giurisprudenza poi che deve colmare i vuoti che si presentano quando bisogna applicarla … cioè caso per caso … “sul campo” … nel corso dei vari giudizi che si presentano nelle aule giudiziarie. In tale contesto, dall’analisi della giurisprudenza della Corte dei conti possiamo però ricavare degli “indici sintomatici”, cioè degli “indizi” in presenza dei quali è possibile parlare appunto di colpa grave … non dimentichiamo però che solo caso per caso (cioè al termine di un giudizio, con una sentenza insomma!) si potrà poi avere la certezza se, nel caso specifico, la colpa sia stata o meno grave, ovvero se il pubblico dipendente/militare possa essere o meno chiamato a risarcire il danno che ha causato! Tali indici sintomatici, sebbene siano molti e variegati, presentano però degli aspetti comuni perché presuppongono, quantomeno:

  • la piena previsione dell’evento dannoso (la cosiddetta colpa cosciente);
  • l’abnorme e macroscopica violazione della legge, dei regolamenti o delle norme di servizio;
  • il totale disprezzo e inosservanza delle più basilari regole di buon senso, prudenza e cautela;
  • un errore professionale inescusabile, da valutarsi naturalmente in base alle qualifiche, alle conoscenze e alle competenze del dipendente pubblico/militare autore del danno.

Ebbene … dall’esame di tali criteri interpretativi possiamo affermare che, in linea generale, la colpa grave non implica quindi solo una semplice violazione della legge ovvero una semplice negligenza, imprudenza o imperizia nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, essendo al contrario necessario che il comportamento “antidoveroso” tenuto dal pubblico dipendente/militare si concretizzi invece in una macroscopica violazione delle più basilari regole di prudenza ovvero un errore professionale inescusabile, tale cioè da rendere l’evento dannoso facilmente prevedibile e quindi evitabile, da valutarsi sempre caso per caso, volta per volta, da parte del giudice [2].

Penso che ora abbiate abbastanza elementi per afferrare a grandi linee l’argomento … potete quindi consapevolmente andare dal vostro Avvocato di fiducia ed esporre il vostro caso.

Ad maiora!

TCGC

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[1]: cioè a dire il vero esiste anche se non fa molto al caso nostro … sto facendo riferimento all’articolo 5, comma 3 della legge n. 472 del 1997 che, in materia tributaria, definisce la colpa “grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari”.

[2]: in tal senso, anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 371 del 1998 in cui evidenza la nascita di “un nuovo modello di responsabilità del pubblico dipendente (diverso dal generale paradigma aquiliano [cioè la comune responsabilità civile cosiddetta extracontruattale di cui all’articolo 2043 del codice civile]), da rapportare non più ad una formale valutazione di colpevolezza, ma ad una misurazione del concreto pregiudizio”.

GLI IMPEDIMENTI ALL’AVANZAMENTO DEL MILITARE

Un collega mi chiede: in quale legge sono elencati gli impedimenti all’avanzamento del personale militare? Beh … come sempre la risposta è semplice … nel Codice dell’Ordinamento Militare (Decreto legislativo n. 66 del 2010 – cosiddetto COM)! Infatti, se prendete l’articolo 1051, al comma 2 trovate scritto che “[…] non può essere inserito nell’aliquota di avanzamento o valutato per l’avanzamento il personale militare:

a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;

b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;

c) sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado;

d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni […]”.

Ovviamente, c’è altro … molto altro da dire, ma per esigenze di chiarezza e sinteticità è meglio che mi fermi qui! Se comunque ho stuzzicato in voi cusiorità sull’argomento, iniziate con l’andare a leggervi l’articolo 1051 COM nella sua interezza …

Ad maiora!

