Lo sapevi? Il Presidente della Repubblica non firma più i tuoi ricorsi straordinari. Sì, hai letto bene: dopo oltre cinquant’anni di onorato servizio – e dopo una tradizione che affondava addirittura nelle Costituzioni piemontesi dell’ottocento – il Presidente è stato gentilmente accompagnato alla porta. Al suo posto firma ora il Presidente del Consiglio di Stato, che fino a ieri si limitava a fornire il parere (vincolante, peraltro) e oggi si è preso anche la penna per il decreto finale.
A combinare il colpaccio è stato il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 – il famigerato “decreto PNRR” – che con l’art. 6 ha messo le mani sul D.P.R. 1199/1971 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”. E perché nessuno potesse sperare in un ripensamento dell’ultim’ora in sede di conversione, il sigillo definitivo lo ha messo la legge 20 aprile 2026, n. 50: il decreto è stato convertito in legge senza ritocchi sostanziali sul punto, e la riforma è ormai diritto vivente. Risultato? Il Capo III del D.P.R. 1199/1971 non si chiama più “ricorso straordinario al Presidente della Repubblica” ma, semplicemente, “ricorso straordinario”. Punto. Niente più Capo dello Stato nel nome, niente più decreto presidenziale alla fine: si chiude tutto dentro Palazzo Spada con un bel decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere della Sezione consultiva.
E adesso arriva la parte divertente: non è cambiato praticamente niente. Davvero. Termini? Identici (sempre 120 giorni). Procedimento? Identico. Istruttoria del Ministero? Identica. Opposizione dei controinteressati e trasposizione al TAR? Identiche. Contributo unificato? Identico (650 euro, ahimè). Cambia il timbro finale, cambia la denominazione, ma la sostanza è quella di sempre (per approfondire leggi qui!). È un po’ come quando il bar sotto casa cambia insegna ma il barista, il caffè e i cornetti sono gli stessi: ti accorgi della novità solo guardando la facciata. Tant’è che il legislatore ha pure inserito una clausola di raccordo: ogni richiamo al “ricorso straordinario al Presidente della Repubblica” presente nella legislazione vigente si intende ora riferito al “ricorso straordinario” disciplinato dal Capo III del D.P.R. 1199/1971. Traduzione: nessuno deve correre a riscrivere mezzo ordinamento.
E allora perché tutto questo polverone? Perché il vero significato della riforma è simbolico ma potentissimo: è la consacrazione definitiva della “giurisdizionalizzazione” del rimedio. Già la legge 69/2009 aveva reso vincolante il parere del Consiglio di Stato, di fatto svuotando il ruolo del Quirinale e trasformando il ricorso straordinario in qualcosa di molto simile a un giudizio amministrativo travestito da rimedio giustiziale. Ora il legislatore ha tirato le conseguenze di quel percorso e ha tolto l’ultima foglia di fico: niente più passaggio politico-istituzionale, niente più decreto presidenziale. La decisione nasce nel Consiglio di Stato, vive nel Consiglio di Stato e muore nel Consiglio di Stato. Più giurisdizionale di così!
Morale: se sei un avvocato amministrativista, devi solo aggiornare i timbri e i fac-simile. Se sei un cittadino, per te non cambia nulla se non che il decreto finale avrà un’intestazione diversa. Se sei un costituzionalista nostalgico, versa pure una lacrima: è caduto un altro pezzo di quella tradizione regia-repubblicana che faceva del ricorso straordinario un istituto a metà strada tra la grazia sovrana e il giudizio. Oggi è – finalmente, dicono alcuni; purtroppo, dicono altri – un rimedio tecnico tra tecnici.
Però, a pensarci, il nome breve “ricorso straordinario” suona meglio. Diciamocelo!
Ad maiora!
TCGC con il supporto dell’intelligenza artificiale
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