Iniziamo subito con lo sfatare un mito: non è assolutamente vero che se abbiamo un coltello con la lama corta possiamo portarcelo liberamente in giro! Tale “leggenda” ha però un fondo di verità, traendo probabilmente origine dall’articolo 80 [1] del Regio Decreto n. 635 del 1940 “Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773” (cioè, per intenderci, il regolamento attuativo del T.U.L.P.S.) ai sensi del quale veniva considerato lecito il porto di coltelli o forbici con lama inferiore ai 4 cm di lunghezza … ebbene, da allora le cose sono però cambiate! Tale articolo è stato di fatto [2] abrogato dall’entrata in vigore della legge n. 110 del 1975 “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi” ed ora la materia è regolata in modo molto più rigido: diciamo che oggi è sostanzialmente vietato andare in giro con qualsiasi tipo di coltello!

Prima di entrare nel vivo della questione permettetemi però di fare un doveroso chiarimento … ritengo infatti necessario farvi capire cosa si intenda per armi proprie e per armi improprie, perché se non afferriamo la differenza tra queste due categorie non andiamo molto lontano. Ebbene:

  • le armi proprie sono sostanzialmente “quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona” (articolo 30 del R.D. n. 773 del 1931 – T.U.L.P.S.) e che, pertanto, non possono circolare liberamente. Per quanto di interesse possiamo dire, anche sulla base di quello che dice la giurisprudenza in materia (cioè i giudici nell’interpretazione della legge, nelle loro sentenze per intenderci), che i coltelli sono armi proprie quando hanno la punta acuta e la lama a due tagli (quindi, per capirci meglio, come una baionetta, un pugnale e gran parte di quei coltelli che ciascuno di noi ha comprato all’inizio della propria carriera militare, magari al termine di qualche addestramento “speciale” o della prima missione all’estero);
  • le armi improprie sono invece tutti quegli strumenti che, anche se idonei a offendere una persona (cioè a ferirla, a procurarle delle lesioni insomma!), sono stati però creati per fare altro come può essere, ad esempio, un coltello da cucina, un coltellino svizzero, un rasoio eccetera. È semplice intuire che le armi improprie, a differenza di quelle proprie, possono circolare … sempre che vi sia un valido motivo per portarsele in giro!

N.B.: non dimentichiamo poi che l’articolo 585 del codice penale chiarisce che per armi, agli effetti penali,s’intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo”.

Tanto premesso, non commettere quindi l’errore di uscire con un’arma propria perché è assolutamente vietato! E questo a prescindere dal fatto che tu sia un militare che si sta addestrando per una gara di orientamento topografico, preparando per un corso di sopravvivenza, allenando in una palestra di ardimento eccetera … Naturalmente la cosa non vale per l’armamento individuale (com’è, ad esempio, la tua baionetta) che eventualmente porti addosso in occasione di un regolare addestramento militare! Trasgredire a tale divieto implica il serio rischio di prendersi una denuncia e affrontare un processo per porto abusivo di armi (articolo 699 [3] del codice penale), con pene che arrivano ai tre anni di arresto. Da non trascurare sono peraltro anche le conseguenze nel caso tu venga trovato in possesso di un’arma impropria (ad esempio un coltello da cucina o un semplice coltellino svizzero) senza un giustificato motivo: anche in questo caso, infatti, rischi una bella denuncia e un processo con pene che possono arrivare, nel massimo, fino ai due anni di arresto [4]!

La morale di questo post è semplice … usare la testa e fare moltissima attenzione a non andare in giro con un coltello! Se fino ad oggi ritenevi che la cosa fosse sostanzialmente “innocua”, ora non hai proprio più scuse … immagina solo gli effetti devastanti che può avere sulla tua vita e sulla tua carriera … pensaci sopra e ad maiora!

TCGC

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[1]: l’articolo 80 del R.D. n. 635 del 1940 prevendeva, infatti, che:“Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell’art. 42 della legge è [cioè il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” – il cosiddetto T.U.L.P.S. per intenderci!]: i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell’articolo 45 del presente regolamento. Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti: a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché’ il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata; b) i coltelli o le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza”.

[2]: infatti, l’articolo 40 del R.D. n. 635 del 1940 era di fatto strumentale a quanto previsto ai primi due commi dell’articolo 42 del R.D. n. 773 del 1931 (il cosiddetto T.U.L.P.S. … sempre lui!) che sono stati esplicitamente abrogati dall’articolo 4 della legge n. 110 del 1975. Avete perso il filo del discorso? È normale! Non vi preoccupate … succede spesso anche a me!

[3]:art. 699 c.p. – Porto abusivo di armi:“Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all’arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti, è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate”.

[4]: art. 4 della legge n.110 del 1975 – Porto di armi od oggetti atti ad offendere:“Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona, gli strumenti di cui all’articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4. Il contravventore è punito con l’arresto da un mese ad un anno e con l’ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell’ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive. È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l’arresto da quattro a diciotto mesi e con l’ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena è dell’arresto da uno a tre anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza. Chiunque, all’infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l’arresto da due a diciotto mesi e con l’ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall’articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l’uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso […]. Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere. Sono abrogati l’articolo 19 e il primo e secondo comma dell’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti”.