TCGC

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LA CORRISPONDENZA DEI GRADI NELLE DIVERSE FORZE ARMATE

Diversi colleghi mi hanno chiesto dove possa trovarsi una tabella di corrispondenza dei gradi militari nelle diverse Forze Armate/Arma dei Carabinieri/Corpo della Guardia di Finanza … Beh, di tabelle ce ne sono molte in rete ma io credo sia meglio andare all’origine delle cose e … come sempre … vi consiglio quindi di dare una sbirciatina al Codice dell’ordinamento militare (Decreto legislativo n. 66 del 2010 – il cosiddetto COM per intenderci!): infatti, vi troverete scritto all’articolo:

  • 628 che “la successione e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali è in ordine crescente: a) sottotenente: guardiamarina per la Marina militare; b) tenente: sottotenente di vascello per la Marina militare; c) capitano: tenente di vascello per la Marina militare; d) maggiore: capitano di corvetta per la Marina militare; e) tenente colonnello: capitano di fregata per la Marina militare; f) colonnello: capitano di vascello per la Marina militare; g) generale di brigata: brigadiere generale per l’Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell’Esercito italiano; contrammiraglio per la Marina militare; generale di brigata aerea e brigadiere generale per l’Aeronautica militare; h) generale di divisione: maggiore generale per l’Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell’Esercito italiano; ammiraglio di divisione e ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di divisione aerea e generale ispettore per l’Aeronautica militare; i) generale di corpo d’armata: tenente generale per l’Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell’Esercito italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore capo per la Marina militare; generale di squadra aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per l’Aeronautica militare; l) generale: ammiraglio per la Marina militare”;
  • 629 che “la successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali è in ordine crescente: a) sergente: vice brigadiere per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; b) sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; brigadiere capo per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; d) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare; maresciallo di 3^ classe per l’Aeronautica militare; e) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare; maresciallo di 2^ classe per l’Aeronautica militare; f) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare; maresciallo di 1^ classe per l’Aeronautica militare; g) primo maresciallo: maresciallo maggiore per l’Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di finanza. g-bis) luogotenente: luogotenente per l’Arma dei carabinieri; luogotenente per il Corpo della guardia di finanza. 2. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiali sono così determinate: a) ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti: qualifica speciale; b) ai luogotenenti e gradi corrispondenti: primo luogotenente per l’Esercito italiano, la Marina militare e l’Aeronautica militare; carica speciale per l’Arma dei carabinieri; cariche speciali per il Corpo della guardia di finanza. 2-bis. I sottufficiali a cui sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 hanno rango preminente sui pari grado. Fra essi si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità”;
  • 630 che “la successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati è in ordine crescente: a) primo caporal maggiore: sottocapo di 3^ classe per la Marina militare; aviere capo per l’Aeronautica militare; carabiniere; finanziere; b) caporal maggiore scelto: sottocapo di 2^ classe per la Marina militare; primo aviere scelto per l’Aeronautica militare; carabiniere scelto; finanziere scelto; c) caporal maggiore capo: sottocapo di 1^ classe per la Marina militare; primo aviere capo per l’Aeronautica militare; appuntato per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; d) caporal maggiore capo scelto: sottocapo di 1^ classe scelto per la Marina militare; primo aviere capo scelto per l’Aeronautica militare; appuntato scelto per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza”. Inoltre, tale articolo statuisce che “al caporal maggiore capo scelto, o gradi corrispondenti può essere attribuita la seguente qualifica: qualifica speciale. I caporal maggiori capi scelti qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità”;
  • 631 che “la successione e la corrispondenza dei gradi dei militari di truppa è in ordine crescente: a) caporale: comune di 1^ classe per la Marina militare; aviere scelto per l’Aeronautica militare; b) caporal maggiore: sottocapo per la Marina militare; primo aviere per l’Aeronautica militare. 2. Il militare di truppa senza alcun grado è: a) il soldato per l’Esercito italiano; b) il comune di 2^ classe per la Marina militare; c) l’aviere per l’Aeronautica militare; d) l’allievo carabiniere e l’allievo finanziere; e) l’allievo delle scuole militari, navale e aeronautica; f) l’allievo maresciallo in ferma; g) l’allievo ufficiale in ferma prefissata; h) l’allievo ufficiale delle accademie”.

