Dopo aver compreso quanto prevede l’articolo 52 del codice penale in materia di “legittima difesa” (clicca qui per approfondire), ritengo necessario che diate una rapidissima sbirciata agli articoli 51, 53 e 54 del codice penale che trattano rispettivamente le cause di giustificazione dell’“esercizio di un diritto o adempimento di un dovere”, dell’“uso legittimo delle armi” e dello “stato di necessità”. Sapere di cosa trattano questi articoli potrebbe infatti risultarvi molto utile quando, ad esempio, siete impiegati “sul campo” in operazioni di controllo del territorio a diretto contatto con personale civile. Ebbene, senza entrare nelle annose questioni interpretative di cui tali articoli sono portatori, mi basta che sappiate che, ai sensi dell’:
- articolo 51 del codice penale, “l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine”;
- articolo 53 del codice penale, “[…] non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica”. Per quanto attiene all’uso legittimo delle armi disciplinato dal codice penale militare di pace (articolo 41 c.p.m.p.) vi rimando a un breve post scritto sull’argomento (clicca qui);
- articolo 54 del codice penale, “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo”.
A parole sembra semplice, vero? Nella pratica però è estremamente complicato riuscire a bilanciare tutto … ci vuole molta esperienza, una buona dose di freddezza e tanto buon senso! Non mi resta che augurarvi un buon lavoro!
TCGC
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