Tutto qui, come accade spesso non bisogna inventarsi nulla!

TCGC

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LA GUARDIA COSTIERA – CAPITANERIA DI CORPO SVOLGE ANCHE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA?

Iniziamo col dire che la risposta è si! Infatti, l’articolo 1235 del Codice della navigazione [1] (R.D. n. 327 del 1942) prevede che: “[…] sono ufficiali di polizia giudiziaria: 1) i comandanti gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell’aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria: sono attribuite al ENAC nella cui circoscrizione l’aeroporto è compreso; 2) i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonché riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall’autorità giudiziaria; 3) i consoli, riguardo ai reati previsti da questo Codice commessi all’estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare; 4) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell’autorità consolare o, in caso di urgenza di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali. Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria, servizi portuali. Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del Corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell’Amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli aeroporti statali o privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria. Sono inoltre agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di aeroporto statale o privato in servizio di ronda”.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 137 del Decreto legislativo n. 66 del 2010Codice dell’ordinamento militare(cosiddetto COM), “il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera svolge, nell’ambito delle attribuzioni di polizia giudiziaria previste dall’articolo 1235 del codice della navigazione e da altre leggi speciali, nonché ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, le sottoelencate funzioni, riconducibili nelle più generali competenze di altri ministeri: a) esercita l’attività di polizia stradale, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; b) presta, ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nell’ambito della struttura permanente presso il Dipartimento della protezione civile, la necessaria collaborazione operativa per la pianificazione e la gestione delle emergenze in mare; c) concorre nell’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei termini stabiliti dagli articoli 5 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; d) concorre nell’attività di contrasto all’immigrazione illegale, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 30 luglio 2002, n. 189; e) concorre alla vigilanza finalizzata all’individuazione e alla salvaguardia dei beni del patrimonio storico, artistico e archeologico, con particolare riguardo ai reperti archeologici sommersi; f) attua le competenze a esso demandate in materia di disciplina del collocamento della gente di mare”.

Mi fermo qui … penso infatti che l’argomento sia sufficientemente chiaro.

TCGC

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[1]: in combinato disposto con l’articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale che prevede che “[…] sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55”.

IL COLLOQUIO CON LO PSICOLOGO MILITARE

Come avviene per ogni procedura selettiva che possa definirsi tale, anche nei concorsi per l’accesso nelle Forze Armate è previsto un colloquio con uno psicologo militare (tecnicamente “intervista di selezione”) che rappresenta un momento fondamentale per tutto l’iter concorsuale, perché è proprio in tale occasione che viene “misurata” la personalità del concorrente … detto altrimenti, è quello il momento in cui si “pesa” l’aspirante dal punto di vista psicologico, caratteriale … e perché no … anche dal punto di vista delle competenze di cui è in possesso! Non abbiate paura dei colloqui (o dei test psico-attitudinali) a cui venite sottoposti, perché servono solo a valutare la vostra “compatibilità” con il profilo professionale per cui state concorrendo, a tutela sia vostra che dell’Amministrazione militare! Provo a spiegarmi meglio … non me ne vogliano i tecnici ma questo post non è stato scritto per loro … pensate al lavoro che vorreste svolgere nelle Forze Armate … bene … ora chiudete gli occhi e cercate di immaginarlo come se fosse un vestito che – badate bene – dovrete probabilmente indossare tutti i giorni per gli anni a venire … Ci siete riusciti? Ottimo! Ebbene … se la vostra taglia è la 48 non potete indossare una 50 o una 46! Nel primo caso, infatti, il vestito vi starebbe largo e nel secondo caso, invece, vi starebbe stretto … il risultato? Vi sentireste a disagio … certo, potreste ovviamente provare a resistere, ma dopo 6 mesi, un anno … magari anche due, il disagio inizierebbe a trasformarsi in sofferenza!  Beh, in ambito professionale funziona sostanzialmente allo stesso modo … infatti, se voi siete una taglia 48 e il lavoro che volete è fatto per una taglia 50 o 46, significa che non è per voi … se poi avrete anche la (s)fortuna di andarlo effettivamente a svolgere, vi sentirete sicuramente a disagio … soffrirete … e con voi soffrirà chi vi vuole bene … nonché l’Amministrazione militare: mi riferisco qui ai vostri superiori, ai vostri colleghi eccetera … e tutto ciò perdendo (e facendo anche perdere agli altri) molto tempo, con il serio rischio di non considerare tutta una serie di altre possibilità o chances lavorative che potrebbero presentarsi proprio mentre fate di tutto per farvi star bene un vestito che non è fatto per voi! Ecco perché dovete pensare allo psicologo militare come a chi, anche nel vostro interesse, è chiamato a dare un parere professionale sulla vostra attitudine a diventare un militare … ritornando all’esempio fatto poco sopra … a valutare cioè se il vestito che volete indossare sia della vostra misura e vi stia quindi bene addosso … comodo direi! Sfatiamo ora un mito … diffidate da chi sostiene che un colloquio con l’Ufficiale psicologo possa essere pregiudicato da una singola risposta “sbagliata”, da un silenzio o da una crocetta “errata” nei test psico-attitudinali perché non funziona proprio così! Gli psicologi militari, infatti, hanno una profonda esperienza nelle risorse umane e una professionalità che gli permette di indagare a fondo il candidato nella sua interezza, senza “distorsioni” … cioè a prescindere da fattori causali o non pertinenti!

Tanto premesso, quali sono le caratteristiche del candidato che lo psicologo militare cerca di scovare nel corso del colloquio? Beh, in linea generale, la motivazione, l’adattabilità alla vita militare (sia come propensione alla disciplina militare che come predisposizione ad essere inseriti in un contesto gerarchico) e poi, in relazione al tipo di profilo professionale per cui si concorre (cioè Ufficiali, Sottufficiali o Militari di Truppa), l’attitudine al Comando, alla gestione dello stress, all’autocontrollo eccetera.

Passiamo ora a vedere, a grandi linee, in che modo sarete valutati. Ebbene:

  1. preliminarmente, lo psicologo militare esaminerà il vostro fascicolo che contiene, oltre al vostro curriculum vitae/scheda biografia, il risultato di tutta una serie di test a cui siete stati precedentemente sottoposti. In questa fase, si farà ovviamente una prima e generale idea su chi siete … anche per capire in quale direzione indirizzare il successivo colloquio vis a vis con voi;
  2. durante il colloquio vero e proprio, l’Ufficiale psicologo verificherà le ipotesi che si è fatto nella fase precedente, cercando cioè di trovare “dal vivo” conferme sull’idea che si è fatto di voi approfondendo, se necessario, alcuni aspetti della vostra personalità e del vostro carattere. Si affiderà naturalmente a tecniche ben precise che gli permettono di esaminarvi a 360º, indagando cioè tutti gli aspetti (verbali e non verbali) dell’incontro che sta avendo con voi;
  3. successivamente al colloquio, lo psicologo militare esprimerà quindi una valutazione su di voi, dando dei giudizi (scarso, ottimo, sufficiente eccetera) sui vari aspetti indagati, mettendoli peraltro a sistema con i risultati dei vostri test psico-attitudinali e con tutto quanto è emerso dall’esame delle vostre pregresse esperienze lavorative, scolastiche e umane (curriculum vitae/scheda biografica).

Non dovete assolutamente demoralizzarvi poi se il giudizio risulterà non positivo perché ciò non vuole affatto dire che abbiate qualche particolare problema e che dobbiate quindi farvi curare! Significa, infatti, solo che nel momento in cui siete stati valutati non vi adattavate bene al tipo di profilo professionale per cui stavate concorrendo: non dovete quindi prenderla come una “bocciatura” di voi stessi e, soprattutto, come un qualcosa di definitivo e che valga cioè “per sempre” … nulla esclude infatti che in un successivo concorso – e quindi in un differente momento della vostra vita – superiate il colloquio psicologico alla grande … per tanto non demordete e continuate sempre a provarci!

Passiamo ora alla parte più interessante del postcome dovete prepararvi al colloquio con lo psicologo militare? Beh … innanzitutto rispettando voi stessi e la vostra intelligenza … ecco perché non dovete assolutamente stare a sentire chi vi consiglia di adottare un determinato atteggiamento, di pronunciare (o non pronunciare) una determinata parola, di dire (o non dire) una determinata frase: queste sono infatti tutte stupidaggini! L’indagine psicologica, con le tecniche che si usano oggi, è infatti ormai fin troppo sofisticata per non farvi apparire per come siete veramente, facendo cioè emergere le caratteristiche principali della vostra personalità e del vostro carattere! Evitate quindi di stressarvi inutilmente … peraltro, troppo spesso il presentarsi ansiosi al colloquio può comprometterne la buona riuscita … capite bene che una cosa è essere (giustamente) preoccupati per il concorso come è normale che sia e cosa ben differente è invece essere (e farsi vedere) ansiosi proprio mentre state sostenendo il colloquio! Quindi, invece di farvi salire l’ansia, lavorate su voi stessi e fate in modo da arrivare di fronte all’Ufficiale psicologo predisposti positivamente, senza cioè cercare di sembrare un’altra persona, convinti del fatto che avete tutti i requisiti necessari per avere successo e che, soprattutto, avete fatto tutto quello che era nelle vostre possibilità per vincere il concorso … senza alcun rimpianto!

Vi starete chiedendo a questo punto … ma insomma come sarà questo colloquio? Cosa mi verrà chiesto? Vi rispondo a tali domande con una domanda … e come potrebbe essere? Anche se sarete di fronte ad un professionista che vi deve valutare, esaminare e giustamente soppesare … in fin dei conti il colloquio è e rimane solo una “chiacchierata” su voi stessi! Facendo ricorso al comune buon senso, fate in modo di arrivare a tale appuntamento:

  • sereni e disponibili … dimostrando cioè la sicurezza di chi si sente a proprio agio perché non ha nulla da nascondere;
  • in ordine con la cura personale … dimostrando cioè di avere rispetto della vostra persona e di chi avete di fronte;
  • con un abbigliamento che sia comodo ma comunque appropriato al contesto … state infatti sostenendo un concorso pubblico, non dimenticatelo mai!
  • (anche) per far capire che siete ben consapevoli delle caratteristiche umane e professionali che servono per ben operare nel profilo professionale per cui state concorrendo;
  • portando con voi un curriculum vitae aggiornato … non è detto che serva, ma non si sa mai … fate poi in modo che sia ordinato e scritto per bene, anche dal punto di vista grafico;
  • avendo pronto in mente (il che non significa assolutamente aver imparato a memoria!) un discorso di presentazione da cui emerga chiaramente (e sinteticamente) chi siete, cosa avete fatto, quali sono le vostre caratteristiche e, soprattutto, la motivazione che vi ha spinto a fare domanda.

Passando al rovescio della medaglia e facendo sempre ricorso al comune buon senso, le domande dello psicologo militare non potranno che vertere essenzialmente:

  • sui vostri studi (e risultati conseguiti), precedenti lavorativi, interessi personali eccetera;
  • sui valori in base ai quali siete stati educati e su cui si fonda la vostra “filosofia di vita”;
  • su cosa vi aspettate dal futuro e, soprattutto, dal lavoro in caso di superamento del concorso;
  • sulla vostra motivazione … ovviamente la motivazione va adeguatamente sostenuta e argomentata … ma questo dipende solo da voi: non abbiate quindi timore di dire come la pensate e, cioè, che volete arruolarvi perché, ad esempio, condividete i valori dell’Organizzazione militare, desiderate fare nuove esperienze, ambite a migliorarvi dal punto di vista economico e/o sociale, sperate di poter ripercorrere le orme di vostro padre militare di carriera, eccetera eccetera eccetera.

Tirando le somme, durante il colloquio dovrete per parlare di voi stessi e per farlo bene dovete prima indagare a fondo chi siete … se dedicherete a questa indagine il tempo necessario, se cioè mediterete bene su di voi lo psicologo militare capirà da ciò che dite (e, soprattutto, da come lo dite) che avete la giusta motivazione … cioè che non avete superficialmente deciso di partecipare al concorso (solo per provarci insomma!) ma che, al contrario, lo avete fatto perchè volete investire su voi stessi e che la decisione di volersi arruolare è stata quindi il frutto di una scelta matura e pienamente consapevole.

A questo punto non mi resta altro che farvi un grosso in bocca al lupo per il concorso … ad maiora!

TCGC

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LA DICHIARAZIONE DI LESIONE TRAUMATICA (DLT) DEL MEDICO MILITARE

Un collega mi scrive per sapere cosa sia esattamente la Dichiarazione di Lesione Traumatica del medico militare (la cosiddetta DLT) e, soprattutto, in che rapporto stia con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (per approfondire leggi qui!).

Iniziamo subito con lo sfatare un mito ricorrente: se vi è stata rilasciata una DLT non significa che vi sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio! Cerco di spiegarmi meglio … pensate alla DLT e alla causa di servizio come a due binari del treno … è vero, vanno verso la stessa direzione ma non si incontrano mai. Ciò significa che anche se normalmente le due cose vanno di pari passo, al militare può essere rilasciata una DLT senza che poi gli venga riconosciuta la causa di servizio (e viceversa).

Tanto premesso, vediamo rapidamente di rispondere alle seguenti domande:

COS’È E COME È FATTA UNA DICHIARAZIONE DI LESIONE TRAUMATICA?

La DLT è una certificazione medica tipicamente militare che redige il medico militare che abbia visitato o soccorso un militare (a dire il vero alcuni sostengono che possa essere rilasciata anche a un civile, perché no?) che abbia subito una lesione traumatica e che viene sottoscritta dal medico militare, dall’infortunato e, se presenti, da uno o più testimoni. In tale certificazione il medico militare:

  • verbalizza le modalità in cui si è verificato l’infortunio, nonché le relative circostanze di tempo e luogo, per come sono gli state rappresentate dall’infortunato (e/o dal/dai testimone/i presenti all’accaduto);
  • effettua un esame obiettivo della lesione traumatica;
  • emette una diagnosi, una prognosi e, qualora necessario, prescrive una terapia,

pronunciandosi anche sulla verosimiglianza o meno della lesione rilevata con le circostanze di tempo, modo e luogo rappresentate dall’infortunato (e/o dal/dai testimone/i).

A COSA SERVE UNA DICHIARAZIONE DI LESIONE TRAUMATICA?

La funzione principale della DLT è quella di “fotografare” gli eventi verificatisi in modo da facilitare la ricostruzione di un determinato accadimento infortunistico ai fini dell’adozione dei provvedimenti più opportuni [1] sia a tutela dell’infortunato che dell’Amministrazione della Difesa. Tale “fotografia” degli eventi permette infatti al Comandante militare responsabile, tra l’altro, di:

  • implementare, in qualità di Datore di Lavoro, gli accorgimenti necessari a scongiurare il rischio che tali eventi infortunistici si ripetano, aumentando la sicurezza sui luoghi di lavoro, modificando il Documento di Valutazione dei Rischi (il cosiddetto DVR) eccetera;
  • esercitare, qualora ricorrano i presupposti, le proprie prerogative in materia di Polizia Giudiziaria Militare (per approfondire leggi qui!);
  • poter adeguatamente redigere i rapporti informativi necessari al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, dello status di vittima del dovere (e soggetti equiparati) eccetera;
  • adottare specifici provvedimenti amministrativi come, ad esempio la concessione della licenza di convalescenza all’infortunato, l’invio di quest’ultimo a visita dal medico competente per valutare il mantenimento dell’idoneità alla mansione specifica eccetera.

Ritenendo di aver sufficientemente chiarito i punti fondamentali della questione, non mi resta che salutarvi … ad maiora!

TCGC

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[1] e questo anche a posteriori come, ad esempio, al fine del riconoscimento della causa di servizio (per approfondire leggi qui!) quando non vi sia stato ricovero in ospedale oppure quando la domanda di riconoscimento venga presentata molto tempo dopo l’infortunio.

SIMULAZIONE DI REATO O CALUNNIA?

Simulazione di reato o calunnia? Beh … i due termini non sono intercambiabili ma fanno riferimento a due ben distinti reati! Facendo un poco di ordine in materia, tenete ben presente che il reato di:

  • simulazione di reato sanziona “chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni” (articolo 367 del codice penale).
  • calunnia, punisce invece “chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo” (articolo 368 del codice penale).

Come appare agevole intuire, entrambi i reati tutelano il corretto funzionamento della giustizia [1], ma si differenziano essenzialmente nel fatto che con:

  • la simulazione di reato viene solo diffusa una (falsa) notizia di reato (per approfondire leggi qui!) oppure vengono simulate delle tracce di un reato, tali cioè da far iniziare un procedimento penale per accertarlo;
  • la calunnia, invece, la notizia di reato (per approfondire leggi qui!) o la simulazione delle relative tracce viene “indirizzata” dal calunniatore verso un falso responsabile che si sa essere innocente … nella calunnia, a differenza della simulazione, il reato viene quindi attribuito ad una persona specifica, che può essere anche il calunniatore stesso (siamo nel caso dell’autocalunnia prevista e punita dall’articolo 369 [2] del codice penale)

L’articolo 370 del codice penale prevede un’attenuante speciale: infatti, “le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione” … stiamo qui sostanzialmente parlando dei reati previsti del codice penale dall’articolo 650 in poi.

Un piccola precisazione prima di concludere: entrambi i reati danno rilevanza alle denunce fatte in forma “anonima o sotto falso nome” e la cosa può risultare molto utile in un Paese dove le segnalazioni anonime o apocrife sono purtroppo all’ordine del giorno, in ogni settore. Mi spiego … se siete stati oggetto di uno scritto anonimo o apocrifo di cui viene poi individuato l’autore, sappiate che potete procedere nei relativi confronti per calunnia o simulazione di reato … non solo cioè per semplice diffamazione come accade di solito … parlatene con il vostro Avvocato di fiducia!

TCGC

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[1]: è doveroso fare qui un piccolo distinguo: la simulazione di reato, infatti, mira ad evitare “intralci” derivanti dall’instaurazione di procedimenti penali inutili, mentre la calunnia cerca invece di scongiurare il rischio che venga aperto un procedimento penale nei confronti di un innocente.

[2]: art. 369 del c.p. – Autocalunnia:“Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell’articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all’Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

L’INDEBITA RIVELAZIONE DI SEGRETI PROCESSUALI

L’articolo 379 bis del codice penale prevede che “[…] chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391 quinquies del codice di procedura penale”.

Il reato di rivelazione di segreti processuali può essere commesso da chiunque (quindi non necessariamente solo da agenti o ufficiali di Polizia Giudiziaria!) “riveli” notizie:

  • apprese perché si ha partecipato o anche solo assistito a qualche atto del procedimento penale in questione;
  • per le quali il Pubblico Ministero abbia vietato la divulgazione ai sensi dell’articolo 391 quinquies [1] del codice di procedura penale ovverosia notizie riguardanti l’attività di indagine per la quale si è stati sentiti.

Quanto precede solo per evidenziarvi che non è mai il caso di fare “chiacchiere da bar” quando l’oggetto delle nostre conversazioni verte su di un procedimento penale … e la cosa non è solo una questione di professionalità o di etica militare: una leggerezza del genere potrebbe infatti costarvi molto cara anche dal punto di vista penale!

TCGC

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[1]: art. 391 quinques c.p.p. – Potere di segretazione del pubblico ministero:“1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunic